Industria 4.0: bando Macchinari Innovativi – CHIUSURA TERMINI 1 febbraio 2019
Informiamo che, a seguito dello stanziamento di 480 milioni previsto dalla legge di bilancio 2019 per continuare ad agevolare le piccole e medie imprese che intendono investire in beni strumentali, dal prossimo 7 febbraio riapre lo sportello per la presentazione delle domande per gli incentivi alle imprese, previsti dalla “Nuova Sabatini”.
Con decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019, è stato anche disposto l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili. Per queste istanze, non è necessario un ulteriore invio da parte delle banche.
Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4 dicembre 2018, possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dal 1° febbraio 2019.
Ricordiamo che la misura ha l’obiettivo di incentivare la manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza delle PMI tramite l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.
La “Nuova Sabatini” – introdotta nel 2013 – è stata in questi anni un importante strumento agevolativo per l’ammodernamento e la crescita del sistema produttivo italiano. Finora sono state oltre 63 mila le domande presentate dalle piccole e medie imprese, per un ammontare di contributo concesso superiore a un miliardo di euro.
Rimane confermata la tipologia di contributo concesso, pari al 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, e un contributo maggiorato del 30% – pari al 3,575% annuo – per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali – compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification – e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Vi informiamo che il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, con le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019.
Si riporta in allegato il testo del provvedimento.
Allegato
L’INPS ha emanato la circolare n. 5/2019, riportata in allegato, con la quale comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2019,
degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Allegati
Come comunicato dall’INAIL sul proprio portale, è rinviato da febbraio a maggio il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge n.145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Stabilità 2019) al fine di consentire
l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione. In particolare: 1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019; 2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019; 3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019; 4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019. Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione. Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%. Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018. Si riporta in allegato la circolare n.1/2019 con la quale l’Istituto ha fornito le prime indicazioni e un estratto del testo della Legge di Stabilità 2019, art. 1 commi da 1121 a 1126. All.ti RELAZIONI INDUSTRIALI: Giuseppe Baselice 089200829 [email protected] Francesco Cotini 089200815 [email protected]
Allegati
L’esito negativo del voto del Parlamento britannico sull’Accordo di ritiro del Regno Unito dalla UE, dello scorso 15 gennaio, accrescere l’incertezza sulle modalità e i tempi dell’uscita del Regno Unito dall’UE.
Attualmente non è possibile escludere uno scenario di “no-deal”, nel quale il Regno Unito e l’UE non riescano a raggiungere un’intesa sull’accordo di recesso, situazione, questa, che aprirebbe la strada a sostanziali cambiamenti per le nostre imprese che operano con il Regno Unito.
In questo caso, infatti, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea e la circolazione delle merci tra UK e l’UE verrà considerata commercio con un Paese terzo. Di conseguenza, si dovranno stabilire lo status doganale delle merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione e del Regno Unito.
Per far fronte ai numerosi quesiti delle imprese e alla necessità di approfondimento sulle conseguenze operative della “Brexit”, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha attivato un servizio di informazione focalizzato sulle ricadute della “Brexit” sulle attività doganali:
https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
Nel portale è indicato anche l’indirizzo email al quale inviare richieste di chiarimento o i quesiti specifici: [email protected]
Al seguente link è consultabile la Nota del Centro Studi Confindustria:
Brexit, tempi e modalità di uscita più incerti. Quali le conseguenze per le imprese italiane (ed europee)?
Vi informiamo che la LUISS mette a disposizione dei figli dei dipendenti delle imprese associate di età compresa tra i 14 ai 19 anni un programma di summer school per il periodo estivo a condizioni agevolate.
Confindustria, infatti, ha negoziato una tariffa dedicata che consente di partecipare a qualsiasi percorso anche in formula residenziale al costo forfettario di 900 Euro Iva inclusa. Tale tariffa è riservata ai dipendenti delle imprese associate con meno di 500 dipendenti, attraverso acquisti cumulativi effettuati dalle Associazioni.
Seguendo i percorsi estivi della LUISS, della durata di 6 giorni, gli studenti avranno la possibilità di assistere a lezioni accademiche di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, nonché a lezioni di Medicina e Chirurgia, Ingegneria e altre materie scientifiche non presenti nell’offerta formativa della LUISS in modo da fornire loro l’occasione di raccogliere informazioni utili per immaginare il proprio percorso formativo.
Oltre alla scuola estiva di orientamento in italiano o in inglese, sono presenti nell’offerta scuole estive focalizzate sul Diritto, sul Marketing on-line, sulle Scienze Sociali e Politiche, sulla Sicurezza Informatica, sui Big Data, sul Video-making, sui Comics, oltre a una scuola estiva rivolta espressamente ai temi del futuro.
