CREDITO: crisi bancarie e “BAIL-IN” – le nuove norme per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi

Con i decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015 ed entrati in vigore il medesimo giorno, è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro armonizzato a livello UE di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. BRRD Bank Recovery and Resolution Directive), al fine di prevenire e gestire le crisi bancarie attraverso una serie di regole comuni per tutti i paesi europei, evitando così meccanismi nazionali discordanti che amplifichino gli effetti e i costi della crisi.

In particolare, i provvedimenti riguardano:

1. la definizione della disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi internazionali, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale;

2. la modifica del Testo unico bancario per introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce.

La direttiva BRRD si inserisce nel più ampio percorso di costruzione dell’Unione Bancaria europea, al momento costituita da due componenti. Manca ancora, come in diverse occasioni segnalato da Confindustria, una terza articolazione rappresentata dall’adozione di un “Meccanismo Unico di Garanzia sui depositi”, che superi gli attuali schemi di garanzia nazionali.

La prima componente è rappresentata dal Meccanismo di Vigilanza Unico, divenuto pienamente operativo a novembre 2014 e che assegna alla Banca centrale europea la vigilanza bancaria diretta e indipendente sulle 122 banche dell’Eurozona considerate sistemiche, al fine di migliorare l’integrazione finanziaria attraverso l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione dei fattori di vulnerabilità. Per le banche minori, l’attività di vigilanza è delegata dalla BCE alle Autorità nazionali, che la svolgono sulla base delle regole definite dalla stessa BCE,  (quest’ultima può comunque decidere in qualsiasi momento di avocare a sé la supervisione diretta).

La seconda è costituita dal Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism – SRM), definito dal Regolamento (UE) n. 806/2014. L’SRM – che diverrà pienamente operativo dal 1° gennaio 2016è responsabile della gestione accentrata delle crisi bancarie nell’area dell’euro ed è composto da:

i) un Comitato Unico di Risoluzione (Single Resolution Board, SRB), cui partecipano rappresentanti delle autorità di risoluzione nazionali e alcuni membri permanenti, con il compito di individuare i piani di risoluzione e le modalità di gestione delle crisi degli istituti bancari di maggior dimensione e delle banche minori, che necessitano dell’intervento del Fondo di risoluzione unico, di cui si parlerà di seguito;

ii) delle autorità di risoluzione nazionali che, in caso di insolvenza e di gestione nella fase di crisi degli istituti di maggiori dimensioni, hanno a disposizione strumenti di controllo e vigilanza preventivi, nonché di poteri di intervento, al fine di attuare le decisioni dell’SRB; le autorità nazionali di risoluzione mantengono, invece, piena responsabilità sulla gestione delle crisi delle banche minori da svolgere comunque secondo gli orientamenti definiti dal Comitato.

All’SRM si accompagna la costituzione del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF), alimentato da contributi versati dalle banche dei paesi partecipanti, la cui funzione primaria è quella di finanziare l’applicazione delle misure di risoluzione – per esempio, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie – anche riducendo l’ammontare del bail-in di cui più avanti si dirà.

In tale contesto, la BRRD definisce l’insieme di regole, poteri e strumenti che l’SRB e le autorità di risoluzione nazionali potranno utilizzare per pianificare, prevenire e gestire la risoluzione delle crisi bancarie.

In Italia l’autorità di risoluzione è stata individuata nella Banca d’Italia – ruolo attribuito dall’art. 3 del D.Lgs n. 72 del 12 maggio 2015, in occasione del recepimento della Direttiva 2013/36/UE sui requisiti di capitale delle banche (CRD IV) – che ha costituito al proprio interno una struttura indipendente da quelle che si occupano di vigilanza.

Inoltre la BRRD definisce le regole di funzionamento del bail-in, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.

Il bail-in è uno degli strumenti a disposizione delle autorità di risoluzione per gestire il salvataggio di un istituto bancario in dissesto o a rischio dissesto. Esso consente alle autorità di risoluzione di disporre – in caso ricorrano le condizioni previste – la riduzione del valore delle azioni e, in un secondo momento, di alcuni titoli di credito o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi.

