
Il 19 luglio scorso Federchimica, Farmindustria e le OO.SS. di settore hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL che sarà valido dal gennaio 2019 al giugno 2022 (in allegato il testo integrale).
Nell’ambito delle scelte economiche complessive realizzate si evidenziano, in quanto misure immediatamente operative, il mantenimento dell’Elemento Distinto della retribuzione (EDR) che dovrà essere erogato negli importi in essere a giugno scorso, da luglio a dicembre 2018 (in allegato la tabella degli importi da erogare alle scadenze stabilite) e l’abolizione della tranche contrattuale prevista da dicembre 2018.
In merito alla erogazione dell’EDR con le retribuzioni del mese di luglio qualora fosse impossibile o problematico reinserire nel cedolino paga tale voce, l’impresa provvederà al riconoscimento dell’importo arretrato con il cedolino successivo, dandone adeguata comunicazione ai lavoratori.
Di seguito una sintesi dei temi oggetto del rinnovo contrattuale, rimandando per completezza al testo integrale dell’Accordo, allegato
SINTESI ACCORDO DI RINNOVO CCNL
La prima parte dell’Accordo individua esigenze e interventi concordati in merito agli ambiti e agli obiettivi già individuati nel Patto sottoscritto nell’Ottobre 2017 e nel Documento definito nell’ambito del seminario congiunto dello stesso mese e ampiamente condivisi attraverso un percorso partecipativo realizzato negli Osservatori e negli incontri formativi dedicati agli attori sociali, con il coinvolgimento di oltre 1500 attori sociali settoriali.
Questo metodo di lavoro è alla base del Sistema di relazioni industriali del settore, di cui il dialogo continuo è uno strumento cardine per rispondere all’esigenza comune delle imprese e dei lavoratori di poter contare su scelte contrattuali che garantiscano pace sociale, scelte e strumenti utili al livello aziendale.
In merito agli interventi concordati, nella seconda parte dell’Accordo sono riportati gli articoli del CCNL con le modifiche e le innovazioni apportate che, salvo diversamente specificato, saranno operative da gennaio 2019.
In merito alla vigenza contrattuale si evidenzia che è stato convenuto che il CCNL scadrà il 30 giugno 2022, portandone temporaneamente la durata a 42 mesi. Successivamente il CCNL tornerà alla durata di 36 mesi (luglio 2022/giugno 2025).
Tale scelta consentirà di allineare la scadenza del CCNL con il momento delle verifiche degli eventuali scostamenti tra inflazione prevista, utilizzata per determinare la crescita del Trattamento Economico Minimo, e quella reale pubblicata dall’ISTAT annualmente a fine maggio.
PARTE NORMATIVA
- QUALITÀ RELAZIONI INDUSTRIALI
Il miglioramento della qualità degli attori sociali e quindi delle Relazioni Industriali è un tema su cui si è già investito nello scorso rinnovo e sul quale, nonostante il già forte impegno e i buoni risultati registrati, si è ritenuto fondamentale continuare a investire per rispondere all’esigenza di attori sociali sempre più adeguati per una contrattazione aziendale di qualità capace di cogliere le attuali sfide e per sviluppare Relazioni industriali partecipative.
A tal fine si è convenuto:
– un maggior coinvolgimento delle OOSS territoriali di categoria e dei Manager aziendali nei corsi di formazione RSU
– la programmazione di specifici moduli formativi per il delegato alla formazione (che tra l’altro potrà essere individuato non solo nell’ambito della RSU, ma anche al di fuori di essa) e per i delegati delle Parti nelle Assemblee di Fonchim e FASCHIM
– – la realizzazione di una pubblicazione congiunta sulla contrattazione aziendale settoriale realizzata nel 2016/2018.
Per migliorare conoscenza, comprensione, applicazione ed esigibilità delle norme contrattuali, si è anche provveduto ad una ulteriore semplificazione dell’articolato contrattuale ed è stato deciso di affiancare al testo a stampa del CCNL, una versione digitale online.
L’Accordo di rinnovo prevede la realizzazione di iniziative settoriali per sviluppare e rafforzare il rapporto tra imprese e Istituzioni formative e promuove la realizzazione, a livello aziendale, di interventi formativi funzionali all’innovazione organizzativa, alla valorizzazione professionale, all’occupabilità, in particolare per favorire la convivenza generazionale.
In tema di formazione su sicurezza, salute e ambiente si è previsto l’implementazione dell’attività formativa congiunta per RLSSA e moduli formativi per lavoratori e attori sociali dedicati alla conoscenza del Programma Responsible Care, in merito al quale si è deciso di rafforzare gli sforzi per una sua sempre maggiore diffusione.
