Misure straordinarie della BCE sul trattamento delle esposizioni deteriorate

La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato alcune importanti misure finalizzate a concedere una maggiore flessibilità alle Banche nella valutazione delle posizioni deteriorate, in ragione dello stato emergenziale determinato dal Covid-19

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html?utm_source=ecb_twitter&utm_medium=social&utm_campaign=200320_pr_furtherflexibilityforbanks
Si tratta di alcune misure tra quelle chieste da Confindustria, anche insieme all’Associazione Bancaria Italiana e alla Federazione Bancaria Europea.
In particolare, al fine di consentire alle Banche significative (vigilate direttamente dalla BCE) di beneficiare pienamente delle garanzie e delle moratorie messe in atto dalle Autorità Pubbliche per far fronte all’emergenza, la BCE – nell’ambito della discrezionalità prevista nelle sue linee guida sugli NPL e nel relativo Addendum – ha comunicato che:
  • sarà consentita, su base temporanea, una certa flessibilità riguardo alla classificazione delle inadempienze probabili relative ai prestiti sospesi ex lege in ragione dell’emergenza Covid-19.

Inoltre, nel caso le operazioni di moratoria siano assistite dalla garanzia pubblica, ai prestiti sarà applicato il trattamento preferenziale sulle esposizioni non-performing attualmente previsto per i finanziamenti garantiti dalle Agenzie ufficiali di credito all’esportazione (vale a dire una copertura minima dello 0% per sette anni nell’ambito del cosiddetto “calendar provisioning”).
Le decisioni della BCE riguardano tuttavia solo il II Pilastro, dunque le azioni dell’Autorità di vigilanza. In proposito, la BCE incoraggia i legislatori europei (Commissione e Parlamento) a prendere in considerazione modifiche alla regolamentazione di vigilanza sul capitale delle Banche così da adottare a livello legislativo (dunque di I Pilastro) un simile approccio in materia di copertura delle perdite per tutte le esposizioni non-performing;

  • sarà garantita la massima flessibilità riguardo le strategie di riduzione degli NPL, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni di mercato.

Oltre a tali misure, la BCE, nell’ambito del suo ruolo nel campo della vigilanza prudenziale, raccomanda che nei modelli di valutazione del rischio le Banche evitino di inserire ipotesi procicliche ai fini della determinazione degli accantonamenti di capitale e adottino le regole transitorie previste dai principi contabili dell’IFRS 9 che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci.

Queste misure della BCE vanno ad aggiungersi a quelle annunciate lo scorso 12 marzo, tra le quali era concessa alle Banche la possibilità di poter utilizzare pienamente le proprie riserve di II pilastro (di capitale e di liquidità) per assorbire eventuali perdite determinate dalla situazione emergenziale o per finanziare nuovi prestiti a famiglie e imprese in deficit di liquidità. In ragione del particolare periodo di difficoltà, la BCE ha inoltre deciso di alleviare l’onere di vigilanza sulle Banche, tra l’altro rinviando di 6 mesi gli stress test e le ispezioni sui modelli di rating interno.
Facendo seguito alle azioni intraprese dalla BCE, la Banca d’Italia, con riferimento alle Banche non significative da essa vigilate, ha quindi comunicato la propria decisione di concedere alle Banche, in relazione alle proprie materie di competenza, alcune dilazioni sugli adempimenti previsti nei prossimi mesi tra cui, in particolare, l’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati (https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-01/Proroga-termini-COVID-19.pdf).



Misure straordinarie della BCE sul trattamento delle esposizioni deteriorate

La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato alcune importanti misure finalizzate a concedere una maggiore flessibilità alle Banche nella valutazione delle posizioni deteriorate, in ragione dello stato emergenziale determinato dal Covid-19

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html?utm_source=ecb_twitter&utm_medium=social&utm_campaign=200320_pr_furtherflexibilityforbanks
Si tratta di alcune misure tra quelle chieste da Confindustria, anche insieme all’Associazione Bancaria Italiana e alla Federazione Bancaria Europea.
In particolare, al fine di consentire alle Banche significative (vigilate direttamente dalla BCE) di beneficiare pienamente delle garanzie e delle moratorie messe in atto dalle Autorità Pubbliche per far fronte all’emergenza, la BCE – nell’ambito della discrezionalità prevista nelle sue linee guida sugli NPL e nel relativo Addendum – ha comunicato che:
  • sarà consentita, su base temporanea, una certa flessibilità riguardo alla classificazione delle inadempienze probabili relative ai prestiti sospesi ex lege in ragione dell’emergenza Covid-19.

