Facciamo seguito alla nostra news inserita nella newscollection n.23 del 29 marzo, avente ad oggetto “nota Confindustria sulla classificazione per i rifiuti ecotossici hp14”, (disponibile, su richiesta presso i nostri uffici), per segnalarvi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, lo scorso 9 aprile, della Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti tecnici in tema di classificazione dei rifiuti (vd link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:124:FULL&from=IT).
L’obiettivo della comunicazione è quello di “fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all’elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017”.
In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio in merito alle autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, principalmente per quanto riguarda l’identificazione delle caratteristiche di pericolo.
La comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati, e in particolare:
- il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti della Commissione;
- il capitolo 2 presenta brevemente un’analisi delle parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, andando a evidenziare la rilevanza per quanto concerne la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
- il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali.
Successivamente, informazioni maggiormente dettagliate vengono fornite nei rispettivi allegati e, in particolare:
- l’allegato 1 fornisce informazioni sull’elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate di tale elenco;
- l’allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione circa le sostanze pericolose e la loro classificazione;
- l’allegato 3 descrive i principi e gli approcci per la valutazione e l’assegnazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;
- l’allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento e le analisi chimiche dei rifiuti.
Da una prima lettura del testo, segnaliamo di seguito i passaggi che si ritengono essere maggiormente rilevanti:
- Definizione di rifiuto pericoloso (par. 2.1). La comunicazione riporta che “La direttiva quadro sui rifiuti definisce il termine «rifiuto pericoloso» nell’articolo 3, paragrafo 2 come: «rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III [si ricorda che oggi è stato sostituito dall’allegato al regolamento 1357/2014]»“. Inoltre, riferendosi all’elenco europeo dei rifiuti, specifica come questo, nell’assegnare le «voci di pericolo assoluto» e le «voci di non pericolo assoluto», stabilisce che i rifiuti assegnati a voci di pericolo assoluto non possono essere assegnati a voci di non pericolo, e viceversa. Inoltre, una volta stabilito, i rifiuti sono considerati essere pericolosi (o non pericolosi) senza ulteriore valutazione.
Sul tema segnaliamo anche un focus della Comunicazione sull’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva quadro sui rifiuti, il quale prevede disposizioni che si applicano nel caso in cui uno Stato membro consideri pericoloso un rifiuto elencato come non pericoloso nell’elenco dei rifiuti, e viceversa. In particolare, l’articolo non definisce l’autorità competente o la procedura pertinente per tali decisioni; si tratta, infatti, di una questione demandata all’organizzazione giuridica e amministrativa interna di ciascuno Stato membro.
Tuttavia, chiarisce la Commissione, “gli operatori economici o altri soggetti privati non sono considerati essere «gli Stati membri» e non hanno quindi il diritto” di procedere a norma di tale articolo.
- Smaltimento in discarica. La comunicazione riporta che “la classificazione dei rifiuti come pericolosi […] è importante anche ai fini della direttiva sulle discariche, in quanto, come regola generale, i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti presso discariche per rifiuti pericolosi, mentre i rifiuti non pericolosi devono essere smaltiti presso discariche per rifiuti non pericolosi o rifiuti inerti. I rifiuti pericolosi stabili e non reattivi possono essere smaltiti presso le discariche per rifiuti non pericolosi qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II della direttiva sulle discariche e dei criteri di ammissione dei rifiuti.”
Per quanto riguarda la direttiva sulle discariche che, con la decisione 2003/33/CE, definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle diverse categorie di discarica, la Comunicazione chiarisce che: “le analisi effettuate nel quadro dei criteri di ammissione dei rifiuti non possono in genere essere utilizzate per la classificazione dei rifiuti a norma dell’elenco dei rifiuti” (capitolo 2, par. 2.1.4 della Comunicazione della Commissione).
