EMERGENZA COVID-19/CREDITO FONDO PATRIMONIO PMI: SLIDE SU MODALITÀ OPERATIVE E CIRCOLARE INVITALIA

In riferimento alla nostra precedente news sull’attivazione del Fondo Patrimonio PMI introdotto dall’art. 26 del DL Rilancio, pubblichiamo le slide relative alla presentazione effettuata dal dr. Stefano Spera di Invitalia durante il webinar svoltosi lo scorso 6 ottobre, organizzato da Confindustria e dedicato ad illustrare le modalità operative dello strumento.

 

Ricordiamo che il Fondo Patrimonio Pmi è finalizzato alla sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020 di obbligazioni, o titoli di debito subordinati, emessi dalle società di capitali:

 

  1. con ricavi compresi tra 10 e 50 milioni di euro;

 

  1. con un numero di dipendenti inferiore a 250;

 

  1. che, a causa dell’emergenza Covid-19, abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%;

 

  1. che abbiano effettuato entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro successivamente al 19 maggio 2020 ed entro la data di presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

 

Sono inoltre ammesse le imprese in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio).

 

Cosa finanzia

Il Fondo Patrimonio PMI interviene, come sopra detto, acquistando obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione con le seguenti caratteristiche:

  • il rimborso avviene al termine del sesto anno dalla sottoscrizione (è prevista la possibilità di un rimborso anticipato dopo il terzo anno dalla sottoscrizione)
  • il valore nominale del singolo titolo o obbligazione è non inferiore a 10.000 euro
  • il tasso agevolato è 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni. Si tratta di un tasso nominale annuale (base 365 giorni)
  • gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza.

 

L’ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:

  • tre volte l’ammontare dell’aumento del capitale eseguito
  • il 12,5% del fatturato 2019

 

Il sostegno finanziario è stato autorizzato dalla Commissione europea nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Se le società hanno ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse nell’ambito del citato regime comunitario, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà superare il maggior valore tra:

  • il 25% del fatturato 2019
  • il doppio dei costi del personale del 2019 (da bilancio o da dati certificati in caso di bilancio non ancora approvato)
  • il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione dell’aiuto

 

Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.

 

Premialità

È prevista una premialità se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi:

  • mantenimento dell’occupazione (al 31 dicembre 2019) presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento
  • investimenti per la tutela ambientale (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso
  • investimenti in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso

 

Per ognuno degli obiettivi raggiunti viene riconosciuta una riduzione del 5% del valore di rimborso. L’aiuto corrispondente sarà concesso in regime de minimis.

 

Come funziona

Il Fondo Patrimonio PMI prevede una procedura a sportello: non ci sono graduatorie. Le domande vengono valutate da Invitalia (allegata circolare operativa) in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi. La sottoscrizione dei titoli deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.

 

Il percorso per la sottoscrizione è molto semplificato e comprende i seguenti passaggi:

  1. la società, effettuato l’aumento del capitale e deliberata l’emissione dell’obbligazione o del titolo di debito, presenta richiesta di finanziamento a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta, allegando tutta la documentazione necessaria. Il versamento integrale dell’aumento deliberato (con contestuale invio della relativa documentazione contabile) potrà essere effettuato anche dopo la comunicazione di approvazione della domanda ma, in ogni caso, prima dell’effettiva sottoscrizione del titolo
  2. Invitalia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni)
  3. in caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione

Fino ad integrale rimborso del finanziamento la società è tenuta a fornire ogni tre mesi un rendiconto periodico per attestare il rispetto delle condizioni e dei termini del finanziamento e il mantenimento degli impegni assunti.

 

Tra i principali benefici attesi da questa misura ci sono il rafforzamento della struttura patrimoniale delle Pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito bancario.

Circolare Invitalia Fondo Patrimonio Pmi

Fondo Patrimonio PMI Circolare n1-1




Scontro aperto sui trasporti. Scuola l’idea delle regioni e scaglionare gli ingressi

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il ritorno alla smart working

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PROPRIETA’ INTELLETTUALE “SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE” UIBM-MISE, 19 – 25 OTTOBRE 2020. FOCUS SPECIFICO INDUSTRIA DELLA MODA

Informiamo che dal 19 al 25 ottobre si svolgerà la 5a edizione della Settimana Anticontraffazione, promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, con un’ampia agenda di iniziative, seminari ed incontri online finalizzati ad approfondire il tema e la presentazione degli studi territoriali su impatto e diffusione del fenomeno, realizzati in alcune province italiane (programma allegato).

