PRIVACY: DPR – Precisazioni del Garante privacy su ruolo e responsabilità dei consulenti del lavoro

Segnaliamo, di seguito, una news elaborata dagli uffici di Confindustria.

Il Garante per la privacy ha fornito importanti precisazioni in merito al ruolo e alle responsabilità dei consulenti del lavoro nell’ambito dei trattamenti dei dati personali dei dipendenti dei loro clienti (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9080970).

L’Autorità ha evidenziato come il GDPR abbia confermato le previgenti definizioni di titolare (soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”) e responsabile del trattamento (soggetto che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”) e che, quindi, anche nell’ambito del nuovo quadro regolatorio, la figura del responsabile del trattamento sia connotata dallo svolgimento di attività delegate dal titolare.

Ne consegue che, con riferimento ai trattamenti svolti nell’ambito della propria attività, i consulenti del lavoro assumono la qualifica di:

  • titolari” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti e dei propri clienti persone fisiche. In tal caso, infatti, il consulente del lavoro agisce in piena autonomia e indipendenza, determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento per il raggiungimento di scopi attinenti alla gestione della propria attività. La base giuridica di tali trattamenti è, quindi, rinvenibile nell’esecuzione del contratto tra il consulente del lavoro e l’interessato (proprio dipendente o cliente persona fisica);
  • responsabili” quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti (es. elaborazione e predisposizione delle buste paga, pratiche per l’assunzione e fine rapporto, gestione adempimenti in materia previdenziale e assistenziale). In tal caso, infatti, il consulente del lavoro agisce sulla base dell’incarico ricevuto, utilizza i dati raccolti dal suo cliente (datore di lavoro dell’interessato) in base al contratto e a norme di legge e di regolamento e opera in base ai criteri e alle direttive da questo impartite. La base giuridica di tali trattamenti è, quindi, rinvenibile nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui è parte il cliente e nell’adempimento dei connessi obblighi di legge e si trasferisce al consulente del lavoro in ragione dell’affidamento dell’incarico e della sua designazione a responsabile del trattamento.

Quanto alla nomina del consulente del lavoro quale responsabile del trattamento, l’affidamento dell’incarico deve avvenire attraverso la sottoscrizione di un “contratto o altro atto giuridico” stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente. In merito alla qualificazione del consulente del lavoro, l’Autorità ha precisato come la necessaria iscrizione a specifici Albi professionali certifichi la specifica preparazione del consulente e la possibilità di assumere “gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti”. Tuttavia, tale circostanza ˗ per espresso volere del legislatore e anche a garanzia del consulente ˗ non esime il datore di lavoro dalla assunzione della responsabilità prevista dall’ordinamento in caso di violazione degli obblighi posti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Con riferimento alle responsabilità, il Garante per la privacy ha evidenziato come il GDPR abbia riconosciuto al responsabile del trattamento un apprezzabile margine di autonomia nell’individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati. Pertanto, il consulente del lavoro adotterà le misure tecniche ed organizzative adeguate tenendo conto “dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. In ogni caso, con riferimento alla gestione dell’archivio informatico tenuto dal consulente del lavoro, al termine del rapporto professionale, i dati contenuti negli archivi dovranno essere cancellati (oppure anonimizzati) e/o consegnati al titolare conformemente alle condizioni individuate nel contratto di affidamento dell’incarico.

Quanto all’organizzazione e all’inquadramento di eventuali collaboratori del consulente, a seconda delle concrete operazioni di trattamento affidate e del margine di autonomia loro riconosciuto, essi risulteranno quali soggetti autorizzati – e operanti sotto l’autorità del consulente – ovvero quali subresponsabili del trattamento. In quest’ultimo caso, il ricorso a subresponsabili deve essere autorizzato, anche in via generale, dal titolare.

Infine, appare opportuno evidenziare come il Garante per la privacy abbia espressamente escluso la configurabilità di un rapporto di contitolarità tra cliente (datore di lavoro dell’interessato) e consulente del lavoro.

 




Ambiente: CONAI: Guida al contributo 2019

Ricordiamo che è disponibile sul sito del CONAI (www.conai.org), nella sezione Download Documenti/Guida al Contributo, la nuova Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale.

Anche l’edizione 2019 si compone di due volumi: il primo illustra gli adempimenti e le procedure consortili (nelle prime pagine , sono riportate le principali novità per il 2019);  
il secondo contiene tutta la modulistica e le relative istruzioni.

