EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: PROROGA AL 15 OTTOBRE 2020 SOSPENSIONE VERSAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO E AVVISI DI ACCERTAMENTO.

Il DL 104/2020, cd DL Agosto, estende l’arco temporale degli interventi agevolativi adottati in materia di riscossione coattiva dal Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e dal successivo Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).

 

In particolare, viene differita al 15 ottobre 2020 (il termine originario era il 31 agosto) la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di debito e avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, dei piani di dilazione, nonché la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro prevista dall’art. 152 del DL Rilancio.

 

Non è stata, invece, prorogata la sospensione delle verifiche delle inadempienze fiscali per i pagamenti verso i fornitori della PA ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prevista fino al 31 agosto dall’art. 153 del DL Rilancio.




EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONE ESTESO ANCHE AL MESE DI GIUGNO (E AL MESE DI LUGLIO PER STRUTTURE RICETTIVE CON ATTIVITÀ STAGIONALE).

In riferimento alla nostra news dello scorso 8 giugno, relativa all’introduzione di un nuovo credito d’imposta (la cui misura varia dal 10% al 60%) sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del DL 34/2020 cd DL Rilancio), ricordiamo che il DL 104/2020 cd. DL Agosto, ha prorogato di un mese la spettanza dell’agevolazione, che pertanto:

  • è ora commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
  • per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

 

Possono, inoltre, beneficiare del credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle strutture termali.




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