Prete: anche le grandi imprese sono nel mirino
Ambiente: Roadshow CONAI 2020: “Gestione degli imballaggi: il CAC e la semplificazione delle procedure consortili con decorrenza 1.1.2020 – webinar del 1 luglio 2020, ore 10.30
Nell’ambito del Roadshow Conai 2020, per il periodo luglio/agosto, saranno previsti i seguenti webinar di aggiornamento, in programma nel secondo modulo “Le regole generali di gestione dei rifiuti e degli imballaggi”
LUGLIO AGOSTO 2020 – MODULO ” Le regole generali di gestione dei rifiuti e degli imballaggi”
1° luglio ore 10,30
Gestione degli imballaggi: il CAC e la semplificazione delle procedure consortili con decorrenza 1.1.2020
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8 luglio ore 10,30
Rifiuti e non rifiuti: facciamo il punto! Sottoprodotti e “End of waste
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15 luglio ore 10,30
Codifica EER e classificazione (Le nuove linee guida SNPA)
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22 luglio ore 10,30
La corretta detenzione (Il deposito temporaneo) dei rifiuti
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29 luglio ore 10,30
Abilitazioni e regimi autorizzativi dei rifiuti
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5 agosto ore 10,30
La gestione documentale degli adempimenti in tema di rifiuti
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Gli eventi sono gratuiti ed aperti alle sole aziende associate.
CREDITO/CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione: approvato il Piano industriale
CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione, la società nata a seguito delle misure della Legge di Stabilità 2019 finalizzate allo sviluppo del mercato del venture capital, ha approvato il Piano Industriale e operativo relativo al triennio 2020 – 2022.
Il Piano definisce obiettivi e linee strategiche per l’attività del Fondo, ossia dare impulso sistemico al settore del Venture Capital in Italia, supportare la crescita dimensionale delle imprese e avere a disposizione uno strumento agile ed efficace per il concreto supporto al settore.
In particolare obiettivo del Fondo Nazionale Innovazione, che gestisce fondi con una dotazione complessiva pari a circa 1 miliardo di euro, sarà quello di:
- gestire i fondi già esistenti e lanciarne di nuovi a sostegno delle start up in tutte le fasi del ciclo di vita;
- agire su iniziative strutturali finalizzate a sviluppare ”la community”, promuovendo eventi e l’istituzione di sportelli VC sul territorio;
- far evolvere il sistema, lavorando in sinergia con attori e istituzioni nazionali e sviluppando accordi bilaterali con paesi esteri;
- far crescere il mercato, portando nuovi investitori in Italia con l’obiettivo di raggiungere 3 miliardi di impegni nel VC.All. Fondi_ Sintesi attività All. Startup_Portfolio CDPVC_PianoIndustriale
TRASPORTI ECCEZIONALI- Annullamento obblighi ANAS
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 23 giugno 2020, prot. n. 300/A/4435/20/108/5/1, ha reso noto che la sentenza n. 6616 del 16 giugno scorso del TAR del Lazio ha annullato le circolari ANAS e dallo stesso Ministero del 2019, relative all’obbligo del preavviso di transito e all’annotazione di inizio e fine viaggio, da effettuarsi con il portale TEWEB, da parte dei titolari delle autorizzazioni eccezionali per massa delle tipologie periodiche, singole e multiple.
Infatti, il TAR, ha sottolineato che l’illegittimità dei provvedimenti sarebbe determinata da:
- l’obbligo del preavviso di transito non è previsto né dalla normativa primaria (quindi, dal CDS), né da quella secondaria (Regolamento di esecuzione del CDS). Il richiamo fatto dall’Anas all’art. 16, comma 1 del Regolamento, è stato definito come “improprio” in quanto fa ritenere – in modo errato – che la mancanza del preavviso determini la sanzione prevista dall’art.10, comma 19, del CDS in ragione della equiparazione a un transito “non autorizzato”;
- l’obbligo di annotare l’inizio e la fine del viaggio, che non ha un’adeguata base normativa. Infatti, l’art. 16, comma 10, del Regolamento, prevede la segnalazione dell’inizio viaggio per le sole autorizzazioni singole e multiple finalizzata esclusivamente per calcolare l’indennizzo d’usura, pertanto non a monitorare i transiti.
Inoltre, il TAR ha anche riconosciuto la peculiarità del servizio di trasporto eccezionale infatti, trattandosi di trasporti basati sul modello produttivo “just in time” (che impone alle aziende di attivarsi immediatamente appena ricevuto l’ordine di trasporto), ANAS avrebbe dovuto contemperare la finalità di monitoraggio dei transiti con le esigenze connesse a questo tipo di attività, in modo tale da consentire all’impresa di trasporto di programmare i viaggi secondo uno schema organizzativo coerente con gli obblighi imposti.
Il TAR ha anche evidenziato che l’attività di monitoraggio e gestione del traffico eccezionale sulla rete stradale “non può svolgersi in contrasto con la normativa esistente e secondo modalità non compatibili con la fruizione della infrastruttura stradale da parte delle aziende impegnate nei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici”.
Con la circolare, tuttavia, il Ministero dell’Interno ha sottolineato che le sanzioni previste dall’art. 10, comma 18, del CDS (omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni singole e multiple, per le quali sia richiesto l’indennizzo d’usura) sono vigenti perché previste dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione.CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 23.06.2020-SENTENZA TAR LAZIO- PREAVVISI ANAS
AUTOTRASPORTO – rimborso accise gasolio II trimestre 2020 – domanda entro il prossimo 31 luglio
Con nota del 24 giugno 2020, prot. 201731/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° luglio al 31 luglio 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel II trimestre (1° aprile – 30 giugno) 2020.
E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
- a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°aprile e il 30 giugno 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.AgDogane 24.06.2020-rimborso gasolio II trimestre 2020