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del bail-in e non possono, quindi, essere svalutati o convertiti in capitale:

  • i depositi di importo fino a 100.000 euro;
  • le passività garantite, inclusi i covered bonds;
  • le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come a esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
  • le passività interbancarie (a esclusione dei rapporti infragruppo), con durata originaria inferiore a 7 giorni;
  • le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con durata residua inferiore a 7 giorni;
  • i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Il bail-in è applicato alle passività diverse da quelle escluse secondo un ordine ben preciso, che prevede:

  • in primo luogo la riduzione o l’azzeramento del valore delle azioni;
  • in secondo luogo, l’intervento su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni o ridotte nel valore, qualora l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. È il caso, per esempio, di chi possiede un’obbligazione bancaria.

In dettaglio, l’ordine di priorità per il bail-in – che si applica anche agli strumenti già emessi – è il seguente:

 i) azionisti,

ii) detentori di altri titoli di capitale,

iii) altri creditori subordinati,

iv) creditori chirografari;

v) imprese e persone fisiche titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro.

In sede di risoluzione interviene inoltre il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

In circostanze eccezionali, in particolare al fine di tutelare la stabilità finanziaria, le autorità di risoluzione possono, a determinate condizioni, escludere ulteriori passività. Tali ulteriori esclusioni devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale, possono essere trasferite al Fondo di risoluzione unico, che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8% delle passività.

Va comunque sottolineato che le nuove disposizioni introdurranno una distinzione tra investitori – tenuti a condividere i rischi delle banche a fronte della più elevata remunerazione degli strumenti detenuti – e i risparmiatori protetti dai rischi. In proposito, si sottolinea che Banca d’Italia ha, in diverse occasioni, messo in evidenza come ciò richieda alle banche di fornire informazioni chiare e complete ai clienti, al fine di accrescerne il grado di consapevolezza circa i rischi connessi, in caso di risoluzione, ai diversi strumenti finanziari acquisiti.

Nel rinviare, per approfondimenti sul bail-in e sulla gestione delle crisi bancarie, al documento di Banca d’Italia “Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie”, si sottolinea come le nuove norme sul bail-in siano tese a evitare che i bilanci pubblici, dunque i contribuenti, sostengano il costo di salvataggi bancari (bail-out), applicando il principio in base al quale le perdite devono essere innanzitutto poste a carico degli azionisti e di chi ha investito in titoli più rischiosi.

Contrariamente al passato, dove prevaleva il principio del bail-out, nel nuovo meccanismo l’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie; in particolare, si potrà attingere a risorse pubbliche solo dopo che i costi della crisi siano stati ripartiti tra gli azionisti e i creditori attraverso l’applicazione di un bail-in almeno pari all’8% del totale delle passività.

Al riguardo, Banca d’Italia ha evidenziato che, con riferimento ai principali 15 gruppi bancari italiani, in oltre la metà dei casi le perdite pari all’8% del passivo potrebbero essere coperte utilizzando unicamente gli strumenti di capitale (azioni, ulteriori titoli di capitale e prestiti subordinati), senza perdite per i detentori di obbligazioni. Inoltre, in nessun caso sarebbero intaccati i depositi superiori a 100.000 euro degli istituti analizzati.

È importante ribadire che il nuovo quadro normativo lascia inalterata la posizione dei creditori protetti (v. passività escluse dal bail-in), mentre per i non protetti si ricorda che anche in precedenza, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’ente creditore, erano tutt’altro che immuni dal supportarne le perdite. Con riferimento a questi ultimi, il nuovo quadro chiarisce invece le modalità con le quali saranno chiamati a intervenire e offre un’ulteriore salvaguardia rappresentata, in particolare, dall’intervento del Fondo di risoluzione unico.

Infatti, come anticipato, questo strumento, avrà l’obiettivo di finanziare l’applicazione delle misure di risoluzione fino ad assorbire perdite al posto dei creditori riducendo l’ammontare del bail-in e sarà costituito con versamenti dalle banche, da effettuarsi nell’arco di 8 anni, a partire dal 2016, fino ad arrivare a una dotazione finanziaria pari all’1% della somma dei depositi garantiti di tutte le istituzioni creditizie dei Paesi che partecipano all’Unione bancaria.