- Interazioni con il Regolamento REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006 in merito alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche). La comunicazione evidenzia come secondo l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH, “i rifiuti non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma del regolamento REACH; […] i produttori o i detentori di rifiuti non sono soggetti ad obblighi diretti (anche se la fase relativa ai rifiuti deve essere considerata nella relazione sulla sicurezza chimica che deve essere presentata all’interno del fascicolo di registrazione per le sostanze fabbricate o importate nell’UE in quantità superiori a 10 t/anno). Tuttavia, le informazioni relative alle sostanze chimiche generate e comunicate nel quadro del REACH, in particolare le informazioni sui rischi, e il loro successivo utilizzo nel contesto della classificazione secondo il regolamento CLP, sono essenziali per la classificazione dei rifiuti.” (capitolo 2, par. 2.1.6 della Comunicazione della Commissione)
- Interazioni con il Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008 in merito alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e miscele). La comunicazione segnala come, in termini di classificazione dei rifiuti, “va osservato che alcuni dei criteri HP dell’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti fanno riferimento direttamente alle classi e categorie di pericolo del regolamento CLP e alle indicazioni di pericolo e ai criteri associati per la classificazione.” (capitolo 2, par. 2.1.7 della Comunicazione della Commissione)
- Interazioni con il Regolamento POP (Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti): In merito alla classificazione dei rifiuti contenenti POP la comunicazione specifica che “La classificazione delle voci specchio, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, deve tener conto dell’esistenza di taluni POP. I rifiuti contenenti taluni POP (come indicato nell’allegato dell’elenco dei rifiuti (punto 2, terzo trattino)), in quantità superiori alle soglie pertinenti del regolamento sui POP, sono considerati pericolosi senza ulteriori considerazioni ” (capitolo 2, par. 2.1.8 della comunicazione della Commissione)
- Principi di base per una corretta classificazione dei rifiuti. La Comunicazione della Commissione chiarisce che per una corretta classificazione dei rifiuti, cioè per definire se un rifiuto è pericoloso o non pericoloso sulla base della direttiva, è necessario attribuirgli un codice dell’elenco europeo dei rifiuti (l’elenco europeo dei rifiuti è stato definito con la decisione 2000/532/CE, modificata dalla decisione 2014/955/UE) seguendo il seguente ordine di precedenza:
- capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 che individuano i rifiuti secondo la fonte, cioè le tipologie di attività, che li generano;
- capitoli da 13 a 15 che individuano specifiche tipologie di rifiuti, oli, solventi e imballaggi;
- capitolo 16 che individua rifiuti non specificati altrimenti, includendo però anch’esso specifiche tipologie di rifiuti quali i veicoli fuori uso, i RAEE, le batterie, ecc.
Una volta attribuito il codice europeo al rifiuto si possono verificare 3 situazioni.
- Al rifiuto è attribuito un codice di “non pericolo assoluto” (individuato nell’elenco dei CER di cui all’allegato 1 alla Comunicazione con la sigla ANH = absolute non hazardous): “a questo rifiuto non possono essere assegnate voci di pericolo e questo rifiuto è non pericoloso senza necessità di ulteriore valutazione”.
- Al rifiuto è attribuito un codice di “pericolo assoluto” (individuato nell’elenco dei CER di cui all’allegato 1 alla comunicazione con la sigla AH = absolute hazardous e segnalato con asterisco): questo rifiuto “è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso […]. Tuttavia, sarà necessario procedere con le fasi 3-5 (cfr. capitolo 3.2) al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo presentate dal rifiuto in questione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all’articolo 19, della direttiva quadro relativa ai rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi (ad esempio per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti)”. In altre parole, per determinare le caratteristiche di pericolo possedute dal rifiuto individuando le sostanze in esso contenute e le relative concentrazioni si fa riferimento ai valori limite per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP definite dal Regolamento (UE) n. 1357/2014, seguendo il medesimo percorso previsto per i rifiuti di cui al successivo punto 3.
Le fasi 3-5 a cui si fa riferimento verranno illustrate di seguito.
