Legge n.109 del 2015, rifinanziamento di alcune misure in materia di ammortizzatori sociali

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 20 luglio u.s. è stata pubblicata la legge 17 luglio 2015, n. 109 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”.

La legge ha rifinanziato le seguenti principali misure: · nei limiti di 140 milioni di euro, il contributo previsto in caso di accesso ai contratti di solidarietà c.d di tipo b), che sono rivolti ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di ammortizzatori sociali; · nei limiti di 20 milioni di euro, la proroga fino a 24 mesi dei trattamenti di integrazione salariale disposta in caso di cigs per cessazione anche parziale dell’attività (prevista dall’art. 1, co.1, DL n.249/2004); · nei limiti di 150 milioni di euro, l’aumento del 10% del trattamento salariale integrativo previsto in caso di stipula dei contratti di solidarietà di cui alla l.n. 863/1984, che, pertanto, passa dal 60% al 70% della retribuzione persa. Il rifinanziamento fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali, attuativo del jobs act. Si riporta in allegato il testo del decreto legge 21 maggio 2015 n. 65 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2015 n. 109.

 




Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)– Circolare INPS n. 142 del 29 luglio 2015

Facendo seguito alla nostra informativa del 14 maggio u.s., con la quale si comunicava la pubblicazione della circolare n.94 attuativa degli artt.1-14 del decreto legislativo n.22 del 2015 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, vi informiamo che la circolare Inps n. 142 del 29 luglio u.s., riportata in allegato, fornisce chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa richiamata ma che possono avere incidenza sulla prestazione.

Con l’occasione si forniscono, tra l’altro, elementi utili all’interpretazione del paragrafo 2.5 punto 4) della circolare n.94 del 2015 in ordine al quale sono state segnalate incertezze circa gli effetti sul calcolo della durata della NASpI.

Allegato

Circolare numero 142 del 29-07-2015




FISCO – 730 precompilato: spese sanitarie

Il decreto legislativo n. 175/2014 prevede, a decorrere dal 2015, la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate relativa ai redditi dell’anno precedente.
Nell’anno 2016 l’Agenzia delle Entrate prevede di inserire nel 730 precompilato, ai fini della detrazione, anche le spese sanitarie sostenute dal cittadino nell’anno 2015.

 

In relazione a ciò tutte le strutture pubbliche e private erogatrici di prestazioni sanitarie (art. 3 comma 3 del decreto legislativo n. 175/2014) nonché tutti i soggetti operanti nella sanità integrativa (art. 78 comma 25bis della legge n. 413/1991) sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alla spesa sostenuta dagli assistiti nel corso del 2015.

Su questo tema, Confindustria ha avuto primi contatti con l’Agenzia delle Entrate che intende coinvolgere gli erogatori di prestazioni sanitarie e gli operatori della sanità integrativa iscritti presso l’Anagrafe del Ministero della Salute.

 

Nel prossimo mese di settembre, proseguirà il confronto con l’Agenzia per definire il contenuto e le modalità di trasmissione del flusso informativo al Sistema Tessera Sanitaria.

 

Sarà nostra cura informarvi sull’evoluzione della questione.




Semplificazione amministrativa/Conferenza di servizi. La prima indagine sul funzionamento dell’istituto

Confindustria, su iniziativa di Confindustria Toscana Sud, ha condotto con REF Ricerche laprima indaginesul funzionamento della conferenza di servizi.

Lo studio, che ha coinvolto più di 200 amministratori locali e un gruppo di imprenditori, raccoglie informazioni di tipo quantitativo e qualitativo sulle conferenze di servizi, al fine di delineare le caratteristiche del rapporto tra pubblico e privato nell’ambito delle stesse.

Innanzitutto, lo studio ha rivelato che la conferenza di servizi è uno strumento di diffuso utilizzo tra le amministrazioni. L’85% delle PA rispondenti ha utilizzato la conferenza di servizi nel corso della propria attività amministrativa durante il 2013. La maggior parte dei rispondenti ha dichiarato di aver concluso da una a otto conferenze nel 2013, mentre oltre il 20% dei rispondenti ha dichiarato di aver concluso più di 32 conferenze nel 2013. Il settore in cui si sono concluse più conferenze di servizi è quello ambientale.

