Industria 4.0 – test verifica grado di maturità digitale delle aziende

Confindustria Salerno è socia del Digital Innovation Hub campano, organismo recentemente costituito e parte del Network Nazionale Industria 4.0, che ha l’obiettivo di accompagnare le imprese nella trasformazione digitale in atto, offrendo soluzioni su tecnologie per i settori di competenza.

Al fine di mettere a punto un piano di attività concrete, la prima azione che il DIH campano ha valutato di intraprendere, in linea con gli indirizzi nazionali, è supportare le imprese nella verifica del grado di maturità digitale, per poi comprendere quali possibilità le tecnologie abilitanti di Industria 4.0 offrono, e quali soluzioni adottare per migliorare la competitività.

Il test Industria 4.0, è stato elaborato da Confindustria-Assoconsult e Politecnico di Milano, e misura la maturità digitale rispetto ai macro processi progettazione e ingegneria, manutenzione, risorse umane, produzione, supply-chain, qualità, logistica, marketing, customer care e vendite. I risultati del questionario sono divisi in quattro dimensioni di analisi:

  • Esecuzione, con informazioni su come un processo è eseguito e gestito;
  • Monitoraggio e Controllo dei Processi, con dati su come un processo è monitorato e controllato;
  • Tecnologie, con informazioni sui sistemi ICT, hardware e software utilizzati a supporto dei processi;
  • Struttura Organizzativa, con dati sulla struttura organizzativa che sottende l’esecuzione dei processi.

ll test, disponibile al link http://survey.testindustria4-0.com/wix/6/p1863192646.aspx richiede circa 90 minuti e il coinvolgimento dei responsabili dei processi sopra citati. Può essere compilato in più fasi, con possibilità di salvare il lavoro svolto. Al termine, l’azienda riceverà un’analisi della maturità digitale con prime soluzioni

Al fine di verificare la partecipazione delle associate, Vi chiediamo di segnare – nella parte anagrafica dove si richiede la fonte attraverso la quale si è appreso del test – il riferimento al Digital Innovation Hub campano e al referente operativo che, per la nostra Territoriale, è la dr.ssa Marcella Villano (089200841, 3491623479, [email protected]), a disposizione per chiarimenti e supporto.




ENERGIA/ acquisizione progetti eolici dal fondo investimento Goodyields Capital

Lo Sportello campano del Ministero dello Sviluppo Economico ci ha segnalato l’interesse del fondo di investimento – Goodyields Capital, specializzato in energie rinnovabili, ad acquisire progetti eolici onshore e fotovoltaici, quindi, impianti già in esercizio, e primario/secondario nell’eolico.

 

Invitiamo le imprese interessate, ad inviare una mail a [email protected]




FARNESINA 14 MAGGIO 2018 – Presentazione sulle opportunità di business per le imprese italiane con il Gruppo Banca Mondiale

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale organizza un evento di presentazione sulle opportunità di business per le imprese italiane con il Gruppo Banca Mondiale, che si terrà alla Farnesina il 14 maggio p.v. con la partecipazione di Banca Mondiale e International Finance Corporation (IFC), Ministero dell’Economia e Finanze, Cassa Depositi e Prestiti e Simest.

Nel corso dell’evento esperti della Banca Mondiale e dell’IFC approfondiranno il tema del procurement illustrando le opportunità, le procedure e le modalità operative per la fornitura di beni e servizi al GBM nei diversi settori merceologici; la sessione pomeridiana sarà dedicata alla presentazione, da parte di IFC, CDP e Simest, degli strumenti finanziari per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso progetti in paesi emergenti.

Il programma includerà anche alcune selezionate testimonianze di aziende con esperienze di procurement e co-finanzamenti con il GBM che condivideranno percorsi e prospettive sui temi in questione.

 

E’ possibile aderire all’evento, iscrivendosi al seguente link http://eventisistemapaese.esteri.it/Eventi/17/signin.asp?ID_Evento=17 entro e non oltre il 10 maggio p.v.

