AUTOTRASPORTO – pubblicazione valori indicativi di riferimento costi di esercizio imprese autotrasporto c/terzi maggio 2020

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un’impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a maggio 2020.

Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La tabella è reperibile al seguente sito internet:

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-06/costo%20GASOLIO%20MAGGIO%20%202020.pdf

Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.




Emergenza COVID-19/Responsabilità amministrativa Decreto 231 – corretta implementazione modelli misure anti contagio

Pubblichiamo una prima analisi di Confindustria sull’impatto della pandemia sul sistema della responsabilità ai sensi del decreto 231/2001, relativamente alle diverse tipologie di rischi “direttamente” o “indirettamente” collegabili all’emergenza sanitaria, con alcune indicazioni operative.

 

In particolare, Confindustria suggerisce di focalizzare l’attenzione non sull’aggiornamento dei Modelli – che non è una conseguenza automatica del Covid-19 – bensì, da un lato, sulla corretta implementazione delle misure anti-contagio previste dal Protocollo sottoscritto da Governo e Parti sociali e, dall’altro, sui controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza, effettuati in coordinamento con i vertici, i preposti aziendali e il Comitato costituito all’interno dell’impresa, nonché su rafforzati flussi informativi a supporto di tali attività.

 

In questo senso, un sistema 231 ben implementato può rappresentare un’infrastruttura utile per minimizzare i rischi conseguenti a eventuali contagi in azienda, tra cui l’interdizione dell’attività per mancata attuazione dei protocolli anti-contagio e, in questo senso, anche per la corretta attuazione del nuovo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – cd. DL Liquidità).

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected]Relazioni Industriali ( Giuseppe Baselice – Francesco Cotini)

Allegato

Responsabilità 231 e COVID – indicazioni operative Confindustria




APPALTI INNOVATIVI Consultazione di mercato AgID “Città intelligenti, Smart mobility e logistica” acquisizione elementi preparazione gara – 15 giugno 2020

Con il Protocollo “Domanda pubblica come leva di innovazione”, siglato con AgID e la Conferenza delle Regioni/ITACA nel settembre 2018 e di cui abbiamo dato notizia con precedenti news, Confindustria ha inteso promuovere una stretta sinergia PUBBLICO-PRIVATO per diffondere la conoscenza e l’utilizzo degli appalti pubblici come leva di innovazione.

 

Gli appalti innovativi sono strumenti in grado di orientare le imprese sui fabbisogni prestazionali e tecnologici della PA, spingendole alla programmazione, all’innovazione e alla pianificazione dei relativi investimenti. A maggior ragione nella situazione contingente, l’obiettivo è quello di spingere le imprese a far emergere quei profili tecnologici e qualitativi in grado di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi innovativi della PA, in una logica di creazione, crescita e sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico, finalizzati alla ripresa economica del sistema-Paese.

 

Il quadro istituzionale sta offrendo un supporto forte allo sviluppo dell’iniziativa che Confindustria ha inteso portare avanti:

  • nell’ultimo anno il Governo ha ripreso e rafforzato le azioni basate sulla domanda pubblica intelligente e con decreto del 31 gennaio 2019 il MISE ha stanziato 50 milioni di euro per l’attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente. A luglio 2019 MISE e AgID hanno stipulato un Accordo, della durata di cinque anni, per l’attuazione del decreto;
  • il 4 maggio 2020 il MISE, il MIUR e il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno siglato un Protocollo d’intesa per l’attuazione di una politica di innovazione basata sulla domanda pubblica. Lo strumento per la realizzazione degli obiettivi del Protocollo è il programma Smarter Italy.

 

Trattandosi di un’importante occasione, invitiamo le imprese interessate a partecipare alla consultazione di mercato, “Città intelligenti, smart mobility & logistics”, gestita da AgID, organizzata nell’ambito del Programma Smarter Italy per presentare i fabbisogni di innovazione in materia di gestione dei trasporti e logistica, per una rapida ripresa dall’emergenza Covid-19.

 

La consultazione si fonda su un dialogo aperto che coinvolgerà grandi e piccole imprese, Startup, mondo della ricerca e dell’università, associazionismo e chiunque sia interessato a fornire un proprio contributo su:

 

– Sfida n. 1: Soluzione innovativa predittivo/adattativa per la Smart Mobility

– Sfida n. 2: Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità delle merci

– Sfida n. 3: Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità sostenibile nelle aree a domanda debole

– Sfida n. 4: Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità nei centri storici e nei borghi

 

La presentazione delle esigenze avverrà con la collaborazione dei Comuni che hanno contribuito all’emersione delle stesse e che saranno il luogo di sperimentazione delle soluzioni proposte.

