PATTO PER L’EXPORT

E’ stato presentato ieri, 8 giugno 2020, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il Patto per l’Export sottoscritto dalla principali Associazioni del mondo imprenditoriale e che racchiude i sei pilastri con le principali azioni da avviare per promuovere il Made in Italy nel mondo e supportare le PMI nel processo di internazionalizzazione.

Confindustria ha contribuito alla definizione dei contenuti del Patto partecipando anche ai tavoli settoriali che si sono svolti ad aprile e dove sono state coinvolte le associazioni di categoria del Sistema.

In allegato è disponibile il testo del Patto per l’Export e di seguito il link dove scaricare l’e-book “Export una guida per ripartire” dove sono indicati tutti gli strumenti e i servizi per le PMI.

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/06/ebook_export_una_guida_per_partire.pdf

Allegato

Patto per l’Export finale




Emergenza COVID-19/DL Rilancio: audizione Confindustria. Misure sostenute

Ad integrazione di quanto comunicato con nostra news dello scorso 29 maggio sull’audizione di Confindustria al DL Rilancio, pubblichiamo la nota di dettaglio sulle singole misure sostenute

Allegati

Audizione DL Rilancio-speech

DL Rilancio-Audizione testo lungo




Emergenza COVID-19/CREDITO Pagamento debiti PA – Convenzione MEF e CDP

In attuazione dell’articolo 115 e ss. del DL Rilancio, Ministero Economia e Finanze e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto la convenzione che disciplina i criteri e le modalità di gestione, da parte di CDP, del “Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali”, nonché le modalità di accesso al Fondo stesso da parte delle PA.

In proposito, ricordiamo che il Fondo è destinato al pagamento – in deroga alle disposizioni di legge sull’indebitamento delle PA – dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, di enti locali, regioni e province autonome, maturati al 31 dicembre 2019. Ha una dotazione di 12 miliardi di euro ed è suddiviso in due distinte sezioni:

  • pagamento dei debiti di enti locali, regioni e province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari, con una dotazione di 8 miliardi;
  • assicurare liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla quale sono destinati 4 miliardi.

La Convenzione tra MEF e CDP – disponibile anche sui siti internet delle due istituzioni – è il primo, necessario passaggio per dare concreta attuazione alle disposizioni del DL Rilancio in tema di pagamenti delle PA. Perché tali disposizioni dispieghino pienamente i loro effetti, dando luogo al pagamento dei crediti delle imprese verso le PA, sono tuttavia necessari ulteriori passaggi e un’effettiva immissione di liquidità si registrerà a partire da fine estate.

Il DL Rilancio prevede infatti che:

  • enti locali, regioni e province autonome che non possono far fronte al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 potranno chiedere a CDP, con deliberazione della Giunta, le anticipazioni di liquidità nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020;

 

  • CDP dovrà concedere le anticipazioni entro il 24 luglio 2020. Le anticipazioni relative a entrambe le Sezioni saranno concesse proporzionalmente alle richieste pervenute e nei limiti delle risorse stanziate e, riguardo ai debiti del SSN, delle coperture per il relativo rimborso da parte delle regioni;

 

  • le PA, una volta erogata loro l’anticipazione di liquidità, dovranno pagare i fornitori:
    1. entro 30 giorni per quanto riguarda i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;
    • entro 60 giorni per i debiti del SSN.

Allegato

Pagamento debiti PA – Convenzione-MEF-CDP




Emergenza COVID-19/CREDITO: Accordo BEI-Cdp su Piattaforma Imprese

Informiamo che Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), lo scorso 4 giugno, hanno siglato un’intesa in base alla quale la BEI finanzierà con 1,5 miliardi la “Piattaforma imprese”, lo strumento con cui la Cdp potrà – con la collaborazione del settore bancario – finanziare PMI (fino a 250 addetti secondo la definizione europea) e Midcap (fino a 3.000 addetti) attive in tutti i settori produttivi.