 

Invitiamo quanti aderiranno a darcene evidenza ([email protected]).

 




Privacy: seconda giornata informativa del 10 maggio 2018, ore 9.15 – Confindustria Salerno

Vi informiamo che la seconda delle tre giornate di approfondimento sul REGOLAMENTO PRIVACY 2016/679/UE di cui abbiamo dato notizia nella news collection n.11 – 13 febbraio 2018, si terrà il prossimo 10 maggio, dalle ore 9.00, presso la sede di Confindustria Salerno (cfr. programma allegato).

La partecipazione è gratuita e riservata alle sole aziende associate a Confindustria Salerno, previa pre-adesione, che potrà pervenire al seguente indirizzo email: [email protected] entro e non oltre il prossimo 7 maggio.

L’obiettivo di questo ciclo di incontri è di supportare le imprese ai fini dell’adeguamento al nuovo GDPRGeneral Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 con una corretta informazione ed orientarle in questa delicata fase di transizione, in vista della scadenza del prossimo 25 maggio.

Si affronteranno i principali caratteri distintivi della nuova norma collegandoli a quella ancora in vigore, con sguardo attento all’evoluzione normativa in corso.

Allegato

Programma giornata informativa del 10_05_2018 (002)




Iniziative sul welfare e sull’economia civile. RACCOLTA ADESIONI AZIENDE

Nell’ambito delle attività svolte dal CIF della Camera di Commercio di Salerno si stanno promuovendo delle iniziative sul welfare e sull’economia civile.

Il 21 marzo u.s., presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio, è stato presentato il “Terzo rapporto sul secondo welfare in Italia” realizzato da Percorsi di secondo welfare, che raccoglie diverse esperienze di welfare aziendale che possono trovare replicabilità anche sul nostro territorio.

In relazione a quanto sopra, il CIF/CCIAA di Salerno intende promuovere un percorso di welfare aziendale quale opportunità sia per le imprese, che potrebbero beneficiare di agevolazioni e sgravi contributivi, sia per i lavoratori che non subirebbero sugli importi alcun tipo di tassazione.

A tal fine invitiamo le aziende interessate ad approfondire la tematica a darcene evidenza, per organizzare un incontro di approfondimento e stabilire le successive azioni del Cif a favore delle imprese che vorranno essere coinvolte.

Allegato

welfare_CIF CCIAA




Tirocini formativi e di orientamento – indicazioni operative per il personale ispettivo: circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n°.8/2018

Con la circolare n°. 8 dello scorso 18 aprile, riportata in allegato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito al personale ispettivo indicazioni operative in riferimento all’individuazione di fenomeni elusivi relativi ai tirocini formativi e di orientamento, anche alla luce delle linee guida in materia approvate lo scorso 25 maggio 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni.

L’INL specifica che i tirocini rientrano tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza prevista per l’anno 2018 e la programmazione di tali interventi presuppone l’attivazione di apposite sinergie con i competenti uffici della Regione, al fine di individuare possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero di tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale.

La circolare specifica inoltre che l’attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi ed alla valutazione complessiva delle modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Ove vengano riscontrate violazioni delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza di requisiti propri del tirocinio, il personale ispettivo potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune del rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2015.

L’Ispettorato elenca poi una serie di situazioni che possono portare alla trasformazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In riferimento alla tematica dei tirocini si ricorda infine che Confindustria Salerno, in qualità di ente proponente, ha in attivo una Convenzione Quadro con la Provincia di Salerno che permette alle aziende associate di avviare percorsi di tirocinio presso le proprie strutture in tempi rapidi.