In merito, Confindustria ha posto il problema di un’eccessiva gradualità nella costituzione delle risorse del Fondo e anche della scarsità delle stesse una volta che il sarà a regime. Al riguardo, la Commissione europea sta lavorando per trovare un accordo tra gli Stati membri su due punti:

  • la creazione di un meccanismo di finanziamenti “ponte” che intervenga, durante il periodo di 8 anni, in caso di crisi bancarie, qualora le risorse del Fondo non siano ancora adeguate a sostenere eventuali piani di risoluzione;
  • l’introduzione, una volta che il sistema sarà a regime, di un “backstop” comune per sostenere eventuali salvataggi, qualora il Fondo non sia sufficientemente capiente (il meccanismo potrebbe ad esempio prevedere l’apertura di una linea di credito da parte del Fondo Salva Stati – ESM).

Allegati

QA_gestione_crisi_bancarie




“Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”

Dal 1 al 31 marzo 2016 presso il Real Albergo dei Poveri di Napoli, sarà esposta la mostra, gratuita, multimediale e itinerante, dal titolo “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”.

L’evento è promosso dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ed è rivolto ai cittadini affinché possano prendere maggiore  consapevolezza della perdurante minaccia nucleare, rifiutare il paradosso della sicurezza fondata sul possesso di armi atomiche e rivendicare – insieme ai cittadini di tutti i Paesi – il diritto ad un mondo libero da simili ordigni.

Chi fosse interessato a fornire il proprio sostegno per le spese di allestimento e promozione della Mostra potrà rivolgersi al seguente indirizzo e-mail [email protected]

Si allega tutto il materiale informativo relativo all’iniziativa.

Allegati

brochure senzatomica1

depliant definitivo 10.11.2015

contratto di sponsorizzazione 2500,00

contratto di sponsorizzazione 1000,00

contratto di sponsorizzazione tecnico

lettera found




Pranzo sociale “Open Mind” – struttura terapeutica riabilitativa residenziale

La Cooperativa sociale GEA, che gestisce la struttura terapeutica residenziale dell’ASL Salerno Unica in Via Asiago – quartiere Mariconda (Salerno), ha organizzato per il prossimo 18 dicembre alle ore 13.00, nella della succitata struttura, un pranzo sociale. L’obiettivo è di aprire al territorio, per un giorno, il “ristorante” in modo da dimostrare l’efficacia riabilitativa che la “cura” e la terapia producono sugli ospiti della struttura.

Da due anni è stato creato un laboratorio di cucina che ha consentito di far riacquisire modalità e comportamenti culinari che da molti ospiti erano stati completamente dimenticati.

La cooperativa sociale GEA chiede, pertanto, un contributo minimo di € 100,00 per sostenere le spese organizzative a fronte del quale verranno consegnati n° 5 inviti per il pranzo del 18 dicembre.

Chi fosse interessato a fornire il proprio sostegno all’iniziativa oppure volesse maggiori informazioni potrà rivolgersi alla d.ssa Maria Citro cell. 338.8981421.




CREDITO: Decreto Legge sulla risoluzione di alcune crisi bancarie

ll Consiglio dei Ministri ha approvato, il 22 novembre 2015, il decreto legge n. 183, recante “Disposizioni urgenti per il settore creditizio” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.273 del 23 novembre 2015), volto a consentire la tempestiva attivazione delle procedure di soluzione delle crisi di Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti.

 

Si tratta di banche di dimensione piccola o media, che rappresentano l’1% circa del mercato italiano in termini di depositi, che erano in amministrazione straordinaria.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito della nuova disciplina di risoluzione delle crisi bancarie di recente introdotta a livello comunitario dalla Direttiva 2014/59/UE (cosiddetta BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia attraverso i decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015 ed entrati in vigore il medesimo giorno.

Per approfondimenti sulla nuova disciplina di risanamento e risoluzione degli enti creditizi – che si inserisce nel più ampio percorso di costruzione dell’Unione Bancaria europea – si rinvia alla news dedicata del 7 dicembre 2015. Il documento descrive, peraltro, il funzionamento del bail-in, che è uno degli strumenti per gestire il salvataggio di banche in crisi e che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio. In particolare, esso consente alle autorità di risoluzione (nel nostro Paese la Banca d’Italia) di disporre la riduzione del valore delle azioni e, in un secondo momento, di alcuni titoli di credito e dei depositi sopra i 100mila euro, o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi.

Il DL 183/2015, entrato in vigore il 23 novembre 2015, è stato emanato in considerazione:

– dei provvedimenti di Banca d’Italia del 22 novembre 2015 di avvio dei piani di risoluzione delle crisi delle banche sopra elencate;

– dei decreti MEF del 22 novembre 2015 di approvazione dei sopra richiamati provvedimenti di Banca d’Italia;

– dell’approvazione della Commissione europea del 22 novembre 2015.

