Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.) – messaggio INPS n. 3082

Facendo seguito alla nostra precedente informativa del 3 luglio scorso, Vi informiamo che l’INPS ha emanato il messaggio n.3082, riportato in allegato, con il quale  fornisce ulteriori chiarimenti in merito al nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Come noto, infatti, a partire dal mese di luglio 2018 i datori di lavoro hanno la possibilità di inoltrare la D.P.A., che attiva immediatamente il procedimento di verifica finalizzato a determinare la regolarità/irregolarità per il/i mese/mesi indicati, dando al datore di lavoro la conferma sulla possibilità di godere o meno dei benefici esposti nella denuncia mensile.

Allegato

Messaggio numero 3082 del 03-08-2018




AGEVOLAZIONI: Credito d’imposta investimenti pubblicitari. Domande dal 22 settembre 2018

In riferimento alle nostre precedenti news su quanto in oggetto, informiamo che lo scorso 31 luglio è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dall’art. 5, comma 1del DPCM 16 maggio 2018, n. 90, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione telematica e definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Le comunicazioni telematiche per l’anno in corso, relative agli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonché quelle relative agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche online, dovranno essere presentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

Nell’allegare il modello di comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione, ricordiamo che l’incentivo sarà pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

 ****

L’articolo 4 del Decreto Legge Fiscale 16 ottobre 2017 n. 148, parte integrante della Manovra di Bilancio 2018, è intervenuto sulla disciplina degli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari introdotta dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017.

Quest’ultimo prevede, a decorrere dal 2018, il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, a condizione che detti investimenti risultino incrementali, per almeno l’uno per cento, rispetto a quelli sostenuti nell’anno precedente.

L’articolo 4, comma 1, lettera a) del DL Fiscale interviene ampliando l’ambito soggettivo del credito di imposta anche agli enti non commerciali e dispone l’inclusione, tra gli investimenti agevolabili, di quelli realizzati sulla stampa quotidiana e periodica online.

Tra le modifiche, anche il tetto di spesa massimo, fissato a 62,5 milioni di euro nel 2018, e la regolamentazione della fase di prima applicazione del credito di imposta, in base alla quale una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento 2018, è destinata al riconoscimento esclusivo dell’incentivo agli investimenti pubblicitari incrementali, sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi di almeno l’uno per cento l’ammontare degli analoghi investimenti, effettuati dai medesimi soggetti, sugli stessi mezzi di informazione, nel corrispondente periodo del 2016.

Allegato

regolamento-e-allegati-credito-dimposta

modello-credito-d_imposta

istruzioni-credito-d_imposta

 




LE NOVITA’ FISCALI DI LUGLIO 2018

Alleghiamo la news redatta dall’Area Politiche Fiscali di Confindustria sulle principali novità fiscali del mese di luglio 2018.
IRES/IRPEF

1. Requisiti per rientro lavoratori dall’estero (Ris. n. 51/E/2018)

IVA
2. Fatturazione elettronica: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 13/E/2018)

3. Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni (Ris. n. 50/E/2018)

4. Gruppo IVA: presentazione domande di interpello (Ris. n. 54/E/2018)

5. Disciplina IVA beni significativi (Circ. n. 15/E/2018)

VARIE
6. DL dignità: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DL 12 luglio 2018, n. 87)

7. Ulteriori chiarimenti in materia di studi di settore (Circ. n. 14/E/2018)

8. ZFU Centro Italia: integrati elenchi imprese (DM 12 luglio 2018)

9. Modalità di fruizione agevolazioni per ZFU fuori obiettivo Convergenza (Provv. n. 143023/2018)

ATTIVITA’ DELL’AREA

10. Seminari fatturazione elettronica

 

Allegato

LE NOVITA’ FISCALI DI LUGLIO 2018




FISCO – Relazione sulla gestione – Linee guida Confindustria CNDCEC

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sul tema in oggetto, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2018, ha pubblicato la Circolare n. 13, con la quale ha fornito chiarimenti su alcuni dei dubbi segnalati in tema di fatturazione elettronica soffermandosi, inoltre, su alcune criticità connesse con l’entrata in vigore anticipata nel settore del carburante e degli appalti pubblici.

Di seguito si riportano sinteticamente i punti dubbi affrontati nel citato documento di prassi.