 

Il percorso di confronto tra la committenza e gli operatori, che inizierà il 15 giugno con un evento pubblico in modalità telematica, vedrà successivi momenti di approfondimento, calendarizzati ad opera della stazione appaltante, alternati a quelli richiesti dagli operatori, che potranno comunque fornire il loro contributo inviando quanto ritenuto opportuno alla casella di posta elettronica [email protected] .

 

Obiettivo è quello di acquisire elementi utili per la preparazione della gara d’appalto di innovazione, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, che sarà indetta nei prossimi mesi e pubblicata su Appaltinnovativi.gov, il portale nazionale degli appalti innovativi.

Per partecipare alla consultazione è necessario registrarsi qui.

Chi avrà completato l’iscrizione sarà costantemente informato degli eventi che verranno organizzati durante la consultazione di mercato e anzitutto riceverà un’email contenente un link per accedere alla piattaforma digitale sulla quale si svolgerà, il 15 giugno, a partire dalle ore 10:00 (prima giornata di confronto).




Novità su cassa integrazione e assegno ordinario – nota INPS

Come noto, con l’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. Decreto Rilancio) sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) previsti dal D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con L. 27/2020, per contrastare la crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19.

L’INPS con nota pubblicata sul proprio portale anticipa alcuni contenuti delle specifiche circolari che regoleranno i vari aspetti della disciplina introdotta dal Decreto Rilancio.

  

L’Istituto ricorda che riguardo la Cassa Integrazione ordinaria e l’assegno ordinario, le principali novità consistono nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “Covid-19 nazionale” per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Decreto Cura Italia, è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.

 

Per la gestione della quota incrementale l’INPS ha individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

 

Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

 

Altra rilevante innovazione è quella che riguarda i termini di trasmissione delle domande.

 

Il Decreto Rilancio introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

 

Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, viene individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori di lavoro che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.

 

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

 

Riguardo la possibilità di riconoscere alle aziende un’eventuale ulteriore tranche di durata massima di quattro settimane di trattamenti di Cigo e Assegno ordinario, da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, in considerazione della tecnica legislativa utilizzata, che ne subordina la concessione all’adozione di uno o più decreti interministeriali, l’Istituto rinvia a più dettagliate istruzioni, una volta realizzatesi le condizioni fissate dalla norma.

 

Ulteriori principali novità sono la concessione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare (ANF) troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS a seguito della sospensione o riduzione dell’attività a seguito dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

 

Riguardo poi il termine dell’8 giugno scorso entro cui i datori di lavoro erano tenuti a comunicare, con modello SR41, i dati per il pagamento da parte dell’Istituto ai lavoratori sospesi per i quali era stato scelto il pagamento diretto della cassa integrazione riferita alle sospensioni o riduzioni con inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile, l’Istituto chiarisce che tale termine è ordinatorio e non perentorio.

 

Si chiarisce inoltre che l’adempimento era relativo solo al pagamento delle mensilità di marzo e aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

 

Viene infine ricorda una ulteriore novità di rilievo prevista dal D.L. 34/2020 consistente nella previsione che le ulteriori 5 (più 4) settimane di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto.




AUTOTRASPORTO: Documento unico di circolazione. Circolare MIT

Il MIT, con circolare della DG Motorizzazione dell’8 giugno scorso, ha fornito un prontuario ad uso degli Uffici della Motorizzazione Civile – UMC per il corretto svolgimento dell’attività di rilascio del documento unico (DU), istituito con d.lgs. 98/2017.

La circolare mette in evidenza come le attività di pre-convalida e di controllo successivo dei fascicoli digitali, da parte degli UMC, hanno particolare importanza per l’intero processo di rilascio “informatizzato”. Tale processo, gestito esclusivamente in via telematica, comporta la totale dematerializzazione delle istanze delle documentazioni ad esse collegate.

Allegato

Circolare MIT_DG MOT 8.06.2020




AUTOTRASPORTO – Trasporti eccezionali: chiarimenti MIT su proroga validità autorizzazioni

Il MIT-DG Sicurezza stradale, con circolare del 1° giugno scorso, ha fornito delucidazioni sull’applicazione della proroga della validità delle autorizzazioni – prevista dall’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 – per i trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità applicativa e dare certezza a tutti gli operatori della filiera.

La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative (inquadramento normativo), poi si sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell’art. 10 CDS e dell’art. 103, comma 2, del DL suddetto ed infine procede ad una disamina dei “casi particolari” per la validità della proroga del titolo autorizzativo.

 

Inquadramento normativo

La circolare riporta il quadro normativo di settore su cui interviene la normativa di “proroga”.