 




Ambiente: Nota Minambiente – Mininterno su art. 26bis DL Sicurezza

Con una nota congiunta, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dell’Interno hanno ritenuto opportuno “nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore“, fornire le prime indicazioni “sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, in relazione al PEE (ndr. Piano di Emergenza Esterno) e sui contenuti minimi del PEI (ndr. Piano di Emergenza Interno)”.

Nella circolare, che si allega, si chiarisce, in prima battuta, che “le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015” (i.e. normativa Seveso). Per questo motivo, ne deriva che “laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell’ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis in parola“.

Di contro, “i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente“.

La circolare si sofferma poi sulle informazioni da fornire al Prefetto per il PEE, fermo restando che tale elenco di informazioni “è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE” e che “il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE“.

Allegati

Circolare disposizioni_art26bis




Ambiente: F-gas: pagina di approfondimento del Ministero dell’Ambiente su nuovo DPR n. 146 del 2018  

In merito al nuovo Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2019, entrato in vigore il 24 gennaio 2019 (in allegato), vi segnaliamo la pagina di approfondimento redatta dal Ministero dell’Ambiente e disponibile al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014

In particolare, evidenziamo i seguenti passaggi, come riportati anche dal Ministero:

  • L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscano registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
    a.  i numeri dei certificati degli acquirenti;
  1. le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Il Regolamento europeo, inoltre, specifica che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservino tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettano tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
Il D.P.R. n. 146 del 2018 attua tale disposizione prevedendo, all’articolo 16, che le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, siano comunicate, per via telematica, alla Banca dati, a partire dal 25 luglio 2019 (ossia sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 146 del 2018).

  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del vecchio D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
    In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la sopracitata Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Vi segnaliamo, inoltre, che la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Allegati

Decreto del Presidente della Repubblica – 16 Novembre 2018 n.146




BREXIT: la Commissione intensifica l’informazione nel settore doganale su eventuale “no deal”

La Commissione europea ha intensificato l’attività informativa nel settore delle dogane e delle imposte indirette per sensibilizzare le imprese dell’UE sull’eventualità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’UE il 30 marzo prossimo, dato il rischio che si profila in questo senso (ipotesi del ” no deal“).

Scopo della campagna è contribuire ad informare le imprese intenzionate a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito dopo il 30 marzo sugli interventi necessari per agevolare per quanto possibile la transizione.
Per prepararsi a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito nell’eventualità di un’uscita senza accordo le imprese dell’UE dovrebbero:

  • valutare se dispongono della capacità tecnica e capitale umano necessari per adempiere alle procedure e alla normativa doganali, ad esempio in materia di norme di origine preferenziali;
  • assicurarsi di ottenere le varie autorizzazioni e registrazioni doganali necessarie per operare nel Regno Unito;
  • interpellare l’autorità doganale nazionale per approfondire questioni specifiche.

La Commissione ha messo a disposizione delle imprese una documentazione articolata, compresa una  lista esemplificartiva di controllo in 5 punti che riepiloga i provvedimenti da adottare. In allegato i link a tale documentazione.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_it.pdf
 
Si ricorda inoltre che, a livello nazionale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attivato un Help Desk (https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit) attraverso il quale è possibile richiedere approfondimenti su quesiti specifici.




ARREDO E COMPLEMENTI/Matera, 3 e 4 aprile: La bellezza abita al Sud_incoming operatori esteri _ ADESIONI: 1 marzo pv

Nell’ambito del Piano Export Sud II, l’ICE-Agenzia organizza a Matera un incoming di 12 operatori esteri – selezionati tra architetti, interior designer e importatori/distributori – per il settore dell’Arredo e dei Complementi.

L’iniziativa, si terrà il 3 e 4 aprile, ed è riservata alle imprese artigiane provenienti da Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Sulla base delle manifestazioni di interesse e dei profili aziendali pervenuti saranno selezionati, a cura degli Uffici ICE-Agenzia della rete estera, circa 12 operatori provenienti da Europa, Nord America e Russia.

La scadenza per le adesioni è fissata all’1 marzo.

La partecipazione delle aziende all’iniziativa è gratuita

Tutti i dettagli nella circolare allegata.

Circolare Informativa – la bellezza abita al sud – incoming Matera




CCNL Industria Metalmeccanica: Formazione continua –  l’iniziativa individuale – Art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI

 

Facendo seguito alle precedenti informative sul tema, Federmeccanica con propria circolare ricorda che, scaduto il primo biennio di applicazione, i lavoratori che non sono stati coinvolti, entro la fine del 2018, in iniziative di formazione continua programmate dall’azienda potranno attivarsi per esercitare il diritto individuale alla formazione continua nel corso del 2019 fino a concorrenza delle 24 ore pro-capite.

