RINNOVO CCNL 10/12/2015 PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLA GOMMA CAVI ELETTRICI ED AFFINI E ALL’INDUSTRIA DELLA MATERIE PLASTICHE – IPOTESI DI ACCORDO DEL 16/09/2020 – PRIMA ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI

Vi informiamo che la Federazione Gomma Plastica, con propria circolare, rende noto che nella giornata di mercoledì 16 settembre 2020 è stata raggiunta l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CNNL 10/12/2015 per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche.

A causa della situazione di emergenza sanitaria provocata da Covid-19, la trattativa si è svolta in modalità di videoconferenza.

L’operatività dell’intesa è subordinata alla comunicazione di approvazione che le Organizzazioni sindacali si sono impegnate a far pervenire alla Federazione Gomma Plastica entro il 20 novembre 2020, a seguito della consultazione dei lavoratori.

Rinviando al testo contrattuale allegato per ogni dettaglio, si riportano di seguito i principali contenuti dell’intesa.

Decorrenza e Durata

Il CCNL decorre dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2022.

Per il periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2020 le Parti hanno stabilito di confermare tutte le disposizioni economiche e normative del CCNL 10 dicembre 2015.

Si evidenzia che non sono previsti oneri a carico delle imprese per il 2020 e che le nuove disposizioni e gli incrementi retributivi decorrono dal 1° gennaio 2021.

Trattamento economico

Sono stati abrogati i commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 70 e, contestualmente, sono stati introdotti i paragrafi A e B dell’art. 17 che regolano il TEM e il TEC in osservanza dell’Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 “Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil”.

La variazione del TEM avverrà – secondo le regole condivise, per norma o prassi – in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi membri della Comunità europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall’Istat.

È stato convenuto l’incremento complessivo di € 63,00 per il livello F, suddiviso in due tranche. Di seguito si riportano gli incrementi per livello e per data di decorrenza.

 

LIV. DALL’1/01/2021 DALL’1/01/2022
I 25,57 24,77
H 28,44 27,55
G 29,82 28,89
F 32,00 31,00
E 32,85 31,82
D 34,23 33,16
C 34,67 33,58
B 35,13 34,03
A 37,24 36,07
Q 39,55 38,31

Pertanto dal 1° gennaio 2021 i minimi retributivi saranno:

 

LIV DALL’1/01/2021 DALL’1/01/2022
I 1.419,80 1.444,57
H 1.579,27 1.606,82
G 1.656,06 1.684,95
F 1.777,12 1.808,12
E 1.824,34 1.856,16
D 1.901,07 1.934,23
C 1.925,26 1.958,84
B 1.950,87 1.984,90
A 2.067,93 2.104,00
Q 2.196,27 2.234,58

Indennità sostitutiva del premio di risultato

A partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui all’allegato 1 del CCNL sarà erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.

Indennità turno notturno

L’indennità in cifra fissa di cui all’art. 12, comma 5, del CCNL, prevista per ogni turno notturno prestato nell’ambito dei turni avvicendati sarà riproporzionata all’effettiva prestazione svolta.

Conto ore

È stata prevista la possibilità di definire a livello aziendale con la RSU e/o organizzazioni sindacali territoriali una diversa procedura di recupero delle ore di straordinario effettuate dal lavoratore.

Classificazione del personale

Le Parti hanno convenuto di costituire entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo la Commissione Paritetica Nazionale per la revisione del sistema di classificazione che durante la vigenza del contratto collettivo lavori ad una ipotesi di revisione dell’attuale sistema classificatorio.

A partire dal 1° gennaio 2021, i lavoratori inquadrati al livello I dell’area produzione con posizione professionale di addetti alla conduzione di macchine di produzione o all’esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti, saranno inquadrati al livello H dopo il superamento del periodo di prova.

Rappresentante dei lavoratori per la formazione

Nelle realtà con oltre 50 dipendenti, all’interno della RSU, potrà essere identificato il delegato alla formazione che, in possesso di adeguate competenze e, qualora necessaria, con opportuna formazione dedicata, sarà consultato in sede di definizione delle tematiche della formazione finanziata.

Banca delle ore solidale

Le Parti si sono impegnate a definire, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo, linee guida per la Banca delle ore solidale prevista dall’art. 24 del DLgs 14 settembre 2015, n.151, quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere adottate in sede aziendale.

