AGEVOLAZIONI: credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2020

In riferimento alle nostre precedenti news sul tema in oggetto, ricordiamo che è operativo il credito di imposta ricerca e sviluppo. La Legge di Bilancio 2017 ha esteso di un anno (fino al 31 dicembre 2020, in luogo del 21 dicembre 2019), il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili. A decorrere dallo scorso anno, inoltre, la misura

dell’agevolazione è stata elevata al 50% per tutte le tipologie di spesa e sono ammissibili quelle relative a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesto il requisito del “personale altamente qualificato”. Inoltre, l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene elevato da 5 a 20 milioni di euro. Sono agevolabili attività di:•RICERCA DI BASE: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;•RICERCA INDUSTRIALE O APPLICATA:- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti- creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;•SVILUPPO SPERIMENTALE:- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; […]- realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (DM anche gli studi di fattibilità).Il beneficio è cumulabile con:• Superammortamento e Iperammortamento• Nuova Sabatini• Patent Box• Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)• Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative• Fondo Centrale di Garanzia.
Alleghiamo una scheda di sintesi dell’iniziativa, i cui documenti normativi di riferimento sono a disposizione presso i nostri uffici.

Allegato

Scheda disintesi creditodimpostaRS29_05_2017




Convegno: “Sicurezza sul lavoro: valore imprescindibile” – venerdì 27 aprile p.v. ore 15.00

Vi informiamo che il prossimo 27 aprile alle ore 15.00, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, avrà luogo presso la nostra sede associativa il convegno “Sicurezza sul lavoro: valore imprescindibile”, organizzato in collaborazione con l’ASL di Salerno, come da programma allegato.

Per motivi organizzativi, Vi preghiamo di comunicare l’adesione a compilando l’apposita scheda allegata ed inviandola al seguente indirizzo [email protected].

Allegati

scheda di adesione_convegno ConfSa – ASL

Programma Convegno Sicurezza ASL




AGEVOLAZIONI – Zona Economica Speciale Campania: pubblicato il piano di sviluppo strategico.

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto, informiamo che nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 29 marzo scorso è stato pubblicato il Piano di Sviluppo Strategico della zona economica speciale della Campania – ZES Campania.

 

Nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa nazionale, le aree della provincia di Salerno che rientreranno nella ZES sono:

  • Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi
  • Consorzio ASI di Salerno Agglomerato di Salerno
  • Consorzio ASI di Salerno Agglomerato di Battipaglia
  • Consorzio ASI di Salerno Agglomerato Fisciano/Mercato San Severino
  • Area PIP di Nocera “Fosso Imperatore”
  • Area PIP di Sarno “Ingegno”
  • Area PIP per la cantieristica nautica del comune di Salerno
  • Area Codola – Castel San Giorgio.

 

Le imprese ubicate in queste aree e quelle che si insedieranno, potranno usufruire di semplificazioni burocratiche e amministrative e di agevolazioni finanziarie e fiscali.

 

La delimitazione delle aree e il dettaglio dei benefici garantiti, sono riportati nel Piano, disponibile per la consultazione al seguente link

 

Evidenziamo, infine, che per la costituzione e l’avvio operativo della ZES è atteso uno specifico decreto del presidente del consiglio dei ministri, di cui daremo notizia non appena disponibile.




AMBIENTE: Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti tecnici in tema di classificazione dei rifiuti ed indicazioni di Confindustria

Facciamo seguito alla nostra news inserita nella newscollection n.23 del 29 marzo, avente ad oggetto nota Confindustria sulla classificazione per i rifiuti ecotossici hp14”, (disponibile, su richiesta presso i nostri uffici), per segnalarvi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, lo scorso 9 aprile, della Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti tecnici in tema di classificazione dei rifiuti (vd link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:124:FULL&from=IT).

L’obiettivo della comunicazione è quello di “fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all’elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017”.

In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio in merito alle autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, principalmente per quanto riguarda l’identificazione delle caratteristiche di pericolo.

La comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati, e in particolare:

  •        il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti della Commissione;
  •        il capitolo 2 presenta brevemente un’analisi delle parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, andando a evidenziare la rilevanza per quanto concerne la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
  •        il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali.

Successivamente, informazioni maggiormente dettagliate vengono fornite nei rispettivi allegati e, in particolare:

  •        l’allegato 1 fornisce informazioni sull’elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate di tale elenco;
  •        l’allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione circa le sostanze pericolose e la loro classificazione;
  •        l’allegato 3 descrive i principi e gli approcci per la valutazione e l’assegnazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;
  •        l’allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento e le analisi chimiche dei rifiuti.

Da una prima lettura del testo, segnaliamo di seguito i passaggi che si ritengono essere maggiormente rilevanti:

  • Definizione di rifiuto pericoloso (par. 2.1). La comunicazione riporta che “La direttiva quadro sui rifiuti definisce il termine «rifiuto pericoloso» nell’articolo 3, paragrafo 2 come: «rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III [si ricorda che oggi è stato sostituito dall’allegato al regolamento 1357/2014]». Inoltre, riferendosi all’elenco europeo dei rifiuti, specifica come questo, nell’assegnare le «voci di pericolo assoluto» e le «voci di non pericolo assoluto», stabilisce che i rifiuti assegnati a voci di pericolo assoluto non possono essere assegnati a voci di non pericolo, e viceversa. Inoltre, una volta stabilito, i rifiuti sono considerati essere pericolosi (o non pericolosi) senza ulteriore valutazione.

Sul tema segnaliamo anche un focus della Comunicazione sull’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva quadro sui rifiuti, il quale prevede disposizioni che si applicano nel caso in cui uno Stato membro consideri pericoloso un rifiuto elencato come non pericoloso nell’elenco dei rifiuti, e viceversa. In particolare, l’articolo non definisce l’autorità competente o la procedura pertinente per tali decisioni; si tratta, infatti, di una questione demandata all’organizzazione giuridica e amministrativa interna di ciascuno Stato membro.

Tuttavia, chiarisce la Commissione, “gli operatori economici o altri soggetti privati non sono considerati essere «gli Stati membri» e non hanno quindi il diritto” di procedere a norma di tale articolo.

  • Smaltimento in discarica. La comunicazione riporta che “la classificazione dei rifiuti come pericolosi […] è importante anche ai fini della direttiva sulle discariche, in quanto, come regola generale, i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti presso discariche per rifiuti pericolosi, mentre i rifiuti non pericolosi devono essere smaltiti presso discariche per rifiuti non pericolosi o rifiuti inerti. I rifiuti pericolosi stabili e non reattivi possono essere smaltiti presso le discariche per rifiuti non pericolosi qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II della direttiva sulle discariche e dei criteri di ammissione dei rifiuti.”

Per quanto riguarda la direttiva sulle discariche che, con la decisione 2003/33/CE, definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle diverse categorie di discarica, la Comunicazione chiarisce che: “le analisi effettuate nel quadro dei criteri di ammissione dei rifiuti non possono in genere essere utilizzate per la classificazione dei rifiuti a norma dell’elenco dei rifiuti” (capitolo 2, par. 2.1.4 della Comunicazione della Commissione).

