Pubblica Amministrazione: Riforma Madia. Le osservazioni di Confindustria sugli schemi dei decreti attuativi

Il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 ha approvato in via preliminare una prima tranche di provvedimenti attuativi della Legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia).

In allegato, le osservazioni di Confindustria su:

1. lo schema di decreto legislativo di riforma della disciplina della conferenza di servizi che dà attuazione all’art. 2 della Legge Madia;

2. lo schema di decreto legislativo di riforma della disciplina delle società pubbliche, che dà attuazione all’art. 18 della Legge Madia.

Quanto all’iter dei provvedimenti, gli schemi di decreto legislativo sono ora all’esame della Conferenza Unificata, delle competenti Commissioni parlamentari, nonché del Consiglio di Stato per l’acquisizione dei rispettivi pareri. Successivamente, i provvedimenti saranno trasmessi al Consiglio dei Ministri per l’adozione definitiva.

Quanto allo schema di decreto legislativo di riforma della disciplina della conferenza di servizi, si segnala che lo scorso 3 marzo, la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento.

Allegati

Osservazioni+Confindustria+schema+conferenza+servizi

Osservazioni+Confindustria+schema+partecipate




RETI D’IMPRESA – presentazione studio “Reti d’Impresa – l’identikit di chi si aggrega: competitivo e orientato ai mercati esteri”, Roma 31 marzo p.v., ore 14.00 Confindustria

Il prossimo 31 marzo alle ore 14.00 sarà presentato presso a Roma presso la sede di Confindustria, viale dell’Astronomia 30, lo studio: “Reti d’Impresa – l’identikit di chi si aggrega: competitivo e orientato ai mercati esteri“, realizzato dal Centro Studi Confindustria in collaborazione con Istat e con il supporto tecnico di RetImpresa, di cui al programma allegato.

La presentazione sarà l’occasione per discutere insieme a istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo delle imprese degli scenari e delle opportunità che il contratto di rete ha creato in questi anni.

È prevista tra gli altri la partecipazione del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Enrico Zanetti.

Per esigenze organizzative, è necessario iscriversi compilando il modulo online al seguente link:

http://www.confindustria.it/Aree/imprete16.nsf/newsinsmod?openform

Ai partecipanti saranno distribuite copie dello Studio.

Allegato

Programma 31 marzo 2016_




FISCO – Rimborsi d’imposta: quadro di sintesi al 9 marzo 2016

Alleghiamo il quadro di riepilogo aggiornato delle risorse messe a disposizione degli Agenti della riscossione, per effettuare i rimborsi in conto fiscale, sulla base delle comunicazioni che fornisce periodicamente l’Agenzia delle Entrate.

L’ultima erogazione è stata effettuata il 9 marzo u.s. per un importo di 475 milioni di euro. Con questa nuova tranche la somma delle risorse per rimborsi, erogate nel corso dei primi tre mesi del 2016, risulta pari a circa 2,163 miliardi di euro; nel corso dei primi tre mesi del 2015 le corrispondenti erogazioni erano ammontate a circa 2,360 miliardi di euro.

La tabella allegata fornisce l’andamento delle erogazioni nei periodi d’imposta dal 2008 in poi.

Allegato

Rimborsi+imposta+-+agg.+9+marzo+2016




Seminario “Come finanziare l’innovazione. Risorse, strumenti e finanziamenti europei, nazionali e regionali” – giovedì 24 marzo p.v., ore 9.30, Confindustria Salerno

Il prossimo giovedì 24 marzo, alle ore 9.30, avrà luogo in sede il seminario “Come finanziare l’innovazione. Risorse, strumenti e finanziamenti europei, nazionali e regionali”.

L’obiettivo dei lavori è fornire una panoramica completa degli interventi europei, con focus su Horizon 2020, delle opportunità esistenti a livello nazionale, con approfondimenti sul credito d’imposta ricerca & sviluppo e del patent box, e delle azioni regionali di cui le imprese potranno fruire tramite i fondi strutturali 2014/2020, con un dettaglio sulla Strategia di Specializzazione Intelligente in ambito Ricerca e Innovazione (RIS3).