INL-Circolare-n-8-2018 




AGEVOLAZIONI: credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2020

In riferimento alle nostre precedenti news sul tema in oggetto, ricordiamo che è operativo il credito di imposta ricerca e sviluppo. La Legge di Bilancio 2017 ha esteso di un anno (fino al 31 dicembre 2020, in luogo del 21 dicembre 2019), il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili. A decorrere dallo scorso anno, inoltre, la misura

dell’agevolazione è stata elevata al 50% per tutte le tipologie di spesa e sono ammissibili quelle relative a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesto il requisito del “personale altamente qualificato”. Inoltre, l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene elevato da 5 a 20 milioni di euro. Sono agevolabili attività di:•RICERCA DI BASE: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;•RICERCA INDUSTRIALE O APPLICATA:- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti- creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;•SVILUPPO SPERIMENTALE:- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; […]- realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (DM anche gli studi di fattibilità).Il beneficio è cumulabile con:• Superammortamento e Iperammortamento• Nuova Sabatini• Patent Box• Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)• Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative• Fondo Centrale di Garanzia.
Alleghiamo una scheda di sintesi dell’iniziativa, i cui documenti normativi di riferimento sono a disposizione presso i nostri uffici.

Allegato

Scheda disintesi creditodimpostaRS29_05_2017




Convegno: “Sicurezza sul lavoro: valore imprescindibile” – venerdì 27 aprile p.v. ore 15.00

Vi informiamo che il prossimo 27 aprile alle ore 15.00, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, avrà luogo presso la nostra sede associativa il convegno “Sicurezza sul lavoro: valore imprescindibile”, organizzato in collaborazione con l’ASL di Salerno, come da programma allegato.

Per motivi organizzativi, Vi preghiamo di comunicare l’adesione a compilando l’apposita scheda allegata ed inviandola al seguente indirizzo [email protected].

Allegati

scheda di adesione_convegno ConfSa – ASL

Programma Convegno Sicurezza ASL




AGEVOLAZIONI – Zona Economica Speciale Campania: pubblicato il piano di sviluppo strategico.

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto, informiamo che nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 29 marzo scorso è stato pubblicato il Piano di Sviluppo Strategico della zona economica speciale della Campania – ZES Campania.

 

Nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa nazionale, le aree della provincia di Salerno che rientreranno nella ZES sono:

  • Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi
  • Consorzio ASI di Salerno Agglomerato di Salerno
  • Consorzio ASI di Salerno Agglomerato di Battipaglia
  • Consorzio ASI di Salerno Agglomerato Fisciano/Mercato San Severino
  • Area PIP di Nocera “Fosso Imperatore”
  • Area PIP di Sarno “Ingegno”
  • Area PIP per la cantieristica nautica del comune di Salerno
  • Area Codola – Castel San Giorgio.

 

Le imprese ubicate in queste aree e quelle che si insedieranno, potranno usufruire di semplificazioni burocratiche e amministrative e di agevolazioni finanziarie e fiscali.

 

La delimitazione delle aree e il dettaglio dei benefici garantiti, sono riportati nel Piano, disponibile per la consultazione al seguente link

 

Evidenziamo, infine, che per la costituzione e l’avvio operativo della ZES è atteso uno specifico decreto del presidente del consiglio dei ministri, di cui daremo notizia non appena disponibile.




AMBIENTE: Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti tecnici in tema di classificazione dei rifiuti ed indicazioni di Confindustria

Facciamo seguito alla nostra news inserita nella newscollection n.23 del 29 marzo, avente ad oggetto nota Confindustria sulla classificazione per i rifiuti ecotossici hp14”, (disponibile, su richiesta presso i nostri uffici), per segnalarvi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, lo scorso 9 aprile, della Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti tecnici in tema di classificazione dei rifiuti (vd link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:124:FULL&from=IT).

L’obiettivo della comunicazione è quello di “fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all’elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017”.

In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio in merito alle autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, principalmente per quanto riguarda l’identificazione delle caratteristiche di pericolo.

La comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati, e in particolare:

  •        il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti della Commissione;
  •        il capitolo 2 presenta brevemente un’analisi delle parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, andando a evidenziare la rilevanza per quanto concerne la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
  •        il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali.

Successivamente, informazioni maggiormente dettagliate vengono fornite nei rispettivi allegati e, in particolare:

  •        l’allegato 1 fornisce informazioni sull’elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate di tale elenco;
  •        l’allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione circa le sostanze pericolose e la loro classificazione;
  •        l’allegato 3 descrive i principi e gli approcci per la valutazione e l’assegnazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;
  •        l’allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento e le analisi chimiche dei rifiuti.

Da una prima lettura del testo, segnaliamo di seguito i passaggi che si ritengono essere maggiormente rilevanti:

  • Definizione di rifiuto pericoloso (par. 2.1). La comunicazione riporta che “La direttiva quadro sui rifiuti definisce il termine «rifiuto pericoloso» nell’articolo 3, paragrafo 2 come: «rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III [si ricorda che oggi è stato sostituito dall’allegato al regolamento 1357/2014]». Inoltre, riferendosi all’elenco europeo dei rifiuti, specifica come questo, nell’assegnare le «voci di pericolo assoluto» e le «voci di non pericolo assoluto», stabilisce che i rifiuti assegnati a voci di pericolo assoluto non possono essere assegnati a voci di non pericolo, e viceversa. Inoltre, una volta stabilito, i rifiuti sono considerati essere pericolosi (o non pericolosi) senza ulteriore valutazione.

Sul tema segnaliamo anche un focus della Comunicazione sull’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva quadro sui rifiuti, il quale prevede disposizioni che si applicano nel caso in cui uno Stato membro consideri pericoloso un rifiuto elencato come non pericoloso nell’elenco dei rifiuti, e viceversa. In particolare, l’articolo non definisce l’autorità competente o la procedura pertinente per tali decisioni; si tratta, infatti, di una questione demandata all’organizzazione giuridica e amministrativa interna di ciascuno Stato membro.

Tuttavia, chiarisce la Commissione, “gli operatori economici o altri soggetti privati non sono considerati essere «gli Stati membri» e non hanno quindi il diritto” di procedere a norma di tale articolo.

  • Smaltimento in discarica. La comunicazione riporta che “la classificazione dei rifiuti come pericolosi […] è importante anche ai fini della direttiva sulle discariche, in quanto, come regola generale, i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti presso discariche per rifiuti pericolosi, mentre i rifiuti non pericolosi devono essere smaltiti presso discariche per rifiuti non pericolosi o rifiuti inerti. I rifiuti pericolosi stabili e non reattivi possono essere smaltiti presso le discariche per rifiuti non pericolosi qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II della direttiva sulle discariche e dei criteri di ammissione dei rifiuti.”

Per quanto riguarda la direttiva sulle discariche che, con la decisione 2003/33/CE, definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle diverse categorie di discarica, la Comunicazione chiarisce che: “le analisi effettuate nel quadro dei criteri di ammissione dei rifiuti non possono in genere essere utilizzate per la classificazione dei rifiuti a norma dell’elenco dei rifiuti” (capitolo 2, par. 2.1.4 della Comunicazione della Commissione).