  • Interazioni con il Regolamento REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006 in merito alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche). La comunicazione evidenzia come secondo l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH, “i rifiuti non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma del regolamento REACH; […] i produttori o i detentori di rifiuti non sono soggetti ad obblighi diretti (anche se la fase relativa ai rifiuti deve essere considerata nella relazione sulla sicurezza chimica che deve essere presentata all’interno del fascicolo di registrazione per le sostanze fabbricate o importate nell’UE in quantità superiori a 10 t/anno). Tuttavia, le informazioni relative alle sostanze chimiche generate e comunicate nel quadro del REACH, in particolare le informazioni sui rischi, e il loro successivo utilizzo nel contesto della classificazione secondo il regolamento CLP, sono essenziali per la classificazione dei rifiuti.” (capitolo 2, par. 2.1.6 della Comunicazione della Commissione)
  • Interazioni con il Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008 in merito alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e miscele). La comunicazione segnala come, in termini di classificazione dei rifiuti, “va osservato che alcuni dei criteri HP dell’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti fanno riferimento direttamente alle classi e categorie di pericolo del regolamento CLP e alle indicazioni di pericolo e ai criteri associati per la classificazione.” (capitolo 2, par. 2.1.7 della Comunicazione della Commissione)
  • Interazioni con il Regolamento POP (Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti): In merito alla classificazione dei rifiuti contenenti POP la comunicazione specifica che “La classificazione delle voci specchio, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, deve tener conto dell’esistenza di taluni POP. I rifiuti contenenti taluni POP (come indicato nell’allegato dell’elenco dei rifiuti (punto 2, terzo trattino)), in quantità superiori alle soglie pertinenti del regolamento sui POP, sono considerati pericolosi senza ulteriori considerazioni ” (capitolo 2, par. 2.1.8 della comunicazione della Commissione)
  • Principi di base per una corretta classificazione dei rifiuti. La Comunicazione della Commissione chiarisce che per una corretta classificazione dei rifiuti, cioè per definire se un rifiuto è pericoloso o non pericoloso sulla base della direttiva, è necessario attribuirgli un codice dell’elenco europeo dei rifiuti (l’elenco europeo dei rifiuti è stato definito con la decisione 2000/532/CE, modificata dalla decisione 2014/955/UE) seguendo il seguente ordine di precedenza:
  1.        capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 che individuano i rifiuti secondo la fonte, cioè le tipologie di attività, che li generano;
  2.        capitoli da 13 a 15 che individuano specifiche tipologie di rifiuti, oli, solventi e imballaggi;
  3.        capitolo 16 che individua rifiuti non specificati altrimenti, includendo però anch’esso specifiche tipologie di rifiuti quali i veicoli fuori uso, i RAEE, le batterie, ecc.

Una volta attribuito il codice europeo al rifiuto si possono verificare 3 situazioni.

  1.        Al rifiuto è attribuito un codice di “non pericolo assoluto” (individuato nell’elenco dei CER di cui all’allegato 1 alla Comunicazione con la sigla ANH = absolute non hazardous): “a questo rifiuto non possono essere assegnate voci di pericolo e questo rifiuto è non pericoloso senza necessità di ulteriore valutazione”.
  2.        Al rifiuto è attribuito un codice di “pericolo assoluto” (individuato nell’elenco dei CER di cui all’allegato 1 alla comunicazione con la sigla AH = absolute hazardous e segnalato con asterisco): questo rifiuto “è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso […]. Tuttavia, sarà necessario procedere con le fasi 3-5 (cfr. capitolo 3.2) al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo presentate dal rifiuto in questione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all’articolo 19, della direttiva quadro relativa ai rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi (ad esempio per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti)”. In altre parole, per determinare le caratteristiche di pericolo possedute dal rifiuto individuando le sostanze in esso contenute e le relative concentrazioni si fa riferimento ai valori limite per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP definite dal Regolamento (UE) n. 1357/2014, seguendo il medesimo percorso previsto per i rifiuti di cui al successivo punto 3.

        Le fasi 3-5 a cui si fa riferimento verranno illustrate di seguito.

  1.        Al rifiuto possono essere attribuiti due o più codici dell’elenco di cui uno è pericoloso e l’altro no. Questi rifiuti sono individuati nell’elenco dei CER di cui all’Allegato 1 alla Comunicazione con le sigle:

–        MNH (mirror non hazardous): codice a specchio non pericoloso

–        MH (mirror hazardous): codice a specchio pericoloso – segnalato con asterisco

In questo caso, è necessario intraprendere una valutazione approfondita (vd. Capitolo 3.2 della Comunicazione) per assegnare il codice corretto sulla base della presenza o meno nel rifiuto di sostanze che lo possono rendere pericoloso.

Per quel che riguarda l’elenco riportato in Allegato, al par. 1.2.1 viene precisato che “l’interpretazione dei tipi di voce riportata nel seguente elenco dei rifiuti commentato è una delle interpretazioni possibili che tiene contro in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stato membro e anch’esse possono essere consultate“.

