
In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sul tema in oggetto, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2018, ha pubblicato la Circolare n. 13, con la quale ha fornito chiarimenti su alcuni dei dubbi segnalati in tema di fatturazione elettronica soffermandosi, inoltre, su alcune criticità connesse con l’entrata in vigore anticipata nel settore del carburante e degli appalti pubblici.
Di seguito si riportano sinteticamente i punti dubbi affrontati nel citato documento di prassi.
Fatturazione elettronica nel settore dei carburanti
In merito al settore dei carburanti, è necessario evidenziare che il Decreto Legge del 28 giugno 2018, n. 79 ha rinviato al 1° gennaio 2019, la partenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. L’Agenzia delle Entrate, nel ricordare la suddetta proroga, si esprime riferendosi alle cessioni effettuate da parte degli esercenti dell’impianto, confermando che la proroga debba riferirsi alle sole cessioni di carburante per le quali fino al 30 giugno non veniva emessa una fattura e che, in virtù della proroga, continueranno a poter essere documentate tramite scheda carburante fino al 31 dicembre 2018.
Per quanto riguarda le altre cessioni di carburante per autotrazione, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda anche le fasi intermedie coinvolgendo, quindi, anche la cessione del carburante effettuata da parte del grossista in quanto, ciò che rileva è l’utilizzo della benzina e del gasolio ai fini dell’autotrazione. Al riguardo viene precisato che con autotrazione ci si riferisce al trasporto effettuato tramite veicoli impiegati nella circolazione stradale, escludendo i carburanti destinati ad aeromobili ed imbarcazioni. Allo stesso modo, l’Agenzia chiarisce che non vi è l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante destinati a veicoli agricoli di varia tipologia. Tuttavia, anche per le cessioni degli altri carburanti si ribadisce l’obbligo di pagamento tramite strumenti elettronici al fine di consentire la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA.
In ultimo, laddove al momento della cessione di benzina e gasolio non si conosca la tipologia del veicolo a cui è destinato il carburante, nel rispetto della finalità antifrode delle disposizioni in commento, sarà necessario emettere la fattura in formato elettronico.
I punti che seguono rispondono a dubbi che sono stati esposti nella circolare in commento con specifico riferimento alle cessioni dei carburanti ma che esprimono principi che si ritengono validi anche per le altre operazioni il cui obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019.
Soggetti identificati in Italia
L’agenzia chiarisce che non vi è un obbligo, per i soggetti identificati in Italia (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta), di emettere fattura in formato elettronico, in quanto la deroga alla Direttiva IVA (n. 206/112/CE) fa esclusivo riferimento ai soggetti stabiliti in Italia. Tuttavia, non è contrario alla deroga che i soggetti stabiliti in Italia emettano fattura elettronica nei confronti di soggetti identificati, a condizione che, nel caso ne facciano richiesta, gli venga consegnata copia cartacea della fattura.
Soggetti non residenti o residenti a Livigno e Campione d’Italia
L’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture effettuate da e verso soggetti non residenti chiarendo, inoltre, che tale obbligo riguarda anche le operazioni effettuate con soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia. Pertanto, per le operazioni effettuate nei confronti di questi soggetti, non è obbligatoria la fattura elettronica.
Fatture differite
Nel ricordare che l’obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda le fatture emesse, nel settore dei carburanti e degli appalti pubblici, dal 1° luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche la fattura differita, emessa a partire da tale data, debba avere formato elettronico, sebbene riguardi operazioni effettuate in data precedente all’entrata in vigore dell’obbligo.
Tempi per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio
Come è stato chiarito nella Circolare di Confindustria inviata con nostra news dello scorso 12 giugno, la fattura elettronica deve essere prodotta e trasmessa nel momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA. Tuttavia, potrebbe capitare, sia per motivi tecnici che normativi (es. fattura differita), che la data di trasmissione non coincida con quella di effettuazione dell’operazione. L’Agenzia delle Entrate conferma che il Sistema di Interscambio consente la trasmissione della fattura elettronica in una data successiva a quella apposta sul documento che, si ricorda, definisce il momento di emissione della fattura e di esigibilità dell’imposta. Tuttavia, al fine di non configurare una violazione sanzionabile, il ritardo della trasmissione deve essere minimo o eventualmente motivato (si pensi a titolo esemplificativo al secondo invio di una fattura in seguito alla ricezione di una ricevuta di scarto).
