Italo in crisi per Covid prepara lo stop dei treni

ARTICOLO 27




Le regole Bce una bomba per le banche

ARTICOLO 30




Se l’under 14 finisce in quarantena genitore in smart working o congedo

ARTICOLO 31




Vaccino di Oxford. c’è un malato “Ma il progetto è ancora valido”

ARTICOLO 33




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE

Si riportano a seguire le informazioni relative a procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell’UE:

 

UCRAINA – chiusura inchiesta di salvaguardia sulla soda caustica senza l’istituzione di misure. La decisione è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pripinennya-rozsliduvannya-shodo-importu-v-ukrayin/)

 

INDIA – avvio due inchieste antidumping di riesame in previsione delle scadenze, riguardanti 2-etilesanolo e  butanolo. In allegato maggiori dettagli e documentazione di riferimento.

2-Ethyl Hexanol Initiation Notification (28_08_2020).pdf

Butanol Initiation Notification (31_08_2020).pdf

stats Butanol, 2Ethylhexanol.xlsx

2-ETHYL HEXANOL:

1 Product: 2-Ethyl Hexanol
2 Country taking action: India
3 EU Countries concerned: All
4 Type of Case: Anti-dumping
5 Status + Date: Initiation of review: 28 August 2020 (Notification attached)
6 Tariff codes: 290516 (stats attached)
7 Comments: AD duties are in place since March 2016, and are due to expire on 28 March 2021. Written comments are due by 37 days from the date of initiation  

     

NORMAL BUTANOL:

1 Product: Normal Butanol
2 Country taking action: India
3 EU Countries concerned: All
4 Type of Case: Anti-dumping
5 Status + Date: Initiation of review: 31 August 2020 (Notification attached)
6 Tariff codes: 290513 (stats attached)
7 Comments: AD duties are in place since February 2016, and are due to expire on 14 April 2021. Written comments are due by 37 days from the date of initiation  

 

UCRAINA – chiusura inchiesta di salvaguardia sulle siringhe senza l’istituzione di misure. La decisione è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pripinennya-specialnogo-rozsliduvannya-shodo-171/).

 




AUTOTRASPORTO/CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE CQC – CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 4 SETTEMBRE 2020

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 4 settembre scorso, ha fornito disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale, in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.

 

La circolare in commento abroga e sostituisce tutte le circolari e disposizioni emanate in materia, il cui contenuto è in contrasto con quella in esame.

Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 14,15 e 16 dalla Direttiva 2018/645 alla Direttiva 2003/59/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 50/20, vigente dal 25 giugno 2020.

 

La nuova disciplina contiene numerose novità che incidono notevolmente sui soggetti che nella precedente Direttiva non avevano obblighi in materia di CQC. Pertanto, viene previsto l’obbligo della CQC per tutti coloro che sono muniti di patente C, C1, C1E, CE, D1, D1E, D e DE, per tutte le categorie di veicoli che richiedono questo titolo di guida, quindi anche ai veicoli immatricolati ad uso speciale, all’autotrasporto merci in conto proprio, per attività di guida anche non professionale (salvo le deroghe); si applica anche per la guida di macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.

 

Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, sui cittadini di altri Stati UE e SEE, nonché sui cittadini di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa.

 

Le nuove misure vengono di seguito elencate e riguardano:

  • obbligo della CQC per tutti coloro che sono muniti di patente C, C1, 1E, CE, D1, D e DE, per la guida tutti i veicoli che richiedono il possesso di tale titolo di guida, salvo eventuali deroghe previste;
  • obbligo di CQC per la guida di macchine operatrici eccezionali per i quali è richiesta la patente C1 e C (da intendersi quando tale veicolo circola su strada pubblica; un cantiere, ove inteso come area privata, non è soggetto a tale disposizione);
  • obbligo della CQC, nel trasporto in conto proprio, anche per il conducente che non risulta assunto con la mansione di autista (munito delle categorie di patenti di cui sopra), con la sola esclusione dei conducenti per i quali la guida non è ritenuta l’attività principale, che significa che l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. Pertanto, un dipendente nell’ambito del conto proprio, assunto con mansioni diverse da quello dell’autista (ad es., come operaio, magazziniere) che risulta svolgere in modo continuativo l’attività di guida in modo prevalente o esclusivo, è obbligato a possedere la CQC (perché possiede la patente C o superiore). Se invece l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile, dall’esame dei documenti che registrano la sua attività, non vi è obbligo di CQC (un conducente del conto proprio, assunto con la mansione di autista, oggi come in passato, è obbligato a possedere la CQC accanto alla patente di guida C o superiore);
  • non vi è obbligo di CQC nel trasporto di materiali/attrezzature/macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale dei conducenti (quindi l’attività di guida deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo). Il Ministero dell’interno precisa che è ragionevole ritenere esclusi dell’obbligo di CQC per la guida di tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Per essere esentato da tali obblighi, tuttavia, il conducente non deve essere assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale ed il trasporto di materiali/attrezzature/macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività (esempio: trasporto in conto proprio di materiale eseguito da conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
  • esenzione CQC per conducenti che operano in zone rurali (zone fuori dai centri urbani) per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende;
  • esenzione CQC per conducenti che non offrono servizi di trasporti; ovvero soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di cose o persone, quando questi non sono impegnati in attività di trasporto e viaggino scarichi (è il caso di autisti di concessionarie di veicoli che movimentano veicoli destinati ai clienti; oppure autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo all’altro dove iniziano i servizi; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico da navi/traghetti);
  • esenzioni CQC per trasporti occasionali, quando il conducente non ha la qualifica di autista, ma anche perché il trasporto delle merci non costituisca la fonte principale di reddito (meno del 30% in guida dell’intero orario di lavoro mensile) e non venga eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità, nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale,
  • esenzione CQC per veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole/orticole/forestali/pesca/allevamento, per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente (il 30% sopra indicato) o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio/leasing.
  • i conducenti dell’autotrasporto di merci in conto terzi, invece, hanno sempre l’obbligo del possesso della CQC, perché in possesso della patente di categoria C o superiore.

