Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Disposizioni in materia di ingressi in Italia e alcune tipologie di trasporti in vigore fino al 14 luglio pv

Il DPCM 11 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11.06.2020) dà attuazione alle disposizioni contenute nel DL 19/2020 e nel DL 33/2020 ed ha efficacia dal 15 giugno 2020 (in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020) fino 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure contenute nel decreto medesimo. Il DPCM interviene nuovamente sulla disciplina degli ingressi in Italia e su alcune tipologia di trasporti.

 

Misure urgenti di contenimento del contagio (art.1, comma 1)

Si prevede che i Presidenti delle Regioni possono continuare ad effettuare la programmazione dei servizi di TPL di linea e non, con riduzioni o soppressione di alcuni servizi, sempreché siano assicurati i servizi minimi essenziali; questi ultimi, dovranno, comunque, essere modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Con provvedimento ministeriale, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, si potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori.

 

Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4)

La disposizione conferma e proroga nel tempo le disposizioni in precedenza adottate per regolamentare gli accessi delle persone sul territorio nazionale, da ultimo, dal DPCM 17.05.2020, con una modifica che si limita ad accorpare in un termine unico complessivo di 120 ore la franchigia per gli spostamenti di lavoro all’estero di personale di imprese italiane, in precedenza articolata in un termine ordinario di 72 ore, con possibile proroga di ulteriori 48 ore.

In particolare, ferme restando le indicazioni dell’art.1, commi 4 e 5 del D.L. 33/2020 (spostamenti da e per l’estero sono liberi e possono essere limitati solo con DPCM adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori) e dell’ art. 6 del Decreto in commento (spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino, salvo specifiche deroghe; vedi oltre), si conferma che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, è tenuto ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato per consentire le specifiche verifiche da parte dei vettori le seguenti informazioni: motivi del viaggio; indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungerlo; recapito telefonico in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario. I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri, a misurare la temperatura, vietando l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. Inoltre, sono chiamati a mettere in atto tutte le misure organizzative che in conformità alle indicazioni del “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM) nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM) assicurano in tutti i momenti del viaggio il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con contestuale indicazione delle situazioni in cui gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.

Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.

Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, sempre fermo restando il rispetto delle indicazioni recate dall’art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 33/2020 (spostamenti da e per l’estero sono liberi e possono essere limitati solo con DPCM adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori) e dall’art. 6 del decreto (spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino, salvo specifiche deroghe; vedi oltre), anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza.

Vengono, inoltre, confermate le modalità con cui l’operatore di sanità pubblica, alla luce delle comunicazioni ricevute, debba provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare (contatto telefonico della persona e raccolta di informazioni su zone di soggiorno e percorso di viaggio da lei effettuato nei 14 giorni precedenti; informazione del medico di medicina generale o pediatra da cui la persona è assistita dell’avvio dell’isolamento fiduciario; certificare l’assenza dal lavoro, rilascio di una dichiarazione all’INPS, al datore di lavoro, e al medico “di famiglia” o pediatra di una dichiarazione che attesti che per motivi di sanità pubblica la persona è stata posta in quarantena precauzionale specificandone la data di inizio e fine; accertamento dell’assenza di sintomi da parte della persona e degli eventuali conviventi; informazione della persona sui sintomi, la contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da adottare per proteggere i conviventi.

Le disposizioni e le limitazioni sopra esposte non trovano applicazione per:

1) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;

2) il personale viaggiante delle imprese;

3) i cittadini e i residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

4) il personale sanitario;

5) i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

6) il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

7) i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

8) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;

9) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

 

Transiti e soggiorni di breve durata (art. 5)