- PRODUTTIVITÀ E OCCUPABILITÀ
Produttività e Occupabilità, temi che già hanno guidato le scelte dell’ultimo rinnovo contrattuale, sono stati ritenuti centrali anche in questo rinnovo. Il rafforzamento dell’occupazione e l’innalzamento dei redditi non possono che passare attraverso il miglioramento della redditività delle imprese e il miglioramento complessivo della loro competitività, obiettivo condiviso da tutti.
A questi fini l’Accordo promuove e valorizza come opportunità per imprese e lavoratori la definizione di intese aziendali in tema di polivalenza, flessibilità organizzativa e nuove modalità di lavoro, oltre a misure da adottare sempre a livello aziendale per favorire convivenza e ricambio generazionale.
In tema di ricambio generazionale si auspica la possibilità che venga presto reso operativo, attraverso i necessari passaggi legislativi, l’Accordo settoriale che ha previsto l’istituzione del Fondo T.R.I.S. in merito al quale le Parti si sono impegnate a realizzare ogni iniziativa utile a promuoverne la conoscenza e la corretta applicazione.
- SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE
Sicurezza, tutela della Salute e dell’Ambiente sono da sempre tematiche strategiche per il nostro settore che le ha affrontate con spirito di responsabilità sociale, formalizzando l’impegno delle Parti sociali per lo sviluppo sostenibile nel CCNL.
Per questa ragione, come in ogni rinnovo contrattuale è stata dedicata particolare attenzione al miglioramento continuo, grazie anche agli approfondimenti realizzati nei mesi scorsi dal Gruppo di lavoro congiunto formalmente avviato in occasione della Giornata nazionale SSA dello scorso anno e costituito da Esperti aziendali e dalle Parti sociali settoriali.
A seguito delle proposte formulate nell’ambito di tale Gruppo di lavoro tecnico, di cui si è convenuta la continuazione dei lavori, l’Accordo di rinnovo ha previsto, in particolare, l’implementazione dell’attività di formazione congiunta per RLSSA, la realizzazione di iniziative settoriali per lo sviluppo della cultura della sicurezza, anche attraverso nuove modalità comunicative e strumenti digitali, nonché una significativa revisione della normativa contrattuale.
Sul versante della Responsabilità sociale, in cui rientra il welfare contrattuale rappresentato in primo luogo dai Fondi settoriali, sono stati offerti alla contrattazione aziendale ulteriori possibili ambiti di intervento, che si aggiungono a quelli già presenti nel CCNL.
Le Parti si sono, inoltre, impegnate per un consolidamento di Fonchim e FASCHIM, concordando di destinare ad essi, dal gennaio 2020, specifiche risorse economiche per le esigenze che saranno convenute anche alla luce degli approfondimenti con gli Organi dei rispettivi Fondi.
PARTE ECONOMICA
L’Accordo di rinnovo, in linea con le previsioni e gli indirizzi dell’Accordo confederale del 9 marzo scorso, ha individuato gli istituti economici che costituiscono il Trattamento economico complessivo (TEC), di cui fanno parte il trattamento economico minimo (TEM) e l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR).
Riguardo al Trattamento Economico Minimo, in relazione alle previsioni inflattive è stato concordato un aumento pari a 97 euro per la categoria D1, suddiviso in 4 tranche: 30 euro da gennaio 2019; 27 euro da gennaio 2020; 24 euro da luglio 2021; 16 euro da giugno 2022.
L’Elemento Distinto della Retribuzione, come già anticipato, risulterà pari (per la categoria D1) a 22 euro da Luglio a Dicembre 2018 e passerà a 31 euro da gennaio 2019. Contestualmente è stata convenuta l’abolizione dell’ultima tranche di 15 Euro prevista dal precedente CCNL.
A partire da questo rinnovo, l’innovativo ruolo di ammortizzatore degli scostamenti inflattivi affidato all’EDR, unitamente al nuovo metodo di verifica degli scostamenti stessi, permetterà di semplificare l’impatto delle verifiche e di avere certezza dei costi e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL.
In allegato si riportano le tabelle TEM e EDR con gli importi da erogare alle scadenze concordate.
In merito alle scelte economiche, si segnala infine, l’aumento di 1 euro, a decorrere da aprile 2019, dell’importo in cifra fissa correlato alla effettiva prestazione di lavoro in turno notturno.
Anche per la parte economica come per quella normativa per ogni dettaglio si rinvia al testo dell’Accordo allegato.
Allegati
Accordo Rinnovo CCNL Ugl Chimici Failc Fialc
Accordo Rinnovo CCNL Filctem Femca Uiltec