  • Interazioni con il Regolamento REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006 in merito alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche). La comunicazione evidenzia come secondo l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH, “i rifiuti non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma del regolamento REACH; […] i produttori o i detentori di rifiuti non sono soggetti ad obblighi diretti (anche se la fase relativa ai rifiuti deve essere considerata nella relazione sulla sicurezza chimica che deve essere presentata all’interno del fascicolo di registrazione per le sostanze fabbricate o importate nell’UE in quantità superiori a 10 t/anno). Tuttavia, le informazioni relative alle sostanze chimiche generate e comunicate nel quadro del REACH, in particolare le informazioni sui rischi, e il loro successivo utilizzo nel contesto della classificazione secondo il regolamento CLP, sono essenziali per la classificazione dei rifiuti.” (capitolo 2, par. 2.1.6 della Comunicazione della Commissione)
  • Interazioni con il Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008 in merito alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e miscele). La comunicazione segnala come, in termini di classificazione dei rifiuti, “va osservato che alcuni dei criteri HP dell’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti fanno riferimento direttamente alle classi e categorie di pericolo del regolamento CLP e alle indicazioni di pericolo e ai criteri associati per la classificazione.” (capitolo 2, par. 2.1.7 della Comunicazione della Commissione)
  • Interazioni con il Regolamento POP (Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti): In merito alla classificazione dei rifiuti contenenti POP la comunicazione specifica che “La classificazione delle voci specchio, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, deve tener conto dell’esistenza di taluni POP. I rifiuti contenenti taluni POP (come indicato nell’allegato dell’elenco dei rifiuti (punto 2, terzo trattino)), in quantità superiori alle soglie pertinenti del regolamento sui POP, sono considerati pericolosi senza ulteriori considerazioni ” (capitolo 2, par. 2.1.8 della comunicazione della Commissione)
  • Principi di base per una corretta classificazione dei rifiuti. La Comunicazione della Commissione chiarisce che per una corretta classificazione dei rifiuti, cioè per definire se un rifiuto è pericoloso o non pericoloso sulla base della direttiva, è necessario attribuirgli un codice dell’elenco europeo dei rifiuti (l’elenco europeo dei rifiuti è stato definito con la decisione 2000/532/CE, modificata dalla decisione 2014/955/UE) seguendo il seguente ordine di precedenza:
  1.        capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 che individuano i rifiuti secondo la fonte, cioè le tipologie di attività, che li generano;
  2.        capitoli da 13 a 15 che individuano specifiche tipologie di rifiuti, oli, solventi e imballaggi;
  3.        capitolo 16 che individua rifiuti non specificati altrimenti, includendo però anch’esso specifiche tipologie di rifiuti quali i veicoli fuori uso, i RAEE, le batterie, ecc.

Una volta attribuito il codice europeo al rifiuto si possono verificare 3 situazioni.

  1.        Al rifiuto è attribuito un codice di “non pericolo assoluto” (individuato nell’elenco dei CER di cui all’allegato 1 alla Comunicazione con la sigla ANH = absolute non hazardous): “a questo rifiuto non possono essere assegnate voci di pericolo e questo rifiuto è non pericoloso senza necessità di ulteriore valutazione”.
  2.        Al rifiuto è attribuito un codice di “pericolo assoluto” (individuato nell’elenco dei CER di cui all’allegato 1 alla comunicazione con la sigla AH = absolute hazardous e segnalato con asterisco): questo rifiuto “è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso […]. Tuttavia, sarà necessario procedere con le fasi 3-5 (cfr. capitolo 3.2) al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo presentate dal rifiuto in questione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all’articolo 19, della direttiva quadro relativa ai rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi (ad esempio per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti)”. In altre parole, per determinare le caratteristiche di pericolo possedute dal rifiuto individuando le sostanze in esso contenute e le relative concentrazioni si fa riferimento ai valori limite per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP definite dal Regolamento (UE) n. 1357/2014, seguendo il medesimo percorso previsto per i rifiuti di cui al successivo punto 3.

        Le fasi 3-5 a cui si fa riferimento verranno illustrate di seguito.

  1.        Al rifiuto possono essere attribuiti due o più codici dell’elenco di cui uno è pericoloso e l’altro no. Questi rifiuti sono individuati nell’elenco dei CER di cui all’Allegato 1 alla Comunicazione con le sigle:

–        MNH (mirror non hazardous): codice a specchio non pericoloso

–        MH (mirror hazardous): codice a specchio pericoloso – segnalato con asterisco

In questo caso, è necessario intraprendere una valutazione approfondita (vd. Capitolo 3.2 della Comunicazione) per assegnare il codice corretto sulla base della presenza o meno nel rifiuto di sostanze che lo possono rendere pericoloso.

