Comunicazione lavoro in somministrazione ex art. 36 D.Lgs. 81/2015

Come noto, il Decreto n. 81/15,  che ha in parte riformato il contratto di somministrazione, con l’art. 36 ha confermato l’obbligo di comunicazione (prima previsto dall’art. 24 c. 4, lett. B, D.Lgs. n. 276/2003) al quale sono tenute le aziende che utilizzano lo strumento della somministrazione a tempo determinato.

In particolare, la succitata normativa, dispone quanto segue:

Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.

Si ricorda che il DL 34/2014 ha abrogato la norma che prevedeva l’apposizione obbligatoria della motivazione per la stipula dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

Il Ministero del lavoro, ha chiarito che dal 2013 in poi bisogna prendere in considerazione i contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata tale comunicazione. Nella stessa si legge poi che il termine per l’adempimento dell’obbligo è fissato al 31 gennaio di ciascun anno, per cui entro il prossimo 31 gennaio 2018 gli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica di cui all’art. 36, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 incorreranno nell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (’art. 40, com.1, D.Lgs. 81/2015) da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.

A tal riguardo alleghiamo alla presente informativa una bozza di comunicazione.

format comunicazione ex art 36 comma 3 del d lgs n 81 del 2015




CCNL Ceramica 16 novembre 2016: contributo una-tantum a carico dei lavoratori non iscritti al sindacato – Precisazioni per l’effettuazione dei bonifici

Come già comunicatovi con nostra informativa del 29 agosto 2017, in sede di stesura definitiva del testo contrattuale Confindustria Ceramica aveva accolto una richiesta delle OO.SS. circa la riscossione, a cura dell’Azienda ed a carico dei lavoratori consenzienti non iscritti alle OO.SS., di un contributo straordinario una-tantum (trattenuta di euro 20,00 da operarsi sulla busta paga di novembre 2017 per i lavoratori che non avessero espresso per iscritto il proprio diniego entro il 20/11/2017) a riconoscimento dell’attività svolta dalle predette OO.SS. in occasione del rinnovo del CCNL.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute a Confindustria Ceramica riguardanti la difficoltà ad effettuare i bonifici per il versamento dei contributi sull’IBAN precedentemente indicato, è stato richiesto alle OO.SS. intestatarie del conto corrente di procedere ad una verifica con la banca di riferimento all’esito della quale sono emerse le seguenti precisazioni.

L’esatta intestazione del conto corrente è:

FILCTEM CGIL – FEMCA CISL – UILTEC UIL – UGL CHIMICI – FIALC CISAL – FAILC CONFAIL – FESICA CONFSAL

IBAN  IT 63 U 08327 03211 0000 0000 7302

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG. – 7 VIA CESARE BALBO, 1 00189 ROMA

Causale: quote straordinarie CCNL Ceramica 2016

Si sottolinea la necessità di riportare correttamente gli intestatari del conto corrente o almeno parte di essi in quanto la sola causale non è sufficiente all’accettazione del bonifico.




SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – MODIFICATA LA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI AGENTI CANCEROGENI/MUTAGENI

Vi informiamo che lo scorso 27 dicembre è stata pubblicata, dopo un dibattuto iter legislativo, la direttiva (UE) 2017/2398 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva (UE) 2017/2398 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 dicembre 2017 L345/92) modifica la vigente direttiva 2004/37/CE sul tema, introducendo modifiche sia all’articolato che ad alcuni allegati.

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in GUCE e gli Stati Membri dovranno recepirla entro il 17 gennaio 2020.

La direttiva, proposta nel maggio 2016 della Commissione Europea, si inserisce in un’azione più ampia di analisi e revisione, che la Commissione ha avviato e intende completare nei prossimi due anni, non solo in tema di agenti cancerogeni/mutageni (attualmente è, infatti, all’esame del Parlamento europeo una seconda proposta di modifica della direttiva e a breve sarà presentata una terza proposta) ma in generale riguardo alle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In allegato una nota di sintesi redatta dal nostro Sistema centrale con l’analisi delle principali novità della direttiva.

