EMERGENZA COVID-19: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – NUOVA DISCIPLINA DECADENZIALE RELATIVA AI PAGAMENTI DIRETTI: MESSAGGIO INPS N.3007/2020

Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato il messaggio n.3007/2020, in allegato, con il quale illustra gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze di integrazione salariale (CIGO, ASO, CIGD e CISOA) per emergenza Covid-19, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto.

 

Come noto, l’articolo 71 del decreto-legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, ha modificato l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, prevedendo, al comma 4, che, nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto (cfr. la circolare INPS n. 78/2020).

 

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

 

Il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello “SR 41” semplificato), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno susseguente a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto.

 

Per una migliore comprensione dei termini previsti dalla nuova disciplina, l’Istituto riepiloga le tempistiche per l’invio del modello “SR 41” semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza:

  1. entro la fine del mese successivoa quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
  2. entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
  3. entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente a quella del 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020).

 

Il messaggio in commento riporta poi a titolo esemplificativo i seguenti casi:

 

Caso n. 1

  • Periodo di integrazione salariale: 1/06-31/07
  • Data provvedimento di concessione: 05/06
  • Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 31/08
  • Termine per invio dati del pagamento: 31/08

Caso n. 2

  • Periodo di integrazione salariale: 1/07-31/07
  • Data provvedimento di concessione: 05/08
  • 30 giorni dal provvedimento di concessione: 04/09
  • Termine per invio dati del pagamento: 04/09

Caso n. 3

  • Periodo di integrazione salariale: 1/04-30/05
  • Data provvedimento di concessione: 25/05
  • Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 30/06
  • Termine per invio dati del pagamento: 17/07

L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, dispone altresì che, trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

 

La disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO) di cui agli artt. da 19 a 21 del DL 18/2020, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, ovvero dal 18 giugno 2020.

 

Inoltre si chiarisce che tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte e quindi il trattamento non è più erogabile dall’Istituto.

I datori di lavoro dovranno pertanto farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.

L’Istituto infine specifica che con successivo messaggio verranno forniti chiarimenti relativi agli adempimenti a carico del datore di lavoro connessi al pagamento della prestazione.

 

All.to  Messaggio numero 3007 del 31-07-2020




DEPOSITO TELEMATICO DEI CONTRATTI COLLETTIVI EX ART. 14 D.LGS. 151/2015 – CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N.3/2020

Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n.3/2020, in allegato, fornisce chiarimenti in merito all’applicativo informatico predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’assolvimento dell’obbligo di deposito dei contratti di secondo livello come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 151/2015.

 

Come noto infatti, secondo la citata norma, i benefici fiscali o contributivi e le altre agevolazioni connesse alla stipula dei contratti di secondo livello sono riconosciuti a condizione che tali intese vengano depositate, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, esclusivamente in via telematica tramite applicativo presente sul portale ministeriale.

 

Alcuni Ispettorati territoriali hanno richiesto all’INL di specificare il significato del campo “altro” presente tra le voci elencate nell’applicativo informatico e di chiarire se possano essere inclusi in tale voce le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8 DL 138/2011 ovvero in accordi siglati ex art. 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

 

Per la risoluzione del quesito posto, l’INL ha interpellato l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, che con propria nota del 24 luglio u.s. chiarisce che:  “l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

 

In ragione di quanto esposto, l’INL specifica che attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d’intesa con il citato Ufficio del dicastero che si è espresso con ulteriore nota del 30 luglio scorso, si ritiene che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della circolare in oggetto.

 

All.to

INLcir3-2020




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