Tirocini extracurriculari: chiarimenti Regione Campania

In riferimento alla sospensione dei tirocini prevista a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, abbiamo richiesto alla Regione Campania alcuni chiarimenti.

In particolare, sono state richieste indicazioni operative riguardo la gestione dei progetti formativi di tirocinio scaduti durante il periodo di sospensione.

L’Ente ha specificato che, come tutte le sospensioni, anche quella disposta dai provvedimenti ministeriali in relazione all’emergenza Covid-19, comporta che il tempo rimanente per completare l’esperienza di stage riprenda dopo il periodo di sospensione per tutta la durata residua.

Nei casi di tirocinio scaduto durante il periodo di sospensione, al fine di recuperare il periodo di stage non svolto, il soggetto ospitante dovrà presentare una Comunicazione Obbligatoria di proroga indicando il motivo della stessa (esempio: per il tirocinio sospeso).

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]




Certificazioni e denuncia di infortunio Covid

Il nostro Sistema centrale segnala che in alcuni casi le sedi Inail rivolgono alle aziende richieste di denuncia di infortunio (in particolare, per infezione da COVID19) sulla base di certificazione medica del tutto inidonea a sostenere sia la sussistenza di un infortunio sul lavoro/malattia professionale per contagio da COVID19 sia l’obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro.

Si ricorda, a questo proposito, che lo stesso Istituto, nella circolare 13 del 3 aprile 2020, ha precisato che “il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso”.

Il nostro Sistema ha verificato la situazione con i vertici dell’Istituto per avere contezza di questi comportamenti, ricevendone assicurazione che la linea da tenere è quella rigorosa indicata nella richiamata circolare.

L’Istituto ha ricordato anche di aver sottolineato nella circolare che “solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto”.

Posto, dunque, che l’obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro scatta solamente in presenza di certificazione medica che riporta i contenuti dell’art. 53 del DPR n. 1124/1965, le imprese, al ricevimento di certificati medici (dal lavoratore o dall’Inail) non in linea con queste indicazioni, potranno rispondere/comunicare all’Istituto di non avere elementi sufficienti per fare la denuncia.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]




PMI e START UP INNOVATIVE – programma SPIN di Invitalia. Presentazione domande fino al 15 luglio 2020

Informiamo che dal 25 maggio al 15 luglio 2020 è possibile presentare la domanda per accedere a SPIN- Scaleup Program Invitalia Network, il programma promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020, e gestito da Invitalia in partnership con ELITE – London Stock Exchange Group, per la formazione e il tutoring delle imprese.

 

SPIN si rivolge a:

  • startup innovative regolarmente costituite e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese
  • PMI innovative regolarmente costituite e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese
  • spinoff universitari regolarmente costituiti in data non antecedente il 1° gennaio 2012.

 

con una sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia al momento dell’iscrizione e per tutta la durata del programma di sviluppo imprenditoriale.

 

In particolare, SPIN punta a:

  • sostenere la crescita delle nuove imprese innovative, valorizzandone il patrimonio di conoscenze e sviluppandone le competenze strumentali allo sviluppo
  • favorire il loro incontro con investitori e corporate che ricercano opportunità di business e occasioni di investimento in nuove realtà ambiziose, ben organizzate, con programmi di crescita chiari e obiettivi definiti.

 

Il percorso prevede due fasi:

  • partecipazione a un innovativo programma di sviluppo imprenditoriale digitale che prevede l’assegnazione di un tutor, l’accesso ad una piattaforma di servizi, l’utilizzo di un tool di self-assessment, un report sul posizionamento competitivo, l’accesso a iniziative di networking e di open innovation;
  • le migliori imprese selezionate da Invitalia accederanno a un’edizione dedicata del percorso ELITE, della durata di sei mesi: formazione in aula sui temi di strategia e business planning, organizzazione e governance, funding; incontri one to one con un mentor specializzato; una sessione di assessment delle competenze imprenditoriali e manageriali; attività di business matching.

 

Per accedere alla prima fase del programma, è necessario visionare il regolamento presentare la domanda esclusivamente online sul sito di Invitalia, dal 25 maggio al 15 luglio 2020, come sopra detto.

 

Tutti i servizi sono forniti gratuitamente, in entrambe le fasi, alle imprese partecipanti.

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito www.invitalia.it e iscriversi gratuitamente a uno dei webinar in programma.




Emergenza COVID-19/Decreto RILANCIO Finanziamenti agevolati Simest: eliminata la garanzia fino al 31 dicembre 2020

Informiamo che, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d art. 48 del DL Rilancio, i finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione richiesti dalle imprese a Simest, nel periodo 26 maggio – 31 dicembre 2020sono esentati dalla prestazione della garanzia.

