Fruizione del congedo parentale su base oraria – Circolare INPS n. 152 e nota di commento
Come noto, il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione della L. 183 del 10/12/2014, ha disciplinato la fruizione del congedo parentale su base oraria.
Successivamente l’INPS con circolare n.152, che riportiamo in allegato, ha fornito i primi chiarimenti e le modalità operative per la fruizione del congedo parentale su base oraria.
Confindustria ha elaborato una nota di commento sulla materia che vi trasmettiamo in allegato.
Grazie ad alcune precisazioni fornite dalla Direzione Generale dell’INPS al nostro Sistema Centrale, siamo ora in condizione di fornire ulteriori elementi interpretativi in ordine al significato da attribuire ai passaggi della circolare sui criteri di computo ed indennizzo del congedo fruito su base oraria in fase di prima applicazione della nuova disciplina di legge.
Nella circolare si legge che “il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria”.
Inoltre vi si legge che “l’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria”.
In buona sostanza la procedura INPS non è in grado di gestire il computo “ad ore” dei congedi ma solo quello “a giornata” .
Per questo motivo la circolare INPS, laddove precisa che “il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria”, aggiunge che nella domanda di congedo ad ore va dichiarato: ¬ il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria in quanto “La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere” ¬ “il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite”.
Quindi, sarà compito del datore di lavoro calcolare, sulla base delle ore di congedo fruite, l’equivalente numero di giornate.
Va osservato, però, che la mancanza di una procedura ad ore pone il problema della gestione dei residui di ore, ad esempio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
A tal proposito l’INPS ha stabilito che nella fase di prima applicazione della legge ¬in attesa delle regolamentazioni contrattuali ma, soprattutto, della nuova procedura uniemens, che, nonostante il “pressing” di Confindustria, dovrebbe essere pronta solo entro il primo semestre 2016 ¬ la domanda del lavoratore all’INPS debba essere presentata in relazione al singolo mese solare, indicando il numero di giorni di congedo parentale che si intende consumare in modalità oraria nel mese stesso e l’arco temporale nel quale si prevede di effettuare le assenze per “mezze giornate” .
A quest’ultimo proposito si osserva che la richiesta, ad esempio, di n. 2 giornate di congedo parentale in modalità oraria comporta il diritto all’assenza per 4 mezze giornate, normalmente comprese nell’arco temporale indicato dal lavoratore.
Tutto ciò rende più comprensibili gli esempi contenuti nella circolare INPS (punto 4).
L’esempio n. 2 laddove si ipotizza che ¬ in assenza di contrattazione collettiva e con giornata media lavorativa pari a 8 ore ¬ il genitore fruisca all’interno di uno stesso mese solare di 2 giorni di congedo parentale in modalità oraria, assentandosi dal lavoro quattro ore in 4 giorni lavorativi, equivale a dire che, in quel mese solare, agli effetti del computo del periodo di assenza si tolgono dal periodo di congedo spettante al lavoratore due giornate intere di congedo, e che, agli effetti dell’indennizzo, si devono corrispondere due quote giornaliere intere.
In altri termini, ciò significa che l’indennità non viene rapportata alle 4 ore di congedo effettivamente fruite in 4 giornate lavorative, ma a 2 giornate intere di congedo parentale.
Allegati