Modalità di invio di una fattura elettronica scartata
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il secondo invio di una fattura elettronica scartata dovrebbe, in via generale, avvenire – entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto – indicando la stessa data e lo stesso numero fattura riportato nel documento originario. Tuttavia, in aderenza ai ragionamenti esposti nella Circolare di Confindustria dell’8 giugno 2018, è stata evidenziata la difficoltà operativa di alcune imprese che, dopo aver contabilizzato una fattura che poi è stata scartata, non riescono a creare un nuovo documento che riporti i medesimi dati. L’Agenzia chiarisce che in questi casi è possibile provvedere ad un nuovo invio indicando una data o un numero fattura differenti, che seguano la progressività dei documenti emessi nel tempo trascorso prima dello scarto. Alternativamente, è possibile seguire una differente numerazione, cosi come avviene per i sezionali, (ad esempio un valore alfanumerico “1/R” in sostituzione della fattura n. 1 rettificata o “5/S” in sostituzione della fattura n. 5 scartata) che evidenzi che si tratta di un file inviato al fine di correggere un documento scartato.
Ambito soggetti di applicazione della fattura elettronica nel settore degli appalti pubblici
L’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito ai sub-contratti che ricadono nell’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° luglio 2018. Ricordando che l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai sub-contratti stipulati in esecuzione del contratto di appalto (nome del sub-contraente, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati), l’Agenzia chiarisce che i sub-contratti soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica sono esclusivamente quelli stipulati al fine di conseguire l’oggetto del contratto di appalto e che, di conseguenza, sono stati comunicati alla stazione appaltante.
Ne consegue che un’operazione effettuata nei confronti dell’appaltatore (si pensi ad una fornitura di beni) non destinata ad un appalto pubblico, quindi non comunicata alla stazione appaltante, non ricade nell’obbligo di fatturazione elettronica.
Committente controllato da una PA
La partenza anticipata dell’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente i rapporti diretti con un soggetto titolare di un appalto pubblico stipulato esclusivamente con una PA nei confronti della quale vige un obbligo di fatturazione elettronica in base alla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244. L’Agenzia chiarisce che nel caso in cui la stazione appaltante sia un soggetto controllato o, in qualsiasi modo, partecipato da una delle suddette PA, le operazioni di subappalto o subcontratto che ne derivano non ricadono nell’obbligo di fatturazione elettronica anticipata.
Fatture delle consorziate nei confronti di un consorzio
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica riferito ad un consorzio aggiudicatario di un appalto pubblico non si estende alle fatture emesse dalle proprie consorziate nei confronti del suddetto consorzio, in quanto la qualificazione soggettiva di appaltatore acquisita dal consorzio non si estende alle imprese consorziate. Inoltre, non vi è un obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018, in quanto, in linea generale, i rapporti interni che si instaurano tra il consorzio e le consorziate non configurano dei rapporti di subappalto o subcontratto. Allo stesso modo, nei casi in cui il consorzio fatturi elettronicamente, in virtù di un rapporto di subappalto nei confronti dell’appaltatore della PA, le fatture emesse dalle consorziate, non ricadono comunque nell’obbligo in quanto la partenza anticipata è stata limitata alle sole operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto (di subappalto o subcontratto) con l’appaltatore.
Registrazione delle fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le regole di registrazione delle fatture emesse e ricevute, confermando la possibilità di poterle stampare e registrare come fatture analogiche. Al riguardo l’Agenzia aggiunge che, considerata l’immodificabilità di una fattura elettronica trasmessa al SdI in formato xml, la numerazione di una fattura di acquisto o l’eventuale integrazione di dati – richiesta, generalmente, nei casi di fatturazione con l’inversione contabile – potrà essere fatta creando un file allegato nel quale indicare sia gli estremi della fattura elettronica che i dati da integrare.
Conservazione delle fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate, riportando le indicazioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – Articolo 23-bis del LGS n. 82/2005), evidenzia la possibilità di conservare le fatture elettroniche in un formato diverso dall’xml (es. pdf, TXT, etc.) purché si tratti di file conformi all’originale e prodotti nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD. Infine, è stato chiarito che il servizio di conservazione delle fatture elettroniche che è stato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, previa adesione, permette di conservare tutte le fatture trasmesse tramite Sdi, indipendentemente dal soggetto destinatario. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate conserverà le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B), privati consumatori (B2C) e nei confronti della PA.
Allegati
RELAZIONE SULLA GESTIONE – LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CNDCEC
RELAZIONE SULLA GESTIONE – LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA CNDCEC – ALLEGATO