Per quel che riguarda l’elenco riportato in Allegato, al par. 1.2.1 viene precisato che “l’interpretazione dei tipi di voce riportata nel seguente elenco dei rifiuti commentato è una delle interpretazioni possibili che tiene contro in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stato membro e anch’esse possono essere consultate“.

  • Raccolta informazioni per determinare la caratteristica di pericolo del rifiuto. La Comunicazione della Commissione, nel caso sia individuato uno o più codici a specchio (oppure nel caso si debba definire la pericolosità di un codice di pericolo assoluto) elenca (Capitolo 3, par 3.2.1) quali siano le fasi (da 3 a 5) da seguire per la corretta attribuzione o meno della caratteristica di pericolo:

Ø        Fase 3. “Sono disponibili conoscenze sufficienti sulla composizione dei rifiuti per stabilire se gli stessi presentano caratteristiche di pericolo effettuando calcoli o prove in linea con la fase 4?”.

Per questa fase, la Comunicazione segnala che: “Esistono modi diversi per raccogliere informazioni sulla composizione pertinente dei rifiuti, sulle sostanze pericolose presenti e sulle potenziali caratteristiche di pericolo presentate dagli stessi:

— informazioni sulla chimica/sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» e sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti (fonti utili possono essere relazioni BREF, manuali dei processi industriali, descrizioni dei processi ed elenchi di materiali di ingresso forniti dal produttore, ecc.);

— informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichetta del prodotto o schede di prodotto (per maggiori dettagli cfr. allegato 2);

— banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri;

— campionamento e analisi chimica dei rifiuti (cfr. allegato 4)”.

Su questo ultimo punto, è bene segnalare che proprio l’allegato 4 segnala che “In molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test”.

Inoltre, la Comunicazione (par. 3.2.1) sottolinea come “qualora si prenda in considerazione lo svolgimento di prove dirette sulle caratteristiche di pericolo (come avviene solitamente per le caratteristiche di pericolo fisico) potrebbe non essere necessario effettuare l’analisi chimica dei rifiuti in esame.

Diversamente, l’allegato 4, par. 4.2 chiarisce che “può essere necessaria un’analisi chimica dei rifiuti in questione”.

Ø        Fase 4. “I rifiuti presentano una delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15?”.

Ø        Fase 5. “esiste la possibilità o la certezza che i rifiuti contengano POP inclusi nell’allegato dell’elenco dei rifiuti?”;

  • Assegnazione delle caratteristiche di pericolo. Sul tema si segnala che l’allegato 3 della comunicazione fornisce una descrizione dettagliata sulle modalità di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15, tramite i metodi di calcolo o prove.

In particolare, per quanto riguarda “il metodo basato sul calcolo, va osservato che i valori relativi al tenore di sostanze pericolose nei rifiuti così come sono stati determinati, ad esempio mediante campionamento e analisi chimica dei rifiuti in esame, devono essere confrontati con i limiti di concentrazione riportati nell’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti.

Per quanto riguarda “le prove dirette, in taluni casi e per talune caratteristiche di pericolo, possono essere adeguate per determinare se un rifiuto in esame presenti una specifica caratteristica di pericolo (ad esempio nel caso di caratteristiche fisiche quali HP 1 «Esplosivo», HP 2 «Comburente» e HP 3 «Infiammabile»)“.

Inoltre, “se il rifiuto presenta una o più delle 15 caratteristiche di pericolo, occorre attribuirgli la corrispondente voce MH. Al contrario, qualora il rifiuto non presenti caratteristiche di pericolo, è necessario svolgere la fase 5 per verificare se lo stesso contiene POP specifici in concentrazioni superiori ai rispettivi valori limite. Questa è la fase finale prima che sia possibile attribuire ai rifiuti in esame una voce MH o MNH.

