EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l\’acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
Articolo 120 credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
L’articolo 120 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.
Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.
Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.
Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell’allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.
| Codice Ateco | Descrizione |
| 55.10.00 | Alberghi |
| 55.20.10 | Villaggi turistici |
| 55.20.20 | Ostelli della gioventù |
| 55.20.30 | Rifugi di montagna |
| 55.20.40 | Colonie marine e montane |
| 55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
| 55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| 55.90.10 | Gestione di vagoni letto |
| 55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
| 56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
| 56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| 56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
| 56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 56.10.42 | Ristorazione ambulante |
| 56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
| 56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
| 56.29.10 | Mense |
| 56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
| 56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
| 59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
| 79.11.00 | Attività delle agenzie di viaggio |
| 79.12.00 | Attività dei tour operator |
| 79. 90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
| 79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
| 79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
| 82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
| 90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
| 90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
| 90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
| 90.02.02 | Attività nel campo della regia |
| 90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
| 90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
| 91.01.00 | Attività di biblioteche ed archivi |
| 91.02.00 | Attività di musei |
| 91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
| 91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
| 93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
| 93.29.20 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
| 96.04.20 | Stabilimenti termali |
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)
La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.
In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:
- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- b) l\’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l\’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l\’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l\’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Per la fruizione di entrambi i crediti d’imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.
La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.
Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio
Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub
comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020