Fatturazione elettronica nel settore dei carburanti

In merito al settore dei carburanti, è necessario evidenziare che il Decreto Legge del 28 giugno 2018, n. 79 ha rinviato al 1° gennaio 2019, la partenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. L’Agenzia delle Entrate, nel ricordare la suddetta proroga, si esprime riferendosi alle cessioni effettuate da parte degli esercenti dell’impianto, confermando che la proroga debba riferirsi alle sole cessioni di carburante per le quali fino al 30 giugno non veniva emessa una fattura e che, in virtù della proroga, continueranno a poter essere documentate tramite scheda carburante fino al 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda le altre cessioni di carburante per autotrazione, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda anche le fasi intermedie coinvolgendo, quindi, anche la cessione del carburante effettuata da parte del grossista in quanto, ciò che rileva è l’utilizzo della benzina e del gasolio ai fini dell’autotrazione. Al riguardo viene precisato che con autotrazione ci si riferisce al trasporto effettuato tramite veicoli impiegati nella circolazione stradale, escludendo i carburanti destinati ad aeromobili ed imbarcazioni. Allo stesso modo, l’Agenzia chiarisce che non vi è l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante destinati a veicoli agricoli di varia tipologia. Tuttavia, anche per le cessioni degli altri carburanti si ribadisce l’obbligo di pagamento tramite strumenti elettronici al fine di consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA.

In ultimo, laddove al momento della cessione di benzina e gasolio non si conosca la tipologia del veicolo a cui è destinato il carburante, nel rispetto della finalità antifrode delle disposizioni in commento, sarà necessario emettere la fattura in formato elettronico.

I punti che seguono rispondono a dubbi che sono stati esposti nella circolare in commento con specifico riferimento alle cessioni dei carburanti ma che esprimono principi che si ritengono validi anche per le altre operazioni il cui obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019.

Soggetti identificati in Italia

L’agenzia chiarisce che non vi è un obbligo, per i soggetti identificati in Italia (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta), di emettere fattura in formato elettronico, in quanto la deroga alla Direttiva IVA (n. 206/112/CE) fa esclusivo riferimento ai soggetti stabiliti in Italia. Tuttavia, non è contrario alla deroga che i soggetti stabiliti in Italia emettano fattura elettronica nei confronti di soggetti identificati, a condizione che, nel caso ne facciano richiesta, gli venga consegnata copia cartacea della fattura.

Soggetti non residenti o residenti a Livigno e Campione d’Italia

L’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture effettuate da e verso soggetti non residenti chiarendo, inoltre, che tale obbligo riguarda anche le operazioni effettuate con soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia. Pertanto, per le operazioni effettuate nei confronti di questi soggetti, non è obbligatoria la fattura elettronica.

Fatture differite

Nel ricordare che l’obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda le fatture emesse, nel settore dei carburanti e degli appalti pubblici, dal 1° luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche la fattura differita, emessa a partire da tale data, debba avere formato elettronico, sebbene riguardi operazioni effettuate in data precedente all’entrata in vigore dell’obbligo.

Tempi per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio

Come è stato chiarito nella Circolare di Confindustria inviata con nostra news dello scorso 12 giugno, la fattura elettronica deve essere prodotta e trasmessa nel momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA. Tuttavia, potrebbe capitare, sia per motivi tecnici che normativi (es. fattura differita), che la data di trasmissione non coincida con quella di effettuazione dell’operazione. L’Agenzia delle Entrate conferma che il Sistema di Interscambio consente la trasmissione della fattura elettronica in una data successiva a quella apposta sul documento che, si ricorda, definisce il momento di emissione della fattura e di esigibilità dell’imposta. Tuttavia, al fine di non configurare una violazione sanzionabile, il ritardo della trasmissione deve essere minimo o eventualmente motivato (si pensi a titolo esemplificativo al secondo invio di una fattura in seguito alla ricezione di una ricevuta di scarto).

Modalità di invio di una fattura elettronica scartata

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il secondo invio di una fattura elettronica scartata dovrebbe, in via generale, avvenire – entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto – indicando la stessa data e lo stesso numero fattura riportato nel documento originario. Tuttavia, in aderenza ai ragionamenti esposti nella Circolare di Confindustria dell’8 giugno 2018, è stata evidenziata la difficoltà operativa di alcune imprese che, dopo aver contabilizzato una fattura che poi è stata scartata, non riescono a creare un nuovo documento che riporti i medesimi dati. L’Agenzia chiarisce che in questi casi è possibile provvedere ad un nuovo invio indicando una data o un numero fattura differenti, che seguano la progressività dei documenti emessi nel tempo trascorso prima dello scarto. Alternativamente, è possibile seguire una differente numerazione, cosi come avviene per i sezionali, (ad esempio un valore alfanumerico “1/R” in sostituzione della fattura n. 1 rettificata o “5/S” in sostituzione della fattura n. 5 scartata) che evidenzi che si tratta di un file inviato al fine di correggere un documento scartato.