Allegati

Direttiva+2017+2398+cancerogeni+mutageni

Modifica+direttiva+cancerogeni+mutageni++-+nota+di+sintesi++gennaio+2017




Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione – indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 34, comma 1, D.Lgs. 81/08 – Circolare INL n.1/2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, riportata in allegato, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

L’art. 20, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 151/2015 ha modificato l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare ha abrogato il comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. n. 106/2009), che consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fermo restando l’obbligo (comma 2-bis) di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso (articoli 45 e 46).

La modifica introdotta dall’articolo 20 del d.lgs. 151/2015, che ha abrogato il comma 1- bis, riportando la disposizione al testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008 (antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 106 del 2009) nonché riprendendo quanto già previsto nel decreto legislativo n. 626 del 1994 (art. 10) ha rimosso la limitazione introdotta dal predetto comma, riconoscendo che anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza.

In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, si precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio – art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).

Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

Allegato

allegato cir




Collocamento mirato – Invio Prospetto Informativo scadenza 31 gennaio 2018  

 

Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2018 i datori di lavoro obbligati ai sensi della legge n. 68/1999,  se nell’anno precedente vi sono state variazioni d’organico tali da incidere sugli obblighi di assunzione, devono inviare telematicamente il prospetto informativo, relativo, come noto, alla situazione riferita al 31 dicembre dell’anno precedente  (artt. 9 e 15, Legge n. 68/1999). 

Per le specifiche informazioni in merito all’invio del prospetto informativo, rinviamo al sito www.cliclavoro.gov.it (in particolare, per gli standard tecnici, modelli e regole: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx).

Il documento, previsto dalla legge 68/1999, consiste in una dichiarazione che i datori di lavoro devono presentare indicando il numero complessivo dei dipendenti che rientrano nella base di computo, i relativi dati, i posti e le mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente quando, rispetto all’ultimo invio, ci siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

 

Nel caso di mancata presentazione del modello è prevista una sanzione fissa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. L’invio del prospetto con modalità diverse da quella telematica equivale al mancato adempimento.

 

In riferimento alla tematica del collocamento mirato, come già comunicato con nostre precedenti informative, Vi ricordiamo inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2018 viene soppresso l’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione.

 

Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene invece già con la 15° unità. Il citato Decreto aveva inizialmente previsto la decorrenza dell’obbligo di assunzione dal 1° gennaio 2017, scadenza poi successivamente prorogata al 1° gennaio 2018 dal D.L. 244/2016 (c.d. Milleproroghe).

 

In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo dall’insorgenza dell’obbligo (1° gennaio 2018) per mettersi in regola (entro quindi il 1° marzo 2018).

 

Si ricorda inoltre che il c.d. correttivo al Jobs Act (D.Lgs. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile che sono così passate da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ciascun disabile non assunto.




Convegno “La sfida dell’imprenditore per superare lo stato di insolvenza: profilo giuridico e prassi”

Il 19 gennaio alle ore 10.00a Padula avrà luogo il Convegno – Dibattito sul tema “La sfida dell’imprenditore per superare lo stato di insolvenza: profilo giuridico e prassi”

Si allega il programma dei lavori

locandina convegno imprenditori




AGROALIMENTARE. Promozione con GDO Francese: partecipazione al Wabel Chilled&Dairy Summit, Parigi, 26/29 marzo 2018. ADESIONE: 19 gennaio pv

L’ICE – Agenzia organizza la partecipazione al Wabel Chilled&Dairy Summit 2018 di Parigi (26/29 marzo 2018), all’interno delle attività di formazione e promozione previste dal Piano Export Sud 2 per il settore della GDO, rivolte alle aziende con sede operativa nelle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Di cosa si tratta

In considerazione delle difficoltà di accesso da parte delle aziende italiane alla GDO francese, verranno selezionate 8 aziende italiane, delle regioni target, per partecipare all’iniziativa Chilled & Dairy Summit, quale piattaforma privilegiata per agevolare il contatto tra la grande distribuzione – francese ed internazionale – e le imprese del settore, con particolare riferimento al prodotto private label, ma anche per l’introduzione di prodotti a marchio.