Nello specifico, vengono illustrate le diverse tipologie autorizzative per la circolazione dei trasporti eccezionali (singola, multipla, periodica) e la possibilità di ottenimento del rinnovo delle stesse (anche con validità scaduta), su richiesta degli interessati, secondo le procedure previste dall’art. 15 del Regolamento del CDS. Gli enti proprietari e/o gestori delle strade devono comunque procedere ad una verifica, prima di poter far eseguire il trasporto, della sussistenza delle “condizioni” di circolazione in relazione ai percorsi da autorizzare ed alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.

La presenza di tali “condizioni” risulta essenziale per il rilascio, il rinnovo o la proroga, poiché sono variabili in funzione di una serie di fattori contingenti, che solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade possono conoscere; ciò risulta finalizzato a garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate. In tal senso, è necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza”.

La circolare, constatando che con il termine generico “autorizzazioni”, l’art.103 sembra ricomprendere anche quelle per i trasporti eccezionali, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa per i 90 giorni successivi alla fine emergenza sanitaria (fine ottobre 2020) ha fornito alcuni chiarimenti in merito.

Coordinamento dell’applicazione dell’art. 10 CDS e del comma 2, art. 103

La circolare sottolinea l’importanza della proroga della validità del titolo autorizzativo per l’esercizio dei trasporti eccezionali, perché, risponde, da un lato, all’esigenza di superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade –  soprattutto di quelli  meno strutturati – che possono essere impossibilitati, nell’attuale fase di emergenza sanitaria, al rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, e dall’altro, di evitare di danneggiare i titolari dell’autorizzazione in scadenza, parzialmente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, e di conseguenza ne consente l’utilizzo oltre il termine di scadenza naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo. Gli enti debbono, pertanto, verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza della circolazione dei veicoli che effettuano trasporti eccezionali e procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 10 CDS, alle quali si applica la proroga dell’art.103 suddetto. Tuttavia, qualora si manifestino sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione, l’ente procederà alla revoca o sospensione dell’autorizzazione (art.17, comma 4, Regolamento di esecuzione CDS).

Nell’ottica di reciproca collaborazione, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga delle autorizzazioni, al fine di consentire agli stessi di concentrare l’attenzione sui titoli sui quali sussiste un concreto interesse all’utilizzo. I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all’ente proprietario e/o gestore, per l’espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell’autorizzazione, devono ritenersi assoltiLa circolare precisa, quindi, che per tutte le autorizzazioni rientranti nell’ambito di applicazione del comma 2, dell’art. 103, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.

 

Condizioni e casi particolari

Tutte le autorizzazioni (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio –31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.

L’estensione della proroga non è applicabile alle autorizzazioni singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente eseguiti alla data del 30.01.2020. Per tali autorizzazioni, infatti, non può applicarsi la proroga ex lege di cui al comma 2 dell’art. 103, in quanto sono applicabili i termini di cui all’art. 15 del Regolamento CDS. Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell’estensione ai sensi dell’art.103 possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell’art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.

Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate “ope legis” e possono essere rinnovate normalmente. Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore dell’art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell’emergenza.

Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-eccezionali/trasporti-eccezionali-circolare-su-proroga-validita

Allegato

Circolare MIT TRASPORTI ECCEZIONALI 01.06.2020




Emergenza COVID-19/APPALTI PUBBLICI: sblocco investimenti.

L’emergenza COVID-19 ha reso ancora più evidente che la ripresa economica del nostro Paese debba passare per l’accelerazione degli investimenti in opere pubbliche per gli importanti effetti positivi sull’occupazione, sulla coesione economica e sociale, sulla qualità della vita, sulla competitività delle imprese e sull’attrattività dei territori.

 

Il mercato degli appalti pubblici è stato investito negli ultimi venti anni da una serie di riforme legislative che hanno prodotto un forte impatto sulle amministrazioni pubbliche e su gli operatori economici, spesso senza riuscire a superare le incertezze e le complessità procedurali esistenti, e talora provocando forti ritardi nell’attuazione degli investimenti.

 

Per questi motivi, Confindustria e Ance, insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, hanno concordato di avviare un’indagine volta a verificare, sia dal lato delle stazioni appaltanti sia da quello delle imprese, i principali nodi giuridici e operativi sui quali concentrare l’attenzione e la definizione di soluzioni legislative, amministrative e tecniche.

 

L’Università LUISS è stata incaricata di svolgere una ricerca di carattere scientifico basata sull’analisi di questionari rivolti ad imprese e stazioni appaltanti, in forma anonima, che saranno somministrati attraverso la piattaforma di ITACA.