Si conferma e proroga nel tempo, quanto già previsto sul tema dal DPCM 17 maggio scorso, anche in questo caso, con la sola modifica dell’accorpamento dei termini delle franchigie temporali ordinarie e delle possibili proroghe, in precedenza previste. In particolare, in deroga all’obbligo di isolamento fiduciario previsto dall’articolo 4, si prevede che le persone in ingresso in Italia, per motivi di lavoro, necessità, o salute, con mezzi di trasporto di linea, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, hanno una franchigia complessiva di 120 ore di tempo per soggiornare nel territorio nazionale e sono tenute a fornire al vettore o armatore, con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paeseuna dichiarazione di autocertificazione, dove vengono specificati i motivi del viaggio (motivi di lavoro, necessità, salute) e la durata della permanenza; l’indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti) e il mezzo privato con cui lo si raggiunge; recapito telefonico per essere contattato. Contestualmente alla compilazione della dichiarazione, chi entra in Italia assume l’obbligo di lasciare il nostro Paese al termine del periodo di permanenza dichiarato (non eccedente la durata complessiva di 120 ore), superato tale termine, di iniziare il periodo di auto isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l’Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l’emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni.

In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Analogamente, in caso di ingresso in Italia, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, con mezzo di trasporto privato o proprio, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o avendo soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, le persone per poter soggiornare nel territorio nazionale per un periodo massimo di 120 ore, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza, per i casi di trasporto di linea.

In caso di trasporto terrestre che preveda l’attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 36 ore. Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.
Con specifico riferimento al trasporto aereo, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri non sono tenuti alla comunicazione alla azienda sanitaria e alla autocertificazione sopra esposte, fermo restando l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi alla ASL competente.

I passeggeri in transito ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia sono comunque tenuti a fornire al vettore una dichiarazione di autocertificazione, che specifichi: motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio e del mezzo di trasporto di linea con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia. I passeggeri, inoltre, non si devono allontanare, all’interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.
In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all’Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia).

 

Anche le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per:

1) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;

2) il personale viaggiante delle imprese;

3) i cittadini e i residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

4) il personale sanitario

5) i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

6) il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

7) i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

8) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;

9) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

 

Ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l’estero (art.6)

Anche questo articolo conferma quanto dal DPCM 17 maggio, estendendo, fino al 30 giugno p.v. il divieto di spostamenti da e verso Paesi diversi da quelli indicati nell’articolo, (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In particolare, si prevede che, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 33/2020, non sono, quindi, soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  1. a) Stati membri dell’Unione Europea;
  2. b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
  3. c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  4. d) Andorra, Principato di Monaco;
  5. e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Come in precedenza riportato, l’articolo conferma che gli adempimenti previsti dall’art. 4 del decreto per gli ingressi in Italia e dall’art. 5 per i transiti e i soggiorni brevi si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori diversi da quelli sopra elencati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

 

Disposizioni in materia di navi da crociera (art. 7)

Viene prorogato nel tempo quanto in precedenza da ultimo disposto dal DPCM 17 Maggio, come integrato con Decreto interministeriale n. 207, in materia di navi da crociera, confermando la sospensione dei servizi e la possibilità per le navi battenti bandiera estera di entrare nei porti nazionali esclusivamente per la sosta inoperosa.

Si prevede la sospensione dei servizi di crociera operati da navi passeggeri italiane. Per le crociere attualmente in servizio, si conferma che le società di gestione, gli armatori e i comandanti di navi italiane non possono imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già a bordo fino al termine della crociera, con l’obbligo di sbarco di tutti i passeggeri nel porto di destinazione finale, qualora non siano già stati sbarcati nei porti di scalo.

Con riferimento allo sbarco di passeggeri di navi che fanno ingresso in Italia, i passeggeri con domicilio, residenza o dimora abituale in Italia sono tenuti alla tempestiva comunicazione del proprio ingresso in Italia all’azienda sanitaria locale competente e sono sottoposti alla misura cautelare dell’isolamento fiduciario per 14 giorni, dovendo segnalare all’Autorità sanitaria l’eventuale manifestarsi di sintomi collegabili al virus COVID-19.  