Nello specifico, il Summit prevede incontri tra i buyer di catene di retailer francesi ed internazionali ed aziende che hanno le caratteristiche per accedere a questo canale distributivo.

Sono previsti, quali eventi collaterali, due giornate di presentazione e di visite presso punti vendita di alcune catane della GDO francese (cfr dettaglio nella circolare allegata).

GDO francese

La grande distribuzione organizzata (GDO) rappresenta un partner fondamentale per l’industria agro-alimentare francese in quanto commercializza circa il 65% dei prodotti alimentari venduti. Nel 2016 il peso in valore dell’alimentare, nel giro d’affari della GDO, è stato del 78% per gli ipermercati e del 91% per i supermercati.

I protagonisti francesi del mercato sono: Carrefour, Leclerc, Les Mousquetaires-Intermarché, Gruppo Casino, Gruppo Auchan, Cora; sono inoltre presenti diverse catene straniere (belghe, tedesche, inglesi, ecc) ben radicate sul mercato e in costante espansione.

Da diversi anni si è lanciata nella commercializzazione di prodotti realizzati per proprio conto da terzi. I prodotti “a marchio del distributore” sono ormai paragonabili a quelli delle grandi marche sia in termini di qualità (qualità, freschezza, aspetto) che di immagine (packaging, comunicazione).

DATA E LUOGO EVENTO:

Parigi, c/o Hotel Hilton aeroporto Charles De Gaulle, 26/29 marzo 2018

CATEGORIE MERCEOLOGICHE Target:

CHILLED (solo prodotto fresco):

CHARCUTERIE

SEAFOOD

READY MEALS (inclusa la pasta fresca)

SALADS &SNACKS

SANDWICHES & WRAPS

DRINKS (solo succhi di frutta e di verdure)

BREADS (fresco)

DAIRY:

BUTTER & MARGARINE

CHEESE & CREAM

MILK & EGGS

YOUGURTS

REQUISITI MINIMI richiesti

  • disponibilità a fornitura diretta in private label a marchio proprio;
  • fatturato superiore a 3 mln di Euro;
  • essere in possesso della certificazione di qualità International Food Standard (IFS)

Le selezioni saranno a cura dell’Ente organizzatore Wabel, che esprimerà le proprie preferenze, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto sia delle procedure che caratterizzano l’evento.

MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE

L’adesione è GRATUITA.

A carico dei partecipanti restano le spese logistiche (volo e pernotto a Parigi nei giorni dell’evento)

 

Il MODULO DI PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE al seguente link: https://sites.google.com/a/ice.it/pes2–wabel-chilled-dairy-2018/home

A conclusione della registrazione ONLINE, l’ICE invierà una email di conferma con allegato il modulo di adesione compilato che dovrà essere stampato. timbrato, firmato ed inviato via fax al n.06 89280323 o via PEC all’indirizzo: [email protected] , entro i termini sopra indicati.

In allegato, è disponibile la circolare informativa con tutti i dettagli.

PREGHIAMO QUANTI ADERIRANNO DI DARCENE EVIDENZA ([email protected]) PER POTER MONITORARE LE ADESIONI E SELEZIONI.

Allegato

WABEL_CHILLED DAIRY summit




AGROALIMENTARE: WORKSHOP AGROALIMENTARE IN POLONIA. WORKSHOP e B2B. Varsavia, 7 marzo 2018. Adesioni entro 25 gennaio pv

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, nell’ambito del Piano Export Sud (riservato alle imprese delle regioni cd. “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e delle Regioni in via di transizione: Sardegna, Abruzzo e Molise), organizza un “Workshop agroalimentare” a Varsavia, il 7 marzo 2018.

Settori Target

La promozione riguarda i prodotti Agroalimentari con ESCLUSIONE di ortofrutta fresca, vini ed alcolici (per quest’ultimo settore è già in programma nel mese di febbraio una Borsa Vini Polonia).

Da parte delle aziende sono richiesti supporti alla vendita idonei per affrontare tale mercato estero (sito web in inglese, eventualmente brochure in lingua, etichettatura conforme, personale addetto

all’export che possa interloquire con i buyer in inglese).