Infine, sempre in merito all’assegnazione delle caratteristiche di pericolo, la Comunicazione, al riquadro 1 dell’Allegato 1, fa un’importante precisazione per tre casistiche distinte, ossia:

–        “Voci di non pericolo assoluto che presentano caratteristiche di pericolo. Si noti che un rifiuto al quale è stata assegnata una voce ANH è classificato come non pericoloso senza alcuna ulteriore valutazione delle sue caratteristiche di pericolo. L’unica eccezione a questo principio è descritta all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti, il quale stabilisce che se l’autorità competente dello Stato membro interessato ritiene che, sulla base di prove adeguate, un dato rifiuto al quale viene assegnato un codice ANH debba in realtà essere classificato come pericoloso, esso può essere considerato come pericoloso. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell’elenco dei rifiuti.

–        Voci di pericolo assoluto che non presentano caratteristiche di pericolo Qualora sia possibile assegnare soltanto una voce AH al rifiuto in questione, esso è classificato come pericoloso. L’unica eccezione a questo principio è data dal caso in cui lo Stato membro interessato ritenga che il rifiuto in questione non sia pericoloso, sulla base della presentazione di prove adeguate a sostegno, in linea con l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell’elenco dei rifiuti.

–        Scelta tra voci specchio – valutazione delle caratteristiche di pericolo Le fasi descritte nel capitolo 3.2 sono necessarie soltanto nel caso in cui i rifiuti in questione debbano essere assegnati a una voce MH o a una voce MNH oppure qualora sia necessario valutare le caratteristiche di pericolo di un rifiuto al quale è stata assegnata una voce AH, ad esempio per la compilazione di un documento di accompagnamento.

  • Rifiuti di composizione sconosciuta. La comunicazione della Commissione, al capitolo 3, par. 3.2.1, prende in esame il caso in cui “le informazioni raccolte sulla composizione dei rifiuti (tenendo conto di tutte le opzioni di cui sopra) non consentono di trarre conclusioni o valutare le caratteristiche di pericolo presentate dai rifiuti, né mediante calcolo, né mediante l’esecuzione di prove sui rifiuti in linea con la seguente fase 4”.

In questi casi, recita la Comunicazione “l’operatore prende in considerazione la possibilità di classificare i rifiuti come pericolosi (se necessario previa consultazione con l’autorità competente)”.

Tale considerazione andrebbe letta in combinato con quanto chiarito nell’Allegato 4 al par. 4.2.1, ossia: “nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo “scenario realistico più sfavorevole” per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti”.

Tale considerazione pare opportuna perché ribadisce il criterio della ragionevolezza nel prendere in considerazione le sostanze oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione o meno della caratteristica di pericolo.

  • Elenco dei rifiuti con individuazione dei codici assoluti e a specchio. Va segnalato che al par. 1.2.1 dell’allegato viene precisato che “l’interpretazione dei tipi di voce riportata nel seguente elenco dei rifiuti commentato è una delle interpretazioni possibili che tiene contro in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stato membro e anch’esse possono essere consultate“. Vengono infatti riportate a fianco delle sigle AH, MH, MNH le lettere:

– A ad indicare l’interpretazione diversa del BMU, documento di orientamento della Germania;
– B ad indicare l’interpretazione diversa del documento di orientamento del Regno Unito;
– C ad indicare l’interpretazione per i codici XX XX 99 di alcuni Stati che li considerano voci a specchio di non pericolo (MNH).

Questa precisazione è utile a considerare l’elenco commentato come una delle possibili interpretazioni e non l’unica dato il molteplice diverso orientamento nell’ambito UE.

    • Classificazione problematica – esempi. Si sottolinea come l’allegato 1, par. 1.3, esamina alcuni casi in cui l’attribuzione del codice nell’ambito delle voci a specchio può risultare problematica.

Allegato

Nota Confindustria HP14 Aprile 2018