Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con nota del 15.04.2016, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’operatività degli Uffici periferici del Ministero medesimo. In particolare, impartisce istruzioni relative a:
- il contenuto delle procedure da porre in essere da parte degli Uffici periferici riguardanti il rilascio o il diniego dell’autorizzazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Albo;
- quali sanzioni amministrative possono ritenersi applicabili e i relativi procedimenti sanzionatori;
- l’ambito delle competenza a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia del provvedimento adottato dagli Uffici a seguito delle suddette procedure.
1. Procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci con iscrizione al REN e Iscrizione all’Albo
La nota chiarisce che la sola iscrizione all’Albo (l’impresa dimostra i requisiti per l’accesso alla professione: onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria), nonostante sia procedimento distinto dall’iscrizione al REN, non permette all’impresa di esercitare la professione di autotrasportatore su strada (fatte salve quelle imprese che operano con veicoli fino a 1,5 tonn.): infatti, l’impresa dovrà perfezionare la “sua posizione” con l’iscrizione al REN, dimostrando il requisito dello stabilimento e adempiendo in tal modo a quanto prescritto dal Regolamento (CE) 1071/2009.
Qualsiasi variazione riguardante i dati identificativi dell’impresa e/o i requisiti da essa posseduti che incidano sullo “status” di impresa autorizzata all’esercizio della professione, determina nuovi procedimenti amministrativi/informatici diretti a verificare la sussistenza, il mantenimento o l’adeguamento delle condizioni alle quali la specifica autorizzazione deve essere ovvero è stata rilasciata.
2. Sanzioni amministrative applicabili e relativi procedimenti sanzionatori
Fermo restando che, nelle more di una rivisitazione del quadro sanzionatorio, continuano ad applicarsi le sanzioni connesse con le violazioni degli obblighi previsti dal decreto legislativo 395/2000, la nota evidenzia che altri profili sanzionatori sono rinvenibili sia nella Legge 298/1974 sia nel Codice della Strada, e che è necessario verificare se le stesse, alla luce del Regolamento comunitario, possano considerarsi effettivamente applicabili.
2.1 Le sanzioni disciplinari ex lege n. 298/1974 e la sanzione accessoria di cui all’art. 179 CDS
L’art. 21 della Legge 298/1974 contiene sanzioni disciplinari “graduate” secondo la gravità della violazione (per es., ammonimento per violazioni di minore gravità e radiazione dall’Albo nel caso di reiterazione nelle violazioni). Tuttavia, tale disposizione, sia perché si richiama a normative non più vigenti, sia perché alcuni obblighi non sono mai entrati a regime, non ha pienamente prodotto i suoi effetti, ovvero quelli di sanzionare le imprese non osservanti la suddetta normativa.
Ad oggi, le sanzioni in cui possono incorrere le imprese di trasporto merci su strada riguardano:
- la sospensione o revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;
- quelle amministrative pecuniarie, previste dall’art. 19 del decreto legislativo 395/2000;
- quelle relative alle residue fattispecie, previste dall’art. 21 della Legge 298/1974.
2.2. Sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio alla professione
La sanzione della sospensione/revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione viene applicata al venir meno di uno dei requisiti previsti dall’art. 3, del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (onorabilità, idoneità professionale, capacità finanziaria e stabilimento). L’avvio della procedura deve avvenire nei termini massimi previsti dal paragrafo 1 del suddetto art. 13.
Nel caso di perdita dell’onorabilità dell’impresa, del gestore o di altri soggetti, rileva il disposto normativo dell’art. 6, comma 1, lett. da a) a c), che prevede il ricorso ad uno specifico procedimento, come quello delineato dall’art. 6, par. 2, lett. a) del Regolamento comunitario. Il procedimento si avvia quando vengono inflitte all’impresa, al gestore dei trasporti o ad altri soggetti una condanna, una sanzione o altra misura, attualmente ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 395/2000, ovvero quando si abbia conoscenza di una condanna o sanzioni per le infrazioni più gravi previste nell’Allegato IV della disposizione europea. Dal 2017 si dovrà tenere conto anche delle sanzioni gravi classificate dal Regolamento (UE) n. 2016/403.
Ad oggi, le infrazioni di cui all’Allegato IV rilevate in Italia trovano riscontro come fattispecie di violazione prevista dalle disposizioni nazionali sanzionatorie vigenti.
