Circolari del Ministero della Salute relative alle misure di prevenzione e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Per opportuna conoscenza, si trasmette  la documentazione trasmessa dall’Ufficio di GABINETTO del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa a:

·        la circolare n. 9361 del 18 marzo u.s. della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute
·        la circolare n. 3572 del 18 marzo u.s. della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Tali documenti contengono indicazioni e chiarimenti utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione dell’epidemia COVID-19.

Allegati

GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.2020.0012385

11979_parere_disinfezione_strade_17.03.2020

11979

11866




Lettera del Presidente Boccia al Presidente del Consiglio

Alleghiamo la lettera che il Presidente Vincenzo Boccia ha inviato oggi al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere, a valle delle decisioni assunte ieri sera sulla limitazione delle attività produttive solamente a quelle essenziali per tutto il territorio nazionale, di contemperare le diverse esigenze di cui si compone il sistema produttivo.

Allegati

Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte – Roma, 22 marzo 2020




Emergenza COVID-19/NUOVA SABATINI Sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti da parte delle imprese

In linea con quanto previsto dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che – come anticipato con nostra news, dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, informiamo che, tale sospensione, si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti. La sospensione è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

 

L’erogazione delle quote di contributo del Ministero – così come prevista dai singoli decreti di concessione – non subisce modificazione.




Emergenza COVID-19/CREDITO FAQ Mef su misure a sostegno della liquidità di famiglie e imprese

Alleghiamo le FAQ pubblicate dal Sottosegretario MEF, On. Villarosa, relative alle misure a sostegno della liquidità di famiglie e imprese. Allegati

FAQ del MEF sulle misure finanziarie per famiglie e imprese




Emergenza COVID-19/MASCHERINE e DPI Dispositivi di Protezione Individuale: documento Confindustria Dispositivi Medici per presentazione domanda a Istituto Superiore Sanità

In riferimento alla nostra news dello scorso 20 marzo, alleghiamo il documento elaborato da Confindustria

Dispositivi Medici per gli elementi che, le imprese che intendono produrre, importare o mettere in commercio mascherine chirurgiche e Dispositivi di Protezione Individuale (FFP2 e FFP3), devono considerare per la presentazione della domanda all’Istituto Superiore di Sanità.

Allegati

Checklist-mascherine_def




Emergenza Covid-19: DPCM 22 marzo

Alleghiamo il testo del DPCM approvato oggi che intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive. Le nuove misure sono efficaci a partire da domani (salvo quanto precisato nel seguito) e fino al prossimo 3 aprile

Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO. È opportuno precisare che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.

Al contempo,  per le aziende il cui codice Ateco non è ricompreso tra quelli inseriti nell’Allegato, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività  funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate in Allegato – LETTERA D) DEL DPCM, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi  essenziali, di cui pure è prevista la prosecuzione. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.

Allo stesso modo, sempre recependo una nostra richiesta, il DPCM prevede la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti – LETTERA G) DEL DPCM. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.

Ancora, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa in questo caso autorizzazione del Prefetto competente –LETTERA H) DEL DPCM. 

A tal riguardo, CHIEDIAMO ALLE AZIENDE LA CUI ATTIVITA’ RIENTRA TRA QUELLE SOPRA INDICATE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LETTERA G) “ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO DALLA CUI INTERRUZIONE DERIVI UN GRAVE PREGIUDIZIO ALL’IMPIANTO STESSO O UN PERICOLO DI INCIDENTI” DI COMUNICARCELO A STRETTISSIMO GIRO ALL’INDIRIZZO [email protected] oppure [email protected] 

Vi segnaliamo, inoltre, che: i) nell’elenco Allegato sono state incluse le attività di vigilanza, funzionali tra le altre cose alla sicurezza di impianti e strutture oggetto del blocco; ii) sono state incluse anche alcune delle attività di manutenzione; iii) per le attività oggetto di blocco è prevista la possibilità di proseguire fino al 25 marzo per completare quanto necessario alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.

Il DPCM precisa come le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali. Inoltre, è comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, pur rientrando nel perimetro del “blocco”, sono svolte con  modalità di lavoro agile.

Forniremo appena possibile ulteriori aggiornamenti.