Dunque, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, dal 23 novembre scorso quattro nuove banche-ponte sostituiranno le quattro banche oggetto dell’intervento di risoluzione., attraverso l’iter di seguito indicato.

Per ciascuna delle quattro banche, la parte “buona” del bilancio è stata separata da quella “cattiva”. Alle “banche buone” o “banche-ponte” – che assumono la stessa denominazione delle vecchie banche con l’aggettivo “Nuova” davanti – sono state conferite tutte le attività (a fronte delle quali vi sono i depositi, i conti correnti e le obbligazioni ordinarie) diverse dai prestiti “in sofferenza”, trasferiti a un’unica bad bank: potranno, quindi, operare senza soluzione di continuità con la clientela.

Le banche-ponte vengono ricapitalizzate. Il capitale viene ricostituito, per circa il 9 per cento del totale dell’attivo ponderato per il rischio, dal “Fondo di Risoluzione nazionale”, previsto dalle nuove norme europee e italiane in materia di risoluzione delle crisi bancarie – amministrato dall’Unità di Risoluzione della Banca d’Italia ed alimentato da tutte le banche italiane con contributi ordinari e straordinari.

Le banche-ponte vengono provvisoriamente gestite, sotto la supervisione dell’Unità di Risoluzione della Banca d’Italia, da amministratori da questa appositamente designati (in tutti e quattro i casi la carica di Presidente è rivestita da Roberto Nicastro) ed hanno il compito di vendere, con procedure trasparenti e di mercato, la banca buona in tempi brevi e al miglior offerente. I ricavi della vendita saranno retrocessi al Fondo di Risoluzione.

Le quattro banche originarie vengono subito poste in liquidazione coatta amministrativa. Le perdite accumulate nel tempo da queste banche sono state assorbite, in prima battuta, dalle azioni e dalle “obbligazioni subordinate”, strumenti per loro natura anch’esse esposti al rischio d’impresa. Il ricorso alle azioni e alle obbligazioni subordinate per coprire le perdite è espressamente richiesto dalla direttiva BRRD come condizione per la soluzione delle crisi bancarie.

Non è stato quindi attivato il bail-in sui depositi sopra i 100mila euro.

È stata, inoltre, costituita una “banca cattiva” (bad bank), priva di licenza bancaria, in cui sono stati concentrati i prestiti in sofferenza di tutte e quattro le banche originarie che residuano, una volta fatte assorbire le perdite dalle azioni e dalle obbligazioni subordinate e, per la parte eccedente, da un apporto del Fondo di Risoluzione. Il Fondo fornisce alla banca cattiva anche la dotazione di capitale.

I prestiti in sofferenza, svalutati da 8,5 a 1,5 miliardi, saranno venduti a specialisti nel recupero crediti o gestiti direttamente per recuperarli al meglio.

La banca cattiva resterà in vita solo per il tempo necessario a vendere o a realizzare le sofferenze.

Si tratta, dunque, di un intervento specifico legato alla crisi delle 4 banche e non dell’intervento di sistema per affrontare il problema del peso dei non performing loans nei bilanci bancari, che è da tempo allo studio del Governo e che dovrebbe affiancare le misure introdotte a giugno scorso con il DL 83/2015 (DL Fallimento). Tale provvedimento prevede: i) disposizioni per rendere più efficienti le procedure di recupero dei crediti e per facilitare il ricorso a forme negoziali di risoluzione delle crisi d’impresa; ii) deducibilità piena e immediata delle perdite su crediti, al fine di allineare il trattamento fiscale delle svalutazioni su crediti a quello degli altri principali paesi.

Quest’ultima misura – che il Governo italiano, assistito dalla Banca d’Italia, starebbe continuando a discutere con la Commissione europea – sarebbe finalizzata a sbloccare il mercato delle vendite private di prestiti deteriorati, che vanno a rilento, e potrebbe includere la creazione di una società veicolo per l’acquisto e la vendita di crediti in sofferenza e la prestazione di garanzie pubbliche a titolo oneroso sui titoli emessi da tale società veicolo.