Settimana_AC_MISE_2020_Programma_def.pdf|

 

L’edizione di quest’anno dedicherà un focus specifico all’industria della Moda, con due eventi che si svolgeranno il 20 e 22 ottobre. Trasmettiamo di seguito i link di collegamento all’agenda dei lavori e per seguire la diretta:

 

20 ottobre – h. 10.00  L’impatto della contraffazione sul settore moda: le esigenze del mondo delle imprese e la risposta delle istituzioni Il seminario sarà aperto da una video intervista ai rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali del settore moda, in cui sarà evidenziato l’impatto della contraffazione sullo specifico comparto manifatturiero. A seguire, sarà delineata la risposta delle istituzioni, con un focus sui dati dell’attività di enforcement e sugli strumenti messi a disposizione di imprese e consumatori per tutelare i Diritti di Proprietà Industriale.

 

22 ottobre – h. 15.00 – Tutela e valorizzazione della Proprietà Industriale nel settore moda. Il seminario mira ad approfondire alcune tematiche relative alla Proprietà Intellettuale di particolare interesse ed attualità per le aziende del settore moda

 




Salgono i contagi e le terapie intensive Conte tuteliamo salute e economia

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RICERCA BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA IN SPECIFICHE AREE PER L’ANNO 2021. CANDIDATURE ENTRO IL 25 NOVEMBRE PV

Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (Ufficio IX del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e la Israel Innovation Authority-International Collaboration Division, hanno aperto un bando per la selezione di progetti congiunti di ricerca per l’anno 2021.

I progetti di ricerca e sviluppo congiunti italo-israeliani, possono essere presentati nelle seguenti aree:

  • medicina, biotecnologie, salute pubblica e organizzazione ospedaliera;
  • agricoltura e scienze dell’alimentazione;
  • applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;
  • ambiente, trattamento delle acque;
  • nuove fonti di energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali;
  • innovazioni dei processi produttivi;
  • tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software, sicurezza cibernetica;
  • spazio e osservazioni della terra;
  • qualunque altro settore di reciproco interesse.

Il partner italiano potrà essere sia un soggetto industriale (impresa) sia un soggetto non industriale (università, centro di ricerca, etc.). Il soggetto industriale proponente deve essere un’impresa che conduce attività di ricerca e sviluppo, e realizza il progetto o autonomamente o in associazione ad altre imprese o enti pubblici e privati. Qualora l’impresa non conduca direttamente attività di ricerca e sviluppo, deve essere assistita da un soggetto non industriale (università, centro di ricerca, parco tecnologico) capace di condurre la ricerca proposta in qualità di associato. Il prodotto o servizio generato dalle attività di ricerca deve dimostrare evidenti potenzialità di migliorare prodotti esistenti o di crearne di nuovi sul mercato, in grado di garantire alla impresa partecipante utili dalle vendite. Il soggetto non industriale proponente (università, centro di ricerca) dovrà necessariamente associarsi a un soggetto industriale, che svolga o meno attività di ricerca e sviluppo.

Il partner israeliano dovrà essere una società di Ricerca e Sviluppo, che trarrà i propri profitti dalla vendita dei prodotti/servizi sviluppati nel corso della realizzazione del progetto. Il partner israeliano potrà essere assistito, per gli aspetti tecnologici e scientifici, da un soggetto non industriale, in qualità di sub-contraente (università, centro di ricerca).

I progetti approvati dalle autorità italiane e israeliane verranno finanziati da entrambe le parti. I finanziamenti verranno concessi a ciascun partner selezionato dalla propria Parte (Italia-Israele) nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure nazionali e/o regionali in vigore.

La scadenza per l’invio delle candidature è il 25 novembre 2020 alle 17.00 (ora italiana).

Il bando nella versione inglese e gli altri documenti da compilare per la partecipazione e la rendicontazione, sono disponibili accedendo al seguente link:

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/accordi_coop_indscietec.html

bandoIindustriale2021_Italia-Israele




Aiuti alle aziende, lo Stato potrà coprire i costi fissi

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Una boccata di ossigeno per banche e imprese italiane

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Le tre partite da cui dipende il destino del Recovery Fund

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EMERGENZA COVID-19: TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 26 DEL DL 18/2020 – INDICAZIONI OPERATIVE E CHIARIMENTI PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA – COMMENTO AL MESSAGGIO INPS N.3653/2020

Premessa

L’Inps, con il messaggio n.3653/2020, allegato, interviene su alcuni aspetti particolarmente critici relativi alla gestione delle certificazioni mediche di malattia e della quarantena legate alla pandemia. Il messaggio fa seguito al precedente del giugno 2020.