Assistenza sanitaria

In materia di assistenza sanitaria, le Parti hanno infine convenuto di promuovere una campagna informativa volta a dare impulso alle iscrizioni al FASG&P, stabilendo a tal fine 1 ora di assemblea aggiuntiva retribuita una tantum da effettuarsi nell’arco di questa vigenza contrattuale.

Altri interventi di carattere normativo

È stata prevista la riduzione dei tempi di programmazione dei permessi di cui all’art. 33 della L.104/1992 da tre mesi ad un mese.

Sono state escluse dal riproporzionamento delle ROL le giornate di visita e i ricoveri per terapie oncologiche, degenerative, salvavita e il periodo di maternità anticipata per gravidanza a rischio o per mansioni incompatibili con la gravidanza.

Le trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o da gravi patologie degenerative di cui all’art. 8, comma 3, del DLgs 81/2015, non saranno computate nel limite contrattualmente previsto del 3% delle domande di trasformazione.

È stata elevata da 5 a 10 mesi l’aspettativa non retribuita che il lavoratore può richiedere per un continuativo grave evento morboso superato il periodo di comporto.

È stato riconosciuto il diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibile ai familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA ai sensi dell’art.6 della Legge 8 ottobre 2010, n.170, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive.

In materia di relazioni industriali sono stati previsti interventi migliorativi sull’Osservatorio nazionale, è stata costituita la Commissione Paritetica Contrattuale Nazionale Salute Sicurezza e Ambiente ed è stato rinominato il Titolo V nel quale è confluito il paragrafo B. Prevenzione, Sicurezza sul lavoro e Ambiente precedentemente inserito nel Titolo I Relazioni Industriali a livello nazionale.

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CCNL METALMECCANICI: TRATTATIVE PER IL RINNOVO

Vi informiamo che nelle giornate del 16 e 17 settembre u.s. si sono svolti gli incontri tra Federmeccanica e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL.

L’incontro è iniziato con una introduzione della Federazione sul quadro generale, rappresentando lo scenario di crisi che colpisce il settore metalmeccanico (il Paese e il mondo) riportando i dati più rilevanti che lo certificano (dalla produzione industriale all’export che segnano, rispettivamente -21% e -15% nei primi 7 mesi del 2020 a confronto con lo stesso periodo del 2019).

Federmeccanica ha poi ribadito l’obiettivo di fare il Contratto e che questo debba essere sostenibile, calato nella realtà del momento e in continuità con i principi del Rinnovamento.

La Federazione ha inoltre sottolineato la volontà di affrontare ciascun tema, dando risposte alle richieste in piattaforma e presentando le proprie istanze.

Le Organizzazioni sindacali hanno evidenziato con varie sfumature la centralità della parte salariale pur affermando l’importanza della parte normativa.

Nella replica Federmeccanica ha fatto presente che il Contratto deve essere valutato nel suo insieme, sottolineando che ci sono distanze anche ampie su molti punti come la parte economica. È stato comunque manifestato il massimo impegno per la ricerca di soluzioni in linea con i principi enunciati, a partire dalla sostenibilità.

Si è poi passati all’approfondimento dei temi in agenda, dalla sicurezza sul lavoro alle relazioni industriali, per finire con la partecipazione.

Al termine della discussione sono stati calendarizzati altri appuntamenti, dopo quelli già organizzati per la prossima settimana. Questi ultimi si terranno il 23 Settembre p.v. – incontro tematico formazione professionale e il 24 Settembre p.v. – incontro tematico politiche attive, mercato del lavoro ed appalti.

Le trattative riprenderanno quindi, dopo una settimana di pausa, il 7 e l’8 Ottobre a Roma. I temi che saranno discussi sono la parte economica e l’inquadramento.

Nelle giornate poi del 14 e 15 Ottobre, in località da definire, saranno invece affrontati i temi dell’orario di lavoro, delle tutele e dei diritti.

Con la definizione del programma di cui sopra si è chiusa la prima sessione di incontri.




COMMENTO ALLE DISPOSIZIONI SU LAVORO AGILE E CONGEDI NEL DECRETO LEGGE N.111/2020

Come noto, l’art. 5 del DL 8 settembre 2020, n. 111 riconosce ai genitori, in occasione della ripresa dell’anno scolastico, la possibilità di svolgere lavoro agile (c.d. smart working) o di usufruire di un congedo straordinario durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

Si fornisce di seguito un commento redatto dal nostro Sistema centrale, avente ad oggetto la richiamata normativa.

