Ricordiamo che il prossimo 7 settembre scade il termine per l’invio della comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall’art 125 del DL Rilancio.
Evidenziamo, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E dello scorso 20 agosto, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli aspetti della certificazione delle attività di sanificazione e alla pulizia degli impianti di condizionamento.
Con riguardo alla certificazione, l’Agenzia chiarisce che sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione, che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covd-19 e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica.
Per quanto concerne gli impianti di condizionamento, l’Agenzia chiarisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, rilevano le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Di seguito ricordiamo le caratteristiche principali dell’agevolazione, di cui abbiamo dato notizia con nostra news dello scorso 15 luglio.
La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.
In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:
- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.
Per la fruizione, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.
Come sopra ricordato, la comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti per fruire dell’agevolazione.
Circolare n. 25 0_20_08_2020