  • Raccolta informazioni per determinare la caratteristica di pericolo del rifiuto. La Comunicazione della Commissione, nel caso sia individuato uno o più codici a specchio (oppure nel caso si debba definire la pericolosità di un codice di pericolo assoluto) elenca (Capitolo 3, par 3.2.1) quali siano le fasi (da 3 a 5) da seguire per la corretta attribuzione o meno della caratteristica di pericolo:

Ø        Fase 3. “Sono disponibili conoscenze sufficienti sulla composizione dei rifiuti per stabilire se gli stessi presentano caratteristiche di pericolo effettuando calcoli o prove in linea con la fase 4?”.

Per questa fase, la Comunicazione segnala che: “Esistono modi diversi per raccogliere informazioni sulla composizione pertinente dei rifiuti, sulle sostanze pericolose presenti e sulle potenziali caratteristiche di pericolo presentate dagli stessi:

— informazioni sulla chimica/sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» e sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti (fonti utili possono essere relazioni BREF, manuali dei processi industriali, descrizioni dei processi ed elenchi di materiali di ingresso forniti dal produttore, ecc.);

— informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichetta del prodotto o schede di prodotto (per maggiori dettagli cfr. allegato 2);

— banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri;

— campionamento e analisi chimica dei rifiuti (cfr. allegato 4)”.

Su questo ultimo punto, è bene segnalare che proprio l’allegato 4 segnala che “In molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test”.

Inoltre, la Comunicazione (par. 3.2.1) sottolinea come “qualora si prenda in considerazione lo svolgimento di prove dirette sulle caratteristiche di pericolo (come avviene solitamente per le caratteristiche di pericolo fisico) potrebbe non essere necessario effettuare l’analisi chimica dei rifiuti in esame.

Diversamente, l’allegato 4, par. 4.2 chiarisce che “può essere necessaria un’analisi chimica dei rifiuti in questione”.

Ø        Fase 4. “I rifiuti presentano una delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15?”.

Ø        Fase 5. “esiste la possibilità o la certezza che i rifiuti contengano POP inclusi nell’allegato dell’elenco dei rifiuti?”;

  • Assegnazione delle caratteristiche di pericolo. Sul tema si segnala che l’allegato 3 della comunicazione fornisce una descrizione dettagliata sulle modalità di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15, tramite i metodi di calcolo o prove.

In particolare, per quanto riguarda “il metodo basato sul calcolo, va osservato che i valori relativi al tenore di sostanze pericolose nei rifiuti così come sono stati determinati, ad esempio mediante campionamento e analisi chimica dei rifiuti in esame, devono essere confrontati con i limiti di concentrazione riportati nell’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti.

Per quanto riguarda “le prove dirette, in taluni casi e per talune caratteristiche di pericolo, possono essere adeguate per determinare se un rifiuto in esame presenti una specifica caratteristica di pericolo (ad esempio nel caso di caratteristiche fisiche quali HP 1 «Esplosivo», HP 2 «Comburente» e HP 3 «Infiammabile»)“.

Inoltre, “se il rifiuto presenta una o più delle 15 caratteristiche di pericolo, occorre attribuirgli la corrispondente voce MH. Al contrario, qualora il rifiuto non presenti caratteristiche di pericolo, è necessario svolgere la fase 5 per verificare se lo stesso contiene POP specifici in concentrazioni superiori ai rispettivi valori limite. Questa è la fase finale prima che sia possibile attribuire ai rifiuti in esame una voce MH o MNH.

Infine, sempre in merito all’assegnazione delle caratteristiche di pericolo, la Comunicazione, al riquadro 1 dell’Allegato 1, fa un’importante precisazione per tre casistiche distinte, ossia:

–        “Voci di non pericolo assoluto che presentano caratteristiche di pericolo. Si noti che un rifiuto al quale è stata assegnata una voce ANH è classificato come non pericoloso senza alcuna ulteriore valutazione delle sue caratteristiche di pericolo. L’unica eccezione a questo principio è descritta all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti, il quale stabilisce che se l’autorità competente dello Stato membro interessato ritiene che, sulla base di prove adeguate, un dato rifiuto al quale viene assegnato un codice ANH debba in realtà essere classificato come pericoloso, esso può essere considerato come pericoloso. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell’elenco dei rifiuti.