Ambito soggetti di applicazione della fattura elettronica nel settore degli appalti pubblici

L’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito ai sub-contratti che ricadono nell’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° luglio 2018. Ricordando che l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai sub-contratti stipulati in esecuzione del contratto di appalto (nome del sub-contraente, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati), l’Agenzia chiarisce che i sub-contratti soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica sono esclusivamente quelli stipulati al fine di conseguire l’oggetto del contratto di appalto e che, di conseguenza, sono stati comunicati alla stazione appaltante.

Ne consegue che un’operazione effettuata nei confronti dell’appaltatore (si pensi ad una fornitura di beni) non destinata ad un appalto pubblico, quindi non comunicata alla stazione appaltante, non ricade nell’obbligo di fatturazione elettronica.

Committente controllato da una PA

La partenza anticipata dell’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente i rapporti diretti con un soggetto titolare di un appalto pubblico stipulato esclusivamente con una PA nei confronti della quale vige un obbligo di fatturazione elettronica in base alla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244. L’Agenzia chiarisce che nel caso in cui la stazione appaltante sia un soggetto controllato o, in qualsiasi modo, partecipato da una delle suddette PA, le operazioni di subappalto o subcontratto che ne derivano non ricadono nell’obbligo di fatturazione elettronica anticipata.

Fatture delle consorziate nei confronti di un consorzio

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica riferito ad un consorzio aggiudicatario di un appalto pubblico non si estende alle fatture emesse dalle proprie consorziate nei confronti del suddetto consorzio, in quanto la qualificazione soggettiva di appaltatore acquisita dal consorzio non si estende alle imprese consorziate. Inoltre, non vi è un obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018, in quanto, in linea generale, i rapporti interni che si instaurano tra il consorzio e le consorziate non configurano dei rapporti di subappalto o subcontratto. Allo stesso modo, nei casi in cui il consorzio fatturi elettronicamente, in virtù di un rapporto di subappalto nei confronti dell’appaltatore della PA, le fatture emesse dalle consorziate, non ricadono comunque nell’obbligo in quanto la partenza anticipata è stata limitata alle sole operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto (di subappalto o subcontratto) con l’appaltatore.

Registrazione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le regole di registrazione delle fatture emesse e ricevute, confermando la possibilità di poterle stampare e registrare come fatture analogiche. Al riguardo l’Agenzia aggiunge che, considerata l’immodificabilità di una fattura elettronica trasmessa al SdI in formato xml, la numerazione di una fattura di acquisto o l’eventuale integrazione di dati – richiesta, generalmente, nei casi di fatturazione con l’inversione contabile – potrà essere fatta creando un file allegato nel quale indicare sia gli estremi della fattura elettronica che i dati da integrare.

Conservazione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, riportando le indicazioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – Articolo 23-bis del LGS n. 82/2005), evidenzia la possibilità di conservare le fatture elettroniche in un formato diverso dall’xml (es. pdf, TXT, etc.) purché si tratti di file conformi all’originale e prodotti nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD. Infine, è stato chiarito che il servizio di conservazione delle fatture elettroniche che è stato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, previa adesione, permette di conservare tutte le fatture trasmesse tramite Sdi, indipendentemente dal soggetto destinatario. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate conserverà le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B), privati consumatori (B2C) e nei confronti della PA.

Allegati

RELAZIONE SULLA GESTIONE – LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CNDCEC

RELAZIONE SULLA GESTIONE – LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CNDCEC – ALLEGATO




FISCALE – Fatturazione elettronica: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sul tema in oggetto, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2018, ha pubblicato la Circolare n. 13, con la quale ha fornito chiarimenti su alcuni dei dubbi segnalati in tema di fatturazione elettronica soffermandosi, inoltre, su alcune criticità connesse con l’entrata in vigore anticipata nel settore del carburante e degli appalti pubblici.

Di seguito si riportano sinteticamente i punti dubbi affrontati nel citato documento di prassi.