Inoltre, nel caso le operazioni di moratoria siano assistite dalla garanzia pubblica, ai prestiti sarà applicato il trattamento preferenziale sulle esposizioni non-performing attualmente previsto per i finanziamenti garantiti dalle Agenzie ufficiali di credito all’esportazione (vale a dire una copertura minima dello 0% per sette anni nell’ambito del cosiddetto “calendar provisioning”).
Le decisioni della BCE riguardano tuttavia solo il II Pilastro, dunque le azioni dell’Autorità di vigilanza. In proposito, la BCE incoraggia i legislatori europei (Commissione e Parlamento) a prendere in considerazione modifiche alla regolamentazione di vigilanza sul capitale delle Banche così da adottare a livello legislativo (dunque di I Pilastro) un simile approccio in materia di copertura delle perdite per tutte le esposizioni non-performing;

  • sarà garantita la massima flessibilità riguardo le strategie di riduzione degli NPL, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni di mercato.

Oltre a tali misure, la BCE, nell’ambito del suo ruolo nel campo della vigilanza prudenziale, raccomanda che nei modelli di valutazione del rischio le Banche evitino di inserire ipotesi procicliche ai fini della determinazione degli accantonamenti di capitale e adottino le regole transitorie previste dai principi contabili dell’IFRS 9 che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci.

Queste misure della BCE vanno ad aggiungersi a quelle annunciate lo scorso 12 marzo, tra le quali era concessa alle Banche la possibilità di poter utilizzare pienamente le proprie riserve di II pilastro (di capitale e di liquidità) per assorbire eventuali perdite determinate dalla situazione emergenziale o per finanziare nuovi prestiti a famiglie e imprese in deficit di liquidità. In ragione del particolare periodo di difficoltà, la BCE ha inoltre deciso di alleviare l’onere di vigilanza sulle Banche, tra l’altro rinviando di 6 mesi gli stress test e le ispezioni sui modelli di rating interno.
Facendo seguito alle azioni intraprese dalla BCE, la Banca d’Italia, con riferimento alle Banche non significative da essa vigilate, ha quindi comunicato la propria decisione di concedere alle Banche, in relazione alle proprie materie di competenza, alcune dilazioni sugli adempimenti previsti nei prossimi mesi tra cui, in particolare, l’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati (https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-01/Proroga-termini-COVID-19.pdf).



Linee Guida MIT per trasporti e logistica

Alleghiamo il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, condiviso tra il Ministero dei Trasporti e le principali Confederazioni e Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica.

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e maritino portuale) e costituisce un addendum del Protocollo siglato il 14 marzo 2020.

Tra gli adempimenti comuni a tutti i settori richiamati, segnaliamo quelli di interesse per le imprese di autotrasporto:
–  la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
– viene chiarito in maniera esplicita che per quanto riguarda l’autotrasporto, le trasferte sono consentite.

Nello specifico settore dell’autotrasporto merci, è stabilito che:
– se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine (DPI);
– in ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori;
– nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
– non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
– le stesse prescrizioni per l’autotrasporto merci si applicano per gli autisti in servizio per il cargo aereo;
– le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi;
– nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da rider, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti;
– nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di 1 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario, in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi, l’uso delle mascherine;
– assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee

Allegato

MIT Linee Guida COVID-19 Trasporti e Logistica 20 marzo 2020




Emergenza COVID-19/DL 18/2020 cd Cura Italia: osservazioni complessive

Alleghiamo la nota di approfondimento sulle singole misure contenute nel DL Cura Italia. Informiamo, inoltre, che Confindustria – anche sulla base delle segnalazioni che arrivano dalle imprese per il tramite delle Territoriali – sta lavorando ai possibili emendamenti al testo.