- Al rifiuto possono essere attribuiti due o più codici dell’elenco di cui uno è pericoloso e l’altro no. Questi rifiuti sono individuati nell’elenco dei CER di cui all’Allegato 1 alla Comunicazione con le sigle:
– MNH (mirror non hazardous): codice a specchio non pericoloso
– MH (mirror hazardous): codice a specchio pericoloso – segnalato con asterisco
In questo caso, è necessario intraprendere una valutazione approfondita (vd. Capitolo 3.2 della Comunicazione) per assegnare il codice corretto sulla base della presenza o meno nel rifiuto di sostanze che lo possono rendere pericoloso.
Per quel che riguarda l’elenco riportato in Allegato, al par. 1.2.1 viene precisato che “l’interpretazione dei tipi di voce riportata nel seguente elenco dei rifiuti commentato è una delle interpretazioni possibili che tiene contro in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stato membro e anch’esse possono essere consultate“.
- Raccolta informazioni per determinare la caratteristica di pericolo del rifiuto. La Comunicazione della Commissione, nel caso sia individuato uno o più codici a specchio (oppure nel caso si debba definire la pericolosità di un codice di pericolo assoluto) elenca (Capitolo 3, par 3.2.1) quali siano le fasi (da 3 a 5) da seguire per la corretta attribuzione o meno della caratteristica di pericolo:
Ø Fase 3. “Sono disponibili conoscenze sufficienti sulla composizione dei rifiuti per stabilire se gli stessi presentano caratteristiche di pericolo effettuando calcoli o prove in linea con la fase 4?”.
Per questa fase, la Comunicazione segnala che: “Esistono modi diversi per raccogliere informazioni sulla composizione pertinente dei rifiuti, sulle sostanze pericolose presenti e sulle potenziali caratteristiche di pericolo presentate dagli stessi:
— informazioni sulla chimica/sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» e sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti (fonti utili possono essere relazioni BREF, manuali dei processi industriali, descrizioni dei processi ed elenchi di materiali di ingresso forniti dal produttore, ecc.);
— informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichetta del prodotto o schede di prodotto (per maggiori dettagli cfr. allegato 2);
— banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri;
— campionamento e analisi chimica dei rifiuti (cfr. allegato 4)”.
Su questo ultimo punto, è bene segnalare che proprio l’allegato 4 segnala che “In molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test”.
Inoltre, la Comunicazione (par. 3.2.1) sottolinea come “qualora si prenda in considerazione lo svolgimento di prove dirette sulle caratteristiche di pericolo (come avviene solitamente per le caratteristiche di pericolo fisico) potrebbe non essere necessario effettuare l’analisi chimica dei rifiuti in esame.“
Diversamente, l’allegato 4, par. 4.2 chiarisce che “può essere necessaria un’analisi chimica dei rifiuti in questione”.
Ø Fase 4. “I rifiuti presentano una delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15?”.
Ø Fase 5. “esiste la possibilità o la certezza che i rifiuti contengano POP inclusi nell’allegato dell’elenco dei rifiuti?”;
- Assegnazione delle caratteristiche di pericolo. Sul tema si segnala che l’allegato 3 della comunicazione fornisce una descrizione dettagliata sulle modalità di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15, tramite i metodi di calcolo o prove.
In particolare, per quanto riguarda “il metodo basato sul calcolo, va osservato che i valori relativi al tenore di sostanze pericolose nei rifiuti così come sono stati determinati, ad esempio mediante campionamento e analisi chimica dei rifiuti in esame, devono essere confrontati con i limiti di concentrazione riportati nell’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti.“
Per quanto riguarda “le prove dirette, in taluni casi e per talune caratteristiche di pericolo, possono essere adeguate per determinare se un rifiuto in esame presenti una specifica caratteristica di pericolo (ad esempio nel caso di caratteristiche fisiche quali HP 1 «Esplosivo», HP 2 «Comburente» e HP 3 «Infiammabile»)“.