Fatturazione elettronica nel settore dei carburanti

In merito al settore dei carburanti, è necessario evidenziare che il Decreto Legge del 28 giugno 2018, n. 79 ha rinviato al 1° gennaio 2019, la partenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. L’Agenzia delle Entrate, nel ricordare la suddetta proroga, si esprime riferendosi alle cessioni effettuate da parte degli esercenti dell’impianto, confermando che la proroga debba riferirsi alle sole cessioni di carburante per le quali fino al 30 giugno non veniva emessa una fattura e che, in virtù della proroga, continueranno a poter essere documentate tramite scheda carburante fino al 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda le altre cessioni di carburante per autotrazione, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda anche le fasi intermedie coinvolgendo, quindi, anche la cessione del carburante effettuata da parte del grossista in quanto, ciò che rileva è l’utilizzo della benzina e del gasolio ai fini dell’autotrazione. Al riguardo viene precisato che con autotrazione ci si riferisce al trasporto effettuato tramite veicoli impiegati nella circolazione stradale, escludendo i carburanti destinati ad aeromobili ed imbarcazioni. Allo stesso modo, l’Agenzia chiarisce che non vi è l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante destinati a veicoli agricoli di varia tipologia. Tuttavia, anche per le cessioni degli altri carburanti si ribadisce l’obbligo di pagamento tramite strumenti elettronici al fine di consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA.

In ultimo, laddove al momento della cessione di benzina e gasolio non si conosca la tipologia del veicolo a cui è destinato il carburante, nel rispetto della finalità antifrode delle disposizioni in commento, sarà necessario emettere la fattura in formato elettronico.

I punti che seguono rispondono a dubbi che sono stati esposti nella circolare in commento con specifico riferimento alle cessioni dei carburanti ma che esprimono principi che si ritengono validi anche per le altre operazioni il cui obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019.

Soggetti identificati in Italia

L’agenzia chiarisce che non vi è un obbligo, per i soggetti identificati in Italia (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta), di emettere fattura in formato elettronico, in quanto la deroga alla Direttiva IVA (n. 206/112/CE) fa esclusivo riferimento ai soggetti stabiliti in Italia. Tuttavia, non è contrario alla deroga che i soggetti stabiliti in Italia emettano fattura elettronica nei confronti di soggetti identificati, a condizione che, nel caso ne facciano richiesta, gli venga consegnata copia cartacea della fattura.

Soggetti non residenti o residenti a Livigno e Campione d’Italia

L’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture effettuate da e verso soggetti non residenti chiarendo, inoltre, che tale obbligo riguarda anche le operazioni effettuate con soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia. Pertanto, per le operazioni effettuate nei confronti di questi soggetti, non è obbligatoria la fattura elettronica.

Fatture differite

Nel ricordare che l’obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda le fatture emesse, nel settore dei carburanti e degli appalti pubblici, dal 1° luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche la fattura differita, emessa a partire da tale data, debba avere formato elettronico, sebbene riguardi operazioni effettuate in data precedente all’entrata in vigore dell’obbligo.

Tempi per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio

Come è stato chiarito nella Circolare di Confindustria inviata con nostra news dello scorso 12 giugno, la fattura elettronica deve essere prodotta e trasmessa nel momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA. Tuttavia, potrebbe capitare, sia per motivi tecnici che normativi (es. fattura differita), che la data di trasmissione non coincida con quella di effettuazione dell’operazione. L’Agenzia delle Entrate conferma che il Sistema di Interscambio consente la trasmissione della fattura elettronica in una data successiva a quella apposta sul documento che, si ricorda, definisce il momento di emissione della fattura e di esigibilità dell’imposta. Tuttavia, al fine di non configurare una violazione sanzionabile, il ritardo della trasmissione deve essere minimo o eventualmente motivato (si pensi a titolo esemplificativo al secondo invio di una fattura in seguito alla ricezione di una ricevuta di scarto).