DL+Cura+Italia_nota+per+sito (1)

 




Emergenza Covid -19 – Cassa integrazione in deroga Regione Campania – sottoscritto accordo quadro

Informiamo che lo scorso 19 marzo è stato sottoscritto da Regione Campania, INPS e Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative l’accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ex art. 22 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

L’intesa è finalizzata a fronteggiare gli effetti negativi per tutte le imprese determinati dalla grave situazione di emergenza sanitaria che ha investito il Paese per effetto della diffusione della epidemia da Covid-19.

Il trattamento di integrazione salariale CIG in deroga può essere riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 148\2015, Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e dalle altre norme in vigore) e comunque per una durata non superiore a nove settimane, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020,
La domanda di concessione del trattamento viene inoltrata a cura del legale rappresentante dell’Azienda alla Regione Campania – Direzione generale dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle politiche giovanili esclusivamente utilizzando l’apposita procedura informatica resa disponibile secondo termini e modalità di cui all’Avviso che sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione.

In allegato trasmettiamo l’Accordo quadro contenente le informazioni di dettaglio.

accordo definitivo cassa integrazione ex art.22 DL 18 del 17 marzo 2020ultimooo (1)



COVID-19/MASCHERINE e DPI Dispositivi di Protezione Individuale: incentivi alla produzione, importazione, esportazione e distribuzione. Aspetti operativi e procedurali.

Ai sensi di quanto previsto dal DL 18/2020, riportiamo di seguito una sintesi dei vari aspetti afferenti al tema mascherine e dispositivi di protezione individuale.

 

Produzione e fornitura di dispositivi medici (art. 5 DL 18/2020)

L’articolo 5 del decreto-legge 18/2020 prevede incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici. In particolare, dispone che Invitalia – in quanto soggetto gestore della misura per conto del Commissario straordinario di Governo per l’emergenza, Domenico Arcuri – possa erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi o che li rendono disponibili. La norma va letta in relazione anche alla previsione dell’articolo 43, secondo la quale l’Inail trasferisce ad Invitalia la somma di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisito di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Entità delle agevolazioni e disposizioni operative saranno rese note a breve dal Commissario.

Mappatura aziende disponibili alla riconversione

A fronte della forte richiesta di mascherine – chirurgiche e DPI – che sta interessando l’intero Paese, Confindustria ha avviato una mappatura delle imprese in fase di riconversione o disponibili a riconvertirsi.

L’obiettivo è fornire informazioni utili al Commissario all’Emergenza, e al Ministero dello Sviluppo Economico a supporto delle azioni volte a potenziare la capacità produttiva delle imprese italiane produttrici di mascherine.

Al fine di poter fornire un riscontro puntuale è importante raccogliere le informazioni indicate nel format allegato evidenziando, ad esempio,

  • i prodotti attualmente realizzati e capacità produttiva,
  • macchinari da acquistare e valore dell’investimento,
  • tempistica per investimenti/adattamenti,
  • prodotti target da realizzare,
  • capacità produttiva del target in avvio e a regime 7/7 – H24,
  • tempistica per raggiungere la piena capacità produttiva.

In allegato il format che le aziende disponibili alla riconversione devono compilare.

Produzione e importazione di mascherine e di dispositivi di protezione individuale (art. 15 DL 18/2020)

Per la produzione e l’importazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, l’art. 15 del DL 18/2020, fino al termine dello stato di emergenza, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Quanto ai controlli relativi alla produzione, importazione e immissione sul mercato, occorre distinguere:

  • per le mascherine chirurgiche, quali dispositivi sanitari, il controllo è affidato all’Istituto Superiore di Sanità. Al link https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine sono disponibili tutte le informazioni relative alle procedure per la richiesta di produzione delle mascherine Nulla cambia se, ai diversi fini dell’utilizzo, le stesse mascherine sono considerate come dispositivi di protezione individuale ai fini del Dlgs 81/2008, idonei a proteggere tanto il personale sanitario (art. 34, DL 9/2020), quanto i lavoratori.
  • per la produzione, importazione ed immissione in commercio dei dispositivi di protezione individuale occorre invece sottoporre i prodotti alla approvazione dell’Inail. La richiesta deve essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti ed essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata[email protected].Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità. Al fine di favorire questo processo, su richiesta del sistema confindustriale, l’UNI ha deliberato di rendere disponibili gratuitamente tutte le norme tecniche richiamate dal decreto del Governo, allegate alla presente nota.