In questo caso, le ore previste dal corso di formazione scelto dal lavoratore sono per 2/3 a carico azienda e per 1/3 a carico del lavoratore; in pratica, qualora il lavoratore chieda di partecipare ad un’iniziativa formativa della durata ad esempio di 15 ore, 10 ore saranno a carico azienda e 5 ore a carico del lavoratore.

 

A seconda dell’organizzazione del corso, le ore a carico del lavoratore potranno essere di tempo libero, per la parte svolta al di fuori dell’orario di lavoro, ovvero coperte con l’utilizzo di un PAR o altre soluzioni concordate individualmente per la parte coincidente con l’orario di lavoro.

 

I corsi di formazione a cui il lavoratore può chiedere di partecipare sono, in via prioritaria, quelli di cui l’azienda, anche d’intesa con la RSU, ha dato informazione; in assenza di questa attività di orientamento, il lavoratore potrà esercitare il diritto chiedendo di partecipare a iniziative formative finalizzate all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze trasversali, digitali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda.

 

A garanzia della qualità dell’offerta formativa, la norma contrattuale individua i soggetti formatori che possono organizzare tali corsi tra i quali è ricompresa, in via esplicita, anche l’azienda.

 

Per poter esercitare il diritto soggettivo alla formazione il lavoratore dovrà fare richiesta scritta all’azienda entro 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare producendo la documentazione a supporto della domanda.

 

Qualora le iniziative formative scelte dal lavoratore prevedano un costo di frequenza, l’azienda anche integrando risorse pubbliche e private eventualmente a disposizione, dovrà assumersi l’onere della spesa fino ad  un massimo di 300 euro; tale importo non è riproporzionabile in base alla durata del corso.

 

L’azienda effettuerà il pagamento direttamente al soggetto erogatore del corso di formazione beneficiando, in tal modo, del trattamento fiscale di vantaggio previsto in materia.

 

Nel caso in cui il lavoratore non si attivi per esercitare il diritto alla formazione continua le ore eventualmente non fruite decadranno e non si darà luogo al cumulo con le ore del successivo triennio 2020-2022.

 

Diversamente, qualora le ore di formazione richieste dal lavoratore non siano state fruite per ragioni tecnico-organizzative o per il superamento della percentuale massima di assenza complessiva, queste saranno cumulabili con le ore di competenza del triennio successivo.

 




CCNL Industria Turistica: Denuncia Uniemens – istituito il nuovo codice contratto

Vi informiamo che l’INPS, con messaggio n. 592/2019, riportato in allegato, ha istituito, tra gli altri, il nuovo codice contratto riferito al CCNL per i dipendenti da aziende dell’industria turistica, il 334.

Il nuovo codice va inserito nell’Uniemens, a decorrere dal periodo di paga di Marzo 2019.

Allegati

2742_CODICECONTRATTO_CCNLINDUSTRIATURISTICA_MESSAGGIONUMERO592DEL13-02-2019




CCNL 19.07.2018 per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL: stampa e distribuzione testo

Federchimica con propria circolare informa che dopo la stesura definitiva, siglata il 12 dicembre u.s., del CCNL 19 luglio 2018, è stata avviata l’attività di stampa del CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, sia nell’edizione destinata alle Imprese, sia nelle edizioni relative alle diverse Organizzazioni sindacali stipulanti destinate ai lavoratori.

Le edizioni in oggetto, oltre che il testo del contratto, recano in appendice norme, accordi e linee guida utili per la corretta gestione del rapporto di lavoro. L’acquisto del CCNL in formato cartaceo consente anche, tramite un codice riservato e le relative istruzioni riportate all’interno di ogni copia, l’accesso ad un apposito sito internet per la consultazione, da qualsiasi dispositivo elettronico (pc, tablet, smartphone), del testo del CCNL in formato digitale.

Si forniscono di seguito le indicazioni per procedere alla prenotazione, fino al 30 settembre p.v., del CCNL in formato cartaceo, nelle diverse edizioni realizzate, la cui distribuzione partirà appena terminate le operazioni di stampa, presumibilmente nel mese di maggio.

  1. Edizione destinata alle Imprese

La pubblicazione e distribuzione dell’edizione destinata esclusivamente alle Imprese verrà effettuata direttamente da SC Sviluppo Chimica Spa che ne è anche editore.