Modalità di invio di una fattura elettronica scartata

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il secondo invio di una fattura elettronica scartata dovrebbe, in via generale, avvenire – entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto – indicando la stessa data e lo stesso numero fattura riportato nel documento originario. Tuttavia, in aderenza ai ragionamenti esposti nella Circolare di Confindustria dell’8 giugno 2018, è stata evidenziata la difficoltà operativa di alcune imprese che, dopo aver contabilizzato una fattura che poi è stata scartata, non riescono a creare un nuovo documento che riporti i medesimi dati. L’Agenzia chiarisce che in questi casi è possibile provvedere ad un nuovo invio indicando una data o un numero fattura differenti, che seguano la progressività dei documenti emessi nel tempo trascorso prima dello scarto. Alternativamente, è possibile seguire una differente numerazione, cosi come avviene per i sezionali, (ad esempio un valore alfanumerico “1/R” in sostituzione della fattura n. 1 rettificata o “5/S” in sostituzione della fattura n. 5 scartata) che evidenzi che si tratta di un file inviato al fine di correggere un documento scartato.

Ambito soggetti di applicazione della fattura elettronica nel settore degli appalti pubblici

L’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito ai sub-contratti che ricadono nell’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° luglio 2018. Ricordando che l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai sub-contratti stipulati in esecuzione del contratto di appalto (nome del sub-contraente, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati), l’Agenzia chiarisce che i sub-contratti soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica sono esclusivamente quelli stipulati al fine di conseguire l’oggetto del contratto di appalto e che, di conseguenza, sono stati comunicati alla stazione appaltante.

Ne consegue che un’operazione effettuata nei confronti dell’appaltatore (si pensi ad una fornitura di beni) non destinata ad un appalto pubblico, quindi non comunicata alla stazione appaltante, non ricade nell’obbligo di fatturazione elettronica.

Committente controllato da una PA

La partenza anticipata dell’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente i rapporti diretti con un soggetto titolare di un appalto pubblico stipulato esclusivamente con una PA nei confronti della quale vige un obbligo di fatturazione elettronica in base alla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244. L’Agenzia chiarisce che nel caso in cui la stazione appaltante sia un soggetto controllato o, in qualsiasi modo, partecipato da una delle suddette PA, le operazioni di subappalto o subcontratto che ne derivano non ricadono nell’obbligo di fatturazione elettronica anticipata.

Fatture delle consorziate nei confronti di un consorzio

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica riferito ad un consorzio aggiudicatario di un appalto pubblico non si estende alle fatture emesse dalle proprie consorziate nei confronti del suddetto consorzio, in quanto la qualificazione soggettiva di appaltatore acquisita dal consorzio non si estende alle imprese consorziate. Inoltre, non vi è un obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018, in quanto, in linea generale, i rapporti interni che si instaurano tra il consorzio e le consorziate non configurano dei rapporti di subappalto o subcontratto. Allo stesso modo, nei casi in cui il consorzio fatturi elettronicamente, in virtù di un rapporto di subappalto nei confronti dell’appaltatore della PA, le fatture emesse dalle consorziate, non ricadono comunque nell’obbligo in quanto la partenza anticipata è stata limitata alle sole operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto (di subappalto o subcontratto) con l’appaltatore.

Registrazione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le regole di registrazione delle fatture emesse e ricevute, confermando la possibilità di poterle stampare e registrare come fatture analogiche. Al riguardo l’Agenzia aggiunge che, considerata l’immodificabilità di una fattura elettronica trasmessa al SdI in formato xml, la numerazione di una fattura di acquisto o l’eventuale integrazione di dati – richiesta, generalmente, nei casi di fatturazione con l’inversione contabile – potrà essere fatta creando un file allegato nel quale indicare sia gli estremi della fattura elettronica che i dati da integrare.

Conservazione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, riportando le indicazioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – Articolo 23-bis del LGS n. 82/2005), evidenzia la possibilità di conservare le fatture elettroniche in un formato diverso dall’xml (es. pdf, TXT, etc.) purché si tratti di file conformi all’originale e prodotti nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD. Infine, è stato chiarito che il servizio di conservazione delle fatture elettroniche che è stato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, previa adesione, permette di conservare tutte le fatture trasmesse tramite Sdi, indipendentemente dal soggetto destinatario. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate conserverà le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B), privati consumatori (B2C) e nei confronti della PA.

Allegato

Circolare_13_02072018




Chiusura uffici per ferie estive

Si comunica che gli uffici di Confindustria Salerno resteranno chiusi per ferie estive da lunedì 13 agosto a venerdì 24 agosto.