 

Secondo quanto comunicato (in allegato la nota stampa), i nuovi finanziamenti potranno riguardare sia esigenze di capitale circolante sia gli investimenti pluriennali delle imprese e potranno accedervi anche reti d’impresa, aggregazioni di imprenditori definiti dalla legge n. 33 del 2009 e filiere.

 

L’operatività dello strumento è subordinata alla stipula di un accordo tra la Cdp e l’ABI, finalizzato a consentire alle banche di utilizzare la liquidità messa a disposizione dalla BEI per la concessione dei finanziamenti alle imprese.

Allegato

Comunicato n. 61 del 04_06_2020_CDP-BEI




Emergenza COVID-19/CREDITO: nuova nota Task Force Mef, Banca d’Italia, Abi e Mcc su misure sostegno liquidità imprese

Informiamo che è stata pubblicata la nuova nota della Task Force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo (in allegato), contenente i dati aggiornati sulle moratorie, sui finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e sui finanziamenti garantiti da SACE.

 

In particolare:

– riguardo alla moratoria, al 22 maggio sono pervenute alle banche oltre 2,4 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti per poco più di 260 miliardi. Oltre il 46% delle domande provengono dalle imprese (a fronte di prestiti per 176 miliardi). Per quanto riguarda le PMI, le richieste ai sensi dell’art. 56 del DL Cura Italia (quasi 1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 149 miliardi, mentre le adesioni alla moratoria promossa dall’ABI (più di 44 mila) hanno riguardato quasi 8 miliardi di finanziamenti alle PMI. Le domande delle famiglie riguardano prestiti per oltre 79 miliardi di euro. Si può stimare che circa l’85% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche; il 2% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame;

 

– riguardo ai finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, dal 17 marzo al 2 giugno sono pervenute al Fondo circa 484mila richieste di garanzia per un importo complessivo di 22,5 miliardi di euro di finanziamenti. Di queste, circa il 91,3% sono riconducibili alla misura introdotta dal DL Liquidità relativa ai prestiti di importo fino a 25mila euro, per un importo finanziato di 9 miliardi di euro;

 

– riguardo ai finanziamenti garantiti da SACE, sono state deliberate 44 garanzie per un valore complessivo di 418 milioni di euro. Attualmente sono in corso circa 250 istruttorie da parte delle banche per un valore complessivo di finanziamenti di circa 18,5 miliardi di euro.

Allegato 

cs_Congiunto_TaskForce_3giugno2020 (1)




Emergenza COVID-19/DL Rilancio: riduzione tariffe elettriche utenze non domestiche in bassa tensione

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito ARERA, con deliberazione 190/2020/R/EEL dello scorso 26 maggio, dispone interventi urgenti necessari per attuare quanto disposto dall’art. 30 del DL Rilancio in materia di riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

 

Ai piccoli esercizi commerciali, artigiani, bar, ristoranti, laboratori, professionisti e servizi (i clienti in bassa tensione non domestici) con potenza superiore a 3 kW, per il trimestre maggio-giugno-luglio, viene azzerata la quota relativa alla potenza e applicata solo una quota fissa di importo ridotto (fissata convenzionalmente a quella corrispondente alla potenza impegnata di 3 kW), senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile.

 

L’Arera ha evidenziato che il risparmio per 3,7 milioni di clienti non domestici interessati – che arriva a valere circa 70 euro al mese per un cliente con contratto con potenza pari a 15 kW – sarà particolarmente incisivo sulla spesa totale della bolletta per gli esercizi commerciali ancora costretti alla chiusura, riducendola fino al 70%. Per gli esercizi che hanno riaperto, il risparmio si attesterà comunque tra il 20% e il 30% della spesa totale della bolletta.

 

L’Autorità ha, inoltre, specificato che se alla data di entrata in vigore della deliberazione, fossero già state emesse fatture relative al corrente mese di maggio, i conguagli spettanti dovranno essere effettuati entro la seconda fatturazione successiva.

