AUTOTRASPORTO – rimborso accise gasolio IV trimestre 2016 – domanda entro il 31 gennaio 2017

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2016, unitamente al modello di dichiarazione ed al software aggiornato necessario per inoltrare la domanda https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2016

L’istanza deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:

a. gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;

c. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al suddetto decreto legislativo 422/1997 e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;

d. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).

Pertanto, non possono fruire del beneficio:

– i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c);

– i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).

Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi:

– gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;

– i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.

La misura del beneficio è pari a:

– € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 2 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del Decreto Legge 1/2012, conv. in Legge 27/2012;

– € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 3 dicembre e il 31 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata tab. A.

Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2016, unitamente al modello di dichiarazione ed al software aggiornato necessario per inoltrare la domanda https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2016

L’istanza deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:

a. gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;

c. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al suddetto decreto legislativo 422/1997 e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;

d. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).

Pertanto, non possono fruire del beneficio:

– i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c);

– i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).

Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi:

– gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;

– i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.

La misura del beneficio è pari a:

– € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 2 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del Decreto Legge 1/2012, conv. in Legge 27/2012;

– € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 3 dicembre e il 31 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata tab. A.

Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.

Allegati

Nota+Agenzia+Dogane++20.12.2016,+n.+143065_RU+-+IV+trimestre+2016




DL “milleproroghe”: aggiornamenti Sistri

 Informiamo che, all’art. 11 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (“Proroga e definizione di termini”) – pubblicato nella Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2016 – è stata inserita la proroga dell’entrata in vigore delle sanzioni sul corretto utilizzo del Sistri e, di conseguenza, è stato prorogato il termine ultimo entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD), nonché le relative sanzioni.

 

In particolare, il decreto dispone all’art. 11 del DL 101/2013 vigente, comma 3-bis, primo periodo, quanto segue: “le parole «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» “.

E’ stata, inoltre, confermata la riduzione del 50% delle sanzioni relative alla  mancata/non corretta iscrizione e relativo versamento del contributo, attraverso la modifica dell’ultimo periodo, sempre del comma 3-bis, nel seguente modo: “«Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte  del  concessionario  individuato  con  le  procedure di cui al comma 9-bis,  e comunque non oltre il 31  dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento»”.

E’ stato, infine, rivisto il comma 9-bis, che ha per oggetto, tra gli altri, il termine finale di efficacia del contratto:

“al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»;

alla fine del quarto periodo, dopo le  parole:  «10 milioni di euro per l’anno  2016» aggiungere  le  seguenti: «nonché’ nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «entro il 31 marzo 2016»”.




Legge di Bilancio 2017: pubblicazione in G.U. n. 297 del 21 Dicembre 2016

Vi informiamo che la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n.57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 ed entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2017.

Ci riserviamo di ritornare sull’argomento per fornirVi ulteriori approfondimenti.

Si riporta in allegato il testo del provvedimento.

Allegati

232-2016-legge-bilancio-2017 (1)




Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

 

Lo scorso 4 novembre è entrata in vigore la legge n. 199/2016, in materia di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, che riscrive anche il delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, previsto dall’art. 603-bis del codice penale.

 

Il reato punisce chiunque recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché chiunque utilizza la manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Occorre evidenziare che, nonostante il titolo recato dalla legge, le disposizioni di carattere penale ivi contenute si applicano alla generalità dei datori di lavoro e non solo al settore agricolo.

Le principali novità della nuova fattispecie consistono nell’introduzione della punibilità del datore di lavoro (comma 1) e nella modifica dei c.d. indici di sfruttamento (comma 3).

Nel corso dei lavori parlamentari, Confindustria ha manifestato condivisione per la ratio dell’intervento, diretto a colpire il riprovevole fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro ma, al contempo, ha evidenziato il rischio di interpretazioni immotivatamente estensive dei cd. indici di sfruttamento che si applicano direttamente a tutti i datori di lavoro.

In particolare, Confindustria, da un lato, ha sensibilizzato le Commissioni competenti e il Governo e, dall’altro, ha elaborato alcune proposte emendative con l’obiettivo di collegare la sanzione penale alle violazioni gravi e reiterate di norme a tutela dei lavoratori, e non anche a violazioni di minore entità.

Tuttavia, la ferma posizione del Governo ha determinato la definitiva approvazione del testo, senza introdurre modifiche.

Ciò nonostante, anche per effetto delle sollecitazioni di Confindustria, ci sono i presupposti per superare in via interpretativa le criticità segnalate.

Infatti, il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno con cui si impegna a: i) valutare eventuali modifiche della nuova fattispecie penale, con particolare riferimento agli indici di sfruttamento; ii) emanare circolari dirette a chiarire la portata di tali indici, anche per circoscrivere i casi in cui le specifiche violazioni possono essere il presupposto per configurare il reato di sfruttamento.