Per comunicazioni urgenti è possibile contattare:

Angelica Agresta

Coordinatrice Organizzazione Interna        cell. 3491624209

 

Monica De Carluccio

Coordinatrice Attività associative           cell. 3491622836

 

Giuseppe Baselice

Relazioni Industriali                                     cell. 3351372618




AGEVOLAZIONI – Avviso Regione Campania incentivi per imprese operanti negli ambiti “sistema produttivo cultura” e “nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 53 del 31 luglio scorso, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 164 relativo all’Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese sul “Sistema produttivo della Cultura” e sui “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”.

Lo stanziamento complessivo è pari a 10 milioni di euro, di cui:

– 4 milioni per gli interventi relativi all’Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura”;

– 6 milioni per gli interventi relativi all’Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”.

 Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura”

Beneficiari

Si rivolge prevalentemente al sostegno delle imprese del settore della cultura e punta al loro rafforzamento. Nello specifico, possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese operanti nei seguenti settori di attività:

  • Rappresentazioni artistiche (codice Ateco: 90.01, 90.02);
  • Gestione di strutture artistiche e sale cinematografiche (codice Ateco: 90.04, 59.14);
  • Biblioteche, archivi e attività di musei (codice Ateco: 91.01, 91.02);
  • Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; attività di orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali (codice Ateco: 91.03, 91.04).

Interventi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i seguenti interventi progettuali:

  1. a) miglioramento dei servizi e della qualità dell’offerta culturale esistente nelle aree di interesse degli attrattori identificati, valorizzando e rafforzando la fruizione degli stessi, consolidando il legame tra identità e territorio, cultura e turismo sostenibile ed incrementando le attività economiche ad essi connessi, ovvero impiantando nuovi servizi o dando corso ad innovazioni di processo con le stesse finalità;
  2. b) riqualificazione e offerta di nuovi servizi/prodotti culturali;
  3. c) creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli di gestione di sale e strutture adibite a rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche in genere;
  4. d) valorizzazione, rigenerazione e fruizione culturale di spazi pubblici identificabili come attrattori culturali e naturali, o spazi collegati a questi ultimi.

Le proposte progettuali devono essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda, e devono prevedere spese agevolabili per un valore minimo complessivo di 50.000€.

Agevolazione concedibile

L’entità massima del contributo in conto capitale concedibile è pari all’80% delle spese ammesse e non potrà superare l’importo di € 200.000,00

Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”

Beneficiari

È rivolto a quelle imprese che vogliono fare sperimentazione tecnologica e di settore, interfacciandosi con altri settori, quali l’industria creativa, la manifattura, l’alta tecnologia e il turismo.

Possono presentare domanda, le micro, piccole e medie imprese operanti:

  • nel settore delle industrie culturali: fotografia, stampa;
  • nel settore delle industrie creative: editoria, grafica, studi di registrazione, radio e televisione, studi di registrazioni sonore, computer games (a tematica culturale), comunicazione;
  • nei settori complementari: servizi per la pubblicità, software e sviluppo, ICT; architettura e servizi diversi per il patrimonio culturale, design, il made in Italy, la moda ed i settori in cui trovano espressione le attività collegate alle tradizioni ed alla culturale locale;
  • nel settore dei servizi turistici: mobilità turistica, ricettività, ristorazione.

Possono accedere a tale Ambito anche i consorzi o le società Consortili di imprese, classificabili come MPMI, e le reti di MPMI, già costituiti al momento della presentazione della domanda.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che riguardano le seguenti tipologie di interventi:

  • sviluppo di nuovi prodotti/servizi a sostegno del turismo culturale realizzati in una logica di rete e che sfruttano le nuove tecnologie;
  • valorizzazione e promozione turistica degli attrattori culturali e naturali, della tradizione e della cultura locale;
  • rafforzamento e potenziamento di attività tipiche locali legate all’incremento dell’offerta collegata alla fruizione turistico-culturale.

Anche in questo caso, le proposte progettuali devono essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda, e devono prevedere spese agevolabili per un valore minimo complessivo di 50.000€.

Agevolazione concedibile

L’entità massima del contributo in conto capitale concedibile in de minimis, è pari al 60% delle spese ammesse, fino all’importo complessivo

  • di € 200.000,00 per progetti proposti da consorzi, società consortili;
  • di € 80.000 per i progetti proposti da micro, piccole e medie imprese.

Termini presentazione domande

Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito http://sid2017.sviluppocampania.it, sottoscritte digitalmente e inviate mediante procedura telematica a partire dalle ore 10.00 del 50° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dell’Avviso e fino alle ore 14.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC dell’avviso.

