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EMERGENZA COVID-19/DPCM 7 AGOSTO 2020 DISPOSIZIONI GENERALI, MISURE SU TPL, SVOLGIMENTO ATTIVITÀ INDUSTRIALI, SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO. IN VIGORE FINO AL 7 SETTEMBRE 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto scorso, è stato pubblicato il DPCM 7.08.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Le disposizioni sono entrate in vigore il 9 agosto scorso, in sostituzione di quelle del DPCM 11.06.2020, come prorogato dal DPCM 14.07 2020, e hanno validità fino al 7 settembre 2020, fermo restando termini diversi previsti dal Decreto in esame.

Il provvedimento dispone rispetto ai diversi comportamenti da adottare per contenere la diffusione del virus e ribadisce che è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro; le disposizioni possono essere derogabili da Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico (art. 2, Ordinanza 03.02.2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile).

Nell’ambito del TPL, si prevede la necessaria programmazione da parte del Presidente della Regione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze. L’erogazione, tuttavia, deve essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. In tal senso, con decreto del MIT, di concerto con il Ministro della Salute, possono essere disposti riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

L’art. 2 ribadisce per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali il rispetto dei diversi protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, come quello relativo agli “ambienti di lavoro” (allegato 12) e nei rispettivi ambiti di competenza del protocollo “nei cantieri” (allegato 13) e del protocollo nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14).

Sono previste, nell’art. 4, limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

Infatti, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori previsti nell’elenco E dell’allegato 20 (Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco/allegato 20), ovvero l’ingresso e il transito alle persone che hanno transitato o soggiornato in quegli Stati nei 14 giorni antecedenti all’ingresso, ma anche gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 (A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia), a meno che, non siano comprovati con dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, del provvedimento in esame:

  1. a) esigenze lavorative;
  2. b) assoluta urgenza;
  3. c) esigenze di salute;
  4. d) esigenze di studio;
  5. e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  6. f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
  7. g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE;
  8. h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della Direttiva 2003/109/CE;
  9. i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE.

Limitazioni all’ingresso sono anche previste per le persone che hanno soggiornato o transitato negli Stati indicati nell’allegato F (a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia) nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

1) persone di cui al comma 1, lettere f) e g), con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20;

2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;

3) funzionari e agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero, nell’esercizio delle loro funzioni.

Il provvedimento dispone degli obblighi di dichiarazione per chi fa ingresso nel territorio italiano dall’estero; in particolare, l’art. 5 richiede ai soggetti che entrano in Italia per qualsiasi durata da Stati compresi negli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 di consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia chiamato ad effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che contenga, in modo chiaro e preciso: a) i nominativi dei Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia; b) motivi dello spostamento conformemente all’art. 4, nel caso di ingresso da Stati indicati negli elenchi E ed F dell’allegato 20; c) nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati indicati negli elenchi C, D, E e F dell’allegato 20: 1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto privato utilizzato per raggiungere il luogo di abitazione o dimora suddetti e esclusivamente in caso di ingresso, mediante trasporto aereo di linea, o con ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 3) recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’art. 6, commi 6 e 7.

I soggetti che hanno comunque soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, negli Stati indicati negli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatici, devono comunicare obbligatoriamente il proprio ingresso nel territorio nazionale all’Azienda sanitaria competente per territorio.

Se sorgessero sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria, nelle more delle conseguenti determinazioni della stessa, si dovrà procedere ad auto-isolamento.

Nell’art. 6 vengono definite regole e modalità relative alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario dei soggetti che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, negli Stati indicati negli elenchi C, D, E ed F (Elenco C: Bulgaria, Romania; Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay; Elenco E: Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco; Elenco F: A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia) dell’allegato 20, anche se asintomatici. Tali previsioni non si applicano, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’art. 5:

  1. a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. b) al personale viaggiante;
  3. c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
  4. d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente Autorità sanitaria.

