In riferimento alle nostre precedenti news sulla Legge di Stabilità 2016, ricordiamo che sono efficaci le norme relative al credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, all’esenzione dei macchinari imbullonati dalla rendita catastale e al superammortamento.
Credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2019
Il comma 98 della Legge di Stabilità 2016, ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il credito è riconosciuto per le acquisizione effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.
La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:
- 20% per le piccole imprese
- 15% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.
Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.
Possono usufruire del creditod’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti ubicate nelle zone ammesse, sopra indicate.
L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta e relativi alle stesse categorie di beni con esclusione di quelli oggetto dell’investimenti agevolato.
Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:
- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
- 5 milioni per le medie imprese
- 15 milioni per le grandi imprese.
Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, mentre è cumulabile con la misura del “Superammortamento” introdotta dalla stessa legge, di cui di seguito ricorderemo gli aspetti operativi.
L’agevolazione è automatica, ma occorre effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in attesa di pubblicazione.
Macchinati imbullonati – rideterminazione rendita catastale e presentazione atti entro il 30 giugno 2016
I commi da 21 a 24 stabiliscono nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi a destinazione speciale e particolare (appartenenti ai gruppi catastali D ed E), oggetto di stima diretta ai sensi dell’art. 10, R.D.L. n. 652/1939.
Sono oggetto di stima diretta gli immobili produttivi, costituiti dalle costruzioni e dal suolo su cui insistono, nonché gli impianti in grado di accrescere la qualità e l’utilità dell’immobile nei limiti dell’ordinario apprezzamento, purché strettamente connessi alla costruzione o al suolo.
Sono esclusi dalla rendita tutti i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti collocati all’interno dell’opificio, funzionali allo specifico processo produttivo.
Le nuove regole di determinazione della rendita catastale si applicheranno alle variazioni catastali successive al 1° gennaio 2016.
Per gli immobili già censiti nel catasto dei fabbricati al 1° gennaio 2016, i titolari potranno, avvalendosi di una specifica procedura Docfa (DM 701/1994), chiedere la rideterminazione della rendita catastale al fine di escludere i macchinari imbullonati precedentemente valorizzati.
Gli atti di aggiornamento catastale presentati dalle imprese entro il 15 giugno 2016 (da verifiche effettuate presso l’Agenzia, si consiglia di non aspettare l’ultimo giorno utile) produrranno effetti già a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alla previsione generale IMU, secondo cui la base imponibile è determinata tenendo conto delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio di ciascun anno. Ciò comporta che la rendita catastale rideterminata con tali atti di aggiornamento potrà essere utilizzata in via retroattiva già ai fini della determinazione dell’acconto IMU/TASI 2016, da versare entro il 16 giugno 2016. Tale deroga non si applicherà, invece, agli atti di aggiornamento catastale presentati oltre il 15 giugno 2016, con la conseguenza che la rendita così rideterminata potrà essere utilizzata solo per i versamenti IMU relativi al periodo di imposta 2017.
L’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare, entro il 30 settembre 2016, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati riepilogativi sulle rendite proposte o rideterminate con i predetti atti di aggiornamento catastale, con riferimento a ciascuna unità immobiliare.
Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero dell’Economia e delle finanze dovrà emanare un decreto per ripartire fra i comuni un contributo annuo di 155 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dalle nuove regole.
Superammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016
I titolari di redditi di impresa e gli esercenti arti e professione possono dedurre un costo figurativo aggiuntivo del 40% rispetto al costo base, in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Tale maggiorazione, per espressa previsione normativa, rileva esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (anche neo costituite), indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di attività, nonché dal regime contabile adottato.
Ciò consente di escludere che l’incentivo assuma la natura di aiuto di Stato. Sono ammesse, pertanto, all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Rientrano gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Infine, sono inclusi anche i soggetti che esercitano arti e professioni, anche in forma associata.
L’agevolazione fiscale riguarda solo gli investimenti in beni materiali strumentali (sono esclusi gli investimenti in beni immateriali) che possiedono il requisito della novità. L’agevolazione non si applica ai:
– beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; secondo le disposizioni de DM 31/12/1988;
– fabbricati e costruzioni;
– beni contenuti nell’allegato 3, quali: condutture (imbottigliamento di acque, stabilimenti termali), condotte per usi civili, condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione e dai giacimenti gassoso – acquiferi, condotte di derivazione e allacciamento, aerei compresi di equipaggiamento, materiale rotabile, ferroviario e tramviario (con esclusione delle motrici e dei macchinari ed attrezzature, circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie).