Quanto al piano funzionale, l’indagine ha messo in luce una serie di criticità: tempi lunghi di conclusione delle conferenze; frammentazione delle competenze tra le varie amministrazioni; scarso coordinamento fra i diversi uffici della PA; assenza di standardizzazione nel rapporto fra imprese e amministrazione; numerose richieste di integrazioni documentali; ruolo meramente formale dell’amministrazione procedente.

Al fine di superare tali criticità, lo studio propone una serie di interventi e correttivi, che peraltro possono contribuire a rafforzare il dibattito sulla riforma della conferenza di servizi, prevista dal DDL “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” attualmente all’esame del Parlamento.

Allegato

Indagine+Cds




Semplificazione amministrativa e normativa: le novità di interesse per le imprese

Segnaliamo che è on line il sito dell’Agenda per la semplificazione http://www.italiasemplice.gov.it

Attraverso la consultazione è possibile monitorare l’attuazione delle azioni dell’Agenda, acquisire informazioni sulle novità e sui risultati raggiunti e fornire anche i suggerimenti e le proposte.

L’Agenda prevede 37 misure, organizzate in 5 aree tematiche: Cittadinanza digitale, Welfare e salute, Fisco, Edilizia e Impresa.

Per ognuna, sono indicati tempi di realizzazione, amministrazioni coinvolte e risultati attesi. E’ inoltre previsto un calendario dettagliato delle attività, che fissa, per ciascuna misura, precise scadenze e responsabilità.

L’Agenda è verificata e aggiornata periodicamente dal Consiglio dei ministri e dalla Conferenza Unificata sulla base dell’effettivo andamento delle attività e delle indicazioni e delle proposte fornite dai cittadini e dalle imprese.




GIUSTIZIA CIVILE: Risoluzione delle controversie in materia d’impresa. L’indagine di Confindustria e ABI

 Confindustria e ABI hanno realizzato un’indagine campionaria sulla “Risoluzione delle controversie in materia d’impresa”.

Lo studio si inserisce tra le attività dell’Osservatorio, costituito presso il Ministero della Giustizia, con l’obiettivo di monitorare l’attuazione delle riforme che negli ultimi anni hanno interessato il settore della giustizia civile.

L’indagine raccoglie le esperienze delle imprese con riferimento a: i) Tribunale delle Imprese; ii) mediazione obbligatoria; iii) filtro in appello; iv) compensazione delle spese di lite e condanna per lite temeraria, al fine di valutarne gli effetti e predisporre proposte volte a superare eventuali limiti applicativi o a rafforzarne l’efficacia.

Lo studio ha coinvolto oltre 100 imprese appartenenti al settore manifatturiero (31%), a quello dell’intermediazione bancaria e finanziaria (31%), al commercio (12%) e ad altri settori (26%).

Allegato

Indagine_Risoluzione+delle+controversie+in+materia+di+imprese




FISCO – Le novità fiscali di giugno 2015. Tra i temi in evidenza: modifiche alla disciplina ACE, IRAP, addizionale regionale IRPEF

Alleghiamo, alla presente comunicazione, la news redatta dall’Area Politiche Fiscali di Confindustria sulle principali novità fiscali del mese di giugno 2015.