Allegato

Deliberazione ARERA riduzione tariffe




Emergenza COVID-19/DL Rilancio: credito d’imposta locazione immobili uso non abitativo e affitto d’azienda. Pubblicata circolare Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 dello scorso 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo per la fruizione del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 cd Rilancio.

 

Entità agevolazione

L’agevolazione è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

 

Beneficiari

Fruisce del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

 

L’agevolazione, inoltre, è riconosciuta alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale e, in tal caso, i mesi da prendere a riferimento sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

 

Requisiti per la fruizione e modalità di utilizzo

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica.

Inoltre, il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività cui è preposto.

 

L’agevolazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo 6920”, istituito con la risoluzione n. 32/E – pdf

 

In alternativa, può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Allegato

Circolare 14 del 6 giugno 2020_ Credito Imposta locazioni DLRilancio

 



Rinvio webinar di presentazione del progetto di videosorveglianza e monitoraggio ambientale installato nell’area industriale di Fisciano/Mercato San Severino al 17 giugno, ore 15.00

Segnaliamo che il webinar di presentazione del progetto di videosorveglianza e monitoraggio ambientale installato nell’area industriale di Fisciano, realizzato con finanziamenti del PON “Legalità” 2014/2020” in programma per il prossimo 10 giugno, alle ore 15.00, è rinviato al 17 giugno p.v., stessa ora.

Ricordiamo che, parteciperà all’incontro Antonio Visconti, Presidente del Consorzio ASI di Salerno; coordinerà l’iniziativa il Vice Presidente Delegato all’Energia, Consorzi d’imprese e Aree Industriali di Confindustria Salerno, Gerardo Gambardella.

L’occasione sarà utile anche per fare il punto sulle eventuali problematiche che le imprese ancora registrano nella fase emergenziale in corso, al fine di assicurare il supporto necessario.

E’ possibile registrarsi al seguente link https://zoom.us/webinar/register/WN_ZwXtHQP6ToyyXWGy8wBEnA e porre quesiti il giorno stesso dell’evento.

Raccomandiamo la partecipazione.

Allegato

Webinar_ videosorveglianz_link




Emergenza COVID-19/FISCALE Aliquota IVA agevolata “Beni Covid”

Il 30 maggio u.s., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato la Circolare n. 12/2020 concernente il trattamento IVA delle importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19 (a titolo esemplificativo: mascherine, disinfettanti, guanti, occhiali, camici, tute, apparecchi diagnostici, strumentazione medica, altre attrezzature).

Nel documento, l’Agenzia risolve alcuni dei principali dubbi emersi in fase di prima applicazione delle modifiche apportate dall’articolo 124 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), che ha disposto l’assoggettamento ad aliquota IVA pari a zero sulle cessioni dei beni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e dell’aliquota IVA del 5% per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Considerato che il Decreto Rilancio modifica la disciplina IVA nazionale, vien da sé che il trattamento IVA agevolato si applichi a tutte le cessioni di beni che rilevano ai fini IVA nel territorio dello Stato, quindi, oltre che alle cessioni interne anche alle importazioni dei medesimi beni (ex articolo 69, del DPR n. 633/1972 – Decreto IVA).

Nella circolare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito utili chiarimenti sui seguenti punti:

 

  • Decorrenza della nuova disciplina: l’aliquota IVA agevolata si applica alle operazioni effettuate dal 19 maggio 2020, ossia dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

 

  1. Tassatività dell’elenco dei beni agevolabili: l’aliquota IVA agevolata si applica esclusivamente ai beni elencati dalla norma escludendo, pertanto, beni aventi funzioni similari.

 

  1. Codici TARIC dei beni elencati: l’Agenzia fornisce un dettaglio dei beni individuati dalla norma riportando i codici TARIC ad essi associati, riprendendo l’elenco dei beni suggerito dalla Commissione Europea nella comunicazione del 3 aprile 20201. Inoltre, ai medesimi beni è stato associato il codice TARIC “Q101: esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 124, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34” che deve essere indicato nelle importazioni dei beni effettuate fino al 31 dicembre 2020.