–        Voci di pericolo assoluto che non presentano caratteristiche di pericolo Qualora sia possibile assegnare soltanto una voce AH al rifiuto in questione, esso è classificato come pericoloso. L’unica eccezione a questo principio è data dal caso in cui lo Stato membro interessato ritenga che il rifiuto in questione non sia pericoloso, sulla base della presentazione di prove adeguate a sostegno, in linea con l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell’elenco dei rifiuti.

–        Scelta tra voci specchio – valutazione delle caratteristiche di pericolo Le fasi descritte nel capitolo 3.2 sono necessarie soltanto nel caso in cui i rifiuti in questione debbano essere assegnati a una voce MH o a una voce MNH oppure qualora sia necessario valutare le caratteristiche di pericolo di un rifiuto al quale è stata assegnata una voce AH, ad esempio per la compilazione di un documento di accompagnamento.

  • Rifiuti di composizione sconosciuta. La comunicazione della Commissione, al capitolo 3, par. 3.2.1, prende in esame il caso in cui “le informazioni raccolte sulla composizione dei rifiuti (tenendo conto di tutte le opzioni di cui sopra) non consentono di trarre conclusioni o valutare le caratteristiche di pericolo presentate dai rifiuti, né mediante calcolo, né mediante l’esecuzione di prove sui rifiuti in linea con la seguente fase 4”.

In questi casi, recita la Comunicazione “l’operatore prende in considerazione la possibilità di classificare i rifiuti come pericolosi (se necessario previa consultazione con l’autorità competente)”.

Tale considerazione andrebbe letta in combinato con quanto chiarito nell’Allegato 4 al par. 4.2.1, ossia: “nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo “scenario realistico più sfavorevole” per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti”.

Tale considerazione pare opportuna perché ribadisce il criterio della ragionevolezza nel prendere in considerazione le sostanze oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione o meno della caratteristica di pericolo.

  • Elenco dei rifiuti con individuazione dei codici assoluti e a specchio. Va segnalato che al par. 1.2.1 dell’allegato viene precisato che “l’interpretazione dei tipi di voce riportata nel seguente elenco dei rifiuti commentato è una delle interpretazioni possibili che tiene contro in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stato membro e anch’esse possono essere consultate“. Vengono infatti riportate a fianco delle sigle AH, MH, MNH le lettere:

– A ad indicare l’interpretazione diversa del BMU, documento di orientamento della Germania;
– B ad indicare l’interpretazione diversa del documento di orientamento del Regno Unito;
– C ad indicare l’interpretazione per i codici XX XX 99 di alcuni Stati che li considerano voci a specchio di non pericolo (MNH).

Questa precisazione è utile a considerare l’elenco commentato come una delle possibili interpretazioni e non l’unica dato il molteplice diverso orientamento nell’ambito UE.

    • Classificazione problematica – esempi. Si sottolinea come l’allegato 1, par. 1.3, esamina alcuni casi in cui l’attribuzione del codice nell’ambito delle voci a specchio può risultare problematica.

Allegato

Nota Confindustria HP14 Aprile 2018




AMBIENTE: Conai: Bando per la prevenzione – Edizione 2018

Informiamo che è stato indetto il Bando CONAI per la prevenzione  – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi, Edizione 2018 (v. Regolamento del 16 aprile 2018 allegato).

Nello specifico, sono stati messi a disposizione da CONAI 400.000,00 euro per premiare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel biennio 2016/2017; di questi, 70.000,00 euro saranno destinati ai 7 casi vincitori più virtuosi.