Si tratterà di un momento di approfondimento di estremo interesse, dal profilo operativo e finalizzato a garantire un quadro generale delle opportunità di cui le imprese possono avvalersi per supportare i processi di ricerca e sviluppo in atto, anche utilizzando il canale bancario attraverso linee di finanziamento dedicate.

I fabbisogni che emergeranno, permetteranno di orientare le nostre prossime attività di aggiornamento su questi temi, al fine di rispondere efficacemente e in modo mirato alle istanze delle imprese.

Nell’allegare il programma dei lavori, per esigenze organizzative Vi invitiamo ad anticipare l’adesione a [email protected]

Allegato

Seminario Come finanziare l’innovazione 24mar16




“Finanza e crescita delle PMI, le strade del futuro”

Il prossimo martedì 22 marzo, alle ore 11.30, in occasione dell’assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, si svolgerà nella sede associativa, il convegno Finanza e crescita delle PMI, le strade del futuro”.

La scarsità di credito bancario frena gli investimenti e la crescita. Nuovi finanziamenti vanno trovati aprendo canali alternativi a quello bancario, da tempo individuati ma mai diventati realmente efficaci.

L’incontro sarà un’occasione di confronto sui nuovi strumenti a disposizione delle PMI offerti dalla finanza alternativa.

In allegato il programma dei lavori.

Programma_22_marzo




Seminario “CYBER SECURITY: TECNOLOGIE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE. Come tutelare gli asset strategici delle imprese” – Milano, 23 marzo 2016 ore 9.30

Informiamo che il prossimo 23 marzo dalle ore 9.30 alle 13.00 si svolgerà a Milano, presso Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza (Auditorium Gio Ponti – Via Pantano 9, Milano), il convegno “CYBER SECURITY: TECNOLOGIE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE. Come tutelare gli asset strategici delle imprese“.

L’evento, organizzato da Confindustria, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Confindustria Digitale, in collaborazione con Il Sole 24 Ore  e  Var Group Business Partner IBM, sarà l’occasione per riflettere insieme sul tema della Sicurezza Informatica e sui potenziali rischi per le aziende nell’attuale  contesto economico, caratterizzato da un processo di digitalizzazione sempre più accelerato.

Il digitale è da tempo entrato in contatto con il mondo degli oggetti fisici, favorito dalla crescente disponibilità di sensori e infrastrutture di  rete che ne assicurano la connessione e lo scambio di informazioni.

Questo processo di digitalizzazione impone un’attenta riflessione da parte degli imprenditori sui possibili rischi connessi all’adozione delle tecnologie digitali e su quali strumenti utilizzare per far fronte al crescente fenomeno delle minacce informatiche.

Nel corso del convegno saranno presentati casi di aziende di diversi settori che hanno adottato soluzioni di cyber security.

E’ possibile iscriversi all’evento attraverso il seguente link:

http://www.assolombarda.it/servizi/ricerca-e-innovazione/appuntamenti/cyber-security-tecnologie-innovazione-e-infrastrutture-come-tutelare-gli-asset-strategici-delle-imprese-convegno-23-marzo

Per esigenze organizzative è necessario inviare l’adesione a Valentina Piacentini ([email protected]).

Allegati

Programma definitivo_Cyber Security_23 marzo 2016

Invito Cyber Security_23 marzo 2016 – definitivo




AGEVOLAZIONI: credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. Chiarimenti Agenzia delle Entrate e cumulabilità con altre agevolazioni

Come già comunicato con nostre precedenti comunicazioni, ricordiamo che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, in sostituzione di quello mai divenuto operativo del c.d. Piano Destinazione Italia, un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Si tratta di una misura generale, non selettiva (e, dunque, aperta anche alle grandi imprese), finanziata con risorse statali e, soprattutto, è un “incentivo automatico”, vale a dire sottoposto a valutazioni solo ex-post da parte dell’ente erogante e, dunque, immediatamente efficace e disponibile per la generalità delle imprese.

Rispetto alla precedente versione dell’incentivo, significative sono le modifiche che attengono:

–       al meccanismo di calcolo del “bonus”, commisurato non più sull’incremento di spesa registrato in ciascun anno agevolabile rispetto all’anno precedente, ma (nella generalità dei casi) sull’eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun anno agevolabile rispetto alla media storica del triennio 2012-2014;

–       alla misura della sovvenzione, pari al 25% e con mantenimento del 50% per i costi di personale e per la c. d. “ricerca contrattuale”;

–       al volume minimo di investimenti necessari per l’accesso al beneficio, ridotto da 50.000 a 30.000 euro;

–       al tetto massimo del beneficio spettante (pro-capite) in ciascun periodo d’imposta, elevato da 2,5 a 5 mln di euro.

