L’INPS ha emanato la circolare n’obbligo di individuare, nel contratto di solidarietà, strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro.
. 133/2019, riportata in allegato, con la quale fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2018.
Si ricorda che con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984 e successiva conversione in legge, ovvero dell’art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.148/2015.
Le aziende, ai fini dell’ammissione allo sgravio, non hanno più l
Altra rilevante novità, rispetto alla disciplina precedente, riguarda l’indicazione, nell’istanza presentata da ciascuna impresa, dell’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.
L’Istituto, inoltre, non dovrà più stimare, in via preventiva, l’onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate e a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’adozione dei relativi decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione.
Per l’anno 2018, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo trimestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Allegati
Circolare numero 133 del 07-11-2019