L’onere del salvataggio delle quattro banche – posto, in prima battuta, in capo ad azionisti e detentori di obbligazioni subordinate – è prevalentemente a carico del Fondo di Risoluzione e, dunque, del sistema bancario italiano, che è tenuto ad alimentare il Fondo con i suoi contributi, ordinari e straordinari.

Il DL 183/2015 non prevede l’utilizzo di risorse pubbliche per finanziare le banche in risoluzione o il Fondo nazionale di risoluzione.

L’impegno finanziario immediato del Fondo per il salvataggio delle quattro banche è pari in totale, a circa 3,6 miliardi, così suddiviso:

– circa 1,7 miliardi a copertura delle perdite delle banche originarie (recuperabili forse in piccola parte);

– circa 1,8 miliardi per ricapitalizzare le banche buone (recuperabili con la vendita delle stesse);

– circa 140 milioni per dotare la banca cattiva del capitale minimo necessario a operare.

Per quanto concerne i contributi delle banche italiane diretti ad alimentare il Fondo, il DL 183/2015 ha stabilito che, nel 2015, le banche italiane versino, oltre alla prima annualità già prevista entro la fine dell’anno, ulteriori tre annualità di contribuzioni straordinarie. È, inoltre, possibile che cli istituti creditizi italiani, solo per l’anno 2016, versino due ulteriori annualità straordinarie.

La liquidità necessaria al Fondo per iniziare a operare immediatamente è stata anticipata, a tassi di mercato e con scadenza massima di 18 mesi, da Intesa Sanpaolo, Unicredit e UBI Banca.

Il DL 183/2015 contiene alcune disposizioni di natura fiscale. Si tratta, in particolare, di previsioni di portata generale, volte a disciplinare le modalità di applicazione dell’attuale disciplina fiscale in materia di imposte differite attive alle banche oggetto di provvedimenti di risoluzione.

In dettaglio, si prevede che, nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, la trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti, nonché al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base della situazione contabile di riferimento dell’ente sottoposto a risoluzione.

 

 

Con decorrenza dal periodo di imposta in cui si avvia la risoluzione, inoltre, i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposta anticipate, trasformate in credito di imposta, sono indeducibili.

Infine, per evitare la tassazione delle somme percepite dalle banche-ponte nell’ambito di una procedura di risoluzione, viene precisato che i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione a tali banche non si considerano sopravvenienze attive.

Il piano varato per il salvataggio di Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti, assicura – in piena compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato – la continuità operativa delle banche nell’interesse dei territori in cui sono insediate e a salvaguardia dei risparmi di famiglie e imprese detenuti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie.

Inoltre questa soluzione, varata da Governo e Banca d’Italia nell’ambito del quadro normativo delineato a livello comunitario e a seguito del preventivo assenso da parte della Commissione europea, rappresenta un passaggio di rilievo per la nostra economia: definendo – senza oneri per lo Stato e senza attivare il bail-in sui depositi sopra 100mila euro – una vicenda che creava turbolenza, si tutela e rafforza la credibilità e la stabilità del sistema creditizio.

 




Piano Nazionale della Prevenzione

Il Presidente del Gruppo Sanità, Nello Renzullo, è intervenuto all’incontro organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Salerno, d’intesa col Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, per discutere sui contenuti e sulle azioni da mettere in campo per l’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione edito dal Ministero della Salute.




CAMPANIA TRASPARENTE – manifestazione di interesse per le PMI del settore agro-alimentare

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) promuove una manifestazione d’interesse rivolta alle pmi del comparto agroalimentare per l’analisi dei suoli e dei prodotti, nell’ambito del Piano di Monitoraggio integrato “Campania Trasparente” (PAC III – Piano “Terra dei Fuochi” – Misura B4 “Mappatura del Territorio” – D. D. n. 585 del 14/09/2015).

La manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul BURC – Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 30/11/2015.
L’azione B4, attraverso il prelievo periodico di campioni e il loro esame, è finalizzata a ricerca, sviluppo, monitoraggio e valorizzazione del territorio e delle produzioni campane con l’obiettivo di garantire i seguenti risultati:
– mappatura della salubrità delle produzioni campane
– rappresentazione dello stato attuale dei suoli
– rappresentazione dello stato attuale dei corpi idrici sotterranei
– determinazione della biodisponibilità delle matrici alimentari
– creazione di una Banca dei Campioni di acqua e suolo e alimenti utile a ricerche scientifiche da definirsi.