La base giuridica di riferimento della nuova agevolazione è stata completata dal decreto 27 maggio 2015, recante “Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, provvedimento che ha fornito soluzioni a questioni sostanziali, quali: l’applicabilità del beneficio anche alle imprese di nuova costituzione; l’inclusione tra i costi ammissibili delle spese per il personale non dipendente; il trattamento delle attività di ricerca e sviluppo commissionate all’interno dei gruppi societari; la data di fruizione del credito d’imposta maturato.

Peraltro, anche dopo l’emanazione del decreto, non sono pochi i profili applicativi della nuova disciplina sui quali permangono ancora dubbi interpretativi, per la cui soluzione è necessario attendere gli ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, anticipati in occasione di un incontro svoltosi il 26 febbraio scorso.

In particolare, durante la riunione riservata alle associazioni di categoria, l’Agenzia ha fornito utili indicazioni e chiarimenti sui contenuti dell’emanando documento di prassi, confermando, su alcuni temi cruciali, le interpretazioni rese da Confindustria nella circolare n. 19936 del 29 gennaio 2016 (all.to), ossia che l’agevolazione può essere fruita, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma agevolativa, da un soggetto (residente o stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero) che commissiona un’attività di ricerca ad una società facente parte del medesimo gruppo (ricerca infragruppo)

Quanto alla nozione di ricerca e sviluppo, l’Agenzia dovrebbe adottare una lettura estensiva, tale da includere nell’ambito di applicazione della misura, non solo le attività afferenti all’ambito tecnico-scientifico, ma anche quelle relative ad ambiti diversi (es: ambito storico); tali aspetti saranno definiti di concerto con il MiSE.

L’Agenzia ha poi chiarito che rientrano tra i costi agevolabili anche tutti quelli relativi al personale tecnico impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo (che verrebbe incluso nella nozione di “competenze tecniche”), nonché i costi delle attività fornite da esercenti arti e professioni con prestazione di attività lavorativa di carattere autonoma, resa al di fuori dai locali dell’impresa (queste prestazioni rientrerebbero, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, nella categoria della ricerca extra-muros).

La circolare dovrebbe, inoltre, precisare che la soglia minima di investimento in attività di R&S (pari a 30.000 euro) deve essere proporzionalmente ragguagliata in relazione a periodi di imposta di durata inferiore ai 12 mesi; la soglia minima dei 30.000 euro non rileva, invece, ai fini del calcolo della media degli investimenti rilevanti nel triennio 2012-2014; conseguentemente le spese di R&S sostenute nel triennio 2012-2014 rileveranno ai fini del calcolo della media e del raffronto anche se inferiori a 30.000 euro.

L’Agenzia ha precisato che l’agevolazione è cumulabile con altre misure di carattere generale; in ogni caso, in presenza di più incentivi applicabili sugli stessi costi, i vantaggi derivanti dalla loro applicazione congiunta non potranno, comunque, superare il tetto massimo rappresentato dal costo dell’investimento effettuato.

La misura è, pertanto, cumulabile anche con i super-ammortamenti come disciplinati dalla Legge di Stabilità 2016; tuttavia, pur potendo l’impresa, rispetto allo stesso bene, fruire sia della maggiorazione figurativa del costo ai fini dell’ammortamento (super-ammortamento), sia del credito di imposta R&S, la quota di ammortamento rilevante ai fini del calcolo del credito di imposta è la quota del costo effettivamente sostenuto (e non del costo figurativo maggiorato).

In linea più generale, il credito d’imposta può, ad esempio, collegarsi  alla realizzazione di progetti di R&S cofinanziati da strumenti/programmi regionali, nazionali (bandi MIUR, MiSE, altri  ministeri) ed europei (es. Horizon 2020, Cosme), e accompagnarsi all’applicazione delle altre misure agevolative concesse per finalità diverse che abbiano però ad oggetto gli stessi investimenti.