 

Istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti

Il decreto n. 18/2020 e la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in allegato) dettano le istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti.

 

In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è specificata la procedura da seguire e che sopra è stata esposta. In merito si specifica che, nell’autocertificazione da inviare all’Inail, i produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, avvalendosi della deroga prevista, devono attestare sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarare che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

 

Agevolazioni fiscali per le importazioni di merce destinata a fronteggiare l’emergenza

L’Agenzia Dogane con la nota n. 93201/RU del 17 marzo scorso, ha adottato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare nella nota si fa riferimento al divieto di esportazione dei dispositivi medici indicati nella circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi e alla possibilità di importare beni con l’applicazione della franchigia dei dazi doganali e della non applicazione dell’IVA.

Al fine di velocizzare le operazioni doganali dovrà essere data evidenza in dichiarazione doganale della specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall’operatore che trattasi di “importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell’emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)”.

Esportazione DPI – modalità di richiesta delle autorizzazioni

L’esportazione dei prodotti DPI, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione. Di seguito il link al sito del MAECI che fornisce le istruzioni sulle modalità da utilizzare per l’inoltro delle richieste e sulle procedure di rilascio.

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/autorizzazione-all-esportazione-dispositivi-di-protezione-individuale.html

Questo, invece, il link dal quale scaricare il modello di autorizzazione da utilizzare.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077I:FULL&from=EN

 

Misure a favore dei lavoratori: le mascherine chirurgiche costituiscono DPI ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (art. 16)

L’art. 16 prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione individuale, ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

In questo modo, i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari: infatti, secondo l’art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e secondo le attuali evidenze scientifiche (quindi anche ai fini dell’ampia portata dell’art. 2087 del codice civile).

Sono idonee anche le mascherine esistenti in commercio e prive del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità.

La stessa norma dispone ancora che fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti (FFP2 e FFP3) prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

Dalla lettura combinata delle due norme sembra scaturire una conseguenza:

l’art. 15 si riferisce alle mascherine e ai dispositivi di protezione individuale che saranno prodotti ed immessi sul mercato e che dovranno essere approvate dall’ISS e dall’Inail secondo le indicazioni suesposte;

l’art. 16 si riferisce alle mascherine disponibili in commercio: sia quelle marcate CE sia quelle non marcate, che siano state verificate dall’ISS a norma dell’art. 34.

Allegati

Tabella dispositivi INAIL

News 19mar20_autocertificaz. INAIL DPI

News 19mar20_agevolaz. fiscali importazioni DPI

format Riconversione Produzione per DM e DPI-1

fac autocertificaz. produttori importatori DPI

Circolare MS 18.03.2020 (1)




Emergenza COVID-19/AIUTI DI STATO: approvato un piano straordinario di iniziative per assicurare flessibilità nell’applicazione delle misure di agevolazione

La Commissione europea ha approvato il 19 marzo u.s., il Temporary Framework sugli aiuti di Stato, un piano straordinario di iniziative volte ad assicurare la massima flessibilità nell’applicazione e approvazione di misure di aiuto nel contesto della crisi in corso.

 

Nel Temporary framework la Commissione individua cinque categorie di aiuti di Stato che ritiene giustificate, per un periodo limitato, per porre rimedio alle difficoltà derivanti dalla crisi, e sancisce che possano essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea:

 

  1. aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria;
  2. aiuti in forma di garanzie
  3. aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato
  4. aiuti sotto forma di garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari finanziari
  5. aiuti sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

 

Il Temporary Framework sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020, ma la Commissione europea valuterà, prima di tale data, l’eventuale proroga.

 

Alleghiamo il testo del Temporary Framework e una nota di sintesi sulle misure introdotte.