IRES/IRPEF

  1. Modifiche alla disciplina ACE apportate dal D.L. n. 91/2014 (Circ. n. 21/E)
  2. Modifiche alla disciplina IRAP introdotte con Legge di Stabilità 2015 (Circ. n. 22/E)
  3. Modifiche all’istituto del ravvedimento operoso introdotte dalla L. di Stabilità 2015 (Circ. n.23/E)
  4. Correzione di errori contabili (Ris. n.57/E)
  5. L’irap si applica alle società a prescindere dall’autonoma organizzazione (Cassaz. sent. 10600/2015)
  6. Accesso al regime premiale degli studi di settore (Provv. AE del 9 giugno 2015)
  7. Studi di settore – comunicazioni preventive a controlli per promuovere dialogo e ravvedimento (Provv. e  Com. stampa AE del 18 giugno2015)
  8. Addizionale regionale IRPEF – maggiorazione applicata alle regioni in deficit sanitario (Ris. n. 5/DF)

IVA

  1. Modello IVA TR – per rimborso o compensazione del credito IVA. Esercenti cinematografici ammessi al rimborso in via prioritaria. (Ris. n. 61/E)
  2. Approvati i nuovi modelli di polizza fideiussoria bancaria per i rimborsi IVA (Provv. n. 87349/2015)
  3. Le tasse di concessione del suolo comunale sono imponibili IVA (CGUE. sent.  causa C-256/14)

VARIE

  1. IMU e TASI – soluzioni per adempimenti dichiarativi (Circ. MEF)
  2. L’amministratore di fatto non risponde delle violazioni tributarie dell’ente (Cassaz. sent. 12007/2015)

AIUTI DI STATO

  1. Indagine su tax ruling

INTERNAZIONALE

  1. BEPS – Action 8 pubblicata la bozza finale degli intangibles
  2. UE-Action plan for fairer corporate taxation

Allegato

CMensileGiugno2015




AUTOTRASPORTO: pubblicazione valori indicativi di riferimento costi di esercizio conto terzi

Autotrasporto: pubblicazione valori indicativi di riferimento costi di esercizio conto terzi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato sul proprio sito internet, in attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 250, della Legge 190/2015 (Legge di stabilità), i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto in conto terzi per il mese di giugno 2015, aggiornati con la sola componente gasolio, sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, il MIT ha pubblicato una nota di accompagnamento degli stessi che “annulla e sostituisce la precedente” del 24 febbraio scorso, epurata di alcune parti, tra cui l’impostazione metodologica e le indicazioni “numeriche” afferenti ai diversi costi (trattore, semirimorchio, ammortamento, manutenzioni, assicurazioni e bollo, ecc.) necessari per computare il costo complessivo che un’impresa di autotrasporto in conto terzi deve sostenere per l’esecuzione del servizio (con veicolo generico e massa complessiva a pieno carico superiore alle 26 tonn.).

La nuova nota si è resa necessaria a seguito del parere n. 2136 del AGCM, che ha messo in evidenza i potenziali effetti distorsivi della stessa sulle dinamiche concorrenziali del settore e, quindi, sulla la libera contrattazione tra le parti del prezzo del servizio di trasporto.

 La nota, infatti, sottolinea che la pubblicazione intende soltanto fornire all’impresa di trasporto e al committente degli elementi utili per determinare in piena autonomia i costi del servizio, tenuto conto che i costi effettivi dello stesso possono variare “notevolmente” da impresa ad impresa, secondo la tipologia di impresa (monoveicolare, artigiana o strutturata), del veicolo (massa, allestimento, vetustà) e del trasporto (generico, ATP, ADR, ecc.). 

Allegati

MIT_NOTA INDIVIDUAZIONE COSTI SERVIZIO TRASPORTO IMPRESA 9.07.2015

MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_GIUGNO_2015




AUTOTRASPORTO – Delibera Comitato Centrale Albo sulla verifica della regolarità delle imprese iscritte

Per dare prima attuazione alle disposizioni afferenti al Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori (art. 1, comma 92, L. 147/2013 e art. 1, comma 248, L. 190/2014) e nelle more dell’attivazione del Portale del dell’Albo, con delibera n. 1 del 23 luglio 2015, il Comitato Centrale ha reso noto che è stata attivata, in via provvisoria e sperimentale, un’apposita funzione informatica, quale sezione speciale nell’ambito del “Portale dell’automobilista”, per verificare la regolarità delle imprese iscritte.