Per i passeggeri di nazionalità italiana, ma con residenza estera, si applicano le medesime misure descritte in precedenza, con isolamento presso un indirizzo sul territorio nazionale da loro indicato al momento dello sbarco, oppure con possibilità, in alternativa, di richiesta di trasferimento, a carico dell’armatore, presso destinazioni estere, con trasporto aereo o stradale. I passeggeri di nazionalità estera sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere a spese dell’armatore della nave. I passeggeri di nazionalità italiana possono raggiungere il luogo dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

Quanto riportato per i passeggeri, articolato in base alle diverse nazionalità e residenze individuali, si applica anche all’equipaggio della nave che, a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità sanitaria, può porsi in auto isolamento a bordo della nave.

Salvo disposizioni diverse da parte dell’autorità sanitaria, nel caso sia stato accertato a bordo almeno un caso di contagio Covid-19, per i passeggeri che durante la crociera abbiano avuto contatto stretto con persona contagiata da COVID-19 sono sottoposti a quarantena presso la località da loro indicata sul territorio nazionale. In alternativa, possono richiedere immediato trasferimento con trasporto protetto e dedicato, a spese dell’armatore, presso destinazioni fuori dai confini nazionali.
A tale disciplina è possibile derogare con decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento di obblighi internazionali.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art 8)

Si conferma che, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto dal citato “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM), nonché dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM).

Infine, si prevede come in precedenza che, in relazione ad eventuali nuove esigenze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può, con proprio Decreto integrare o modificare le richiamate Linee guida e, previo accordo con i sottoscrittori, il Protocollo condiviso di regolamentazione del settore trasporto e logistica.

 

Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 10)

L’esecuzione dell’adozione delle misure e l’effettiva attuazione delle stesse è demandata al Prefetto competente per territorio che informa il Ministero dell’Interno. Per adempiere a tale compito, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, e ove sia necessario delle forze armate.

Il Dpcm è reperibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

Allegato

DPCM 11.06.2020

 




webinar “La contraffazione online e il posizionamento del marchio nei siti di comparazione e di marketplace”. 24 giugno 2020

Il prossimo Mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 9.30, si terrà il webinar “La contraffazione online e il posizionamento del marchio nei siti di comparazione e di marketplace”

L’evento è organizzato all’interno del progetto “Marchi e Disegni comunitari” nato dalla cooperazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). L’iniziativa, giunta alla decima edizione, è coordinata da Innexta – Consorzio Camerale per il credito e la finanza, e prevede la realizzazione di diverse attività con l’obiettivo di offrire una maggiore consapevolezza degli strumenti di protezione del patrimonio intangibile delle imprese.

Nel corso del webinar si approfondiranno le due anime del tema “Come si posizionano i marchi nell’ambito online e soprattutto nei siti di comparazione fra marchi e nei marketplace più noti, quali ad esempio Amazon?”: da una parte i titolari dei marchi che hanno interesse a che il proprio venga veicolato attraverso canali specifici e che non venga comparato con marchi diversi; dall’altra i gestori delle piattaforme di marketplace ovvero i soggetti che gestiscono siti di comparazione, che invece hanno interessi talvolta contrapposti a questi ultimi.

Programma

09:30 – 09:40 Saluti di apertura

09:40 – 09:50 Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari” Chiara Carzaniga Innexta – Consorzio camerale Credito e Finanza

09:50 – 10:20 Contraffazione on line: domain names, metatag, keyword e marketplace Michela Maggi Avvocato in Milano – PhD in proprietà intellettuale

10:20 – 10:50 Gli strumenti offerti da Amazon ai titolari dei diritti per la lotta alla contraffazione online Alessandro Nicolis Amazon Global Brand Relations

10:50 – 11:20 I database EUIPO che supportano i titolari dei diritti nella lotta alla contraffazione on line Massimo Antonelli

11:20 – 11:50 Legittimità dell’uso del marchio nei siti di comparazione Davide Sarti

L’iniziativa è stata accredita dall’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale per n. 2 crediti formativi in materia di Marchi.