Allegati

DPCM 22 MARZO 2020




Misure straordinarie della BCE sul trattamento delle esposizioni deteriorate

La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato alcune importanti misure finalizzate a concedere una maggiore flessibilità alle Banche nella valutazione delle posizioni deteriorate, in ragione dello stato emergenziale determinato dal Covid-19

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html?utm_source=ecb_twitter&utm_medium=social&utm_campaign=200320_pr_furtherflexibilityforbanks
Si tratta di alcune misure tra quelle chieste da Confindustria, anche insieme all’Associazione Bancaria Italiana e alla Federazione Bancaria Europea.
In particolare, al fine di consentire alle Banche significative (vigilate direttamente dalla BCE) di beneficiare pienamente delle garanzie e delle moratorie messe in atto dalle Autorità Pubbliche per far fronte all’emergenza, la BCE – nell’ambito della discrezionalità prevista nelle sue linee guida sugli NPL e nel relativo Addendum – ha comunicato che:
  • sarà consentita, su base temporanea, una certa flessibilità riguardo alla classificazione delle inadempienze probabili relative ai prestiti sospesi ex lege in ragione dell’emergenza Covid-19.

Inoltre, nel caso le operazioni di moratoria siano assistite dalla garanzia pubblica, ai prestiti sarà applicato il trattamento preferenziale sulle esposizioni non-performing attualmente previsto per i finanziamenti garantiti dalle Agenzie ufficiali di credito all’esportazione (vale a dire una copertura minima dello 0% per sette anni nell’ambito del cosiddetto “calendar provisioning”).
Le decisioni della BCE riguardano tuttavia solo il II Pilastro, dunque le azioni dell’Autorità di vigilanza. In proposito, la BCE incoraggia i legislatori europei (Commissione e Parlamento) a prendere in considerazione modifiche alla regolamentazione di vigilanza sul capitale delle Banche così da adottare a livello legislativo (dunque di I Pilastro) un simile approccio in materia di copertura delle perdite per tutte le esposizioni non-performing;

  • sarà garantita la massima flessibilità riguardo le strategie di riduzione degli NPL, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni di mercato.

Oltre a tali misure, la BCE, nell’ambito del suo ruolo nel campo della vigilanza prudenziale, raccomanda che nei modelli di valutazione del rischio le Banche evitino di inserire ipotesi procicliche ai fini della determinazione degli accantonamenti di capitale e adottino le regole transitorie previste dai principi contabili dell’IFRS 9 che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci.

Queste misure della BCE vanno ad aggiungersi a quelle annunciate lo scorso 12 marzo, tra le quali era concessa alle Banche la possibilità di poter utilizzare pienamente le proprie riserve di II pilastro (di capitale e di liquidità) per assorbire eventuali perdite determinate dalla situazione emergenziale o per finanziare nuovi prestiti a famiglie e imprese in deficit di liquidità. In ragione del particolare periodo di difficoltà, la BCE ha inoltre deciso di alleviare l’onere di vigilanza sulle Banche, tra l’altro rinviando di 6 mesi gli stress test e le ispezioni sui modelli di rating interno.
Facendo seguito alle azioni intraprese dalla BCE, la Banca d’Italia, con riferimento alle Banche non significative da essa vigilate, ha quindi comunicato la propria decisione di concedere alle Banche, in relazione alle proprie materie di competenza, alcune dilazioni sugli adempimenti previsti nei prossimi mesi tra cui, in particolare, l’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati (https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-01/Proroga-termini-COVID-19.pdf).



Misure straordinarie della BCE sul trattamento delle esposizioni deteriorate

La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato alcune importanti misure finalizzate a concedere una maggiore flessibilità alle Banche nella valutazione delle posizioni deteriorate, in ragione dello stato emergenziale determinato dal Covid-19

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html?utm_source=ecb_twitter&utm_medium=social&utm_campaign=200320_pr_furtherflexibilityforbanks
Si tratta di alcune misure tra quelle chieste da Confindustria, anche insieme all’Associazione Bancaria Italiana e alla Federazione Bancaria Europea.
In particolare, al fine di consentire alle Banche significative (vigilate direttamente dalla BCE) di beneficiare pienamente delle garanzie e delle moratorie messe in atto dalle Autorità Pubbliche per far fronte all’emergenza, la BCE – nell’ambito della discrezionalità prevista nelle sue linee guida sugli NPL e nel relativo Addendum – ha comunicato che:
  • sarà consentita, su base temporanea, una certa flessibilità riguardo alla classificazione delle inadempienze probabili relative ai prestiti sospesi ex lege in ragione dell’emergenza Covid-19.