Nelle more di un riordino della normativa nazionale che risponda agli aspetti sanzionatori della normativa UE, la nota sottolinea che:
– i procedimenti per la perdita di onorabilità e per la sospensione/revoca dell’autorizzazione d’impresa sono avviate secondo le modalità previste dalla Legge 7.08.1990, n. 241;
– l’avvio dei procedimenti rientra nelle competenze degli uffici che provvedono al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e che gestiscono il REN;
– qualora il procedimento si concluda con l’accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o con dichiarazione di idoneità del gestore, l’ufficio procede, con provvedimento motivato, a sospendere l’autorizzazione, assegnando all’impresa un termine (entro il periodo temporale previsto dal Regolamento suddetto) per regolarizzarsi;
– in caso di inadempienza dell’impresa, l’ufficio avvierà un ulteriore procedimento per la revoca dell’autorizzazione.
Nel caso di sospensione/revoca dell’autorizzazione, l’impresa può proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Alla revoca dell’autorizzazione consegue la cancellazione dall’Albo.
2.3 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
I funzionari, che rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, sono tenuti, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 395/2000, ad effettuare controlli in merito agli obblighi di comunicazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, notificano all’impresa interessata, entro 90 giorni dall’accertamento, il provvedimento con cui si contesta la violazione. A sua volta, l’impresa che ha ricevuto la notificazione dell’atto di contestazione può, entro 30 giorni, richiedere audizione o presentare scritti difensivi alla Direzione Generale Territoriale (DGT), nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale l’impresa.
La DGT, dopo aver esaminato gli eventuali scritti difensivi o verificato elementi emersi nell’audizione, se ritiene immotivata la contestazione, ovvero non sussistano elementi per applicare la sanzione, emette un’ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia all’Ufficio che ha inflitto la sanzione e né è data comunicazione ai soggetti interessati.
L’impresa può, altresì, entro 60 giorni dalla notificazione della contestazione, provvedere al pagamento in misura ridotta (con modello F23) e fornirne copia all’Ufficio che ha contestato la violazione. In tal caso, il procedimento sanzionatorio si estingue.
Qualora, invece, l’impresa non provveda, l’ufficio che ha irrogato la sanzione, accertato il mancato pagamento, trasmette il rapporto alla DGT competente, allegando il provvedimento di contestazione dell’infrazione e la prova dell’avvenuta notificazione dello stesso.
La DGT competente, se ritiene fondato l’accertamento, anche in presenza di scritti difensivi, stabilisce, con ordinanza motivata, l’entità della sanzione pecuniaria (tra il limite minimo e il limite massimo previsto dalla legge), e ingiunge all’impresa responsabile dell’infrazione di effettuare il pagamento. L’azienda, può provvedere entro 30 giorni dalla notificazione al pagamento della sanzione ed estinguere il procedimento sanzionatorio, oppure può non effettuare il pagamento né presentare opposizione al giudice di pace del luogo in cui è accertata la violazione; in questo caso, l’ordinanza-ingiunzione diviene titolo esecutivo e la DGT che ha emesso tale atto provvede a riscuotere le somme dovute sulla base delle norme per l’esazione delle imposte dirette.
3. Ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia di provvedimento adottato dagli uffici
Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori è l’organo deputato a decidere sui ricorsi proposti dagli interessati avversi i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo e provvedimenti disciplinari adottati dagli Uffici delle Motorizzazioni.
Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
Le decisioni del Comitato Centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all’ufficio della motorizzazione competente.
Il ricorso può essere presentato al Comitato Centrale in presenza di un provvedimento
- di diniego di iscrizione all’Albo;
- di sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo;
- di applicazione di sanzioni disciplinari.
Considerando l’iscrizione all’Albo un sub-procedimento volto ad accertare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria in capo alle imprese è, pertanto, di competenza dell’Albo decidere su ricorsi avversi alle tematiche suddette.
Nel caso in cui, invece, un’impresa è già iscritta all’Albo, ma abbia avviato il procedimento per iscriversi al REN, ovvero presentato domanda per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione: ogni provvedimento conseguente a tale domanda, ovvero relativo alla dimostrazione o al venir meno di uno qualunque dei quattro requisiti o che incida sull’autorizzazione già rilasciata, è di competenza della DGT .
Rientrano, pertanto, nelle competenze della DGT le decisioni in via gerarchica sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di:
– rigetto della domanda di rilascio dell’autorizzazione;
– sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione;
– dichiarazione dell’idoneità del gestore;
– dichiarazione di perdita dell’onorabilità degli altri soggetti.
In alternativa ai ricorsi al Comitato Centrale dell’Albo o alla DGT, le imprese possono proporre ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notifica, comunicazione, conoscenza dell’atto impugnato.
Allegati
Nota+MIT+15.4.2016