Si apre, dunque, la  strada ad una combinazione sinergica tra diverse agevolazioni, quali la Nuova Sabatini, il super ammortamento, le agevolazioni fiscali per gli  investimenti nel capitale di startup e PMI innovative e il Patent Box, di estremo interesse per le imprese

Da ultimo, la certificazione contabile ad hoc richiesta alle imprese che non redigono il bilancio certificato, potrà, secondo le indicazioni rese dall’Agenzia, essere redatta in forma libera.

Quanto alle spese di certificazione, riconosciute nei limiti di 5000 euro, l’attesa circolare dovrebbe chiarire, come auspicato da Confindustria, che si tratta di un importo integralmente agevolabile, considerato direttamente in aumento del contributo finale determinato sulla base degli altri costi ammissibili; resta ferma la deducibilita di tali costi dal reddito di impresa.

Allegati

slide AdE presentazione RS per riunione 26_2

Circolare credito di imposta Ricerca e Sviluppo




Azioni di partenariato industriale in Israele. Finanziamenti per progetti congiunti_ADESIONI: 16 marzo

L’Agenzia ICE sta ultimando le Azioni di partenariato in Israele in vista della prossima pubblicazione del Bando Industriale italo-israeliano 2017.

Finalità e settori target

Lo scopo è promuovere la collaborazione industriale e gli accordi di partenariato industriale e tecnologico con controparti israeliane nei seguenti settori oggetto del bando: medicina, biotecnologie agricoltura e scienze dell’alimentazione, applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica, ambiente, trattamento delle acque, nuove fonti di energia; innovazioni dei processi produttivi; tecnologie dell’informazione e spazio- osservazione della terra.

Il bando per l’anno 2016 è pubblicato in base all’Accordo di Cooperazione tra Italia e Israele ed offre l’opportunità alle imprese nazionali di usufruire di finanziamenti – anche a fondo perduto – per implementare progetti di ricerca e sviluppo condotti con controparti israeliane.

Come si struttura

A seconda della tipologia di aziende partecipanti e delle loro esigenze, saranno realizzate diverse attività quali: incontri di approfondimento sulle opportunità offerte dal Bando industriale, workshop con presentazioni aziendali, incontri B2B e visite presso siti di interesse.

Le attività saranno realizzate in Israele o in Italia nella prima metà del mese di luglio 2016 e in seguito a successiva valutazione verrà effettuata un ulteriore tappa a gennaio 2017.

Come aderire

La partecipazione è GRATUITA.

E’ possibile manifestare il proprio interesse a partecipare entro il prossimo 16 marzo compilando questo modulo.

In allegato è disponibile la circolare di dettaglio dell’iniziativa.

Azioni di partenariato in Israele




Legge di STABILITA’ 2016: credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, macchinari imbullonati, superammortamento, recupero IVA crediti insoluti

In riferimento alle nostre precedenti news sulla Legge di Stabilità 2016, ricordiamo che sono efficaci le norme relative al credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, all’esenzione dei macchinari imbullonati dalla rendita catastale e al superammortamento.

Credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2019

Il comma 98 della Legge di Stabilità 2016, ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito è riconosciuto per le acquisizione effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

  • 20% per le piccole imprese
  • 15% per le medie imprese
  • 10% per le grandi imprese.

Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Possono usufruire del creditod’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti ubicate nelle zone ammesse, sopra indicate.

L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta e relativi alle stesse categorie di beni con esclusione di quelli oggetto dell’investimenti agevolato.

Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:

  • 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
  • 5 milioni per le medie imprese
  • 15 milioni per le grandi imprese.

Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, mentre è cumulabile con la misura del “Superammortamento” introdotta dalla stessa legge, di cui di seguito ricorderemo gli aspetti operativi.

L’agevolazione è automatica, ma occorre effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in attesa di pubblicazione.

Macchinati imbullonati – rideterminazione rendita catastale e presentazione atti entro il 30 giugno 2016

I commi da 21 a 24 stabiliscono nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi a destinazione speciale e particolare (appartenenti ai gruppi catastali D ed E), oggetto di stima diretta ai sensi dell’art. 10, R.D.L. n. 652/1939.