Per iscriversi, accedere al seguente link: https://www.marchiedisegni.eu/webinar-24-giugno-2020/




Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI Bando CCIAA di Salerno concessioni contributi a fondo perduto alle MPMI per abbattimento interessi e accessori sui finanziamenti bancari

Ricordiamo che sono aperti i termini del bando della Camera di Commercio di Salerno, destinato alle micro e piccole e medie imprese della provincia di Salerno, e che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti bancari concessi ai sensi del DL Liquidità.

Nello specifico, il contributo consiste in un sostegno economico a fondo perduto erogato in un’unica soluzione, finalizzato all’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti di importo:

 

– non superiore a euro 25.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. m) del DL 23/2020 cd Liquidità

– non superiore a euro 120.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. n) del DL 23/2020 cd Liquidità

richiesti dalle imprese per le seguenti finalità:

  • esigenze di liquidità;
  • consolidamento delle passività a breve
  • investimenti produttivi.

 

L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del 100% della quota per interessi e oneri accessori relativa all’intero finanziamento, fino ad un contributo massimo di 1.500,00 euro.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco-Servizio Agef, autenticandosi con le procedure previste (clicca qui per accedere).




Webinar: “Prospettive per il commercio internazionale e per il sistema fieristico oltre il Covid-19″ – 26.6.20

Il prossimo 26 giugno, a partire dalle ore 9:00, Confindustria organizza il webinar “Prospettive per il commercio internazionale e per il sistema fieristico oltre il Covid-19″.

L’iniziativa vedrà l’intervento del Chief Economist SACE, Alessandro Terzulli, del Direttore Generale del Comitato Fiere Industria, Franco Bianchi, e prevede la testimonianza da parte di alcune Associazioni di settore del Sistema.

Per iscriversi è necessario registrarsi al seguente  link entro il 24 giugno.

Per agevolare i lavori dell’evento, è possibile inviare domande e quesiti di approfondimento compilando la sezione dedicata all’interno del modulo entro il 23 giugno.

Il webinar si terrà su piattaforma digitale.

Il link per il collegamento verrà condiviso circa 24 ore prima dell’evento.

 

In allegato è disponibile la locandina con i dettagli e il Programma dell’iniziativa, per le imprese associate interessate .

Allegato

Webinar – commercio mondiale e fiere_26.6.20

 



PROPRIETA’ INTELLETUALE – Esiti bandi brevetti, marchi, disegni e trasferimento tecnologico. Rifinanziamento e prossima apertura nuovi avvisi.

Nei giorni scorsi si è conclusa l’ultima procedura per le richieste di finanziamenti agevolativi previsti dai cinque bandi pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico lo scorso dicembre, allo scopo di favorire la brevettabilità e la valorizzazione della proprietà industriale da parte delle Pmi, la cui scadenza dei termini per la presentazione delle domande era stata prorogata a causa del Covid19.

Per le cinque misure agevolative sono stati messi a disposizione 56 milioni di euro complessivi, gestiti anche attraverso Invitalia e Unioncamere, con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo dei brevetti per tutelare le innovazioni tecnologiche delle Pmi, valorizzare i marchi e i disegni, e promuovere anche i progetti di trasferimento tecnologico di Università ed Enti di ricerca.

In particolare, sono state presentate:

  • 1768 domande per la misura Marchi +;
  • 419 domande per la misura Brevetti+, di cui 123 già approvate;
  • 373 domande per la misura Disegni +;
  • 98 domande per la misura per il potenziamento degli Uffici per il Trasferimento Tecnologico alle imprese, di cui 64 già approvate;
  • 48 domande per la misura Proof of Concept.

Il grande interesse manifestato dalle imprese verso i bandi ha determinato per alcuni di essi la necessità di procedere alla sospensione della procedura on line a causa del veloce esaurimento delle risorse disponibili.

Per questo motivo e per soddisfare le richieste di coloro che non hanno potuto presentare le domande di contributo, il MiSE ha deciso di anticipare l’emanazione del decreto di programmazione per il 2020 dei bandi per Brevetti+Disegni+ e Marchi+, mettondo a disposizione ulteriori 43 milioni di euro. Entro 30 giorni saranno, quindi, fissati i termini per la presentazione delle nuove domande di contributo.

