EMERGENZA COVID-19/TRASPORTI: ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE IN VIGORE FINO AL 7 SETTEMBRE 2020. DISPOSIZIONI RIENTRO IN ITALIA DA PAESI A RISCHIO

Il Ministro della Salute, con l’Ordinanza del 12 agosto scorso, ha disposto, visto l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 07.08.2020, di applicare specifiche misure di prevenzione, alternative tra loro:

  1. a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque debba fare controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  2. b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; nell’attesa di essere sottoposti al test, le persone sono chiamate ad effettuare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Anche se asintomatici, i soggetti che entrano in Italia dai Paesi sopracitati devono comunque comunicare obbligatoriamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Nel caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Inoltre, è stato inserito nell’elenco F dell’allegato 20 al DPCM 07.08.2020, a decorrere dal 13 agosto anche la Colombia che, pertanto, rientrerebbe nei Paesi della “black list”.

L’Ordinanza in esame ha vigenza dal 13 agosto 2020 sino all’adozione di un successivo DPCM e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

L’Ordinanza è reperibile anche al seguente link:

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5632




AGEVOLAZIONI – BANDO PROGETTI DI R&S RICONVERSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE” – INVIO DOMANDE DAL 5 NOVEMBRE 2020

In riferimento alle nostre news sul bando che prevede agevolazioni per progetti di R&S nell’ambito dell’economia circolare, informiamo che il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande.

 

Le istanze potranno essere presentate a partire dal prossimo 5 novembre.

 

Di seguito, ricordiamo le caratteristiche della misura (per la quale sono disponibili 155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, e 62 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa) che sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo.

In particolare, vengono supportati i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, nei diversi settori dell’economia circolare individuati dal bando.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese e ai centri di ricerca che:

  • sono iscritte nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
  • hanno approvato e depositato almeno due bilanci;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.

 

I beneficiari possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila. In caso di progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

 

Programmi di investimento ammissibili

Per essere ammessi alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

  • essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500mila euro e non superiori ai 2 milioni ed avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi;
  • prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

 

innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

 

progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

 

sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;

 

strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

 

sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati e sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

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AGEVOLAZIONI PROGETTO INDUSTRIALE EUROPEO SULLA MICROELETTRONICA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO L’11 SETTEMBRE 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aperto alle aziende un invito a manifestare interesse per la partecipazione al secondo Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, condiviso dalla Presidenza tedesca di turno della Ue con gli Stati membri. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e la sostenibilità della componentistica microelettronica in Europa, favorendo l’integrazione e la produzione di soluzioni a supporto dell’industria europea attraverso nuove tecnologie 5G e 6G, nuovi algoritmi di sicurezza dei sistemi di telecomunicazione e nuove attrezzature e processi di alta qualità da produrre in Europa.

Il presente invito a manifestare interesse non è accompagnato da alcun sostegno finanziario: il progetto proposto dall’impresa potrà essere finanziato dalle autorità italiane solo se entrerà a far parte di un IPCEI nell’ambito di questa iniziativa, e – in ogni caso – ove considerato di rilevante interesse nazionale. L’aiuto potrebbe in tal caso raggiungere il 100% dei costi ammissibili (i costi ammissibili sono quelli elencati nell’allegato alla comunicazione della Commissione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo – GUCE del 20.6.2014, C 188/4) entro i limiti del funding gap.

Le condizioni di partecipazione all’IPCEI sono le seguenti:

  • L’azienda deve far parte della Catena strategica di valore (CSV) – microelettronica (dalle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto al riciclaggio dello stesso) per una produzione industriale innovativa e rispettosa dell’ambiente in Europa. Deve proporre un progetto d’investimento in Italia; in particolare, il progetto riguarderà congiuntamente la R&S e la prima fase di sviluppo industriale di nuove tecnologie sviluppate nell’ambito dell’IPCEI; il primo sviluppo industriale si riferisce alla transizione da impianti pilota a impianti su larga scala o alle prime attrezzature e impianti del loro genere che coprono le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase sperimentale, ma le fasi di produzione di massa e le attività commerciali non sono ammissibili;
  • Il progetto deve presentare forti innovazioni rispetto allo stato dell’arte mondiale nel settore;
  • L’azienda deve fare parte di una partnership dinamica;
  • L’impresa deve impegnarsi a diffondere le nuove conoscenze acquisite nell’ambito dell’opera finanziata al di là dei suoi clienti e fornitori; l’IPCEI deve consentire un’ampia diffusione delle conoscenze acquisite, protette o meno da un titolo o da un diritto di proprietà intellettuale. La diffusione avverrà anche al di fuori dei partner del progetto in tutta l’Unione europea. I meccanismi di diffusione delle conoscenze devono essere dettagliati. I risultati protetti da titoli o diritti di proprietà intellettuale saranno diffusi a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie;
  • Le società di nuova costituzione sono potenzialmente ammissibili, nel qual caso la domanda deve essere presentata dai futuri azionisti;
  • L’impresa non deve essere oggetto di un’ingiunzione di recupero di aiuti di Stato giudicati illegittimi e incompatibili nell’ambito di una decisione della Commissione europea;
  • L’impresa non deve essere in difficoltà secondo la definizione degli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ((2014/C 249/01) articolo 2, paragrafo 2, punto 2);
  • Il progetto tecnico dell’impresa deve essere cofinanziato dall’impresa beneficiaria e può anche essere cofinanziato con fondi europei.

Le imprese che intendono manifestare il proprio interesse, dovranno presentare via PEC all’indirizzo [email protected], entro il giorno 11 settembre 2020 il documento allegato “scheda di presentazione del progetto” sommariamente compilato (almeno i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 e 7.1), indicando l’ubicazione dell’investimento previsto, le caratteristiche principali del progetto, i costi ammissibili, la data di inizio e di fine del progetto.

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EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. RICHIESTA ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2020 E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE SU CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE E PULIZIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

Ricordiamo che il prossimo 7 settembre scade il termine per l’invio della comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall’art 125 del DL Rilancio.

 

Evidenziamo, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E dello scorso 20 agosto, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli aspetti della certificazione delle attività di sanificazione e alla pulizia degli impianti di condizionamento.

 

Con riguardo alla certificazione, l’Agenzia chiarisce che sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione, che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covd-19 e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica.

 

Per quanto concerne gli impianti di condizionamento, l’Agenzia chiarisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, rilevano le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

 

 

Di seguito ricordiamo le caratteristiche principali dell’agevolazione, di cui abbiamo dato notizia con nostra news dello scorso 15 luglio.

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Per la fruizione, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

Come sopra ricordato, la comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti per fruire dell’agevolazione.

Circolare n. 25 0_20_08_2020




EMERGENZA COVID-19/DL RILANCIO – CIRCOLARE N. 25/E AGENZIA DELLE ENTRATE “MULTIQUESITO”. CHIARIMENTI APPLICATIVI

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto u.s., ha fornito ulteriori chiarimenti sulle principali misure del DL Rilancio, in risposta ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel provvedimento, convertito in legge con modifiche.
I temi affrontati dalla circolare riguardano le disposizioni in materia di Irap, il contributo a fondo perduto, le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, la cumulabilità della sospensione dei termini processuali e la sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
Il documento di prassi dell’Agenzia interviene anche in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.
Circolare n. 25_20_08_2020




EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: PROROGA AL 15 OTTOBRE 2020 SOSPENSIONE VERSAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO E AVVISI DI ACCERTAMENTO.

Il DL 104/2020, cd DL Agosto, estende l’arco temporale degli interventi agevolativi adottati in materia di riscossione coattiva dal Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e dal successivo Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).

 

In particolare, viene differita al 15 ottobre 2020 (il termine originario era il 31 agosto) la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di debito e avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, dei piani di dilazione, nonché la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro prevista dall’art. 152 del DL Rilancio.

 

Non è stata, invece, prorogata la sospensione delle verifiche delle inadempienze fiscali per i pagamenti verso i fornitori della PA ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prevista fino al 31 agosto dall’art. 153 del DL Rilancio.




EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONE ESTESO ANCHE AL MESE DI GIUGNO (E AL MESE DI LUGLIO PER STRUTTURE RICETTIVE CON ATTIVITÀ STAGIONALE).

In riferimento alla nostra news dello scorso 8 giugno, relativa all’introduzione di un nuovo credito d’imposta (la cui misura varia dal 10% al 60%) sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del DL 34/2020 cd DL Rilancio), ricordiamo che il DL 104/2020 cd. DL Agosto, ha prorogato di un mese la spettanza dell’agevolazione, che pertanto:

  • è ora commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
  • per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

 

Possono, inoltre, beneficiare del credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle strutture termali.




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