Sempreché non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell’allegato 20 (Elenco C: Bulgaria, Romania; Elenco F: A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia) nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 5, dalle disposizioni dei commi da 1 a 5, dell’art. 6 sono esclusi:

  1. a) i soggetti che entrano in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  2. b) i soggetti che transitano, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
  3. c) i cittadini e ai residenti degli Stati degli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  4. d) il personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  5. e) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dall’Italia per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. f) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  7. g) i funzionari e agli agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
  8. h) gli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Sono, inoltre, prescritti degli obblighi per i vettori e armatori che sono chiamati a: a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’art. 5; b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, e nel caso di dichiarazione non completa; d) adottare le misure organizzative che, in conformità al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, di cui all’allegato 14,nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; e) utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri di mezzi di protezione individuali; f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

Per quanto riguarda i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle Linee guida, contenute nell’allegato 17 al Decreto in esame e validate dal Comitato tecnico-scientifico dal 15 agosto 2020. Possono fruire di tali servizi coloro che non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiamo soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all’imbarco negli Stati indicato negli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20. Per lo svolgimento della crociera, il comandante deve chiedere specifica autorizzazione all’Autorità marittima.

Le navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera possono, invece, fare ingresso nei porti italiani nel caso provengano da scali di Paesi previsti negli elenchi A e B dell’allegato 20 (Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano; Elenco B: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco), sempreché tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso nel porto italiano negli Stati contenuti negli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20.

 

Per quanto concerne il trasporto pubblico di linea marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne deve essere svolto anche tenendo conto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, di cui all’allegato 14, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19, in materia di trasporto pubblico”, di cui all’allegato 15.

Con decreto del MIT, di concerto con il Ministero della Salute, in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, può integrare o modificare le Linee guida suddette, previo accordo con i soggetti firmatari.

L’esecuzione e il monitoraggio del Decreto in esame, compete al Prefetto territorialmente competente (informativa al Ministero dell’Interno) che può avvalersi delle Forze di polizia, ma anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri, e ove occorra anche delle Forze armate.

Il decreto è reperibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-08&atto.codiceRedazionale=20A04399&elenco30giorni=false




AUTOTRASPORTO: MISURE SU TEMPI DI GUIDA E RIPOSO DEGLI AUTISTI. IN VIGORE DAL 20 AGOSTO 2020

Lo scorso 20 agosto sono entrate in vigore molte disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020, che modifica il Regolamento (CE) 561/2006 sui tempi di guida e di riposo degli autisti. Il provvedimento ha efficacia in tutti gli Stati comunitari senza la necessità di un recepimento.

Le misure entrate in vigore riguardano:

  • multipresenza: il conducente in multipresenza può disporre di un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, sempreché chi effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo;
  • periodi di riposo nei trasporti internazionali: il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi di 24 ore a condizione che, nel corso di 4 settimane consecutive, effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi di riposo settimanale regolari (45 ore). Il conducente esegue un trasporto internazionale qualora inizi 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente;
  • riposo settimanale: ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Qualora siano stati effettuati consecutivamente 2 periodi di riposo settimanale ridotti, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei 2 suddetti periodi di riposo settimanale ridotti;
  • superamento delle ore di guida giornaliere: in circostanze eccezionali, il conducente può superare di 1 ora al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale; di 2 ore al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per  effettuare un periodo di riposo settimanale regolare. In questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione;
  • divieto di riposo settimanale regolare in cabina: i periodi di riposo settimanale regolare di 45 ore e quelli superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato e attrezzato per il riposo e abbia appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro;
  • organizzazione attività conducenti: le imprese devono organizzare l’attività dei conducenti affinché possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto. Se il conducente abbia effettuato 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l’impresa organizza l’attività del conducente in modo che questi possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L’impresa ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa al rispetto di tali disposizioni presso i propri locali, per presentarla alle autorità di controllo;
  • nave/traghetto/treno: il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto, può svolgere altre attività al massimo in 2 occasioni e per non più di 1 ora complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per fruire della deroga, la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari almeno a 8 ore e il conducente deve disporre di una cabina letto.