Secondo il decreto (art. 5, comma 1), un genitore, lavoratore dipendente, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (quando la mansione lo consente) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di “contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.

E già qui occorre soffermare l’attenzione sulla previsione che il contatto debba essersi verificato all’”interno del plesso scolastico”. Appare assai arduo distinguere il luogo (ed anche il tempo) dell’avvenuto contatto, in quanto un ragazzo ben può essere venuto in contatto del virus all’esterno (sui mezzi di trasporto, nella vita quotidiana, in famiglia, etc.) e non si chiarisce se il riconoscimento della possibilità di svolgere lavoro agile sia condizionata alla presenza di una certificazione che l’avvenuto contatto è avvenuto all’interno della scuola.

Se l’aver contratto il COVID all’interno o all’estero della scuola fosse veramente condizionante, sin d’ora si evidenzia l’opportunità che la condizione venga soppressa nel testo della legge di conversione del decreto.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

La norma dispone che il ricorso all’astensione è possibile solo quando non sia possibile il ricorso allo smart work: in apparenza, una disposizione che non ammette deroghe. Invece, la stessa norma dispone che il ricorso all’astensione è possibile “comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1”, sembrando rendere meno assoluta la prevalenza del lavoro agile rispetto all’astensione.

Andrebbe poi chiarito se i genitori potranno alternarsi nell’astensione per il periodo di quarantena: il testo di legge sembra confermare tale alternatività, laddove prevede che “per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle  misure  di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro  titolo  l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge  alcuna  attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di  fruire di alcuna delle predette misure”.

Per i periodi di congedo fruiti, in luogo della retribuzione (e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, ossia 50 mln di euro, come previsto dal comma 6),  sono riconosciute un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa (calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 23 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 ma con esplicita esclusione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice) e la copertura previdenziale figurativa.

I benefici in commento (smart work e astensione) possono essere riconosciuti entro il 31 dicembre 2020.




TASK FORCE CORONAVIRUS: ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE – 21 SETTEMBRE 2020

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in data 21 settembre 2020, ha firmato una nuova ordinanza contenente ulteriori misure urgenti di gestione dell’emergenza sanitaria: 

  1. Francia: coloro che entrano/rientrano in Italia dalle seguenti Regioni francesi –Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurraoltre a compilare un’autodichiarazione, dovranno anche:
  2. a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo

o in alternativa

  1. b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento

 

  1. Bulgaria: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza più l’obbligo di isolamento al rientro,gli spostamenti da/per la Bulgaria. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.

 

  1. Serbia:non vige più il divieto di ingresso per coloro che provengono dalla Serbia o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Tuttavia gli spostamenti da/per il Paese sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.



AMBIENTE: ROADSHOW CONAI 2020: WEBINAR “AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO, CONTROLLO DEI FORNITORI IDONEI. LA SCELTA DELLE DESTINAZIONI, AFFIDABILITÀ E COSTI” DEL 23 SETTEMBRE 2020 ORE 10.30

In evidenza

23 settembre 2020 ore 10,30

Avvio a recupero o smaltimento, controllo dei fornitori idonei. La scelta delle destinazioni, affidabilità e costi.

Relatore Luca Passadore

Link d’iscrizione 

https://hyperedizioni.webex.com/hyperedizioni-it/onstage/g.php?MTID=efd2eed742793bfe50242acb71b727f41

I prossimi appuntamenti di settembre:

30 settembre 2020 ore 10,30

La gestione di particolari tipologie di rifiuti

Relatore Paolo Pipere

Link d’iscrizione 

https://hyperedizioni.webex.com/hyperedizioni-it/onstage/g.php?MTID=e31886fcdbb5777a03404ced25c4d8da9

 

Anticipiamo che, nell’ambito del Roadshow Conai 2020, abbiamo programmato, per il 14 ottobre prossimo, (ora da definire) una prima sessione dedicata al tema “Attuazione delle Direttive Circular Economy: le novità relative alla gestione dei rifiuti”.

Tuttavia, già nei prossimi webinar, saranno illustrate le prime novità.

 

I webinar sono gratuiti e riservati alle aziende associate.




Ambiente: Roadshow CONAI 2020: webinar del 16 settembre u.s. pubblicazione slide

Alleghiamo le slide del  webinar  “Rifiuti prodotti da fornitori, manutentori e appalti” svoltosi il 16 settembre u.s.

slides 16 sette 2020_Manuten_Appalti_CONAI_09_20




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