EMERGENZA COVID-19/DL RISTORI – INDENNIZZI, MISURE FISCALI E INTERVENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
In riferimento a quanto già anticipato, riportiamo di seguito l’analisi degli indennizzi, misure fiscali e interventi in materia di giustizia introdotte dal decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020.
Contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività oggetto delle limitazioni
Il provvedimento prevede, anzitutto, un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM di ottobre 2020; a tal fine, la norma rinvia ad un elenco di codici ATECO (Allegato 1).
Viene meno, rispetto alla misura contenuta nel c.d. DL Rilancio, la limitazione ai soli soggetti con ricavi e compensi (nel 2019) entro i 5 milioni di euro.
Per consentire una rapida erogazione del contributo, si prevede che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio, parametrando la somma erogata a una percentuale di quella corrisposta in precedenza (e il cui valore, come noto, era determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019). Specifici criteri sono dettati, poi, per la determinazione del contributo spettante ai soggetti che non hanno presentato l’istanza ai sensi del DL Rilancio.
In ogni caso, l’ammontare massimo del contributo erogabile è pari a 150 mila euro.
Il contributo è riconosciuto nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” previsto dalla Commissione Europea.
Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus vacanze
Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il periodo di utilizzo del c.d. bonus vacanze, introdotto dal DL Rilancio; l’agevolazione, riconosciuta una sola volta, riguarda le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite in sede di introduzione della misura.
Credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda
È prevista, inoltre, l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda previsto DL Rilancio, al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese – indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente – dei settori indicati nell’Allegato 1, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con i recenti provvedimenti.
Cancellazione seconda rata dell’IMU e Proroga termine presentazione modello 770
Viene disposta la cancellazione della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, per i soggetti che svolgono attività economiche dettagliate nell’Allegato del DL. Si evidenzia che tale intervento riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività sospese, esercitate nei medesimi immobili. La norma si affianca alle precedenti disposizioni di esenzione IMU per i soggetti operanti nei settori del turismo e dello spettacolo (art. 78 del c.d. DL Agosto) e richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
In proposito, si segnala sin d’ora la necessità di adeguare alcune delle misure agevolative sopra menzionate ai limiti e alle condizioni della nuova sezione 3.12 del QT.
Infine, è disposta la proroga del termine per la presentazione del modello 770 relativo all’anno di imposta 2019 dal 2 novembre al 10 dicembre 2020.
Misure attività giurisdizionale
Il provvedimento disciplina anche lo svolgimento dell’attività giurisdizionale, con l’obiettivo di contemperare le esigenze di continuità dei procedimenti civili, penali e amministrativi con il permanere dello stato d’emergenza sanitaria.
In particolare, le udienze civili e penali cui è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse. Le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti, dai loro difensori e dal PM possono essere tenute con modalità da remoto. In generale, nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio posso essere assunte da remoto. Inoltre, nel processo amministrativo, la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche del Consiglio di Stato e dei TAR deve svolgersi mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio. Infine, si consente lo svolgimento da remoto delle udienze del processo tributario, in caso di situazioni che precludano la libera circolazione nel territorio nazionale o in caso di pericolo per l’incolumità pubblica. In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti depositati, salvo che almeno una delle parti non ne richieda la discussione.
Per il processo penale, fino al 31 gennaio 2021 il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze presso gli uffici delle Procure della repubblica avviene esclusivamente per via telematica. Per tutti gli altri atti è consentito il deposito con valore legale mediante PEC.
In tema di esecuzioni immobiliari, è prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione in tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore, disponendo al contempo l’inefficacia di ogni pignoramento di tale specie, effettuato a partire dal 25 ottobre.