Si ritiene che l’agevolazione sia applicabile anche agli acquisiti di beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. In tali ipotesi, il costo figurativo del 40% dovrebbe essere interamente deducibile in un unico esercizio.
Con riferimento al requisito della novità sono applicabili le indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle entrate con riferimento ad altre agevolazioni di investimenti in beni strumentali e ricorre nei casi di acquisto:
– dal produttore o dal rivenditore;
– da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto;19
– di beni esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo.20
Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, dovrebbero valere le ordinarie regole di competenza fiscale dettate dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR; ne consegue, che occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuta la consegna o spedizione del bene o, se diverso e successivo, al momento in cui si realizza l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, in relazione agli accordi pattuiti fra le parti. Per i beni realizzati in appalto, dovrebbe rilevare la data di ultimazione della prestazione, salvo la presenza di SAL per partite divisibili, verificati ed accettati dal committente con liquidazione definitiva. L’agevolazione dovrebbe, pertanto, riguardare anche investimenti avviati prima del 15 ottobre u.s., purché la consegna o la spedizione avvengano dopo tale data.
Come anticipato, l’agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di un bene del 40%; la maggiorazione figurativa rileva esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e non l’IRAP.
In termini pratici, a fronte di un costo di acquisizione effettivo di un bene pari a 100, la deduzione dell’ammortamento fiscale sarà effettuata su un costo figurativo pari a 140. La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extracontabile, mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
Modifiche alle modalità di recupero dell’IVA relativa a crediti insoluti
Una delle misure di maggiore interesse per le imprese contenuta nella Legge di Stabilità 2016, è la sostituzione dell’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla disciplina delle modalità di correzione, ai fini IVA, dell’imponibile o dell’imposta.
Il nuovo art. 26 reca diverse novità rispetto all’attuale formulazione.
La modifica di maggior rilievo attiene alle nuove regole applicabili per l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a seguito del mancato pagamento – in tutto o in parte – del corrispettivo da parte del cessionario o committente. In particolare, mentre fino ad oggi, in queste ipotesi, il cedente o prestatore è legittimato ad emettere la nota di credito solo a seguito della conclusione infruttuosa di un procedura concorsuale o esecutiva, la novella modifica questo presupposto, con riguardo alle procedure concorsuali.
Viene ora consentito di emettere la nota di credito:
– a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
– a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Per l’individuazione del momento, assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Un’ulteriore modifica significativa è l’obbligo da parte del cessionario o committente di registrare, ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, la variazione operata dal cedente o prestatore.
Altra novità particolarmente significativa del nuovo testo dell’art. 26 è volta a chiarire, in presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, gli effetti dal punto di vista dell’IVA della risoluzione contrattuale. E’, in particolare, chiarito che, in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente ad inadempimento alternativamente del cessionario o committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la “coppia” di prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questa norma intende quindi superare quell’orientamento interpretativo seguito da alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate che tende a confondere le variazioni in diminuzione da risoluzione e quelle da mancato pagamento. Secondo tale orientamento, nei contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica, in caso di risoluzione per mancato pagamento da parte del committente, la variazione da risoluzione non sarebbe possibile con riferimento ai servizi già eseguiti dal prestatore, ma non pagati dal committente – e quindi il prestatore avrebbe l’unica possibilità di operare la variazione da mancato pagamento. È, infine, previsto in via normativa che le regole per l’emissione di una nota di credito si applichino anche nelle fattispecie in cui trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, mediante il quale il cessionario o committente è debitore dell’imposta. La norma, stante i riferimenti normativi agli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 e all’art. 44 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, si applica sia ai meccanismi di reverse charge domestico, sia a quelli utilizzabili per operazioni con controparti non residenti nel territorio italiano.
Le nuove regole relative alle modalità di emissione della nota di credito si applicheranno nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.
Per tutti gli ulteriori approfondimenti, anche relativi ad altre misure di interesse per le imprese introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, alleghiamo la circolare dell’Area Politiche Fiscali di Confindustria.
Allegato
Circolare+LDS+2016