Allegati

Temporary Framework_C 2020 1863

Nota_Aiuti di Stato_Temporary Framework COVID 19




Emergenza COVID-19/decreto Ministero dei Trasporti su regolamentazione lavoratori che rientrano in Italia. Disposizioni valide fino al 25 marzo pv

Il Ministero dei Trasporti ha emanato un Decreto che riguarda i soggetti che rientrano dall’estero in Italia, con una specifica regolamentazione per i lavoratori.

 

Le persone che sono rientrate in Italia dopo il 17 marzo 2020, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19, devono:

  • mettersi in autoisolamento per i 14 giorni successivi al ritorno dall’estero;
  • comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ATS) il proprio ingresso in Italia;
  • segnalare l’insorgenza di sintomi legati a COVID-19 all’autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati (per la Lombardia: 800 89 45 45).

 

L’autoisolamento non è previsto:

  • per chi transita o sosta in Italia per comprovate esigenze lavorative, ed è comunque obbligato a uscire dal Paese entro 72 ore dall’ingresso. Queste persone devono compilare una dichiarazione con la quale si comunica di essere in Italia per la comprovata esigenza lavorativa. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tali soggetti devono segnalare la situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e sottoporsi all’isolamento;

 

  • per il “personale viaggiante” (si tratta degli equipaggi di un qualsiasi vettore, aereo, marittimo, ferroviario o stradale). L’unica condizione è che l’impresa abbia sede legale in Italia (non che abbia sede legale in altro Paese e uffici o altra struttura in Italia).

 

Il Decreto Ministeriale n. 120/2020 è valido dal 17 al 25 marzo 2020.

Allegato

DM_120_2020




Emergenza COVID-19/Healthware mette a disposizione una Info-Chat a supporto del triage delle infezioni da coronavirus

Healthware, azienda associata a Confindustria Salerno, mette a disposizione una Info-Chat a supporto del triage delle infezioni da Covid-19.

 

“Info-Chat Coronavirus” è disponibile gratuitamente sulla piattaforma Paginemediche.itstartup del portfolio Healthware, ed è stata sviluppata a partire dalle Linee Guida del Ministero della Salute.

 

Il chatbot Coronavirus è un prezioso strumento di supporto per medici e pazienti, molto utile per velocizzare notevolmente il processo di individuazione dei possibili contagiati da Nuovo Coronavirus.

Ciascun utente accedendo al sito https://www.paginemediche.it/coronavirus potrà simulare una conversazione con un medico e sulla base dei sintomi dichiarati capire come è più giusto comportarsi.

 

Sin dall’inizio della diffusione epidemiologica Coronavirus, Healthware si è impegnata nella creazione di soluzioni innovative orientate alla pubblica utilità per far fronte a questa situazione di emergenza sanitaria globale, realizzando iniziative gratuite rivolte a medici e pazienti, disponibili anche sul sito Solidarietà Digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

 

Ad oggi il chatbot è attivo anche sul sito della Regione Lombardia (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/), dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (https://www.apss.tn.it/it) in qualità di servizio sanitario di pubblica utilità e sul sito del progetto #IoRestoACasa (https://iorestoa.casa/#), patrocinato dall’AGID e nato per supportare gli sforzi della Protezione Civile per superare l’emergenza connessa al Coronavirus, e utilizzare la viralità della rete per sensibilizzare tutte le fasce della popolazione. È stato utilizzato già da oltre 50.000 pazienti come supporto al triage telefonico per valutare i casi che manifestano sintomi e comportamenti sospetti.

 

A questo si è aggiunto poi il sistema di video-visita (GDPR compliant)disponibile non solo per i medici già presenti sulla piattaforma Paginemediche ma anche per tutti i medici del Servizio Sanitario Nazionale che volessero attivarlo (in maniera gratuita) in questo momento di emergenza sanitaria: https://pro.paginemediche.it/video-visita.

 




Ticket licenziamento: circolare INPS n.40/2020

Vi informiamo che l’INPS ha emanato la circolare n. 40/2020, con la quale fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per le quali è obbligatorio il versamento del c.d. ticket licenziamento.

Allegato

Circolare numero 40 del 19-03-2020