EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. RICHIESTA ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2020 E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE SU CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE E PULIZIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

Ricordiamo che il prossimo 7 settembre scade il termine per l’invio della comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall’art 125 del DL Rilancio.

 

Evidenziamo, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E dello scorso 20 agosto, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli aspetti della certificazione delle attività di sanificazione e alla pulizia degli impianti di condizionamento.

 

Con riguardo alla certificazione, l’Agenzia chiarisce che sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione, che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covd-19 e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica.

 

Per quanto concerne gli impianti di condizionamento, l’Agenzia chiarisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, rilevano le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

 

 

Di seguito ricordiamo le caratteristiche principali dell’agevolazione, di cui abbiamo dato notizia con nostra news dello scorso 15 luglio.

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Per la fruizione, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

Come sopra ricordato, la comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti per fruire dell’agevolazione.

Circolare n. 25 0_20_08_2020




EMERGENZA COVID-19/DL RILANCIO – CIRCOLARE N. 25/E AGENZIA DELLE ENTRATE “MULTIQUESITO”. CHIARIMENTI APPLICATIVI

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto u.s., ha fornito ulteriori chiarimenti sulle principali misure del DL Rilancio, in risposta ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel provvedimento, convertito in legge con modifiche.
I temi affrontati dalla circolare riguardano le disposizioni in materia di Irap, il contributo a fondo perduto, le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, la cumulabilità della sospensione dei termini processuali e la sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
Il documento di prassi dell’Agenzia interviene anche in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.
Circolare n. 25_20_08_2020




EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: PROROGA AL 15 OTTOBRE 2020 SOSPENSIONE VERSAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO E AVVISI DI ACCERTAMENTO.

Il DL 104/2020, cd DL Agosto, estende l’arco temporale degli interventi agevolativi adottati in materia di riscossione coattiva dal Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e dal successivo Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).

 

In particolare, viene differita al 15 ottobre 2020 (il termine originario era il 31 agosto) la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di debito e avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, dei piani di dilazione, nonché la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro prevista dall’art. 152 del DL Rilancio.

 

Non è stata, invece, prorogata la sospensione delle verifiche delle inadempienze fiscali per i pagamenti verso i fornitori della PA ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prevista fino al 31 agosto dall’art. 153 del DL Rilancio.




EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONE ESTESO ANCHE AL MESE DI GIUGNO (E AL MESE DI LUGLIO PER STRUTTURE RICETTIVE CON ATTIVITÀ STAGIONALE).

In riferimento alla nostra news dello scorso 8 giugno, relativa all’introduzione di un nuovo credito d’imposta (la cui misura varia dal 10% al 60%) sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del DL 34/2020 cd DL Rilancio), ricordiamo che il DL 104/2020 cd. DL Agosto, ha prorogato di un mese la spettanza dell’agevolazione, che pertanto:

  • è ora commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
  • per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

 

Possono, inoltre, beneficiare del credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle strutture termali.




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