Sono oggetto di stima diretta gli immobili produttivi, costituiti dalle costruzioni e dal suolo su cui insistono, nonché gli impianti in grado di accrescere la qualità e l’utilità dell’immobile nei limiti dell’ordinario apprezzamento, purché strettamente connessi alla costruzione o al suolo.

Sono esclusi dalla rendita tutti i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti collocati all’interno dell’opificio, funzionali allo specifico processo produttivo.

Le nuove regole di determinazione della rendita catastale si applicheranno alle variazioni catastali successive al 1° gennaio 2016.

Per gli immobili già censiti nel catasto dei fabbricati al 1° gennaio 2016, i titolari potranno, avvalendosi di una specifica procedura Docfa (DM 701/1994), chiedere la rideterminazione della rendita catastale al fine di escludere i macchinari imbullonati precedentemente valorizzati.

Gli atti di aggiornamento catastale presentati dalle imprese entro il 15 giugno 2016 (da verifiche effettuate presso l’Agenzia, si consiglia di non aspettare l’ultimo giorno utile) produrranno effetti già a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alla previsione generale IMU, secondo cui la base imponibile è determinata tenendo conto delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio di ciascun anno. Ciò comporta che la rendita catastale rideterminata con tali atti di aggiornamento potrà essere utilizzata in via retroattiva già ai fini della determinazione dell’acconto IMU/TASI 2016, da versare entro il 16 giugno 2016. Tale deroga non si applicherà, invece, agli atti di aggiornamento catastale presentati oltre il 15 giugno 2016, con la conseguenza che la rendita così rideterminata potrà essere utilizzata solo per i versamenti IMU relativi al periodo di imposta 2017.

L’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare, entro il 30 settembre 2016, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati riepilogativi sulle rendite proposte o rideterminate con i predetti atti di aggiornamento catastale, con riferimento a ciascuna unità immobiliare.

Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero dell’Economia e delle finanze dovrà emanare un decreto per ripartire fra i comuni un contributo annuo di 155 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dalle nuove regole.

Superammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016

I titolari di redditi di impresa e gli esercenti arti e professione possono dedurre un costo figurativo aggiuntivo del 40% rispetto al costo base, in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Tale maggiorazione, per espressa previsione normativa, rileva esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (anche neo costituite), indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di attività, nonché dal regime contabile adottato.

Ciò consente di escludere che l’incentivo assuma la natura di aiuto di Stato. Sono ammesse, pertanto, all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Rientrano gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Infine, sono inclusi anche i soggetti che esercitano arti e professioni, anche in forma associata.

L’agevolazione fiscale riguarda solo gli investimenti in beni materiali strumentali (sono esclusi gli investimenti in beni immateriali) che possiedono il requisito della novità. L’agevolazione non si applica ai:

– beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; secondo le disposizioni de DM 31/12/1988;

–  fabbricati e costruzioni;

– beni contenuti nell’allegato 3, quali: condutture (imbottigliamento di acque, stabilimenti termali), condotte per usi civili, condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione e dai giacimenti gassoso – acquiferi, condotte di derivazione e allacciamento, aerei compresi di equipaggiamento, materiale rotabile, ferroviario e tramviario (con esclusione delle motrici e dei macchinari ed attrezzature, circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie).

Si ritiene che l’agevolazione sia applicabile anche agli acquisiti di beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. In tali ipotesi, il costo figurativo del 40% dovrebbe essere interamente deducibile in un unico esercizio.

Con riferimento al requisito della novità sono applicabili le indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle entrate con riferimento ad altre agevolazioni di investimenti in beni strumentali e ricorre nei casi di acquisto:

– dal produttore o dal rivenditore;

– da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto;19

– di beni esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo.20

Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, dovrebbero valere le ordinarie regole di competenza fiscale dettate dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR; ne consegue, che occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuta la consegna o spedizione del bene o, se diverso e successivo, al momento in cui si realizza l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, in relazione agli accordi pattuiti fra le parti. Per i beni realizzati in appalto, dovrebbe rilevare la data di ultimazione della prestazione, salvo la presenza di SAL per partite divisibili, verificati ed accettati dal committente con liquidazione definitiva. L’agevolazione dovrebbe, pertanto, riguardare anche investimenti avviati prima del 15 ottobre u.s., purché la consegna o la spedizione avvengano dopo tale data.