 

Fino al 30 settembre 2015, l’accesso alla funzione informatica è consentito, previa autenticazione, alle sole imprese di autotrasporto iscritte all’Albo per la verifica della propria posizione, nonché per la segnalazione agli uffici competenti di eventuali anomalie.

 

Dal 1° ottobre 2015, la regolarità della posizione è attribuita all’impresa, qualora presenti contestualmente i seguenti requisiti:

– sia iscritta all’Albo e non sospesa

– sia iscritta alla CCIAA

– sia iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN)

– sia in regola con gli obblighi contributivi (regolarità previdenziale e assicurativa desumibile sulla base dei collegamenti telematici con INPS e INAIL).

 

La mancanza di uno o più requisiti determina lo stato di “non regolarità” dell’impresa iscritta all’Albo.

Con riguardo ai requisiti dell’assicurazione dei veicoli, dello svolgimento in concreto dell’attività economica e della congruità del parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, la regolarità è accertata solo previa istruttoria e sarà oggetto di successivo provvedimento.

Inoltre, dal prossimo 1° ottobre, l’accesso è consentito, previa autenticazione, anche ai committenti ai fini della verifica della regolarità del vettore, come prevista dall’art. 83 bis, comma 4 quater, del DL 112/08, conv. in L. 133/08.

E’ prevista un’apposita delibera di ratifica dell’attivazione della funzione informatica, da parte del Presidente dell’Albo, qualora ci sia un esito positivo della fase sperimentale.




AUTOTRASPORTO – ulteriori disposizioni per operatività degli Uffici Ministeriali periferici a seguito trasferimento funzioni dalle Province: modulistica ulteriore per le imprese in caso di variazioni aziendali

AUTOTRASPORTO – ulteriori disposizioni per operatività degli Uffici Ministeriali periferici a seguito trasferimento funzioni dalle Province: modulistica ulteriore per le imprese in caso di variazioni aziendali

ll Ministero dei Trasporti (MIT), con circolare del 24 luglio 2015, n. 4, ha dettato ulteriori disposizioni per l’operatività degli Uffici Ministeriali periferici, con riguardo al Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e al trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

Il MIT, con il suddetto provvedimento, rende disponibili ulteriori moduli che le imprese sono chiamate ad utilizzare per comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni dello status delle aziende o di dati, informazioni e modifiche, che incidono sulla condizione dell’impresa, ovvero in ordine ai requisiti necessari per l’accesso alla professione.

La “modulistica ulteriore”, standardizzata nel format, ha la funzione di facilitare la proposizione delle istanze degli utenti, ma anche di rendere più snello il procedimento di verifica delle domande presentate relative l’accesso alla professione da parte degli uffici.

I moduli predisposti dal MIT riguardano:

–        cancellazione o sospensione;

–        variazione del gestore dei trasporti e d’idoneità professionale;

–        variazioni dei dati dell’impresa o della struttura societaria;

–        variazione e rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria e dell’onorabilità;

–        richiesta di revoca della sospensione;

–        variazione dell’onorabilità per le imprese che esercitano con veicoli fino a 1,5 tonnellate.

La circolare, inoltre, introduce due nuovi moduli, in via sperimentale, riguardanti la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria:

1)     attestazione di esistenza della polizza professionale;

2)     attestazione di esistenza della fidejussione.

Tali moduli operano esclusivamente quale mezzo materiale per render noto all’Amministrazione l’esistenza dei sottostanti contratti e garanzie, al fine di dimostrare il possesso annuale del requisito o del mantenimento dello stesso. Resta ferma la dimostrazione del requisito con la certificazione del revisore contabile sulla base dei conti dell’impresa o, in alternativa tramite attestazione fideiussoria rilasciata da istituti di credito, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi; per le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione su strada anche mediante polizza assicurativa di responsabilità professionale, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio, dal terzo anno si applicano le norme già previste per le imprese già autorizzate alla professione.

L’Amministrazione, infine, si riserva di fornire ulteriori istruzioni in materia.

Allegato

Circolare+MIT+24+luglio+2015,+n.+4