Il nostro Sistema centrale ha, fin dall’inizio dell’emergenza, evidenziato all’Istituto, ai Ministeri del lavoro e della salute, i numerosi e gravi problemi inerenti a questo tema.

Una circolare dell’Inps è stata da tempo sottoposta al Ministero del lavoro, ma è ancora in attesa di valutazione. Il messaggio, nonostante alcuni profili non condivisibili, pone le premesse per risolvere alcune delle questioni evidenziate da Confindustria.

Ambito applicativo

Innanzitutto, per comprendere le conclusioni cui perviene l’Istituto, occorre precisare che il chiarimento dell’Inps si riferisce alle ipotesi di quarantena (commi 1 e 2) e di certificazione di malattia (comma 6) previste dall’art. 26 del DL n. 18/2020.

Il comma 1 dell’art. 26 – richiamando espressamente i DL 6 e 19 del 2020 – fa conseguentemente riferimento a tre ipotesi di quarantena:

  • quarantena per contatto stretto con casi confermati di positività (il DL n. 6/2020, art. 1, comma 2, lettera h), sostituito dal DL 19/2020, art. 1, comma 2, lettera d)
  • quarantena per provenienza da paesi a rischio epidemiologico (DL n. 6/2020, art. 1, comma 2, lettera i), sostituito dal DL 19/2020, art. 1, comma 2, lettera d)
  • quarantena per certificazione di positività al virus (DL n. DL 19/2020, art. 1, comma 2, lettera e).

Il comma 2 fa riferimento ai lavoratori cd fragili, la cui situazione è equiparata al ricovero ospedaliero.

Alle ipotesi di quarantena si aggiunge la certificazione di “malattia accertata” (art. 26, comma 6, DL n. 18/2020).

Quarantena e malattia

Primo aspetto di rilievo è la espressa affermazione che “la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili – di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020 – non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

A parte l’errato riferimento ai lavoratori di cui al primo comma dell’art. 26, definiti come fragili, la disposizione consente di distinguere le ipotesi della quarantena dalla situazione della malattia conclamata o accertata: nonostante l’equiparazione ai fini economici della quarantena alla malattia, nella quarantena non trova applicazione la tutela previdenziale della malattia in quanto manca lo status di malattia accertata, che preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ne consegue che il lavoratore in quarantena perché positivo al virus ma asintomatico non ha alcuna incapacità allo svolgimento dell’attività lavorativa, mancando, in questa situazione, una “patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”, che è il “presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune”.

Risulta così superato il dubbio che il lavoratore positivo ma asintomatico possa lavorare, ovviamente in modalità di lavoro agile.

Resta da considerare che il soggetto in quarantena le cui mansioni lavorative sono compatibili con il lavoro agile, percepiranno la normale retribuzione, per cui non opererà la equiparazione tra quarantena e malattia ai fini economici. Nella differente ipotesi in cui le mansioni non sono compatibili con il lavoro da remoto, tornerà ad operare la situazione di equiparazione tra quarantena e malattia, con conseguente subentro della prestazione previdenziale economica.

L’Istituto non ha chiarito quale sia la situazione del lavoratore nel periodo tra il triage telefonico e la disposizione dello stato di quarantena, aspetto rilevante in quanto la legge tutela la situazione di quarantena solamente in presenza di un provvedimento formale che la disponga.

Nella diversa ipotesi in cui ci si trovi in una situazione di “malattia conclamata”, attestata da certificato medico, l’Istituto richiama correttamente la temporanea incapacità lavorativa, con diritto alle prestazioni previdenziali. Il presupposto, in questo caso, è la perdita della capacità di guadagno.

Il messaggio non approfondisce espressamente il tema del concetto di “malattia conclamata” (quella che, nel comma 6 dell’art. 26, viene definita come “accertata”) e la conseguente distinzione tra semplice contagio, da un lato, e “patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”, che costituisce il “presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune”, dall’altro.

Nel momento in cui, tuttavia, l’Istituto ha ricondotto l’ipotesi del lavoratore positivo al virus ma asintomatico alla ipotesi della quarantena, può dirsi che dall’ambito della quarantena resta estranea esclusivamente la situazione del lavoratore positivo al virus e sintomatico, ipotesi nella quale si è in presenza di una malattia conclamata (o accertata). Tale distinzione conferma gli aspetti differenziali tra contagio nel soggetto asintomatico e malattia con sintomi e, quindi, anche  tra guarigione dal virus e guarigione clinica dalle manifestazioni cliniche (v. comunicazione del CTS del 19 marzo 2020).