L’oggetto del bando è quello di raccogliere e  valorizzare le soluzioni di imballaggi sostenibili immesse sul mercato, facendone emergere il contenuto di innovazione rivolta all’ambiente. In particolare, obiettivo del Bando è raccogliere e valorizzare i “casi” aziendali che si sono distinti per aver investito in attività di prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi.
Il CONAI intende perciò destinare un importo complessivo pari a euro 400.000,00 ai consorziati che hanno immesso al consumo in Italia nel 2016/2017 imballaggi su cui sono stati effettuati degli interventi di prevenzione.

Come specificato dall’articolo 2 del Bando, potranno partecipare tutte le aziende che rientrano in una delle seguenti categorie: aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, così come definite all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. n. 152 del 2006, consorziate a CONAI e in regola con la dichiarazione e il versamento del Contributo Ambientale CONAI alla data di partecipazione al Bando.

Vengono poi specificati i requisiti che i casi presentati dovranno rispettare, nonché la modalità di partecipazione (articolo 3) che avverrà tramite la compilazione del form online disponibile sul sito www.ecotoolconai.org, entro e non oltre il 30 giugno 2018.

Maggiori dettagli e il Regolamento completo sono disponibili sui siti: www.ecotoolconai.org  e http://www.conai.org/notizie/nuovo-bando-prevenzione-conai-2018/

Allegato

Regolamento Bando PREVENZIONE 2018




GIAPPONE: Bio Japan 2018 (Yokohama, 10-12 Ottobre 2018). Presenza in fiera in collettiva ICE con meeting point e seminario. Adesioni: 15 maggio pv

L’ICE-Agenzia, nell’ambito dell’attività di promozione delle biotecnologie, organizza una presenza in fiera ed un seminario alla manifestazione Bio Japan, che si terrà dal 10 al 12 ottobre 2018 a Yokohama (Giappone) presso il centro espositivo Pacifico Yokohama.

In cosa consiste e settori target:

L’ICE-Agenzia parteciperà a Bio Japan 2018 con un Padiglione Italia (open space con meeting point), che sarà a disposizione dei partecipanti italiani quale punto di riferimento per l’organizzazione di incontri di affari e di networking e per incrementare la visibilità della delegazione italiana; nell’ambito della fiera/convegno sarà organizzato un seminario tecnologico dedicato.

La Rassegna si articola in 3 zone espositive:

  • Healthcare Zone (Sanità, riabilitazione, cibi funzionali, ecc.)
  • Smart Cell Industry Zone (Bio-materiali, biocarburanti, produzione di farmaci, ecc.)
  • Digital Zone (IoT, AI, robotica, ecc.) ed ospita, inoltre, l’evento Regenerative Medicine 2018 dedicato alla medicina rigenerativa.

Partecipano le industrie del settore, che avranno l’opportunità di presentare le tecnologie più avanzate a livello mondiale.

Modalità e costi di adesione

Le aziende che intendono partecipare avranno a disposizione un’area dedicata in open space all’interno del Padiglione Italia ICE-Agenzia, al costo di € 500,00 + I.V.A., che include:

  • Iscrizione, postazione allestita, assistenza e servizi durante la manifestazione
  • Catalogo e Brochure ICE
  • Azioni di comunicazione
  • Seminario autonomo
  • Business Matching

Per ADERIRE compilare entro il prossimo 15 maggio il form on line:

https://sites.google.com/a/ice.it/bio-japan-2018/

Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare allegata e visualizzabili sul sito ufficiale: http://www.ics-expo.jp/biojapan/en/index.html

Invitiamo quanti aderiranno a darcene evidenza ([email protected]).

Allegato

circolare BIO JAPAN2018




CCNL Metalmeccanici – Fondo mètaSalute: circolari n°. 1 e 2

Con la circolare n°1, riportata in allegato il Fondo rende noto che a decorrere dal 1° aprile u.s. il versamento della contribuzione mensile dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo può essere effettuato dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, codice MET1 (Risoluzione dell’AE n.90/E del 14/07/2017 – allegata alla circolare).

Nella circolare INPS n°.189 del 28 dicembre 2017, anch’essa allegata, sono riportate le istruzioni per la corretta compilazione del flusso UNIEMENS relativo al versamento al Fondo.