 

Nell’attesa che venga aggiornato il portale operativo sacesimest.it, le imprese interessate a fruire di tale opportunità, possono seguire due procedure:

  • richiedere l’esenzione della garanzia contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento, con un’indicazione nel box descrittivo di presentazione dell’impresa;

 

  • inoltrare l’stanza attraverso una pec indirizzata a [email protected], successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

 

 

L’esenzione dalla garanzia può essere richiesta per tutti gli strumenti relativi al Fondo 394.

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected] – Monica De Carluccio )

Allegato

esenzione-garanzie-per-il-2020




Emergenza COVID-19/ Webinar “Le MISURE FISCALI del DL RILANCIO” – mercoledì 3 giugno pv, ore 10.30

Il prossimo mercoledì 3 giugno, alle ore 10.30, si terrà il webinar “Le misure fiscali del DL Rilancio”, di cui alleghiamo il programma.

 

Com’è noto, il provvedimento ha l’obiettivo di arginare le conseguenze prodotte dall’emergenza epidemiologica da Covid -19 e sostenere la ripresa e il rilancio dell’economia italiana. Introduce misure per lavoratori, imprese, turismo, rafforza interventi avviati con il DL Cura Italia e il DL Liquidità (es. ammortizzatori sociali, differimento scadenze fiscali, rifinanziamento delle misure di garanzia) e, al contempo, ne prevede di nuovi: tra i più significativi lo stralcio dell’IRAP dovuta per il saldo 2019 e per la prima rata di acconto 2020, il pagamento dei debiti della PA per 12 miliardi, il sostegno alla capitalizzazione delle imprese e il potenziamento degli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e a ridurre il rischio sismico, oltre a una serie di azioni a supporto delle spese straordinarie sostenute per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali.

 

Durante il webinar presenteremo nel dettaglio le misure fiscali, analizzandone caratteristiche e aspetti applicativi.

 

Per seguire i lavori è necessario registrarsi al link https://zoom.us/webinar/register/WN_xiPYdYfFRxaxcRn438K7pQ

Allegato 

webinar misure fiscali DL Rilancio (1)




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (Ucraina – misure salvaguardia provvisorie – materiali polimerici)

Si informa che le autorità ucraine hanno adottato misure di salvaguardia provvisorie sull’import di materiali polimerici (rif. ns comunicazione sull’avvio dell’indagine del 6 marzo 2019). In allegato le informazioni di dettaglio.

Allegato

UKRAINE – Safeguard – Imposition of Provisional Measures – Polymeric Materials




Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Documento unico di circolazione e di proprietà

Con la circolare del 27.05.2020 del MIT (DG Motorizzazione) e dell’ACI sono state fornite alcune precisazioni a parziale integrazione e modifica della precedente circolare del 30 aprile scorso. Tali integrazioni e modifiche si sono rese necessarie per il prossimo avvio della terza fase di attuazione della graduale riforma del “documento unico” di circolazione.

 

La circolare tratta diverse tematiche, tra le quali, la radiazione di veicoli esportati entro il 31.12.2019, la nazionalizzazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da altri Paesi UE, la conservazione e distruzione delle documentazioni e delle targhe, le ricevute sostitutive del DU non valido per la circolazione.

 

La circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIT www.mit.gov.it e sul sito istituzionale dell’ACI www.aci.it.  

Allegati

Circolare MIT_MOT ACI 27.05.2020, n. 14794

Circolare MIT_MOT-ACI del 30.04.20, n. 12168




Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Regolamento UE su proroga certificati, autorizzazioni e licenze

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE del 27 maggio 2020, n. L165, il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio scorso, che stabilisce misure specifiche e temporanee per prorogare alcuni termini di validità di certificati, licenze e autorizzazioni e rinviare verifiche e attività formative periodiche in materia di trasporti stradali, in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l’epidemia di Covid-19.

 

Il provvedimento si pone l’obiettivo di dare base giuridica al regime di proroghe introdotte dagli Stati membri (SM) nella legislazione del trasporto stradale, in particolare in tema di revisione di veicoli, patenti, CQC, licenze comunitarie, superando quindi il riconoscimento reciproco da parte dei Paesi membri.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta UE e si applica dal 4 giugno 2020; l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano dal 28 maggio 2020.

 

Settore stradale

Direttiva 2003/59/CE (art.2)

– formazione periodica: i termini relativi a tale attività (che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020) sono prorogati per un periodo di 7 mesi. I CIP restano validi per il medesimo periodo;

– codice armonizzato “95” (allegato I – Direttiva 2006/126/CE): riportato sulle patenti di guida o sulla CQC si considera prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente;

– carta di Qualificazione del Conducente (CQC): con scadenze tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.