 

Invitiamo le aziende associate interessate al tema dello sblocco delle opere pubbliche, a compilare il questionario, disponibile al link https://www.itaca.org/questionarioOE.asp , entro il prossimo 26 giugno.




AUTOTRASPORTO: Circolare Ministero Interno notifica verbali con pec

Il Ministero dell’Interno, con la circolare dell’8 giugno 2020, ha dettato delle istruzioni operative riguardanti la notifica tramite PEC di verbali conseguenti alla violazione di disposizioni del CSD.

La circolare fa seguito alla circolare del 20 febbraio 2018, con la quale sono state fornite da parte del Ministero dei primi chiarimenti sul DM 18.12.2017 relativo all’utilizzo della PEC per la notifica di verbali di contestazione di violazione delle norme del CDS.

A tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali si è soffermato sulla notifica a mezzo PEC di un verbale a persona titolare di una impresa individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese, qualora il veicolo, con cui la violazione è stata commessa, è intestato alla persona fisica e non all’impresa come persona giuridica. Viene sottolineato come il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da questi a titolo privato e non nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Alla luce di ciò il Ministero ha fornito specifiche istruzioni operative.




Responsabilità delle imprese per il COVID-19

Premessa

E’ stato convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40 il Decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Nella legge, all’articolo 29bis, è presente la norma che definisce gli obblighi (e le conseguenti responsabilità) dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

 

Articolo 29-bis. (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)

 

  1. Ai fini della tutela contro il rischio  di  contagio  da  COVID-19,  i  datori  di  lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione  delle  prescrizioni  contenute nel protocollo condiviso di  regolamentazione  delle  misure  per  il contrasto e il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il  Governo  e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e  negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma  14,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi  previste.   Qualora   non   trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

 

L’art. 42 della legge n. 27/2020

Come si ricorderà, il decreto-legge n. 18/2020 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27), all’articolo 42[1] aveva introdotto la espressa qualificazione del contagio da COVID19 come infortunio avvenuto in occasione di lavoro, con conseguente erogazione delle prestazioni Inail.

La norma aveva immediatamente scatenato una serie di polemiche, incentrate sulla incongruenza tra la natura di rischio generico del COVID19 e la qualificazione come infortunio sul lavoro (il rischio generico non rientra nella tutela assicurativa Inail) e sulle potenziali conseguenze del riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Inail ai fini della responsabilità penale e civile.

Sul primo versante, la Corte costituzionale si è già pronunciata (Corte cost., sentt. n. 226/1987 e 462/1989), escludendo – all’epoca, con riferimento alla malaria – che il rischio non professionale possa rientrare nella tutela Inail.

Inoltre, per configurare l’occasione di lavoro e la causa violenta che legittimano il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro, la giurisprudenza, ha da tempo evidenziato che “la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell’ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell’ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro, o (nel secondo) una malattia professionale” (26 maggio 2006, n. 12559; 30 agosto 2010, n. 18852; 10 ottobre 2012 n. 17286; 25 marzo 2019 n. 8301).

È evidente che, al di fuori del settore ospedaliero o sociosanitario, il fattore COVID19 è presente più nell’ambiente esterno che nel luogo di lavoro, escludendo, così, anche l’occasione di lavoro.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, attinente ai profili di responsabilità, Confindustria ha sollecitato immediatamente sia una precisazione da parte dell’Inail sia l’emanazione di una norma che riferisse puntualmente l’eventuale responsabilità alla mancata osservanza del Protocollo richiamato dal DPCM 17 maggio 2020, in luogo del consueto rinvio alla generica norma contenuta nell’art. 2087 cod. civ.[2]

La proposta di Confindustria

La proposta di Confindustria faceva riferimento alla qualificazione del protocollo come misura costituente il massimo standard di sicurezza adottabile per la tutela della salute e sicurezza e alla esclusione della responsabilità derivante da qualsiasi forma di contagio, qualificando la diffusione dell’infezione da COVID19 come ipotesi di forza maggiore, tale da attivare la norma contenuta nell’art. 5, comma 4, della Direttiva 89/391/CE del 12 giugno 1989[3].

Il testo elaborato in sede parlamentare, pur meno preciso di quello proposto da Confindustria, ha fatto comunque espresso riferimento all’articolo 2087 cod. civ., assegnando al Protocollo la precisa funzione di prendere il posto dei contenuti indeterminati della norma civilistica, in linea con la portata che Confindustria intendeva assegnare al Protocollo.