Si raccomanda di specificare nell’UNIEMENS il codice corrispondente al piano sanitario prescelto dall’azienda, visionabile nell’Area Riservata presente sul sito www.fondometasalute.it – menù azienda – Step1 Assegnazione piani sanitari.

L’importo da evidenziare in UNIEMENS dovrà essere quello relativo al singolo lavoratore per il corrispondente piano sanitario prescelto.

Si ricorda pertanto che le aziende già iscritte a mètaSalute hanno effettuato la procedura di attribuzione dei piani sanitari 2018 nel corso del mese di gennaio 2018.

Le nuove aziende che si iscriveranno al Fondo in corso d’anno dovranno selezionare i piani prescelti dopo aver effettuato la registrazione.

In alternativa al pagamento mediante F24 l’azienda potrà continuare a versare la contribuzione con MAV, il quale verrà generato dalla piattaforma mètaSalute a partire dall’inizio di ogni mese successivo a quello di competenza (ad es. il Mav di competenza di aprile sarà disponibile a maggio).

In tal caso il datore di lavoro dovrà inserire mensilmente nell’Area Riservata – sez. Sedi/Dipendenti, tutte le variazioni anagrafiche (assunzioni, cessazioni, etc.).

Nel flusso UNIEMENS che verrà inviato occorrerà riportare i codici corrispondenti ai piani sanitari attivi per i dipendenti.

La contribuzione di aprile 2018 (così come quella dei mesi a seguire) che verrà versata nel mese di maggio p.v. tramite modello F24 o MAV riguarderà le seguenti tipologie di lavoratori:

  • Lavoratori già aderenti a mètaSalute;
  • Lavoratori iscritti a marzo 2018 con decorrenza prestazioni sanitarie da aprile (art.6.1 del Regolamento del Fondo);
  • Lavoratori iscritti ad aprile con decorrenza prestazioni sanitarie dal 1° giorno del 5° mese successivo alla prima contribuzione (art. 6.1 del Regolamento del Fondo).

Il Fondo specifica inoltre che per escludere i lavoratori che non hanno diritto all’iscrizione a mètaSalute, poiché non compresi nelle tipologie di cui all’art.1 Regolamento del Fondo, non dovrà essere indicato alcun codice nel flusso UNIEMENS.

Tutte le aziende, indipendentemente che versino la contribuzione con F24 o con MAV continueranno ad indicare mensilmente nell’anagrafica del Fondo le eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti, secondo le tempistiche di cui all’art. 8.1 del Regolamento.

Con la circolare n°2, riportata in allegato, il Fondo fornisce invece chiarimenti in merito alla gestione delle anagrafiche dei lavoratori in NASPI (vedi art. 8 del Regolamento del Fondo) ed indicazioni relative all’adeguamento dei dati aziendali (matricola INPS) presenti in piattaforma affinché possano essere aggiornati conformemente alle nuove modalità di adesione e contribuzione previste dalla circolare n°.1.

In merito al primo punto, sul sito del Fondo, nella sezione Area Riservata, è stata inserita la sezione “NASPI”. La procedura d’inserimento è illustrata nell’apposito manuale consultabile sul sito www.fondometasalute.it, nella sezione Documenti e moduli – “Manuali area riservata” o al seguente link: www.fondometasalute.it/cms/resource/394/manualenaspi.pdf.

Relativamente al secondo punto, al fine di predisporre la piattaforma alla corretta e completa acquisizione dei modelli F24 ed UNIEMENS, è necessario inserire, in corrispondenza della sede (sezione Sedi/Dipendenti), la matricola INPS dell’azienda.

Il Fondo precisa che con il termine SEDE si intende una “posizione” aziendale alla quale vanno abbinati i lavoratori con la stessa matricola INPS.

Al fine di una corretta gestione, le aziende devono creare tante sedi quante matricole INPS. Pertanto, le aziende con più sedi produttive ma con un’unica matricola INPS devono abbinare i lavoratori ad un’unica sede. Per consentire la corretta acquisizione dei dati è dunque necessario armonizzare le anagrafiche in piattaforma secondo le indicazioni riportate nella circolare.

Da 18 aprile il Fondo abiliterà in piattaforma la procedura per consentire alle aziende di trasferire i lavoratori da sede a sede.

Infine, la circolare n°.2 riporta un elenco di casistiche attualmente presenti in piattaforma e le relative istruzioni per poter effettuare le modifiche richieste.

Allegati

naspi-inps

circolare-n-1-2018-f24-uniemens




AMBIENTE: Dichiarazione E-PRTR 2018: modalità di invio dei dati 2017

Ricordiamo che, entro il prossimo 30 aprile, deve essere effettuata la dichiarazione E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell’ambiente da parte di tutti i gestori di stabilimenti soggetti all’obbligo ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011 che regola l’esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all`istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

In particolare, l’obbligo di dichiarazione si rivolge ai gestori degli stabilimenti che eseguono una o più delle attività al di sopra delle soglia di capacità così come elencate all’allegato I del Regolamento (CE) 166/2006.
In vista dell’imminente scadenza di quest’anno si segnala che la comunicazione dei dati del 2017 non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it, ma l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.

Si precisa che la variazione riguarda solo la modalità di comunicazione dei dati; restano invariati, infatti, rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione E-PRTR.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla pagina relativa alla Dichiarazione E-PRTR 2018 sul sito web dell’ISPRA, disponibile al seguente link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2018-dati-2017




CIBUS 2018 / Settore packaging agroalimentare. manifestazione di interesse

Alle Aziende Interessate del settore packaging agroalimentare

Vi informiamo che Confindustria Salerno, in collaborazione con ANICAV, ha presentato alla Camera di Commercio di Salerno un progetto finalizzato a valorizzare e promuovere i prodotti del territorio salernitano nell’ambito del Salone Internazionale dell’Alimentazione CIBUS, che si terrà a Parma dal 7 al 10 maggio 2018.

Confindustria Salerno cura, nel progetto, esclusivamente la sezione relativa al packaging di settore, per cui potranno partecipare 4 aziende del comparto del packaging agroalimentare, che si affiancheranno alle imprese selezionate da ANICAV.

Il progetto prevede un’area espositiva comune di circa 120 mq comprensivi di Food Court.

Nell’area collettiva, a disposizione delle aziende ci saranno delle specifiche postazioni, preallestite e personalizzate, dove sarà possibile esporre i prodotti.

Inoltre, nell’area Food Court, che comprende una cucina comune attrezzata ed un’area degustazione, saranno realizzati show cooking e tasting interamente dedicati alla tradizione culinaria salernitana e alla Dieta Mediterranea.

In considerazione del contributo che la CCIAA di Salerno concederà all’iniziativa, il costo complessivo per le imprese partecipanti sarà notevolmente ridotto, entro il massimale di 5.000,00 € oltre IVA per azienda.

Nelle more della definizione degli aspetti procedurali ed amministrativo-burocratici del progetto, al fine di selezionare le 4 aziende packaging agroalimentare che intendono partecipare, invitiamo a far pervenire a mezzo PEC su [email protected] l’allegata manifestazione di interesse entro il prossimo 16 aprile.

Attesa la limitata disponibilità degli spazi, le manifestazioni di interesse saranno prese in considerazione in base all’ordine cronologico di arrivo.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni necessità ed approfondimento.

Allegato

Manifestazione di Interesse CIBUS 2018

 




Industria 4.0: FIERA A&T, Torino 18-20 aprile 2018

Segnaliamo che dal 18 al 20 aprile si svolgerà a Torino, presso l’Oval del Lingotto, la fiera A&T – Automation & Testing, che riunisce operatori dell’automazione robotizzata e della metrologia e offre una panoramica completa sulla quarta rivoluzione industriale.

È un evento di carattere internazionale, che è stato organizzato in collaborazione con le associazioni territoriali e con il Digital Innovation Hub del Piemonte.

Di seguito il link dove acquisire tutte le informazioni relative all’evento: https://www.aetevent.com/