Uno SM, che ritenga che la data del 31.08.2020 non sia sufficiente per completare la formazione periodica, la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle CQC, ha facoltà di presentare una richiesta motivata di autorizzazione alla Commissione – entro il 1° agosto 2020 – per applicare una proroga più lunga rispetto al periodo febbraio/agosto oppure ai 7 mesi. La Commissione, constatato che sono soddisfatte le condizioni, è chiamata ad adottare una decisione che autorizza lo SM ad applicare una proroga di detti termini, pubblicando la decisione sulla GUCE.

Direttiva 2006/126/CE (art. 3)

– patente di guida: la validità delle patenti di guida con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata sulla patente di guida.

Anche in questo caso, se fosse impossibile effettuare per lo SM il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo precedente.

Regolamento (Ue) n. 165/2014 (art. 4)

– revisione periodica dei tachigrafi: la revisione che doveva essere effettuata tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, può essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui doveva essere eseguita. È ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo;

– carta di qualificazione del conducente (CQC): qualora il conducente chieda il rinnovo della CQC nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli SM rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

Con riguardo alla sostituzione, se il conducente lo richiede nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, la carta sostitutiva sarà rilasciata entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all’Autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.

 

E’ concesso agli SM, che non riescano ad effettuare revisioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, di presentare una richiesta motivata di autorizzazione per prolungare il periodo di proroga.

Direttiva 2014/45/UE (art. 5)

– Revisione dei veicoli: i termini relativi ai controlli tecnici dei veicoli che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 7 mesi. Anche la validità delle carte di circolazione, che scadevano nel periodo suddetto, è prorogata di 7 mesi. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 (art. 6)

– Idoneità finanziaria: l’idoneità finanziaria da documentare tra il 1° marzo e il 30 settembre 2020 può essere dimostrata entro il termine fissato dall’Autorità competente che non può essere superiore a 12 mesi. Qualora lo SM constati che entro il 28 maggio 2020 un’impresa di trasporto non soddisfi tale requisito e abbia assegnato un termine per regolarizzarlo, l’autorità può prorogarlo purché tale termine non sia scaduto al 28 maggio 2020; il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 (art. 7)

– licenze comunitarie e delle copie conformi: la validità di quella con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa per 6 mesi;

– attestati del conducente: la validità degli attestati, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è estesa per un periodo di 6 mesi.

Anche in questo caso, vi è la possibilità da parte dello SM di richiedere una proroga più lunga.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 (art.8)

– licenze comunitarie e delle copie conformi: tale documentazione, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è prorogata per 6 mesi;

– domanda di autorizzazione di servizi regolari di trasporto effettuati con autobus: in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la decisione relativa alla domanda di autorizzazione di servizi regolari presentata dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 è adottata dall’Autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Se il rinnovo delle licenze comunitarie non è possibile anche dopo il 31 agosto 2020, lo SM membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi su indicati

 

Settore ferroviario

Direttiva (UE) 2016/798 (art. 9)

– certificati di sicurezza unico per le imprese ferroviarie: i termini per il rinnovo di tali certificati che sarebbero scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 6 mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo;

– autorizzazione di sicurezza per il gestore dell’infrastruttura ferroviaria: la validità delle autorizzazioni che sarebbero scadute o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa di 6 mesi.

Se impossibile il rinnovo, lo SM può chiedere una proroga.

 

Direttiva 2004/49/CE (art. 10):

– certificati di sicurezza: proroga di 6 mesi per il rinnovo dei certificati che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020;

– autorizzazioni di sicurezza: i termini per il rinnovo delle autorizzazioni per il periodo suddetto sono prorogati per 6 mesi.

Vi è la possibilità per gli SM di chiedere un allungamento temporale della proroga.

 

Direttiva 2007/59/CE (art. 11)

– licenza dei macchinisti: la validità delle licenze che sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 é prorogata di sei mesi dalla data su di esse indicata;

– controlli periodici relativi all’idoneità del macchinista: i termini relativi a tali controlli periodici che dovevano effettuarsi nell’intervallo di tempo sopra riportato sono prorogati di 6 mesi in ciascun caso.

Anche in questi casi, se lo SM ritiene impraticabile il rinnovo delle licenze o l’effettuazione dei controlli periodici anche dopo il 31 agosto 2020 può richiedere una proroga alla Commissione.

 

Direttiva 2012/34/UE (art. 12)

– riesame della licenza: i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari sono prorogati per 6 mesi;

– validità licenze temporanee: sono estese per 6 mesi a partire dalla data di scadenza.

Possibilità di proroga dei termini suddetti su richiesta dello SM.