Ciascuna copia del contratto è posta in vendita alle seguenti condizioni:

  • Euro 22 (IVA compresa) per le Imprese Associate alla Federazione;
  • Euro 29 (IVA compresa) per le Imprese non Associate;
  • pagamento anticipato, con rimessa bancaria o bollettino postale secondo quanto indicato nel modulo di prenotazione e acquisto allegato (Allegato 1). Alla spedizione seguirà regolare fattura.
  1. Edizioni destinate ai lavoratori

 

Il prezzo per ciascuna copia del contratto è di Euro 22 (IVA compresa), da versare nei termini e secondo le indicazioni contenute nel relativo modulo di prenotazione, come di seguito ricordato per le diverse edizioni.

A ciascun lavoratore dovrà essere consegnata gratuitamente una copia del contratto collettivo nella edizione predisposta dalla Organizzazione sindacale stipulante alla quale il lavoratore aderisce ovvero, in mancanza di tale adesione, nella edizione predisposta dalla Organizzazione stipulante direttamente prescelta dal lavoratore mediante espressa indicazione.

Conseguentemente:

  • per i lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti, l’impresa si limiterà a rilevare i quantitativi da prenotare per ciascuna edizione secondo le proprie risultanze in merito alla iscrizione dei lavoratori a ciascuna Organizzazione sindacale;
  • per i lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni in questione dovrà procedersi alla formale acquisizione della relativa scelta da parte di tali lavoratori, come specificato di seguito.

Per i lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti l’impresa provvederà ad acquisire la scelta della relativa edizione contrattuale mediante l’utilizzazione dell’apposito modulo (Allegato 2), che i lavoratori di cui trattasi dovranno compilare e restituire all’impresa in tempo utile per la prenotazione.

Tale modulo contempla anche l’ipotesi che il lavoratore non manifesti alcuna scelta circa l’edizione del contratto da ricevere, ad esempio non restituendo il modulo in parola.

In questa evenienza è stato previsto – consapevoli tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti – che l’impresa assegni al lavoratore in argomento l’edizione contrattuale predisposta da Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil. Ciò in quanto, dovendosi assolvere all’obbligo di dare copia del contratto applicato anche ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni stipulanti che non abbiano  manifestato alcuna opzione in proposito, si è ritenuto di individuare nella edizione congiuntamente predisposta dalle tre Organizzazioni Filctem/Cgil, Femca/Cisl e Uiltec/Uil, l’edizione più confacente all’assolvimento di tale obbligazione, alla luce del loro grado di rappresentatività nel settore.

  • Edizione Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil

Le richieste delle copie del CCNL nell’edizione Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil, destinate ai lavoratori iscritti a tali Organizzazione e a quelli che non hanno manifestato alcuna scelta circa l’edizione da ricevere, potranno essere effettuate esclusivamente con le seguenti modalità: online attraverso il sito www.mediagrafspa.it/fulc, oppure inviando l’apposito modulo allegato (Allegato 3) via fax 049/8991502 o via email a: [email protected], allegando la documentazione dell’avvenuto versamento di Euro 12 per copia a titolo di acconto prenotazione.

  • Edizioni UGL Chimici, Failc-Confail e Fialc-Cisal

Per quanto riguarda le edizioni predisposte da UGL Chimici, Failc-Confail e Fialc-Cisal, destinate ai lavoratori iscritti a ciascuna di tali Organizzazioni, copia del contratto è posta in vendita alle seguenti condizioni:

  • Euro 22 (IVA compresa);
  • Pagamento anticipato, con rimessa bancaria o bollettino postale secondo quanto indicato nel modulo di prenotazione allegato (All.ti 4,5 e 6). Alla spedizione seguirà regolare fattura;
  • le richieste delle copie del CCNL nell’edizione in oggetto dovranno essere indirizzate esclusivamente via email a: [email protected].

Allegati

21.19 All. 6 Modulo ordine CCNL ed. Fialc Cisal

21.19 All. 5 Modulo ordine CCNL ed. Failc Confail

21.19 All. 4 Modulo ordine CCNL ed. UGL Chimici

21.19 All. 3 Modulo ordine CCNL 19.07.18_Ed. Fulc

21.19 All. 2 Modulo ordine per scelta CCNL ed. Sindacato

21.19 All. 1 Modulo ordine CCNL ed. imprese




Progetti delle aziende a sostegno del Parco Archeologico di Paestum

Venerdì 8 marzo alle ore 18.00, nella sede di Confindustria Salerno, sarà presentata la brochure con i Progetti delle aziende a sostegno del Parco Archeologico di Paestum e sarà proiettato lo spot “Il viaggio del Tempio di Nettuno”

I lavori saranno conclusi dal Presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia.

Si allega il programma dei lavori e, per motivi organizzativi, si prega di confermare la partecipazione all’indirizzo [email protected]

Allegati