Come comunicato dal nostro Sistema centrale, sono pervenuti numerosi quesiti in merito all’interpretazione della normativa in tema di mobilità, con riguardo all’obbligo di anticipare parte del contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91) per i lavoratori interessati da
procedure di mobilità avviate nel 2016 e che, però, verranno licenziati nel 2017.
I quesiti si giustificano in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene soppressa l’indennità di mobilità e resta solamente il trattamento di Naspi, anch’esso soggetto ad un contributo cd di licenziamento (art. 2, c. 31, legge n. 92/2012).
Vi era dunque la necessità di comprendere se, per i lavoratori coinvolti da una procedura di mobilità avviata nel 2016 ma licenziati nel 2017, sia possibile recuperare, attraverso lo strumento del conguaglio, il contributo di mobilità anticipato nel 2016 in sede di versamento del contributo di licenziamento relativo alla Naspi.
Il nostro Sistema centrale ha sottoposto la questione all’Inps – direzione centrale per le entrate contributive – argomentando come non recuperare le somme versate a titolo di contributo di ingresso alla mobilità avrebbe comportato una impropria duplicazione, non sussistendo più – dal 1° gennaio 2017 – la prestazione economica finanziata da quel contributo.
L’Inps, confermando la bontà di tale interpretazione, ha precisato – nella nota allegata – che il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a titolo di contributo d’ingresso per la mobilità.
Il recupero potrà essere eseguito, specifica l’Istituto, mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in analogia con quanto disposto dall’art. 4, c. 10 della citata legge n. 223/91.
Allegati
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