Come anticipato, l’agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di un bene del 40%; la maggiorazione figurativa rileva esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e non l’IRAP.

In termini pratici, a fronte di un costo di acquisizione effettivo di un bene pari a 100, la deduzione dell’ammortamento fiscale sarà effettuata su un costo figurativo pari a 140. La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extracontabile, mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Modifiche alle modalità di recupero dell’IVA relativa a crediti insoluti

Una delle misure di maggiore interesse per le imprese contenuta nella Legge di Stabilità 2016, è la sostituzione dell’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla disciplina delle modalità di correzione, ai fini IVA, dell’imponibile o dell’imposta.

Il nuovo art. 26 reca diverse novità rispetto all’attuale formulazione.

La modifica di maggior rilievo attiene alle nuove regole applicabili per l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a seguito del mancato pagamento – in tutto o in parte – del corrispettivo da parte del cessionario o committente. In particolare, mentre fino ad oggi, in queste ipotesi, il cedente o prestatore è legittimato ad emettere la nota di credito solo a seguito della conclusione infruttuosa di un procedura concorsuale o esecutiva, la novella modifica questo presupposto, con riguardo alle procedure concorsuali.

Viene ora consentito di emettere la nota di credito:

a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

– a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Per l’individuazione del momento, assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Un’ulteriore modifica significativa è l’obbligo da parte del cessionario o committente di registrare, ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, la variazione operata dal cedente o prestatore.

Altra novità particolarmente significativa del nuovo testo dell’art. 26 è volta a chiarire, in presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, gli effetti dal punto di vista dell’IVA della risoluzione contrattuale. E’, in particolare, chiarito che, in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente ad inadempimento alternativamente del cessionario o committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la “coppia” di prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Questa norma intende quindi superare quell’orientamento interpretativo seguito da alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate che tende a confondere le variazioni in diminuzione da risoluzione e quelle da mancato pagamento. Secondo tale orientamento, nei contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica, in caso di risoluzione per mancato pagamento da parte del committente, la variazione da risoluzione non sarebbe possibile con riferimento ai servizi già eseguiti dal prestatore, ma non pagati dal committente – e quindi il prestatore avrebbe l’unica possibilità di operare la variazione da mancato pagamento. È, infine, previsto in via normativa che le regole per l’emissione di una nota di credito si applichino anche nelle fattispecie in cui trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, mediante il quale il cessionario o committente è debitore dell’imposta. La norma, stante i riferimenti normativi agli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 e all’art. 44 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, si applica sia ai meccanismi di reverse charge domestico, sia a quelli utilizzabili per operazioni con controparti non residenti nel territorio italiano.

Le nuove regole relative alle modalità di emissione della nota di credito si applicheranno nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti, anche relativi ad altre misure di interesse per le imprese introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, alleghiamo la circolare dell’Area Politiche Fiscali di Confindustria.

Allegato

Circolare+LDS+2016




Convenzione UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multiramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni in particolare nella R.C.Auto. 

Fortemente attiva anche nei rami Vita, UnipolSai, con oltre 10 milioni di clienti, occupa una posizione di assoluta preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta, pari a 16 miliardi di euro (di cui 8,4 nei Danni e 7,6 nel Vita) al 31 dicembre 2014.UnipolSai Assicurazioni ti offre soluzioni per assicurare la tua mobilità, la tua casa, il tuo lavoro, la tua protezione, il tuo risparmio. Scopri tutti i vantaggi a te riservati e costruisci la tua serenità, rivolgendoti alla più vicina agenzia UnipolSai Assicurazioni!
La convenzione prevede sconti del 6% su RCA, del 25% su Incendio/Furto auto. Prodotti assicurativi Persone sconti fino al 25%. Prodotti assicurativi Casa sconto 25%. Prodotti Vita e di Previdenza Complementare- Meno Costi. Prodotti per le Imprese sconti fino al 25%.
Condizioni valide fino al 31 Marzo 2016

Trova l’agenzia UnipolSai più vicina a te cui protrai rivolgerti per avere informazioni più dettagliate e scoprire ulteriori vantaggi.

Allegati

UnipolSai

Offerta Unipolsa – altre divisioni

Offerta Unipolsai – divisione Unipol