Le imprese non hanno evidentemente responsabilità nella presenza del virus, dunque non occorre uno scudo penale quanto, piuttosto, la indicazione puntuale di quali debbano essere gli obblighi dell’azienda nella attuale situazione di emergenza, così assicurando il rispetto del principio di legalità e certezza del diritto, in adesione alla giurisprudenza di legittimità:

“In tema di responsabilità per reato colposo di evento risulta indispensabile non solo individuare il soggetto al quale viene contestato di aver cagionato l’evento tipico; operazione che conduce a ricercare, sulla scorta del contesto normativo pertinente o della situazione di fatto, chi fosse nel caso concreto il gestore del rischio che si è concretizzato nell’evento. Ma è altresì necessario individuare anche la condotta doverosa che doveva essere concretamente posta in campo. Espressi tali concetti nei termini che la più recente giurisprudenza di legittimità mostra di adottare, può dirsi che oltre a cogliere la norma di dovere, donde deriva lo status di gestore del rischio, il giudice deve anche individuare la regola cautelare, di natura necessariamente modale, che specificando il concreto da farsi si integra con la prima e dà contenuto concreto, specifico ed attuale all’obbligo di sicurezza (cfr. Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015 – dep. 24/03/2016, P.G. in proc. e altri in proc. Barberi e altri, Rv. 267813, per la quale, in tema di reati colposi, la regola cautelare alla stregua della quale deve essere valutato il comportamento del garante, non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell’evento).” (Cass., 34791/2019).

Dunque, le regole cautelari che indicano con precisione le modalità ed i mezzi necessari sono individuate nel Protocollo (in particolare, quello adottato ed attualizzato in azienda) e si sostituiscono a norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi (art. 2087 cod. civ.).

La Relazione parlamentare evidenzia proprio il fatto che “l’articolo 29-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, definisce il contenuto dell’obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore prevista dall’articolo 2087 del Codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19”.

 

L’art. 29bis della legge n…..

L’ambito oggettivo di riferimento

La disposizione è evidentemente limitata alla finalità del contenimento del virus. Mancando un preciso riferimento temporale, l’efficacia della disposizione potrà eccedere anche la fine del periodo di emergenza dichiarato dal Governo, ma l’assolvimento degli obblighi presenti nei protocolli è riferito esclusivamente all’ambito delle azioni per il contenimento del COVID19.

 

La platea soggettiva

Va evidenziato che la norma estende la previsione al datore di lavoro pubblico, che finora non era tenuto ad osservare i protocolli. Questo potrebbe essere messo in relazione al fatto che l’art. 42 della legge n. 27/2020 estende il riconoscimento del COVID19 come infortunio sul lavoro al datore di lavoro pubblico.

 

Il riferimento all’art. 2087 cc.

Come noto, ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile, “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

È altresì nota la giurisprudenza unanime secondo cui “ai sensi dell’art. 2087 c.c., l’imprenditore è tenuto a adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. A tale precetto di portata generale, si aggiungono una serie di norme particolari, finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dettate in riferimento alle specifiche esigenze tecniche dei singoli settori produttivi. In tal senso, l’art. 2087 c.c., ha funzione di adeguamento dell’ordinamento alla complessità della realtà socioeconomica, intervenendo, in via sussidiaria, anche laddove la specifica normativa di settore -inidonea a contemplare ogni fattore di rischio- presenti eventuali lacune. Conseguentemente, il datore di lavoro deve osservare, oltre a tutta la normativa di settore, anche le comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, onde adottare tutte le misure imposte dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica. Costituisce ius receptum il principio secondo cui, alla stregua delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, la parte datoriale è tenuta a predisporre le migliori -anche “atipiche”- misure tecnicamente possibili, di tipo igienico, sanitario e antinfortunistico”. (Cass. Pen., 10135/2020).

 

Anche l’Inail, nella sua circolare n.22/2020, evidenzia che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche”, con indiretto riferimento all’art. 2087 cc.

È piuttosto difficile rintracciare sentenze di legittimità che attestino il pieno adempimento dell’articolo 2087 cc: normalmente, infatti, a valle delle consuete dichiarazioni e in ordine alla natura non oggettiva della responsabilità civile, poi si giunge ad affermare l’inosservanza dei principi dell’art. 2087 cc. Al contrario, alcune recenti sentenze (Cass., ord., 3282/2020; ord., 20364/2019), pur partendo dalle stesse premesse, poi escludono la responsabilità del datore di lavoro. Per questo motivo, potrebbero costituire il parametro di lettura del modello comportamentale che può andare esente da rimproveri, utile, quindi, nella adozione, attuazione e mantenimento del protocollo.

La norma in commento afferma che “i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo”: si ritiene che al termine “applicazione” possa ricondursi la medesima logica, propria dei modelli di organizzazione e gestione, della “adozione ed efficace attuazione” (art. 30, Dlgs n. 81/2008).