Regolamento (UE) 2020_1054




EMERGENZA COVID-19/TRASPORTI: ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE IN VIGORE FINO AL 7 SETTEMBRE 2020. DISPOSIZIONI RIENTRO IN ITALIA DA PAESI A RISCHIO

Il Ministro della Salute, con l’Ordinanza del 12 agosto scorso, ha disposto, visto l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 07.08.2020, di applicare specifiche misure di prevenzione, alternative tra loro:

  1. a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque debba fare controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  2. b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; nell’attesa di essere sottoposti al test, le persone sono chiamate ad effettuare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Anche se asintomatici, i soggetti che entrano in Italia dai Paesi sopracitati devono comunque comunicare obbligatoriamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Nel caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Inoltre, è stato inserito nell’elenco F dell’allegato 20 al DPCM 07.08.2020, a decorrere dal 13 agosto anche la Colombia che, pertanto, rientrerebbe nei Paesi della “black list”.

L’Ordinanza in esame ha vigenza dal 13 agosto 2020 sino all’adozione di un successivo DPCM e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

L’Ordinanza è reperibile anche al seguente link:

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5632




AGEVOLAZIONI – BANDO PROGETTI DI R&S RICONVERSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” – INVIO DOMANDE DAL 5 NOVEMBRE 2020

In riferimento alle nostre news sul bando che prevede agevolazioni per progetti di R&S nell’ambito dell’economia circolare, informiamo che il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande.

 

Le istanze potranno essere presentate a partire dal prossimo 5 novembre.

 

Di seguito, ricordiamo le caratteristiche della misura (per la quale sono disponibili 155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, e 62 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa) che sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo.

In particolare, vengono supportati i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, nei diversi settori dell’economia circolare individuati dal bando.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese e ai centri di ricerca che:

  • sono iscritte nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
  • hanno approvato e depositato almeno due bilanci;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.

 

I beneficiari possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila. In caso di progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

 

Programmi di investimento ammissibili

Per essere ammessi alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

  • essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500mila euro e non superiori ai 2 milioni ed avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi;
  • prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

 

innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

 

progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

 

sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;

 

strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

 

sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati e sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

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AGEVOLAZIONI PROGETTO INDUSTRIALE EUROPEO SULLA MICROELETTRONICA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO L’11 SETTEMBRE 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto alle aziende un invito a manifestare interesse per la partecipazione al secondo Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, condiviso dalla Presidenza tedesca di turno della Ue con gli Stati membri. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e la sostenibilità della componentistica microelettronica in Europa, favorendo l’integrazione e la produzione di soluzioni a supporto dell’industria europea attraverso nuove tecnologie 5G e 6G, nuovi algoritmi di sicurezza dei sistemi di telecomunicazione e nuove attrezzature e processi di alta qualità da produrre in Europa.

Il presente invito a manifestare interesse non è accompagnato da alcun sostegno finanziario: il progetto proposto dall’impresa potrà essere finanziato dalle autorità italiane solo se entrerà a far parte di un IPCEI nell’ambito di questa iniziativa, e – in ogni caso – ove considerato di rilevante interesse nazionale. L’aiuto potrebbe in tal caso raggiungere il 100% dei costi ammissibili (i costi ammissibili sono quelli elencati nell’allegato alla comunicazione della Commissione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo – GUCE del 20.6.2014, C 188/4) entro i limiti del funding gap.

Le condizioni di partecipazione all’IPCEI sono le seguenti:

  • L’azienda deve far parte della Catena strategica di valore (CSV) – microelettronica (dalle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto al riciclaggio dello stesso) per una produzione industriale innovativa e rispettosa dell’ambiente in Europa. Deve proporre un progetto d’investimento in Italia; in particolare, il progetto riguarderà congiuntamente la R&S e la prima fase di sviluppo industriale di nuove tecnologie sviluppate nell’ambito dell’IPCEI; il primo sviluppo industriale si riferisce alla transizione da impianti pilota a impianti su larga scala o alle prime attrezzature e impianti del loro genere che coprono le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase sperimentale, ma le fasi di produzione di massa e le attività commerciali non sono ammissibili;
  • Il progetto deve presentare forti innovazioni rispetto allo stato dell’arte mondiale nel settore;
  • L’azienda deve fare parte di una partnership dinamica;
  • L’impresa deve impegnarsi a diffondere le nuove conoscenze acquisite nell’ambito dell’opera finanziata al di là dei suoi clienti e fornitori; l’IPCEI deve consentire un’ampia diffusione delle conoscenze acquisite, protette o meno da un titolo o da un diritto di proprietà intellettuale. La diffusione avverrà anche al di fuori dei partner del progetto in tutta l’Unione europea. I meccanismi di diffusione delle conoscenze devono essere dettagliati. I risultati protetti da titoli o diritti di proprietà intellettuale saranno diffusi a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie;
  • Le società di nuova costituzione sono potenzialmente ammissibili, nel qual caso la domanda deve essere presentata dai futuri azionisti;
  • L’impresa non deve essere oggetto di un’ingiunzione di recupero di aiuti di Stato giudicati illegittimi e incompatibili nell’ambito di una decisione della Commissione europea;
  • L’impresa non deve essere in difficoltà secondo la definizione degli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ((2014/C 249/01) articolo 2, paragrafo 2, punto 2);
  • Il progetto tecnico dell’impresa deve essere cofinanziato dall’impresa beneficiaria e può anche essere cofinanziato con fondi europei.