 

Direttiva 2012/34/UE (art. 13)

– licenze/capacità finanziaria imprese ferroviarie: qualora un’impresa ferroviaria nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria,  l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 31 agosto 2020, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell’impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei 6 mesi successivi.

 

Settore marittimo e acque interne

Direttiva 96/50/CE (art. 14)

– certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna: proroga dei termini di 6 mesi per sottoporsi alle visite mediche di coloro che compiono 65 anni.

Possibilità per lo SM di chiedere un’ulteriore proroga oltre il 31.08.2020

 

Direttiva (UE) 2016/1629 (art. 15)

– certificati dell’Unione per la navigazione interna: la validità si considera prorogata per un periodo di 6 mesi;

– documentazione rilasciata dagli SM a norma della Direttiva 2006/87/CE: la validità dei documenti si considera prorogata per 6 mesi.

Lo SM che, non riesca ad adempiere entro il 31.08.2020, può richiedere un allungamento del periodo temporale.

 

Regolamento (CE) n. 725/2004 (art. 16)

– revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali: i termini per l’effettuazione della revisione periodica che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati fino al 30 novembre 2020;

– esercitazione del personale di bordo: in caso di impossibilità di svolgere le esercitazioni nel 2020 entro gli intervalli prescritti, è necessario che dette esercitazioni siano effettuate almeno due volte nel corso del 2020, a distanza di non più di sei mesi l’una dall’altra;.

– addestramento dei soggetti previsti dall’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del Regolamento suddetto: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di attività di addestramento che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.

Previsione di una possibile proroga.

 

Direttiva 2005/65/CE (art. 17)

– riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti: i termini per l’esecuzione del riesame sono prorogati per un periodo di 6 mesi, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020;

– addestramento: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di attività di addestramento che in forza di tale allegato sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma comunque non oltre il 30 novembre 2020. 27.5.2020.

Nell’impossibilità di svolgere il riesame o l’addestramento oltre il 31.08.2020, lo SM può fare domanda di proroga alla Commissione.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:165:FULL&from=EN

Allegato

REGOLAMENTO (UE) 2020_698




Emergenza COVID-19/FISCALE Versamenti tributari: sospensione ed esenzioni. Tabella riassuntiva

I provvedimenti varati per far fronte all’emergenza Covid-19 – il Decreto legge 17 marzo, n. 18, c.d. DL Cura Italia; il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. DL Liquidità; il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. c.d. DL Rilancio – hanno disposto una serie di sospensioni o di esenzioni di versamenti e adempimenti tributari.

 

Al fine di facilitare le imprese nella lettura delle varie disposizioni, il documento allegato riepiloga, in schede sinottiche, gli interventi operati.

Allegato 

Tabelle+di+riepilogo+sospensioni+ed+esenzioni+-+AGGIORNAMENTO 26mag20




Emergenza COVID-19/ACCORDO Piccola Industria Confindustria – GIGLIO GROUP Spa mascherine FFP2 a norma CE. Modifica condizioni offerta aziende associate

In riferimento a quanto anticipato sulla stipula da parte di Piccola Industria Confindustria di accordi quadro con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori e alle modifiche introdotte in materia fiscale sui dispositivi di protezione individuale dal DL Rilancio, riportiamo di seguito i termini dell’offerta di Giglio Group Spa

 

Tipologia FFP2
Lotto 2.000.000
Prezzo 2,48 euro
Ordine minimo 2000 pezzi
Tempo di consegna 14 giorni

 

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando inoltre l’Associazione di Confindustria di appartenenza e in oggetto “Accordo Confindustria“, e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

A seguito delle richieste da parte delle imprese associate tramite il Sistema Confindustria, GIGLIO GROUP fornirà tempestivamente e direttamente alle imprese stesse l’offerta specifica con tutte le indicazioni ed i costi di trasporto. In caso di tempestiva conferma d’ordine Giglio Group emetterà contestualmente anche la fattura. Il pagamento della fornitura avverrà invece una volta sdoganata la merce.

Qualsiasi invito ad effettuare il pagamento alla conferma dell’ordine, non deve essere preso in considerazione. Richieste di questo tipo devono essere segnalate a: [email protected]

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la SOCIETA’ stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con CONFINDUSTRIA al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

 

GIGLIO GROUP fornisce DPI e mascherine a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento dell’ordine. In caso di prodotti non rispondenti alle normative europee, l’importazione avviene in ogni caso secondo le normative vigenti e sotto la piena ed esclusiva responsabilità di GIGLIO GROUP, in caso di resa in Italia. In caso di resa FOB Cina, GIGLIO GROUP fornisce tutta la documentazione necessaria e richiesta dall’importatore.