La misura integra il progetto “QR Code Campania”, per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari.

La nuova programmazione trasforma le aziende in veri e propri partner, non più semplici beneficiari, e favorisce la realizzazione di uno studio unico al mondo in termini di dati scientifici raccolti e valutazioni analitiche conseguenti, che darà la possibilità alla Regione Campania, di adottare un Regolamento regionale ai sensi del D.Lgs 152/06 .
Potranno candidarsi alla manifestazione d’interesse i soggetti operanti nel comparto agroalimentare campano aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Campania. I risultati delle analisi, coordinate dall’IZSM, saranno pubblicati sui portali:www.qrcodecampania.itwww.campaniatrasparente.it e www.campaniasicura.it.
Tutte le attività di campionamento, di analisi, e di sviluppo informatico dei dati raccolti sono a carico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, senza alcuna pretesa economica nei confronti dell’azienda, quindi gratuite. Alle aziende che parteciperanno verrà rilasciato in formato elettronico e cartaceo il QR CODE.
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione: www.izsmportici.it

Allegati

15-12-01_Fondo_PAC_III_-_Piano_Terra_Dei_Fuochi_-_Manifestazione_dInteresse_Istituto_Zooprofilattico_Portici_-_Sviluppo_Campania (1)




PATENT BOX: tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, brevetti, marchi, modelli e disegni industriali. Indicati dall’Agenzia delle Entrate modalità e termini di presentazione delle istanze

In riferimento alle nostre precedenti news sull’agevolazione fiscale per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (brevetti, know how, marchi, modelli, disegni industriali e software coperti da copyright, processi, formule e informazioni acquisite), c.d. “Patent Box”, informiamo che, il 1° dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, anche su sollecitazione di Confindustria:

–          la circolare n. 36/E, che fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione per accedere agli sgravi, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling, obbligatoria per la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali;

–          il provvedimento n. 2015/154278,che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling.

La circolare n. 36/E interviene sui seguenti aspetti:

1) modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione;

2) perdite da patent box;

3) operazioni straordinarie;

4) procedura di ruling.

L’Agenzia chiarisce, tra l’altro, che

– se lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l’impresa che aderisce al patent box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione, agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito;

– se le modalità di determinazione dell’agevolazione portano ad un risultato negativo derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo: saranno computate poi in seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.

Per quanto riguarda, poi, la procedura di ruling, l’accesso avviene mediante la presentazione all’ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento di un’istanza da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

L’istanza ha un contenuto minimo essenziale, costituito sia da informazioni di carattere anagrafico, che da notizie volte ad identificare genericamente, per tipologia, i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l’eventuale vincolo di complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata. L’istanza, inoltre, deve essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

La carenza di tali elementi essenziali determina il rigetto dell’istanza che viene comunicato dall’ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione, con provvedimento motivato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, gli elementi.

Inoltre, relativamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016, il termine per il rigetto è di 180 giorni, nel corso dei quali sarà effettuata la predetta ulteriore attività istruttoria finalizzata ad acquisire gli elementi eventualmente carenti.

A corredo dell’istanza, entro 120 giorni dalla data della sua presentazione, sono prodotte eventuali memorieintegrative e la documentazione di supporto. Quest’ultima deve contenere, tra l’altro, l’illustrazione chiara e dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo:

– del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa, o della perdita, derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali, o

– del reddito d’impresa, o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni immateriali, o

– della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni immateriali, e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Accesso alla procedura di ruling per le PMI

È prevista per le PMI una semplificazione in termini di contenuto delle memorie e della documentazione di supporto da presentare. In questi casi, infatti, non è obbligatorio per l’impresa illustrare i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Questi ultimi potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.

Il provvedimento n. 2015/154278 indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling.

Per avviare l’iter, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, contenente alcune informazioni relative:

– al contribuente,

– alla tipologia di bene

– alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta.

Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico.

La documentazione relativa all’istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione domanda, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio, che rilascerà un’attestazione di avvenuta ricezione.

In seguito, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate inviteranno l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per:

– verificare la completezza delle informazioni fornite,

– formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria;

– definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.

La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia e di un responsabile dell’impresa.

