WEBINAR “FINANZIAMENTI AGEVOLATI INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE: STRUMENTI SIMEST E NOVITÀ INTRODOTTE” – 10 SETTEMBRE PV, ORE 15.00

Ricordiamo che il prossimo 10 settembre, alle ore 15.00, si terrà il webinar “Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione delle imprese: strumenti Simest e novità introdotte”, organizzato da Confindustria Salerno in collaborazione con SACE SIMEST, Gruppo Cdp.

Durante i lavori,  saranno illustrate le misure straordinarie dirette a supportare le imprese sui mercati esteri (partecipazione a fiere, programmi inserimento sui mercati esteri, commercio elettronico, patrimonializzazione delle imprese esportatrici, studi di fattibilità, temporary export manager), introdotte dai recenti provvedimenti normativi emanati per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

 

Per iscriversi e seguire i lavori, è possibile registrarsi al link https://zoom.us/webinar/register/WN_tqVsHq5xTiagMASpNzLBYw

 

di seguito il programma




AMBIENTE: – AGGIORNAMENTI SU “PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE”; – PUBBLICAZIONE IN GU D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101 – RADIAZIONI IONIZZANTI; – APPROFONDIMENTO SUL D.LGS. N. 102 DEL 2020 – DECRETO CORRETTIVO SU EMISSIONI IN ATMOSFERA; – RICHIESTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER WEBINAR SU AGGIORNAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono stati approvati, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 agosto 2020, i quattro decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di economia circolare (veicoli fuori uso, pile e accumulatori e RAEE, discariche, imballaggi e rifiuti).  

(Di seguito il link al comunicato stampa ufficiale:  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-61/15056).

A seguito della pubblicazione in gazzetta dei citati decreti, è in programma, nell’ambito del Roadshow Conai, un webinar sugli aggiornamenti normativi di interesse per le imprese.

Vi informeremo, a breve, sul programma e sulla data dell’iniziativa.

Inoltre, è nostra intenzione realizzare un webinar di approfondimento sul Decreto correttivo sulle emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 102 del 2020).

Se interessati, vi invitiamo a manifestare il vostro interesse, inviando una comunicazione al seguente indirizzo email: [email protected], entro il prossimo 3 settembre.

Il webinar sarà programmato se perverrà un numero congruo di (pre) adesioni (min 10).

 

Pubblicazione in GU D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 – radiazioni ionizzanti  

Insieme ai Colleghi dell’area Relazioni Industriali, segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 12 agosto, è stato pubblicato il d.lgs. n. 101 del 2020, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. 

Il provvedimento, entrato in vigore ieri, 27 agosto 2020, stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina: 

  1. a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; 
  2. b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; 
  3. c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
  4. d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive. 

Le numerose disposizioni del decreto (245 articoli e 35 Allegati), fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. Più in dettaglio, le norme contenute nel decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione, sia per quanto riguarda l’ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine. 

Il campo di applicazione (articolo 2) del provvedimento riguarda: 

  1. a) le spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche; 
  2. b) la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari civili; 
  3. c) la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento; 
  4. d) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, lo smaltimento, all’uso, lo stoccaggio, la detenzione, il trasporto, l’importazione nell’Unione europea e l’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi; 
  5. e) la fabbricazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV); 
  6. f) le attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare: 

1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;  

2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;  

  1. g) l’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
  2. h) la preparazione, la pianificazione della risposta e la gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori; 
  3. i) le esposizioni mediche; 
  4. l) le esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico. 

 

Le condizioni per l’applicazione delle suddette disposizioni sono definite negli allegati I e II. 

 

Per quanto riguarda la decorrenza dei termini, ossia le disposizioni transitorie, si segnalano gli articoli 239, 240 e 241.  

In particolare, per quel che concerne i rifiuti radioattivi (art. 239), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 verrà adeguato alle disposizioni del nuovo testo. Sino all’adozione del suddetto decreto, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45

Per quel concerne le disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione (art. 240), le norme relative all’abilitazione di terzo grado sanitario saranno applicabili decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. 

Per quel che concerne le disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (art. 241), l’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) renderà operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione. 

Il decreto interviene, inoltre, richiamando più volte il Dlgs 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), modificandone un articolo. 

In particolare, il titolo IV del provvedimento in oggetto (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti), Capo I, Sezione II riguarda l’“Esposizione al radon nei luoghi di lavoro” (articoli 15, 16 e 17). 

Le disposizioni della citata sezione si applicano a:  

  1. a) luoghi di lavoro sotterranei; 
  2. b) luoghi di lavoro in locali semisotterraneio situati al piano terra, localizzati in specifiche aree (di cui all’articolo 11 del Dlgs 101/2020);  
  3. c) specifiche tipologie di luoghi di  lavoro  identificate  nel Piano nazionale d’azione per il radon (di cui all’ art. 10 del Dlgs 101/2020);  
  4. d) stabilimenti termali.

Vengono, inoltre, definiti gli obblighi in capo all’esercente (anche relativamente alla integrazione del documento di valutazione dei rischi, previsto dal Dlgs 81/08) e le modalità e la tempistica di comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche. 

Il Decreto legislativo regolamenta anche l’esposizione dei lavoratori, al titolo XI (dall’articolo 106 al 143), le cui disposizioni si applicano alle situazioni e alle attività previste nell’ambito di applicazione del decreto (all’articolo 2), alle quali sono addetti i lavoratori ed interviene sui temi degli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, della formazione e informazione, della sorveglianza sanitaria, visite mediche, etc. 

Il Decreto, infine, sostituisce l’articolo 180, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 prevedendo che la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti sia disciplinata dalle disposizioni speciali in materia (il testo precedente dell’articolo si riferiva, invece, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, abrogato dal Dlgs in esame). 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg

 

Approfondimenti sul d.lgs. n. 102 del 2020 – Decreto correttivo su emissioni in atmosfera  

In riferimento alla news di ieri sul tema in oggetto, segnaliamo l’approfondimento agli aggiornamenti di cui vi abbiamo informato

le seguenti novità:  

  • All’articolo 268 viene inserita la definizione di “emissioni odorigene” tramite la nuova lettera “f-bis)” che riporta la seguente definizione di emissioni odorigene: “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”. Inoltre, sempre per quanto riguarda l’apparato definitorio viene sostituita la lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.
  • All’articolo 269 vengono inserite (comma 11-bis e 11-ter) delle precisazioni sulla gestione di variazione del gestore dello stabilimento e le relative tempistiche di comunicazione all’autorità competente.
  • All’articolo 271 viene inserito il comma 7-bis il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne  considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
  • All’articolo 272 vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame. 
  • Sempre per quanto riguarda le AVG, si segnala inoltre che “La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
  • All’articolo 281 viene aggiunto il nuovo comma 10-bis che definisce un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 183 del 2017, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1, dell’articolo 272 del d.lgs. n. 152 del 2006.  In particolare, il comma 10-bis specifica che: “Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall’articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall’articolo 273 -bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.



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