Questo anche perché la stessa norma fa espresso riferimento alla adozione ed al mantenimento delle misure previste nel Protocollo, così valorizzando il ruolo del Comitato e sollecitando il datore di lavoro a rappresentare nel Protocollo anche le progressive modifiche e integrazioni che dovessero essere necessarie nel corso del tempo.

Anche il profilo sanzionatorio (DL 33/2020, art. 1, comma 15) presuppone che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli “non assicuri adeguati livelli di protezione”, guardando, anche in questo caso, non ad una adozione meramente formale del Protocollo ma alla efficacia della sua attuazione.

L’effetto decisivo della norma è, dunque, quello di riempire di contenuto l’art. 2087 cod. civ. con previsioni conoscibili ex ante da parte dei soggetti obbligati e non rimesse alla consueta interpretazione giurisprudenziale condotta ex post.

Una voce critica evidenzia che la situazione, anche in assenza della norma, avrebbe comunque imposto l’adozione delle misure innominate adeguate (idonee, sufficienti, etc.) alla novità della situazione emergenziale.

Ma è proprio questo che la norma intende evitare: il riferimento alle solite misure “innominate”, che avrebbero generato la consueta incertezza generata dalla interpretazione della portata indefinita dell’art. 2087 cod. civ.

L’introduzione della norma apre, infatti, una situazione totalmente differente: da un lato, si fa puntuale riferimento ai contenuti del protocollo (e non più all’art. 2087 cod. civ.) e, dall’altro, si esclude l’esistenza di obblighi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel protocollo (che sarebbero stati individuati ex post in sede giurisprudenziale), ipoteticamente esistenti secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza o la tecnica.

A ciò si aggiunga l’incertezza della scienza, che rende impossibile avere la esatta cognizione di quale sia il comportamento cautelare realmente efficace ed il continuo modificarsi delle soluzioni proposte (in tema di distanze, di test, di mascherine, di organizzazione, etc.) rende impossibile individuare la misura realmente adeguata (quella richiesta dalla cd. massima sicurezza possibile).

Occorre ricordare, a questo proposito, la risposta del Ministero del lavoro all’interrogazione Gribaudo (5-03904): “per quanto riguarda le conseguenze per i datori di lavoro cui fanno riferimento gli odierni interroganti, si può ritenere che la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole”.

Oggi, dunque, vi è consapevolezza della carenza di approdi scientifici definitivi: non si riscontrano, dunque, quei caratteri di “certezza, controllabilità e affidabilità” della scienza e della tecnologia che possono sostenere un giudizio di responsabilità, salvo che esso non sia formulato “ex post”, con il senno di poi[4].

La norma, superando l’incertezza, affida l’individuazione dell’obbligo al parametro certo del Protocollo, che costituisce lo standard di comportamento, specificamente prescritto[5], ed esclude che possano entrare in gioco altre disposizioni.

Il rapporto con il D.lgs. n. 81/2008

La norma non richiama il D.lgs. n. 81/2008, nell’evidente presupposto che esso rimane pienamente in vigore e se ne dovranno continuare ad applicare le disposizioni. Il Protocollo, in effetti, non supera o modifica le norme ordinariamente vigenti ma individua le misure idonee per far fronte al virus, restando al di fuori del quadro normativo disegnato dal D.lgs. n. 81/2008.

Resta confermata – per quanto vi siano voci discordanti – l’esclusione dell’obbligo di valutazione dei rischi. Il rischio derivante dal COVID19 non rientra tra quelli che possono costituire oggetto di valutazione, perché non è riconducibile all’attività del datore di lavoro. Piuttosto, esso si concretizza in una situazione esterna che si può riverberare sui lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto di dinamiche esterne, non controllabili dal datore di lavoro. Si tratta, dunque, di un rischio non riconducibile all’attività e ai cicli di lavorazione e, quindi, non rientra nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

In linea con queste motivazioni, espresse dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Nota n. 89/2020) e dalla Regione Veneto (“Manuale per la ripresa delle attività produttive” approvato con DGR n. 601 del 12.05.2020), rileviamo che il DPCM 17 maggio 2020, all’allegato 17 (relativo alle indicazioni della Conferenza delle Regioni) dispone, con riferimento ai Protocolli, che “tali  procedure/istruzioni  operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento  di  valutazione  dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Dunque, si conferma ulteriormente l’esclusione di un obbligo di aggiornamento del DVR, ritenendo sufficiente che il Protocollo costituisca un addendum al DVR stesso.

Da questo punto di vista, sarà opportuno che il Protocollo rappresenti compiutamente il nuovo quadro organizzativo aziendale, aggiornato alle esigenze di sicurezza determinate dalla situazione di emergenza, quale supporto al personale ispettivo nella verifica della corretta ed efficace applicazione del Protocollo stesso.