I percorsi delle Summer School sono distribuiti su tutto il periodo delle vacanze estive e prevedono anche la formula residenziale, alcuni sono previsti esclusivamente presso la LUISS a Roma, mentre altri possono essere frequentati a Roma o a Milano presso il Milano LUISS Hub, una nuova struttura polifunzionale nel centro di Milano.
Alleghiamo una presentazione del progetto e un documento di approfondimento.
Le richieste di prenotazione potranno essere inviate a [email protected] entro il 22 febbraio 2019.
Allegati
In riferimento a quanto già anticipato, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 contiene diverse misure in tema di pagamento dei debiti delle PA, volte a mettere a disposizione delle PA, da parte del sistema finanziario, la liquidità necessaria per pagare e a garantire il rispetto dei tempi di pagamento (art. 1, co 849 – 872).
Le banche, gli intermediari finanziari, CDP e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.
Tale misura amplia quanto disposto dalla legislazione previgente, che prevedeva esclusivamente la possibilità di anticipazioni di tesoreria (v. articolo 222 del D.lgs. n. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – TUEL).
Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, l’anticipazione è subordinata al riconoscimento dei debiti stessi.
Per ottenere l’anticipazione, le PA dovranno presentare richiesta entro il 28 febbraio 2019, utilizzando l’apposito modello generato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF (PCC).
La domanda dovrà essere corredata dall’elenco dei debiti da pagare. Le PA debitrici dovranno effettuare il pagamento dei debiti in elenco entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Tale termine si allunga a 30 giorni per gli enti del SSN.
Le anticipazioni agli enti locali, concesse nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 850 della Legge sono assistite dalla delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione degli stessi enti locali ai sensi del TUEL. Le anticipazioni a regioni e province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio.
Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la PCC, l’avvenuto pagamento dei debiti entro i termini previsti per legge e, in caso di mancato pagamento, possono chiedere la restituzione dell’anticipazione, anche attivando le garanzie sopra richiamate.
Le anticipazioni di liquidità dovranno essere rimborsate entro il 15 dicembre 2019. Tale scelta discende dalla necessità di evitare che le nuove disposizioni abbiano effetti sui saldi di finanza pubblica.
Segnaliamo che CDP si è già attivata per concedere le anticipazioni previste dalla Legge mettendo a disposizione delle PA un apposito strumento.
Vengono poi introdotte diverse misure, sotto forma di incentivo e penalizzazione, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte delle PA.
Si prevedono, in particolare, per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge ovvero che non li riducano secondo percentuali predefinite, strumenti quali: la creazione in bilancio di un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti; penalità in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi; l’inserimento nei contratti dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi degli enti del SSN di obiettivi legati al rispetto dei termini di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato.
Per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni, la Legge stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri siano pubblicati, per le singole amministrazioni:
con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della PCC;
con cadenza mensile, i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della PCC;
con cadenza annuale, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente.
Inoltre, a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le PA comunicano, mediante la PCC, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019.
Alle PA che non adempiano agli obblighi di comunicazione sull’ammontare complessivo dei debiti e sull’avvenuto pagamento delle fatture, si applicano le misure e le penalità sopra richiamate.
La legge interviene anche sulle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali, aumentando il limite massimo di ricorso alle stesse da parte degli enti locali (Art. 1, co 906).
In proposito, ricordiamo che l’articolo 222 del TUEL prevede che il tesoriere conceda anticipazioni entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.
La legge, al fine di favorire il rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, innalza da tre a quattro dodicesimi tale limite fino al 31 dicembre 2019.
Infine, in termini di pagamenti delle PA va ricordato che il DL Fiscale, contiene una misura importante per i creditori delle PA.
L’articolo 15-bis del DL, introdotto durante l’iter di conversione in legge del provvedimento anche grazie alle sollecitazioni di Confindustria, modifica la disciplina sulla fatturazione elettronica contenuta nella Legge di Bilancio 2008 (Legge n. 244/2007) al fine di evitare che il “rifiuto” delle fatture ricevute sia utilizzato impropriamente dalle PA.
In particolare, il DL Fiscale demanda al MEF il compito di circoscrivere, attraverso un proprio decreto, le cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto, anche al fine di evitare rigetti impropri e al fine di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, che non prevede l’utilizzo di tale strumento.
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha recentemente diramato la Circolare n.1/D relativa all’Accordo di Partenariato Economico (APE) tra l’Unione Europea e il Giappone che entrerà in vigore dal prossimo 1 febbraio 2019.
La Circolare contiene:
Segnaliamo che, sotto la voce “Varie”, a pagina 13 e seguente, sono riportate alcune disposizioni finali che riguardano il trattamento dei prodotti in transito o in deposito alla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Il testo integrale del comunicato dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli è scaricabile, in formato pdf, al seguente link: