WEBINAR “COME IL COVID STA MODIFICANDO IL RAPPORTO DEL CONSUMATORE AMERICANO CON IL PRODOTTO ITALIANO DI QUALITÀ” – 28 SETTEMBRE 2020

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UNIDO ITPO Italy, Agenzia della Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, organizza una serie di webconference dedicate ai temi dell’ Energia e Ambiente nei Paesi in Via di Sviluppo al fine di favorire partenariati industriali in tali settori nei Paesi Target.
Evidenziamo in particolare i webinar dedicati a tre paesi dell’Africa sub – sahariana:
7 Ottobre Doing Green Bussiness in Kenya, ore 11.00
14 Ottobre Doing Green Business in Botswana, ore 11.00
21 Ottobre Doing Green Business in Etiopia, ore 11.00
Di seguito la comunicazione completa dell’UNIDO ITPO ITALY con i link per registrarsi ai singoli eventi.

Gentilissimi,
UNIDO ITPO Italy ha il piacere di invitare Voi e la Vostra rete professionale a prendere parte alla serie di webinar “Doing Green Business”: sei country presentation tematiche che si terranno con cadenza settimanale dal 23 settembre al 28 ottobre 2020 con l’obiettivo di promuovere scambi commerciali, innovazione tecnologica e partenariati in ambito di energia e ambiente tra il settore privato in Italia e nei paesi target.
L’iniziativa è organizzata da UNIDO ITPO Italy all’interno del progetto “Fostering international partnerships between companies and/or institutions operating in the energy and environment sectors” finanziato dal Ministero Italiano dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Ciascun episodio settimanale sarà dedicato ad uno dei seguenti paesi partner: Perù, Kazakistan, Kenya, Botswana, Etiopia e Cuba. Al fine di individuare opportunità commerciali ed incentivare lo sviluppo di collaborazioni internazionali per effettuare investimenti in loco, Doing Green Business vedrà la partecipazione di controparti istituzionali e commerciali sia italiane che locali operative in ambito di efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile – solare, eolica, idroelettrica, geotermica e biologica – nonché di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.
Offrendo una panoramica sulle varie possibilità di investimento nei settori focus dei paesi partner, l’iniziativa è volta a favorire l’ingresso sul mercato e la distribuzione su vasta scala di fonti energetiche alternative ecologiche e di tecnologie ambientali innovative per uno sviluppo sostenibile.
Gli appuntamenti saranno:
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Doing Green Business in Peru | 23 settembre 2020 h: 16:00
Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9RmiI948SgKY6h-iNpsYaA |
| Doing Green Business in Kazakhstan | 30 settembre 2020 h: 11:00
Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3_CFHYHySUGSUdK_UW74sg |
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| Doing Green Business in Kenya | 7 ottobre 2020 h: 11:00
Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SfC-CkGEQz2oHwHuKOk__w |
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| Doing Green Business in Botswana | 14 ottobre 2020 h: 11:00
Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bOOyFV7QS3uJ_ceXQhteWQ |
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| Doing Green Business in Ethiopia | 21 ottobre 2020 h: 11:00
Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Y2X4y4DTQVWuHCulZyLnNA |
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| Doing Green Business in Cuba | 28 ottobre 2020 h: 16:00
Form di registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a83xRZ3dSmy3StfQhTFbwQ |

Come noto, l’art. 3 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020, per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Fis e Cig in Deroga) legati all’emergenza Covid-19 e che ne abbiano già fruito negli scorsi mesi di maggio e giugno.
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’INPS con la circolare n.105/2020, in allegato, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla fruizione del predetto esonero contributivo.
L’Istituto chiarisce che l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 27/2020 e ss.mm.ii..
Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di cui sopra.
Come detto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero è previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’art.1 del DL 104/2020. Qualora quindi il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in oggetto, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19.
Sarà possibile accedere all’esonero contributivo in commento – e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020 – per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di integrazioni salariali in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Durante tutto il periodo di fruizione dell’esonero, che comunque non potrà prorogarsi oltre il 31 dicembre 2020, operano i divieti di cui all’art. 14 del DL 104/2020 (blocco dei licenziamenti). La violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art.1 del DL 104/2020.
L’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
L’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità di maggio e giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.
L’esonero in trattazione, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Infine, l’Istituto chiarisce che le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domande, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in oggetto, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali Covid-19 e dalla specifica normativa recata dal DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e ss.mm.ii..
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

Il recente DPCM del 7 settembre 2020 ha prorogato il precedente documento analogo del 7 agosto, nel quale si confermava la validità del Protocollo condiviso, siglato il 14 marzo e aggiornato il 24 aprile 2020.
Ad oggi, quindi, le finalità ed i contenuti di quel Protocollo sono del tutto vigenti.
È evidente che, rispetto alle considerazioni che hanno portato all’aggiornamento del 24 aprile, i contenuti del Protocollo presentano esigenze di ulteriore evoluzione in coerenza con la nuova situazione oggi in essere, legislativa, epidemiologica e organizzativa.
Basti pensare a fattori come la completa riapertura delle aziende e degli spostamenti connessi con la ripresa economica, la parziale liberalizzazione degli spostamenti, la riattivazione della formazione e delle riunioni (legittimate da provvedimenti normativi ed amministrativi), la riapertura delle scuole e, per altro verso, le evidenti conseguenze dei comportamenti individuali (evidenziati dalla fase estiva), il perdurare della circolazione del virus, la rilevanza problematica dei soggetti asintomatici, l’avvicinarsi della stagione autunnale (con la potenziale sovrapposizione tra le normali influenze o alle semplici sintomatologie da raffreddamento), l’esigenza di tutela delle persone fragili (lavoratori e non).
Alle nuove esigenze e criticità, considerate anche nell’evoluzione normativa, sarebbe opportuno rispondesse l’aggiornamento del Protocollo che, recependo il nuovo quadro, contestualizzerebbe meglio le regole previste e di fatto applicate dalle imprese.
Il nostro Sistema centrale, fin dal mese di giugno scorso, ha chiesto a Governo e sindacati l’incontro per aggiornare alcuni aspetti del Protocollo; nella riunione iniziale di luglio alcuni aspetti erano stati trattati e sostanzialmente condivisi (tra questi, il riavvio della formazione e la ripresa delle trasferte), poi il sovrapporsi di altre esigenze non ha, per ora consentito di portare a conclusione il percorso.
Confindustria ritornerà con forza a chiedere l’aggiornamento del Protocollo, anche in occasione dell’incontro con il Ministro del lavoro del prossimo 24 settembre 2020 sul lavoro agile, anch’esso strumento di reazione ed organizzazione nella lotta alla diffusione del virus.
Nell’attesa di auspicabile aggiornamento, il Protocollo vigente contiene tutte le regole fondamentali che vengono concretamente seguite dalle imprese, restano sempre valide e acquistano un valore sempre maggiore, proprio se riferite alle nuove fasi dell’emergenza post lockdown.
L’evoluzione delle conoscenze scientifiche e la quotidiana osservazione consentono di evidenziare alcuni fattori che inducono a mantenere alta l’attenzione:
E si potrebbe continuare.
È fondamentale che i Protocolli che le singole imprese hanno definito e implementato per le proprie sedi vengano rispettati, soprattutto in quel nucleo di comportamenti che, a prescindere da ogni aggiornamento, sono e saranno sempre essenziali e, anzi, ancor più fondamentali e significativi per contrastare proprio quelle situazioni negative sopra indicate.
Si tratta di regole, ripetute da tutti gli organi scientifici e dalle autorità, che prescindono evidentemente dall’aggiornamento del Protocollo e che, con le variabili sopra richiamate (stagione invernale, riapertura delle scuole, frequentazione di locali chiusi), assumono una efficacia ancora più decisiva nella lotta alla diffusione del virus, in assenza del vaccino.
Si tratta di indicazioni di buon senso che mantengono una propria efficacia se sono continuamente osservate. Per questo la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita perde inevitabilmente senso: le regole vanno rispettate a prescindere dal fatto che siano prescritte dai Protocolli.
Per questo motivo appare opportuno che le imprese, oltre a rispettare rigorosamente i Protocolli nei luoghi di lavoro, si facciano portatrici di messaggi diretti a sollecitare l’attenzione dei lavoratori anche nella vita privata, così assolvendo ad una funzione sociale nel farsi portatori della cultura della sicurezza e favorire l’estensione dei comportamenti sicuri e responsabili dal mondo del lavoro alla vita privata e sociale.
Questo anche nella considerazione che la mancata osservanza di quei comportamenti responsabili nella vita sociale rende totalmente inutili quelli virtuosi eventualmente tenuti all’interno dell’azienda.