La responsabilità civile e penale

Sia sul piano civile che penale, l’analisi delle responsabilità non potrà che partire dal rispetto dei due complessi normativi (D.lgs. 81/2008 e Protocollo). Tanto la logica della diligenza adempitiva propria del diritto civile quanto il rispetto delle regole cautelari proprio del diritto penale trovano maggiore certezza nel nuovo quadro normativo.

Sul piano civile, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro per gli adempimenti “innominati” (quelli richiamati dall’art. 2087 cod. civ.) è “correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli ‘standards’ di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe”[6].

L’indeterminatezza viene oggi meno, in quanto il Protocollo sostituisce questi adempimenti innominati.

Sul piano penale, si può applicare la linea giurisprudenziale sopra richiamata secondo la quale “in tema di responsabilità per reato colposo di evento risulta indispensabile non solo individuare il soggetto al quale viene contestato di aver cagionato l’evento tipico; operazione che conduce a ricercare, sulla scorta del contesto normativo pertinente o della situazione di fatto, chi fosse nel caso concreto il gestore del rischio che si è concretizzato nell’evento. Ma è altresì necessario individuare anche la condotta doverosa che doveva essere concretamente posta in campo. Espressi tali concetti nei termini che la più recente giurisprudenza di legittimità mostra di adottare, può dirsi che oltre a cogliere la norma di dovere, donde deriva lo status di gestore del rischio, il giudice deve anche individuare la regola cautelare, di natura necessariamente modale, che specificando il concreto da farsi si integra con la prima e dà contenuto concreto, specifico ed attuale all’obbligo di sicurezza (cfr. Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015 – dep. 24/03/2016, P.G. in proc. e altri in proc. Barberi e altri, Rv. 267813, per la quale, in tema di reati colposi, la regola cautelare alla stregua della quale deve essere valutato il comportamento del garante, non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell’evento).” (da ultimo, Cass., 34791/2019).

Anche da questo punto di vista, le prescrizioni del Protocollo (come specificate in relazione alle peculiarità aziendali) rappresentano le regole cautelari modali alle quali fare riferimento per il pieno adempimento degli obblighi penali (ai fini delle azioni di contrasto al COVID19).  

La responsabilità sul piano assicurativo

Secondo la recente circolare Inail (n. 22/2020) “il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagioNon possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro”.

Se si fosse lasciato il rischio da COVID19 al suo naturale alveo della malattia comune (quale rischio generico), non sarebbe scattato il presupposto (il collegamento occasionale con il lavoro) che introduce la base logico-giuridica per fondare una responsabilità del datore di lavoro.

Infatti, secondo la giurisprudenza, “nella nozione di «occasione di lavoro» rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo” (Cass., n. 7649/2019).

Invece, l’esposizione ad un rischio reso aggravato o specifico dal lavoro, quale oggi è considerato il virus da COVID19, ed il conseguente contagio, accertato dal medico legale Inail, introducono un collegamento che può porre la base per l’avvio di una azione di responsabilità civile o penale, nella quale l’analisi della colpevolezza si fonda sull’esistenza dell’ampio obbligo di prevenzione (sicuramente l’art. 2087 cod. civ.) e sulla omissione colpevole da parte del datore di lavoro.

Il contrasto alla diffusione della malattia comune non costituisce normalmente obbligo del datore di lavoro, ma quando questa assume natura professionale perché (ritenuta) connessa al lavoro (anche dal solo legame occasionale), rientra nella sfera della prevenzione in relazione al quale opera l’assicurazione.

La qualificazione come infortunio, l’ampiezza degli obblighi dell’art. 2087 cod. civ. e, ancor di più, l’improprio inserimento del COVID19 nell’alveo dei rischi biologici (che invece il legislatore ha configurato come riferito alle “attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”, ossia ad un rischio insito nelle attività lavorative) generano il fondamento per l’estensione degli obblighi prevenzionali e delle conseguenti responsabilità omissive datoriali.

La norma, dunque, limita l’ampiezza dell’obbligo attraverso il riferimento al Protocollo: nonostante il riconoscimento dell’infortunio, quindi, l’osservanza del Protocollo esclude la responsabilità civile e penale.

 

L’adempimento del protocollo

 

Nel momento in cui la legge riferisce il rispetto dell’art. 2087 cod. civ. al quello del Protocollo, nasce l’evidente esigenza di assicurare che l’impresa recepisca scrupolosamente i contenuti del Protocollo secondo le proprie caratteristiche, ne adempia integralmente tutte le disposizioni ed assicuri l’aggiornato mantenimento delle misure nel tempo.