E’ stato, infine, aperto oggi il termine per richiedere il “Voucher 3I –Investire In Innovazione”, la misura agevolativa dedicata alle start up innovative. Con 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021, gestiti da Invitalia, si intende sostenere la competitività delle start up finanziando la tutela, in Italia e all’estero, dei processi di innovazione tramite il brevetto per invenzione industriale.

 



Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO: ripresa in presenza corsi accesso professione autotrasportatore passeggeri e merci

Il MIT, con circolare del 15 giugno 2020, ha reso noto la ripresa “in presenza” dei corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore di passeggeri e merci, a seguito dell’esclusione degli stessi dalla sospensione per l’emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 1, lett. q) del DPCM del 12 giugno scorso.

I corsi, che potevano riprendere dalla data del 15 giugno u.s., devono espletarsi nell’osservanza delle linee guida per la ripresa delle attività didattiche adottate dal MIT il 20 maggio scorso.

Allegato

Cirolare MIT 15.06.2020-ripresa corsi formazione accesso professione autotrasportatore




AUTOTRASPORTO/Carta Qualificazione Conducente e Patenti di guida: recepimento Direttiva (UE) 2018/645

Il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020, n. 50, pubblicato sulla GU n. 146 del 10.06.2020, ha recepito la Direttiva (UE) 2018/645 che ha modificato la disciplina comunitaria relativa alle patenti di guida e alla qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 giugno 2020.

Il decreto apporta delle modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 286/2005 e al decreto legislativo 285/1992 (CDS).

Gli interventi sul decreto legislativo 286/2005 che si riassumono nella sostituzione del precedente articolato, in particolare, riguardano le seguenti disposizioni:

– art. 14 (qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti) chiarisce che l’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e all’obbligo di formazione periodica;

– art. 15 (ambito di applicazione) relativa ai soggetti che devono effettuare la qualificazione, ovvero i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro dell’UE o dello SEE e Spazio economico europeo, nonché i cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati quest’ultima;

– art. 16 (Deroghe) esclude dalla qualificazione i conducenti di determinati veicoli (velocità massima autorizzata non superiore ai 45 km/h; sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, oppure di veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione, sempreché la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente; utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un’abilitazione professionale; utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente).

Inoltre, la qualificazione non è prevista quando i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente; non offrono servizi di trasporto; nel caso di un trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

La disposizione chiarisce il significato di trasporto occasionale: viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; invece, con la locuzione di trasporto non incidente sulla sicurezza stradale si esprime che il trasporto è svolto in osservanza delle normative sulla circolazione stradale.

– art. 20 (Formazione periodica) ribadisce l’obbligo di rinnovo della CQC ogni 5 anni, frequentando corsi di formazione, secondo quanto prescritto nell’allegato I, sez. 2 e 4. Terminata la formazione periodica, il MIT conferma al conducente la validità della qualificazione.

– l’art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica) secondo cui i conducenti che hanno in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza ai   sensi dell’art. 118-bis CDS, così come i cittadini di un paese terzo alla UE o allo SEE dipendenti di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia devono seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia.

Sono apportate anche delle modificazioni:

– all’art. 22 (Codice Unionale) è previsto che con DM MIT, di concerto il Ministero del lavoro e delle politiche, sono stabilite le modalità di rilascio della CQC e di apposizione del codice unionale “95”. Gli attestati di conducente che non hanno l’indicazione del codice “95” perché rilasciati Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

– all’allegato I (Requisiti minimi per la formazione) e all’allegato II (Requisiti relativi al modello della Comunità Europea di carta di qualificazione del conducente). In particolare, si prevede che vengono aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale e periodica in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica; viene confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi; è inserita la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale (non è specificato in che misura) e periodica (non più di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri individuati con Decreto MIT;

Inoltre, dopo l’art. 22 del decreto è stato introdotto l’art. 22 bis (Assistenza reciproca degli Stati dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo) in cui si prevede per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali l’utilizzo della cd. rete elettronica unionale, di cui all’art.10-bis della direttiva 2003/59/CE. L’accesso alla rete è consentito esclusivamente alle Autorità’ competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

Infine, è stato modificato anche il CDS, inserendo l’art. 116-bis (Rete dell’Unione europea delle patenti di guida) in materia di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.

