Vi informiamo che l’INPS con messaggio n.2489/2020, riportato in allegato, fornisce le prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali con causale Covid-19, anche a seguito della pubblicazione del DL 52/2020.
In particolare, il citato messaggio annuncia che dal 18 giugno saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della casa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.
In riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario l’Istituto ricorda che:
- le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Per consentire alle aziende la richiesta di un ulteriore periodo di 5 settimane di integrazione salariale o di assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, viene individuato un iter procedurale semplificato. In particolare, le aziende che non abbiano fruito per intero delle pregresse 9 settimane possono chiedere il completamento della fruizione delle medesime settimane o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a 9, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di 9.
Con la stessa domanda potrà essere richiesta contestualmente la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di 14 complessive (9+5).
Nei casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle domande già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio 2101/2020 e convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda.
Per dichiarare il “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.
Nella procedura “Sistema Unico” possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane. Possono essere inoltre gestite le domande con causale COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal DLgs 148/2015.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, potranno essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs 148/2015.
Con una successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito dell’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, come previsto dal DL 52/2020.
In riferimento ai termini di trasmissione delle domande il DL 52/2020 ha previsto che le istanze debbano essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (30° giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL 52/2020) se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio p.v..
Per la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) viene ribadito che, l’azienda, avendo avuto l’autorizzazione per tutte le 9 settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane. I datori di lavoro che hanno ottenuto decreti autorizzativi per periodi inferiori a 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal DL Rilancio, dovranno richiedere alla Regione o al Ministero del Lavoro la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.
Come noto, le nuove 5 settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
Le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all’Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.
L’Istituto ricorda poi che i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso di 14 settimane (9+5 autorizzate dall’INPS), possono usufruire di un ulteriore periodo di 4 settimane anche antecedentemente al 1° settembre 2020.
Infine, il messaggio in commento fornisce istruzioni anche riguardo il pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’INPS.
In particolare, si chiarisce che per le domande che saranno presentate a partire dal 18 giugno l’Inps autorizza e dispone l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento. In fase di prima applicazione se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza va presentata entro il 15° giorno successivo alla medesima data, ovvero entro il 3 luglio 2020.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del messaggio allegato.
Allegato
Messaggio numero 2489 del 17-06-2020