Inoltre sono molto importanti alcuni passaggi del dibattito in Aula che, innanzitutto, evidenziano la ratio della riformulazione dell’art. 603-bis c.p.: colpire le forme gravi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori.

Proprio con riferimento agli indici di sfruttamento riteniamo opportuno segnalare alcune possibili criticità del testo specialmente laddove dovesse seguirsi un’interpretazione eccessivamente estensiva degli indici di sfruttamento.

Ad esempio, con riferimento al primo indice relativo alla violazione degli obblighi retributivi, un’interpretazione eccessivamente letterale e non condivisibile della disposizione potrebbe indurre a ritenere che la seconda parte della disposizione, relativa al trattamento “comunque sproporzionato” non richieda il requisito della reiterazione che, invece, viene espressamente previsto nella prima parte della medesima disposizione.

Analogamente e sempre in via interpretativa i riferimenti alle violazioni in materia di orario di lavoro e salute e sicurezza non offrono alcun parametro esplicito per quanto riguarda il livello di gravità della violazione medesima. Ne segue che, in astratto ed in maniera non condivisibile, una duplice mera violazione della disciplina dell’orario normale di lavoro potrebbe in astratto integrare il parametro fornito dall’indice di sfruttamento.

Proprio alla luce della necessità di escludere simili eccessive interpretazioni, nell’ambito del dibattito parlamentare è stato precisato che la nozione di sfruttamento implica una violazione temporalmente apprezzabile dei beni tutelati e non si esaurisce, invece, nella commissione di singole violazioni occasionali.

Al contempo è bene ricordare che affinché si integri la fattispecie delittuosa in esame è necessario che alla condizione di sfruttamento del lavoratore si affianchi l’approfittamento da parte del datore di lavoro dello stato di bisogno del lavoratore medesimo.

 

Sotto questo profilo il dibattito parlamentare ha chiarito che lo stato di bisogno non si identifica con il bisogno di lavorare per vivere e, invece, presuppone “uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona”. In altri termini, viene richiamata l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza per chiarire la circostanza aggravante del diverso reato di usura, che si realizza quando esso è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno (art.644, co. 5, c.p.).

Tali indicazioni rappresentano utili criteri di riferimento per indirizzare la corretta interpretazione della nuova fattispecie. 




Fondo mètaSalute: cancellazione versamento della seconda tranche del contributo di euro 24 per dipendente

Vi informiamo che Federmeccanica, Assistal e Fim- Cisl, Uilm-Uil hanno convenuto di cancellare definitivamente il versamento della seconda trance di 24 euro per dipendente, quale contributo di avvio al Fondo mètaSalute derivante dal CCNL 15 ottobre 2009.




Rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende cartarie e cartotecniche – Nota illustrativa

Facendo seguito alla nostra informativa del 1° Dicembre u.s., Vi informiamo che l’ipotesi di accordo del 30 novembre 2016, non modificabile, sottoscritta da Assografici e dalle OO.SS. SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL CARTA E STAMPA sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 15 gennaio 2017 e sarà applicabile all’atto della firma definitiva.

Si allega una nota illustrativa delle innovazioni e modifiche introdotte da detta ipotesi.

Ci riserviamo di dare tempestiva informativa sull’applicabilità del contratto.

Allegati

_Tabella retributiva CCNL Cartai-Cartotecnici

Nota illustrativa innovazioni e modifiche Ipotesi di Accordo 30 Novembre 2016




Guida alla compilazione del modello OT/24 per il 2017

 

Vi informiamo che l’INAIL ha provveduto alla pubblicazione sul proprio portale della Guida alla compilazione del modello OT/24 per l’anno 2017.

 

Tale documentazione è consultabile al seguente indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html 




Circolare INPS n.224 – sanzioni ai percettori di indennità di disoccupazione in caso di violazione delle politiche attive

Vi informiamo che con la circolare in oggetto, riportata in allegato, l’INPS illustra le ultime novità normative relative alle misure di condizionalità ed al regime sanzionatorio per i precettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del d.lgs. 150/2015, come modificato dal d.lgs. n. 185/2016 (c.d. correttivo al Jobs Act).

Inoltre, la circolare fornisce le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori turismo  e  stabilimenti termali, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.

RELAZIONI INDUSTRIALI Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Allegati

Circolare numero 224 del 15-12-2016




Chiusura Uffici per Festività natalizie

Si comunica che in occasione delle prossime Festività natalizie, gli uffici di Confindustria Salerno resteranno chiusi da martedì 27 dicembre, a giovedì 5 gennaio 2017.

Con l’occasione si formulano i migliori Auguri di un Sereno Natale.

 




– L’APPROCCIO AI MERCATI ESTERI, IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI A CONFRONTO

Ospitato in sede, si è svolto in Confindustria Salerno l’incontro organizzato dall’ordine dei commercialisti di Salerno su “L’approccio ai mercati esteri, imprenditori e professionisti a confronto”, in collaborazione con la società Deloitte.