Inoltre, “se il rifiuto presenta una o più delle 15 caratteristiche di pericolo, occorre attribuirgli la corrispondente voce MH. Al contrario, qualora il rifiuto non presenti caratteristiche di pericolo, è necessario svolgere la fase 5 per verificare se lo stesso contiene POP specifici in concentrazioni superiori ai rispettivi valori limite. Questa è la fase finale prima che sia possibile attribuire ai rifiuti in esame una voce MH o MNH.“
Infine, sempre in merito all’assegnazione delle caratteristiche di pericolo, la Comunicazione, al riquadro 1 dell’Allegato 1, fa un’importante precisazione per tre casistiche distinte, ossia:
– “Voci di non pericolo assoluto che presentano caratteristiche di pericolo. Si noti che un rifiuto al quale è stata assegnata una voce ANH è classificato come non pericoloso senza alcuna ulteriore valutazione delle sue caratteristiche di pericolo. L’unica eccezione a questo principio è descritta all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti, il quale stabilisce che se l’autorità competente dello Stato membro interessato ritiene che, sulla base di prove adeguate, un dato rifiuto al quale viene assegnato un codice ANH debba in realtà essere classificato come pericoloso, esso può essere considerato come pericoloso. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell’elenco dei rifiuti.“
– “Voci di pericolo assoluto che non presentano caratteristiche di pericolo Qualora sia possibile assegnare soltanto una voce AH al rifiuto in questione, esso è classificato come pericoloso. L’unica eccezione a questo principio è data dal caso in cui lo Stato membro interessato ritenga che il rifiuto in questione non sia pericoloso, sulla base della presentazione di prove adeguate a sostegno, in linea con l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell’elenco dei rifiuti.“
– “Scelta tra voci specchio – valutazione delle caratteristiche di pericolo Le fasi descritte nel capitolo 3.2 sono necessarie soltanto nel caso in cui i rifiuti in questione debbano essere assegnati a una voce MH o a una voce MNH oppure qualora sia necessario valutare le caratteristiche di pericolo di un rifiuto al quale è stata assegnata una voce AH, ad esempio per la compilazione di un documento di accompagnamento.“
- Rifiuti di composizione sconosciuta. La comunicazione della Commissione, al capitolo 3, par. 3.2.1, prende in esame il caso in cui “le informazioni raccolte sulla composizione dei rifiuti (tenendo conto di tutte le opzioni di cui sopra) non consentono di trarre conclusioni o valutare le caratteristiche di pericolo presentate dai rifiuti, né mediante calcolo, né mediante l’esecuzione di prove sui rifiuti in linea con la seguente fase 4”.
In questi casi, recita la Comunicazione “l’operatore prende in considerazione la possibilità di classificare i rifiuti come pericolosi (se necessario previa consultazione con l’autorità competente)”.
Tale considerazione andrebbe letta in combinato con quanto chiarito nell’Allegato 4 al par. 4.2.1, ossia: “nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo “scenario realistico più sfavorevole” per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti”.
Tale considerazione pare opportuna perché ribadisce il criterio della ragionevolezza nel prendere in considerazione le sostanze oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione o meno della caratteristica di pericolo.
- Elenco dei rifiuti con individuazione dei codici assoluti e a specchio. Va segnalato che al par. 1.2.1 dell’allegato viene precisato che “l’interpretazione dei tipi di voce riportata nel seguente elenco dei rifiuti commentato è una delle interpretazioni possibili che tiene contro in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stato membro e anch’esse possono essere consultate“. Vengono infatti riportate a fianco delle sigle AH, MH, MNH le lettere:
– A ad indicare l’interpretazione diversa del BMU, documento di orientamento della Germania;
– B ad indicare l’interpretazione diversa del documento di orientamento del Regno Unito;
– C ad indicare l’interpretazione per i codici XX XX 99 di alcuni Stati che li considerano voci a specchio di non pericolo (MNH).
Questa precisazione è utile a considerare l’elenco commentato come una delle possibili interpretazioni e non l’unica dato il molteplice diverso orientamento nell’ambito UE.
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- Classificazione problematica – esempi. Si sottolinea come l’allegato 1, par. 1.3, esamina alcuni casi in cui l’attribuzione del codice nell’ambito delle voci a specchio può risultare problematica.
Allegato
Nota Confindustria HP14 Aprile 2018