Inoltre, nel caso le operazioni di moratoria siano assistite dalla garanzia pubblica, ai prestiti sarà applicato il trattamento preferenziale sulle esposizioni non-performing attualmente previsto per i finanziamenti garantiti dalle Agenzie ufficiali di credito all’esportazione (vale a dire una copertura minima dello 0% per sette anni nell’ambito del cosiddetto “calendar provisioning”).
Le decisioni della BCE riguardano tuttavia solo il II Pilastro, dunque le azioni dell’Autorità di vigilanza. In proposito, la BCE incoraggia i legislatori europei (Commissione e Parlamento) a prendere in considerazione modifiche alla regolamentazione di vigilanza sul capitale delle Banche così da adottare a livello legislativo (dunque di I Pilastro) un simile approccio in materia di copertura delle perdite per tutte le esposizioni non-performing;

  • sarà garantita la massima flessibilità riguardo le strategie di riduzione degli NPL, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni di mercato.

Oltre a tali misure, la BCE, nell’ambito del suo ruolo nel campo della vigilanza prudenziale, raccomanda che nei modelli di valutazione del rischio le Banche evitino di inserire ipotesi procicliche ai fini della determinazione degli accantonamenti di capitale e adottino le regole transitorie previste dai principi contabili dell’IFRS 9 che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci.

Queste misure della BCE vanno ad aggiungersi a quelle annunciate lo scorso 12 marzo, tra le quali era concessa alle Banche la possibilità di poter utilizzare pienamente le proprie riserve di II pilastro (di capitale e di liquidità) per assorbire eventuali perdite determinate dalla situazione emergenziale o per finanziare nuovi prestiti a famiglie e imprese in deficit di liquidità. In ragione del particolare periodo di difficoltà, la BCE ha inoltre deciso di alleviare l’onere di vigilanza sulle Banche, tra l’altro rinviando di 6 mesi gli stress test e le ispezioni sui modelli di rating interno.
Facendo seguito alle azioni intraprese dalla BCE, la Banca d’Italia, con riferimento alle Banche non significative da essa vigilate, ha quindi comunicato la propria decisione di concedere alle Banche, in relazione alle proprie materie di competenza, alcune dilazioni sugli adempimenti previsti nei prossimi mesi tra cui, in particolare, l’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati (https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-01/Proroga-termini-COVID-19.pdf).



Linee Guida MIT per trasporti e logistica

Alleghiamo il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, condiviso tra il Ministero dei Trasporti e le principali Confederazioni e Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica.

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e maritino portuale) e costituisce un addendum del Protocollo siglato il 14 marzo 2020.

Tra gli adempimenti comuni a tutti i settori richiamati, segnaliamo quelli di interesse per le imprese di autotrasporto:
–  la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
– viene chiarito in maniera esplicita che per quanto riguarda l’autotrasporto, le trasferte sono consentite.

Nello specifico settore dell’autotrasporto merci, è stabilito che:
– se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine (DPI);
– in ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori;
– nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
– non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
– le stesse prescrizioni per l’autotrasporto merci si applicano per gli autisti in servizio per il cargo aereo;
– le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi;
– nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da rider, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti;
– nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di 1 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario, in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi, l’uso delle mascherine;
– assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee

Allegato

MIT Linee Guida COVID-19 Trasporti e Logistica 20 marzo 2020




Emergenza COVID-19/DL 18/2020 cd Cura Italia: osservazioni complessive

Alleghiamo la nota di approfondimento sulle singole misure contenute nel DL Cura Italia. Informiamo, inoltre, che Confindustria – anche sulla base delle segnalazioni che arrivano dalle imprese per il tramite delle Territoriali – sta lavorando ai possibili emendamenti al testo.

DL+Cura+Italia_nota+per+sito (1)