I chiarimenti forniti appaiono coerenti con il dettato normativo e confermano le precedenti interpretazioni di Confindustria della norma. Tuttavia, si ritiene che le definizioni dei beni riportate nell’attuale formulazione rischino di escludere dall’agevolazione alcuni beni che, invece, si stanno rivelando effettivamente utili nel fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Per tale ragione, Confindustria ha presentato un emendamento volto ad apportare alcune correzioni e integrazioni alla norma che diano maggiore chiarezza agli operatori e che estendano l’applicazione dell’aliquota agevolata a beni differenti ma aventi le medesime finalità.

A titolo esemplificativo, l’emendamento propone di estendere la disciplina agevolata a tutti i detergenti e disinfettanti per le mani ma anche a quelli denominati igienizzanti e a quelli utilizzati per le superfici. Similarmente, si propone l’applicazione dell’agevolazione a tutte le soluzioni idroalcoliche utilizzate dalle aziende, indipendentemente dalle quantità, e ad altre apparecchiature mediche ritenute utili.

Le modifiche normative proposte sono necessarie in quanto, come correttamente riportato dall’Agenzia, la norma deve essere intesa come tassativa e non meramente esemplificativa. Tuttavia, si rileva che, al contrario, l’elencazione dei beni fornita dalla Commissione Europea (cui l’Agenzia condivisibilmente rimanda) non è tassativa ma è stato consentito agli Stati membri di poter applicare il trattamento IVA agevolato anche ad altri beni ritenuti utili nel contrasto dell’epidemia. Per tale ragione, si ritiene che l’emendamento proponga una modifica normativa compatibile con le disposizioni comunitarie e al contempo con le finalità originariamente prefisse dall’articolo 124.

Infine, sebbene si condivida l’interpretazione fornita dall’Agenzia, in base alla quale non è consentita l’applicazione retroattiva della norma, si ricorda che l’aliquota pari a zero è consentita, in via provvisoria, solamente in virtù della decisione della Commissione Europea del 3 aprile 2020 che ha autorizzato gli Stati membri ad introdurre una disciplina agevolata sui beni utili a fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Per tale ragione, in linea con quanto disposto a livello comunitario, l’emendamento propone una modifica normativa che consenta l’applicazione del trattamento agevolato sin dall’inizio del periodo emergenziale.

Al riguardo, si coglie l’occasione per chiarire che, la Commissione Europea non ha subordinato l’applicazione dell’agevolazione all’obbligo di fornire la prova dell’effettiva destinazione dei beni alla gestione dell’emergenza e, parimenti, la disciplina nazionale non ha introdotto ulteriori adempimenti per poter applicare l’aliquota zero. Pertanto, si ritiene che, una volta individuato il perimetro oggettivo di applicazione dell’articolo 124, l’aliquota zero per il 2020 e l’aliquota IVA del 5%, dal 2021, si applichino a tutte le cessioni rilevanti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla destinazione finale dei beni o dalla natura del cessionario.

Allegato

circolare 12_2020_ riduzione aliquota IVA_Codici TARIC




ISS/Progetti di ricerca per la salute Italia-Africa – INCHIESTA 2020

L’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato una mappatura nazionale di progetti di ricerca per la salute oggi attivi in collaborazione tra Italia e Africa, indirizzata a singoli ricercatori, reti e consorzi di ricerca.

La mappatura riguarda progetti di ricerca su temi della salute, condotti nei settori di base, preclinica, clinica e operativa, in collaborazione con ricercatori di istituzioni africane.

Le informazioni sui progetti dovranno essere inviate entro  venerdì 10 luglio 2020, previa registrazione per l’accesso all’inchiesta al seguente link: https://globapp.iss.it/user-registration/.