Allegati

15 Circ 36E pdf

Provvedimenton1440422015

185_Com.+st.+Circolare+e+provvedimento+Patent+box+1.12.2015




TRASPORTI: Ordinanza ANAS – senso unico alternato SS 163 “Amalfitana” km 12+270 al km 14+880 dal 1° dicembre 2015 al 29 febbraio 2016 ore 22.00 – 7.00

L’ANAS S.p.a., con l’Ordinanza n° 390, ha disposto l’istituzione dal km 12+270 al km 14+880 lato sinistro sulla SS 163 “Amalfitana”, di un senso unico alternato regolato da semaforo nel periodo 1 dicembre 2015 – 29 febbraio 2016 dalle ore 22.00 alle ore 7.00, per consentire lo svolgimento di lavori di Enel Distribuzione.

In allegato il testo del provvedimento.

Allegati

Ord. 390 2015




Jobs Act: D.Lgs. n. 148/2015 di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015

Come noto il decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015, in vigore dal 24 settembre scorso, ha riformato la normativa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Ricordiamo che a seguito di tale provvedimento sono stati emanati, dapprima il Messaggio INPS n. 5919 del 24 settembre, successivamente il Ministero del Lavoro ha diramato le Circolari n. 24 del 5 ottobre e n. 30 del 9 novembre 2015, da noi diffuse in altrettante nostre comunicazioni.

Lo scorso 2 dicembre, l’INPS con la Circolare n. 197/2015, che Vi riportiamo in allegato, ha fornito talune indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte in materia di cassa integrazione guadagni dal D.Lgs. 148/2015.

Allegati

circolare numero 197 del 02-12-2015_allegato n 3 (1)

circolare numero 197 del 02-12-2015_allegato n 2

circolare numero 197 del 02-12-2015_allegato n 1

Circolare numero 197 del 02-12-2015 (1)




AGEVOLAZIONI/RICERCA. EuroTransBio: bando MISE per lo sviluppo di progetti di innovazione industriale nel campo delle biotecnologie. Scadenza 29 gennaio 2016

Informiamo che, nell’ambito dell’undicesima call transnazionale EuroTransBio (ETB), il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il “Bando per la concessione di agevolazioni progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie”, le cui domande potranno essere presentate fino al prossimo 29 gennaio.

 

EuroTransBio https://www.eurotransbio.eu/ è un’iniziativa che coinvolge i Ministeri e le Agenzie Governative di Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell’Alsazia in Francia, Germania, Federazione Russa, e si propone di coordinare i programmi di finanziamento che sostengono le piccole e medie imprese nel campo delle biotecnologie, con una dotazione complessiva di 17 milioni di euro.

 

Attraverso il bando destinato ai partecipanti italiani, il MISE mette a disposizione 4 milioni di euro, a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS), per supportare progetti transnazionali di innovazione industriale in  tutti  i campi applicativi delle biotecnologie. Il bando richiede la collaborazione tra almeno due imprese di nazionalità diversa, provenienti da Paesi partecipanti ad ETB sopra citati e prevede che il consorzio sia coordinato da una PMI, che si assume una parte significativa di attività. L’obiettivo è quello di sostenere progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in collaborazione con altre imprese europee.

 

Dal 27 novembre 2015 e fino al 29 gennaio 2016,è possibile inviare all’apposito ufficio transnazionale ETB la proposta progettuale (in inglese) attraverso l’uso di un software specifico e, contestualmente, la domanda di accesso alle agevolazioni (in italiano) al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Maggiori informazioni e chiarimenti sono disponibili sul sito web del MISE, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/eurotrans-bio/undicesimo-bando-eurotransbio, dove sono indicati i riferimenti dei punti di contatto nazionali presso il Ministero, nonché consultabili i seguenti documenti:

 

Bando transnazionale

·          Linee Guida Transnazionali Euro TransBio (In Inglese)

·          Modulo di domanda transnazionale (in inglese)

 

Bando per i partecipanti italiani

·          Decreto di apertura del bando (formato pdf)

·          Capitolato tecnico (formato pdf)

·          Allegato 1. Modulo per la richiesta delle agevolazioni (formato doc)

·          Allegato 2. Scheda tecnica (formato doc)

·          Allegato 3. Piano di sviluppo (formato doc)

·          Allegato 4. Dichiarazione dimensione impresa (formato doc)

·          Allegato 5. Dichiarazione CFlow (formato doc)