Allegati

regolamento-e-allegati-credito-dimposta (1)

modello-credito-d_imposta (1)

istruzioni-credito-d_imposta (1)




AGEVOLAZIONI: Voucher digitalizzazione e ammodernamento tecnologico Micro e PMI – proroga al 14 dicembre 2018 per ultimazione spese

In riferimento alle nostre precedenti news sullo strumento in oggetto, informiamo che con decreto direttoriale 1° agosto u.s., pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato prorogato fino al 14 dicembre 2018 il termine per l’ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico.

A seguito del rinvio, le imprese assegnatarie del voucher possono presentare la richiesta di erogazione, dopo aver provveduto al pagamento a saldo di tutte le spese, fino al 14 marzo 2019.

Resta ferma la possibilità di presentare le richieste di erogazione a partire dal 14 settembre 2018.

Allegato

DD-1-agosto-2018




AGEVOLAZIONI: Credito d’imposta investimenti pubblicitari. Domande dal 22 settembre 2018

In riferimento alle nostre precedenti news su quanto in oggetto, informiamo che lo scorso 31 luglio è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dall’art. 5, comma 1del DPCM 16 maggio 2018, n. 90, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione telematica e definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Le comunicazioni telematiche per l’anno in corso, relative agli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonché quelle relative agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche online, dovranno essere presentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

Nell’allegare il modello di comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione, ricordiamo che l’incentivo sarà pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

****

L’articolo 4 del Decreto Legge Fiscale 16 ottobre 2017 n. 148, parte integrante della Manovra di Bilancio 2018, è intervenuto sulla disciplina degli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari introdotta dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017.

Quest’ultimo prevede, a decorrere dal 2018, il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, a condizione che detti investimenti risultino incrementali, per almeno l’uno per cento, rispetto a quelli sostenuti nell’anno precedente.

L’articolo 4, comma 1, lettera a) del DL Fiscale interviene ampliando l’ambito soggettivo del credito di imposta anche agli enti non commerciali e dispone l’inclusione, tra gli investimenti agevolabili, di quelli realizzati sulla stampa quotidiana e periodica online.

Tra le modifiche, anche il tetto di spesa massimo, fissato a 62,5 milioni di euro nel 2018, e la regolamentazione della fase di prima applicazione del credito di imposta, in base alla quale una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento 2018, è destinata al riconoscimento esclusivo dell’incentivo agli investimenti pubblicitari incrementali, sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi di almeno l’uno per cento l’ammontare degli analoghi investimenti, effettuati dai medesimi soggetti, sugli stessi mezzi di informazione, nel corrispondente periodo del 2016.

Allegati

regolamento-e-allegati-credito-dimposta (2)

modello-credito-d_imposta (2)

istruzioni-credito-d_imposta (2)




AMBIENTE: Contenzioso CONAI – POLIECO su definizione imballaggi

CONAI informa che la Cassazione ha confermato l’interpretazione della nozione di imballaggio sostenuta dallo stesso CONAI per oltre 15 anni.

Il Consorzio annuncia, quindi, la fine del contenzioso instaurato da CONAI nei confronti di POLIECO per non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi.
Prima il Tribunale di Roma con sentenza n° 16818/2007, poi la Corte di appello di Roma con sentenza n. 3048/2014, ed ora anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19312/2018 (Ordinanza_19312_2018) hanno riconosciuto l’esattezza dell’interpretazione della disciplina di riferimento seguita dal CONAI per delineare la propria sfera di competenza.

CONAI, nella sua informativa (http://www.conai.org/notizie/polieco-la-cassazione-conferma-linterpretazione-della-nozione-di-imballaggio-sostenuta-da-conai/), rimarca come la decisione della Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dal POLIECO, assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che, appunto, conferma l’interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal CONAI in questi anni e riconosce una volta per tutte la natura di imballaggio di numerosi beni che il POLIECO ha preteso di attrarre alla propria sfera di gestione.

Il CONAI elenca, infine, gli aspetti più rilevanti della causa decisi, quindi, in via definitiva e ai quali POLIECO dovrà attenersi possono essere così riassunti:

 – il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
– le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
– la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore;
– possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo;
– la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;

– anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa sono da considerarsi imballaggi;

– sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, ecc.

Ad ogni buon fine, indichiamo di seguito il link all’Ordinanza della Corte di Cassazione:
http://www.conai.org/wp-content/uploads/2018/07/Ordinanza_19312_2018.pdf