 

Questo anche perché, laddove si dovesse contestare l’aspetto formale dell’omesso aggiornamento del DVR, ben potrebbe questo essere sostituito, sul piano sostanziale, da un Protocollo completo ed efficacemente rappresentativo della situazione attualizzata delle misure anti COVID19 efficacemente adottate in azienda.

 

In particolare, si ritiene opportuno sottolineare alcuni passaggi:

 

  • occorre elaborare il Protocollo con il supporto tecnico del RSPP e del Medico competente con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS o, se non presenti, di una rappresentanza dei lavoratori (es. formalizzando le attività del comitato previsto dal Protocollo)

 

  • il Protocollo, nella sua declinazione, deve rappresentare con chiarezza tutte le misure e le azioni adottate, anche documentandole con allegati (es. layout aziendale, procedure, documentazione informativa)

 

  • è opportuno argomentare le scelte che sono alla base delle misure assunte con riferimento espresso a documenti tecnico-scientifici pubblici e aggiornati (es. per la sanificazione, le mascherine, il distanziamento)

 

  • è necessario valorizzare gli aspetti della adozione e del mantenimento delle misure previste nel Protocollo perché l’art. 29bis fa espresso riferimento al fatto che l’adempimento dell’art. 2087 cod. civ. è rappresentato non solamente dalla adozione delle disposizioni del Protocollo ma anche dal loro mantenimento aggiornato nel tempo (valorizzando così anche il ruolo del Comitato previsto dall’art. 13 del Protocollo)

 

Potrà risultare utile ricorrere all’ausilio delle check list che alcune Istituzioni hanno elaborato per il controllo del pieno ed efficace adempimento dell’obbligo. In via esemplificativa, si rinvia a quelle della Regione Liguria o a quelle della ATS di Bergamo, da seguire nelle versioni più aggiornate.

Infine, molti punti del Protocollo fanno riferimento ad aspetti regolati da disposizioni e valutazioni delle Istituzioni pubbliche: si ritiene quindi utile indicare alcuni riferimenti che possono guidare nell’applicazione del Protocollo e nell’aggiornamento delle proprie valutazioni e scelte.

ISS – Rapporti
Epicentro – Sorveglianza integrata COVID-19: i principali dati nazionali
Ministero Salute – FAQ
Ministero della salute – Normativa
Ministero del lavoro – FAQ
Governo – FAQ

 

[1] Più in particolare, il testo del secondo comma dell’art. 42 è il seguente: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell’allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità per l’applicazione delle tariffe 2019». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

 

[2] “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

[3] “La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata”.

[4] Nella sentenza ThyssenKrupp si diceva: “Se ci si chiede dove il giudice, consumatore e non produttore di leggi scientifiche e di prescrizioni cautelari, possa rinvenire la fonte precostituita alla stregua della quale gli sia poi possibile articolare il giudizio senza surrettizie valutazioni a posteriori, la risposta può essere una sola: la scienza e la tecnologia sono le uniche fonti certe, controllabili, affidabili. Traspare, così, quale interessante rilievo abbia il sapere extra giuridico sia come fonte delle cautele, al fine di conferire determinatezza alla fattispecie colposa, sia come guida per l’appezzamento demandato al giudice”

[5] Nella logica della sentenza n. 312/1996 della Corte costituzionale: “il modo per restringere, nel caso in esame, la discrezionalità dell’interprete è ritenere che, là dove parla di misure “concretamente attuabili”, il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive. Ed è in questa direzione che dovrà, di volta in volta, essere indirizzato l’accertamento del giudice: ci si dovrà chiedere non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta”.

[6] v. da ultimo Cass. 16.8.2019 n. 21428; 26.3.2019 n. 8911, con richiamo a Cass. 25 maggio 2006, n. 12445; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3033; Cass. 2 luglio 2014, n. 15082; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4084; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27964.




CCNL 26 novembre 2016 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti – Minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2020 – Effetti

Vi informiamo che Federmeccanica, con propria circolare, rende noto che lo scorso 8 giugno le parti stipulanti il CCNL del 26 novembre 2016, preso atto della dinamica dell’inflazione relativa all’anno 2019 misurata con l’indice IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, risulta pari allo 0,7% come comunicato dall’Istat, hanno sottoscritto le

tabelle dei minimi tabellari, dell’indennità di trasferta, dell’indennità di reperibilità e delle percentuali dell’utile minimo di cottimo con decorrenza 1° giugno 2020.

Si riportano in allegato i testi firmati e una nota di Federmeccanica sugli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari.

Allegati

Verbale minimi 1-6-2020

Circ. Minimi dal 1-6-2020