 

Per quanto concerne la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.

Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Regolamento (CE) n. 1072/09), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

 

Riguardo al regime sanzionatorio relativo alla CQC, il CDS prevede sanzioni amministrative per la mancanza della qualificazione iniziale e la mancata effettuazione della formazione periodica.

 

Nello specifico, il CDS prevede le sanzioni, di seguito, indicate:

– il mancato conseguimento della CQC: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro (art.116, comma 16);

– guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta (guida di un veicolo per trasporto passeggeri invece la CQC abilitava il conducente al trasporto di cose: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro (art.116, comma 16);

– incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro (art.116, comma 14);

– guida con CQC scaduta: pagamento di una somma da euro 158 a euro 639 (art.126, comma 11). La scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.

 

Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.lgs. 286/2005).

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 04.09.2020-CQC




WEBINAR “PRESENTAZIONE BANDO DISEGNI+4”, LUNEDÌ 14 SETTEMBRE PV, ORE 10.30. LINK REGISTRAZIONE

Informiamo che il prossimo lunedì 14 settembre, alle ore 10.30, si terrà il webinar di presentazione del bando Disegni+4, secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicati all’analisi degli strumenti di tutela della proprietà intellettuale gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere ed Invitalia (Marchi, Disegni e Brevetti).

 

Al link https://zoom.us/webinar/register/WN_8fg1vchwRualz19yHpb7dg sarà possibile registrarsi per seguire i lavori, che si svolgeranno secondo il programma allegato.

 

DISEGNI+4 mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.

 

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

  • la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 – Produzione). Sono ammissibili le spese sostenute per:
    • Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
    • Realizzazione di prototipi;
    • Realizzazione di stampi;
    • Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
    • Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
    • Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) strettamente connessa al disegno/modello.

L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 1, è pari a euro 65.000,00.

 

  • la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione).

Sono ammissibili le spese sostenute per:

    • Consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
    • Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale;
    • Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.

L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 2, è di euro 10.000,00.

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna Fase e per ciascuna tipologia di spesa.

 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 14 ottobre 2020, compilando il il form on line disponibile sul sito www.disegnipiu4.it




EMERGENZA COVID-19/DPCM 7 SETTEMBRE 2020: DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL PROSSIMO 7 OTTOBRE 2020. AGGIORNATI ELENCHI PAESI CON LIMITAZIONI, AMPLIATO ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO.

Lo scorso 7 settembre è stato approvato il DPCM che ha prorogato al 7 ottobre 2020 le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020 volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, sull’obbligo di tampone per chi proviene – ovvero abbia soggiornato – in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e nell’ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 sulla sospensione delle attività del ballo.

 

Il nuovo DPCM ha anche aggiornato gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni alla mobilità (allegato 20 al DPCM) e ha ampliato le eccezioni all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

 

Pubblichiamo una sintesi delle questioni di maggiore interesse per le imprese, unitamente al testo e agli allegati del provvedimento.

Allegati DPCM 7 settembre DPCM 7 settembre 2020 Nota DPCM 7 settembre 2020




PROPRIETA’ INTELLETTUALE/AGEVOLAZIONI – SLIDE WEBINAR “PRESENTAZIONE BANDO MARCHI+3”

Pubblichiamo le slide presentate dall’avv. Maria Teresa Saguatti – Studio Torta, durante il webinar presentazione del bando Marchi+3, svoltosi ieri.

slide SAGUATTI_ webinar 8set20

Ricordiamo che le domande potranno essere presentate dal prossimo 30 settembre.

 

 




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