Le imprese che intendono manifestare il proprio interesse, dovranno presentare via PEC all’indirizzo [email protected], entro il giorno 11 settembre 2020 il documento allegato “scheda di presentazione del progetto” sommariamente compilato (almeno i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 e 7.1), indicando l’ubicazione dell’investimento previsto, le caratteristiche principali del progetto, i costi ammissibili, la data di inizio e di fine del progetto.

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EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. RICHIESTA ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2020 E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE SU CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE E PULIZIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

Ricordiamo che il prossimo 7 settembre scade il termine per l’invio della comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall’art 125 del DL Rilancio.

 

Evidenziamo, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E dello scorso 20 agosto, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli aspetti della certificazione delle attività di sanificazione e alla pulizia degli impianti di condizionamento.

 

Con riguardo alla certificazione, l’Agenzia chiarisce che sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione, che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covd-19 e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica.

 

Per quanto concerne gli impianti di condizionamento, l’Agenzia chiarisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, rilevano le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

 

 

Di seguito ricordiamo le caratteristiche principali dell’agevolazione, di cui abbiamo dato notizia con nostra news dello scorso 15 luglio.

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Per la fruizione, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

Come sopra ricordato, la comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti per fruire dell’agevolazione.

Circolare n. 25 0_20_08_2020




EMERGENZA COVID-19/DL RILANCIO – CIRCOLARE N. 25/E AGENZIA DELLE ENTRATE “MULTIQUESITO”. CHIARIMENTI APPLICATIVI

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto u.s., ha fornito ulteriori chiarimenti sulle principali misure del DL Rilancio, in risposta ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel provvedimento, convertito in legge con modifiche.
I temi affrontati dalla circolare riguardano le disposizioni in materia di Irap, il contributo a fondo perduto, le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, la cumulabilità della sospensione dei termini processuali e la sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
Il documento di prassi dell’Agenzia interviene anche in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.
Circolare n. 25_20_08_2020




EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: PROROGA AL 15 OTTOBRE 2020 SOSPENSIONE VERSAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO E AVVISI DI ACCERTAMENTO.

Il DL 104/2020, cd DL Agosto, estende l’arco temporale degli interventi agevolativi adottati in materia di riscossione coattiva dal Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e dal successivo Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).

 

In particolare, viene differita al 15 ottobre 2020 (il termine originario era il 31 agosto) la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di debito e avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, dei piani di dilazione, nonché la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro prevista dall’art. 152 del DL Rilancio.

 

Non è stata, invece, prorogata la sospensione delle verifiche delle inadempienze fiscali per i pagamenti verso i fornitori della PA ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prevista fino al 31 agosto dall’art. 153 del DL Rilancio.




EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONE ESTESO ANCHE AL MESE DI GIUGNO (E AL MESE DI LUGLIO PER STRUTTURE RICETTIVE CON ATTIVITÀ STAGIONALE).

In riferimento alla nostra news dello scorso 8 giugno, relativa all’introduzione di un nuovo credito d’imposta (la cui misura varia dal 10% al 60%) sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del DL 34/2020 cd DL Rilancio), ricordiamo che il DL 104/2020 cd. DL Agosto, ha prorogato di un mese la spettanza dell’agevolazione, che pertanto:

  • è ora commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
  • per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

 

Possono, inoltre, beneficiare del credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle strutture termali.