Come noto è stato pubblicato in G.U. il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che introduce tra l’altro, misure urgenti in materia di lavoro.
In particolare, vengono rinnovate diverse misure già adottate con il DL 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e al contempo ne vengono introdotte nuove, come analizzato di seguito.
CIG / FIS COVID-19
Per quanto concerne il ricorso agli ammortizzatori sociali, il D.L. 34/2020 prevede, terminate le 9 settimane previste dal D.L. 18/2020, la possibilità di richiedere l’intervento per ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020 e un ulteriore successivo periodo di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
Viene modificato il termine per la presentazione della domanda per Covid-19. L’istanza deve essere presentata infatti entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e non più quindi, come previsto dal Decreto Cura Italia, entro la fine del 4° mese. Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio p.v.. Per le domande presentate oltre il termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.
È prevista inoltre la possibilità di ricomprendere nelle richieste di Cigo Covid-19 anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020.
Nelle more di ricevere tutti i dovuti chiarimenti, Vi inviamo – laddove si ritenga necessario procedere con immediatezza – la richiesta da trasmetterci (e-mail [email protected] [email protected]) per l’attivazione alle OO.SS. di comparto, per il nostro tramite, delle diverse tipologie di ammortizzatore:
- comunicazione attivazione CIG Ordinaria (per le imprese che pagano il relativo contributo);
- comunicazione attivazione FIS – Fondo di Integrazione Salariale (per le imprese che pagano il relativo contributo);
- comunicazione attivazione CIG in Deroga (per le imprese con più di 5 dipendenti a cui non si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dal d.Lgs. 148\2015, nonché dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal D.L. 34/2020)
Ulteriori provvedimenti in materia di lavoro
Sul tema dei congedi e premessi, è previsto che i congedi retribuiti al 50% per i genitori di figli di età non superiore a 12 anni, previsti dall’art. 23 del D.L. 18/2020, sono aumentati a 30 giorni e la loro fruizione è estesa fino al 31 luglio p.v.. Sono inoltre prorogati i congedi non retribuiti riconosciuti ai genitori di figli fino a 16 anni.
I permessi aggiuntivi ex L.104/1992, già previsti dall’art. 24 del DL Cura Italia, sono estesi a 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Inoltre, si prevede, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), anche in assenza di accordi individuali, ai lavoratori genitori di almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Altresì viene previsto che la modalità di lavoro agile, limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, possa continuare ad essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali di cui alla legge 81/2017, fermo restando gli obblighi di informativa sulla sicurezza, nonché quelli relativi alla comunicazione dell’attivazione e cessazione che vengono assolti telematicamente.
In materia di contratti a termine è prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche senza apposizione delle causali. Tale misura si affianca a quella già prevista dal D.L. 18/2020 che consente di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato a quelle imprese nelle quali, relativamente alle medesime mansioni, sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di orario in regime di Cig Covid-19.
Viene inoltre modificato l’art. 46 del D.L. Cura Italia, estendendo così da 60 giorni a 5 mesi il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Infine, è esteso al 31 luglio 2020 il termine sino al quale l’assenza dal servizio dei lavoratori con disabilità grave, immunodepressi o con patologie oncologiche (c.d. lavoratori fragili) è equiparato al ricovero ospedaliero, con diritto al trattamento economico per malattia.
Allegati
Modello richiesta attivazione assegno ordinario COVID-19
Modello richiesta attivazione CIG IN DEROGA COVID-19
Modello richiesta attivazione CIGO COVID-19