L’art. 10 del decreto in commento contiene “Disposizioni transitorie” e prevede che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il MIT aggiorni le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso e per la connessione con la rete della UE delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

Allegato

Decreto legislativo 10.06.2020, n. 50




AGEVOLAZIONI – Progetti di ricerca e sviluppo per riconversione attività produttive verso un modello di economia circolare. Firmato decreto attuativo

Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto attuativo per sostenere l’innovazione nell’ambito dell’economia circolare, attraverso le agevolazioni previste nel Decreto Crescita 34/2019, la cui legge di conversione n. 58/2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019

Con questa misura, il MiSE sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo.

Il decreto interviene con 150 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del fondo FRI e con 60 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa a valere sul Fondo sviluppo e coesione e sul Fondo per la crescita sostenibile. Sono previste due riserve, ognuna pari a circa la metà degli stanziamenti: una per i progetti delle imprese di piccole e medie dimensioni e delle reti di imprese nell’intero territorio nazionale ed una destinata esclusivamente ai progetti da realizzare nel Mezzogiorno.

È possibile inoltre attivare ulteriori co-finanziamenti da parte delle Regioni e Province autonome come stabilito in sede di Conferenza unificata.

In particolare, vengono supportati i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, nei diversi settori dell’economia circolare individuati dal bando.

Il decreto – in corso di registrazione presso la Corte dei Conti – stabilisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, di cui daremo tempestiva comunicazione, verrà invece pubblicato il provvedimento di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese e ai centri di ricerca che:

  • sono iscritte nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
  • hanno approvato e depositato almeno due bilanci;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.

 

I beneficiari possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila. In caso di progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

 

Caratteristiche dei progetti

Per essere ammessi alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

  • essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500mila euro e non superiori ai 2 milioni ed avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi;
  • prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

– innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

– progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

– sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;

– strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

– sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati e sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.




Global startup program – Ice Agenzia: Percorso FINANZIATO di sviluppo all’ESTERO per Start Up innovative

Agenzia ICE organizza la seconda edizione del Global Start Up Programpercorso integrato gratuito di sviluppo all’estero riservato ad un massimo di 150 startup innovative italiane, impegnate nello sviluppo d’innovazioni di prodotti o di servizi, che intendano rafforzare le proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati.

Le startup potranno avanzare la loro candidatura ad essere selezionate se appartenenti ai seguenti settori: ICT, Robotica e Industria 4.0, Aerospazio, Automotive, Life Sciences, Smart agriculture e foodtech, Circular Economy, Smart cities e Domotica.

 

Il Global Start Up Program offre ai partecipanti un periodo di accelerazione all’estero presso alcuni dei principali players internazionali nei paesi focus: Argentina, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Regno Unito, Stati Uniti d’America.

 

L’ammissione alla fase di selezione del progetto ed al suo successivo svolgimento sono gratuitel’ICE – Agenzia coprirà il costo del biglietto aereo A/R in classe economica, dell’alloggio, del percorso di accelerazione presso l’incubatore partner e dell’assicurazione infortuni.

 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 22 giugno 2020 e saranno ammesse alle selezioni le startup che avranno inviato apposita Domanda di Partecipazione nelle modalità e nei termini previsti dal Bando.

 

I requisiti di ammissioni e tutte le altre informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.ice.it/it/settori/startup-innovazione/global-start-up-program  




Bonomi: «Confindustria pronta a presentare il piano di rilancio»

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