A tal proposito, si evidenzia anche la incongruenza delle modalità di tutela assicurativa Inail, che fanno decorrere l’obbligo di denuncia dalla data di attestazione positiva del contagio, senza distinguere tra contrazione del virus e malattia (v. circolare n. 3675 del 17 marzo 2020), e, quindi, equiparando la sola positività all’infortunio, a prescindere dal fatto che il soggetto manifesti o meno i sintomi.

Sul piano operativo, residuano criticità – a causa della trasmissione al datore di lavoro della sola prognosi e non della diagnosi – in merito alla possibilità per il datore di lavoro di conoscere tempestivamente se il lavoratore si trovi in condizione di malattia conclamata, che impedisce la prestazione, ovvero la quarantena per una delle diverse motivazioni previste dalla legge, che apre la strada alla valutazione della possibilità di lavoro in modalità agile. La questione è stata sottoposta all’Inps, che si è impegnato a trovare tempestivamente una soluzione (ad esempio, comunicando all’azienda la situazione di quarantena).

Le ordinanze che introducono divieti di spostamento e la quarantena

Il secondo aspetto di rilievo riguarda la qualificazione e le conseguenze dell’ordinanza dell’autorità locale che introduce divieti di spostamento (con conseguente preclusione della possibilità di rendere la prestazione lavorativa): è necessario, infatti, comprendere se sussistono, in questo caso, i presupposti per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali connesse allo status di quarantena.

L’Istituto, sulla base della previsione che legittima, in ipotesi similari, il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito[1], esclude la possibilità di applicare il regime della quarantena, che presuppone un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (ma occorre rilevare che anche l’ordinanza limitativa degli spostamenti ha natura di cautela sanitaria).

Deve, quindi, ritenersi che l’interpretazione analogica dell’Istituto consenta di applicare i medesimi principi (ricorso agli ammortizzatori sociali) ad eventuali altri casi (“in tutti i casi”, interpreta estensivamente l’Istituto). Va rilevato che le ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali in queste situazioni sono legate al finanziamento degli stessi, per cui l’interpretazione estensiva appare introdurre potenzialmente oneri non adeguatamente coperti da apposite previsioni legislative.

La quarantena in trasferta

Il terzo aspetto di rilievo riguarda la situazione del lavoratore posto in quarantena durante la trasferta in un Paese estero, ipotesi di particolare rilievo nell’attuale frangente. Secondo l’Istituto, la quarantena disposta dagli organismi sanitari dei Paesi nei quali la trasferta è svolta, non provenendo dalle autorità sanitarie Italiane, non legittima l’applicazione della tutela previdenziale (situazione di quarantena equiparata alla malattia). La conclusione non appare condivisibile, in quanto le tutele previdenziali seguono il lavoratore all’estero, e appare difficilmente sostenibile che, al pari dei certificati medici delle autorità sanitarie straniere, anche quello relativo alla quarantena non possa essere accolto dalle autorità sanitarie nazionali e adeguatamente valorizzato al fine di riconoscere la tutela economica previdenziale.

Rapporto tra quarantena e strumenti di sostegno al reddito

L’ultima precisazione dell’Istituto riguarda la questione (affrontata già in passato dall’Istituto) del rapporto tra ricorso agli strumenti di sostegno al reddito e malattia (compresa la quarantena).

Quanto alla situazione del lavoratore destinatario di ammortizzatori sociali, il messaggio conferma che, sulla base della chiara previsione dell’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015, va applicato il “noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia”, anche perché, secondo l’Istituto, la fruizione dell’ammortizzatore sociale “determina di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda”, il che “comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia”.

 

L’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini economici comporta, poi, che “le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro”.

I lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali, quindi, non potranno beneficiare dell’indennità di malattia.

 

Si ricorda che, alla assolutezza del principio espresso dalla legge, fa da contraltare la posizione dell’Inps che, da sempre, interpreta la chiara disposizione legislativa in modo riduttivo, introducendo varie ipotesi (non previste dalla normativa) nelle quali prevale la malattia (da ultimo, precisate con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020).

Si tratta di una ricostruzione non condivisibile per la quale sono in corso degli approfondimenti con il Ministero del lavoro.

[1] Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 19

Mess. INPS 3653