Organizzazione e Attivita’

Il workshop si svolgerà il 7 marzo 2018, presso il Radisson Blu Hotel di Varsavia.

L’evento sarà così strutturato:

07.03.2018: Giornata interamente dedicata allo svolgimento del workshop e agli incontri b2b con importatori, distributori e giornalisti polacchi e lituani. Nell’arco della giornata le aziende italiane partecipanti potranno presentare agli operatori presenti i propri prodotti, facendo conoscere l’azienda.

Target: giornalisti, ristoratori, scuole enogastronomiche/turistiche, importatori/grossisti, GDO, grande ristorazione/party-service, dettaglianti e opinion leader.

Il programma dettagliato verrà fornito successivamente.

Sono previste le seguenti azioni di comunicazione:

  • inviti personalizzati agli operatori individuati alla voce target;
  • catalogo delle aziende partecipanti che sarà inviato in formato elettronico agli operatori invitati e distribuito in formato cartaceo ai partecipanti all’evento;
  • campagna pubblicitaria della manifestazione presso blog, portali e stampa specializzata locale.

Ogni azienda avrà a disposizione:

  • una postazione con la connessione wi-fi e presa elettrica per permettere l’utilizzo di eventuali piattaforme informatiche;
  • Interpreti di lingua, ad uso non esclusivo, si alterneranno nel prestare assistenza alle aziende in sala. Eventuali interpreti personalizzati potranno essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio ICE-Agenzia di Varsavia.

 

Quota e Modalità di partecipazione

  • La quota di partecipazione è pari a € 200,00 + IVA ad azienda.

A carico dei partecipanti restano le spese di viaggio, vitto e alloggio e spedizione campionatura presso la sede dell’evento.

Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE entro il 25 gennaio 2018 al seguente

 

MODULO DI ADESIONE

 

A conclusione della registrazione ONLINE, l’azienda riceverà una email di conferma con istruzioni e modulo di adesione già compilato che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO e inviato all’indirizzo [email protected].

 

Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa 30).

L’ICE di Varsavia valuterà le adesioni in base alla rispondenza dei prodotti proposti alle caratteristiche del mercato polacco e al possesso dei requisiti richiesti. Le aziende ammesse riceveranno specifica comunicazione di ammissione e dettagli operativi.

Per ulteriori dettagli invitiamo a prendere visione della circolare informativa in allegato.

Invitiamo inoltre, quanti aderiranno, a darne cortese segnalazione ai nostri uffici (Monica De Carluccio tel. 089.200810 – fax 089.338896 [email protected]).ì

Allegato

Circolare Workshop Agroalimentare in Polonia_07_03_2018




Industria 4.0/digital innovation hub – INNOVATIVE DESIGN AND MATERIAL PROCESSING FOR ADDITIVE MANUFACTURING

Il prossimo 26 gennaio alle ore 14.30 presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base di Napoli (Piazzale Tecchio n° 80) avrà luogo il Workshop “Innovative design  and material processing for  additive manufacturing”, organizzato dal Campania DIH.

Si allega il programma dei lavori

DIH_additivemanufacturing_A4_v6




Presentazione Piano Industriale Società Immobiliare Nuove Terme Spa di Castellammare di Stabia

Il prossimo 22 gennaio alle ore 16.00, presso la sede dell’Unione Industria di Napoli (Piazza dei Martiri 58), si svolgerà un incontro di presentazione del piano industriale della Società Immobiliare Nuove Terme S.p.A. – SINT di Castellammare di Stabia, di cui si allega una breve sintesi, curata dalla stessa società SINT.

Il suddetto piano prevede la cessione ad un soggetto privato della gestione dei Complessi Termali “Nuove Terme” e “Antiche Terme” nonché la gestione dell’Hotel delle Terme e dell’ex Caserma Cristallina tramite un contratto di fitto di ramo d’azienda trentennale, rinnovabile per altri trent’anni.

L’incontro è aperto a tutte le aziende interessate.

Allegato

PianoIndustriale