Emergenza COVID-19/Pubblicazione Decreto Legge riordino misure Coronavirus

Informiamo che, nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo u.s., è stato pubblicato il Decreto-legge n. 19/2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Anche alla luce dei numerosi provvedimenti adottati per contrastare l’emergenza, il DL ha l’obiettivo di razionalizzare la tipologia e il procedimento di adozione delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia, coordinare gli atti adottati dai vari centri istituzionali e amministrativi, nonché rafforzare le sanzioni in caso di violazione delle misure.

In particolare, per quanto riguarda la tipizzazione delle misure, il DL prevede che possano essere adottate, per l’intero territorio nazionale o su parte di esso, per un periodo non superiore a 30 giorni (ma reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine ultimo stabilito per lo stato di emergenza), secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio.

L’elenco delle misure adottabili, che riprende in sostanza quelle previste dai diversi provvedimenti successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, contiene una serie di limitazioni a libertà e diritti costituzionalmente garantiti (es. libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio, libertà di riunione, di culto e di insegnamento, libertà di iniziativa economica, diritto all’istruzione).

Il DL disciplina poi il procedimento di adozione delle misure restrittive, che individua nel DPCM lo strumento cardine, accompagnato da una serie di interlocuzioni preventive necessarie, a livello ministeriale e regionale, nonché dalla consultazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso la Protezione Civile.

Inoltre, al fine di coordinare gli interventi di contenimento ai vari livelli istituzionali e amministrativi (Stato, Regioni e Comuni), consente alle Regioni di adottare, nell’ambito delle loro competenze, nelle more dell’adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento, misure ulteriormente restrittive, tra quelle tipizzate dal DL, ma solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario. In ogni caso, i provvedimenti regionali non possono incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, salvaguardando così l’uniformità delle misure di contenimento che limitano o addirittura precludono tali attività.

Ai Sindaci viene preclusa la possibilità di adottare ordinanze in contrasto con le misure statali.

Con riferimento alle sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, che prevale su altre sanzioni economiche eventualmente previste. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In alcuni casi – tra cui anche la violazione delle misure relative all’esercizio dell’attività di impresa – si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.




Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI Aggiornamenti Mise e Miur: moratoria sui progetti finanziati e altri interventi

In riferimento a quanto stabilito nel decreto 18/2020 in materia di moratoria sugli strumenti di finanziamento alla ricerca, sviluppo e innovazione (art. 100 – strumenti Miur; art. 56 Legge Sabatini), informiamo che Confindustria sta lavorando affinché la moratoria venga estesa

anche alle altre misure gestite dal Mise a valere sul FIT, FRI e FCS. Il Mise sta inoltre introducendo ulteriori interventi, tra cui: – la sospensione delle revoche eccetto quelle per fallimento e rinuncia; – l’eliminazione dei termini di presentazione dei documenti necessari alla sottoscrizione dei contratti di finanziamento; – la possibilità di realizzare le verifiche sui progetti anche da remoto; – la sospensione dei termini previsti per la presentazione delle rendicontazioni. Vi informeremo sugli sviluppi.




Emergenza Covid 19/ Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Proroga dell’efficacia – ordinanza regionale n.24 del 25/03/2020

A seguito dell’Ordinanza regionale n. 23 del 25/03/2020 con la quale vengono prorogate al 14 aprile le misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi, il Presidente della Giunta Vincenzo De Luca ha emanato l’Ordinanza n. 24 del 25/3/2020 con cui proroga sempre al 14 aprile le Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale emanate con Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020.

L’Ordinanza dispone, su tutto il territorio regionale, la riduzione della programmazione dei servizi di linea e non di linea erogate dalle aziende del TPL, nel rispetto dell’effettiva utenza residua e del mantenimento dei servizi minimi.

In allegato le ordinanze




Emergenza Covid-19: Congedi e permessi L.104/1992 – circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020

Vi informiamo che l’INPS ha emanato la circolare n. 45/2020, in allegato, con la quale fornisce le istruzioni amministrative riguardo il diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati ex L. n. 104/1992, introdotti rispettivamente dagli articoli 23 e 24 del D.L. n. 18/2020.

 

All.to

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

Allegato

Circolare numero 45 del 25-03-2020




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO Rimborso accise primo trimestre 2020

Con nota del 23 marzo 2020, prot. 96399/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che dal 1° gennaio e fino al 30 aprile 2020 possono essere presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre (1° gennaio-31 marzo) 2020.

Se, per effetto della situazione emergenziale in atto, ci fosse impossibilità a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020).

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Per ottenere il rimborso ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) possono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) nel termine del 30 aprile 2020 o all’occorrenza, nelle circostanze di cui in premessa, entro il 30 giugno 2020.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

Sottolineiamo che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

La nota è reperibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601189/1+Nota+96399+del+20+marzo+2020+-+Benefici+sul+gasolio+per+uso+autotrazione.pdf/86583e2a-fc84-46bd-b6b7-b4bba6a7fa70




AUTOTRASPORTO: PUBBLICAZIONE VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO COSTI DI ESERCIZIO IMPRESA AUTOTRASPORTO CONTO TERZI FEBBRAIO 2020

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un’impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a febbraio 2020.

Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La tabella è reperibile al seguente sito internet:

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-03/costo%20GASOLIO%20Febbraio%202020.pdf

 

Costo per litro del gasolio per autotrazione al netto di IVA e/o dello sconto del maggior onere delle Accise – mese di riferimento Febbraio 2020 elaborato sulla base dei dati rilevati nel sito MISE in data 23 marzo 2020.

www.mit.gov.it




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO Proroga validità al 30 giugno 2020 di CQC, Certificato ADR, Permessi provvisori di guida

Sono stati pubblicati sulla GU n. 77 del 23 marzo scorso, due Decreti del MIT del 10 e 11 marzo 2020, relativi al rinvio delle scadenze della CQC, del certificato di formazione ADR e dei permessi di guida provvisori.

Il Decreto del 10 marzo dispone che Cqc e certificato Adr, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Il Decreto dell’11 marzo 2020 si riferisce ai permessi provvisori di guida e ne prevede una proroga fino al 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del CDS, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza. Entrambi i decreti hanno vigenza dal 23 marzo scorso, giorno di pubblicazione sulla GU.

Allegato

Decreto MIT 10 marzo 2020 e Decreto MIT 11 marzo 2020-proroga validità CQC, certificato ADR, permessi provvisorio di guida (1)




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO Scorta frontiera polizia serba per veicoli provenienti dall’Italia

Il Ministero dell’Interno, rende noto che la Repubblica di Serbia ha emanato una misura restrittiva per il trasporto merci e di persone che entrano nel territorio serbo. E’ prevista una scorta della polizia serba dal valico di frontiera sino al valico di uscita. Tale misura interessa tutti i veicoli che provengono o hanno attraversato l’Italia, il Canton Ticino (Svizzera) e Romania.

I conducenti dei veicoli scortati potrebbero, per questo motivo, non poter rispettare la normativa sui tempi di guida e di riposo anche se non sono passibili di sanzioni in Italia perché il mancato rispetto della normativa suddetta è avvenuta in un paese straniero, potrebbero, tuttavia, trovarsi in difficoltà nei giorni successivi sul territorio italiano.

Alla luce di ciò, se i conducenti vengono fermati su strada in Italia e certifichino, con documentazione rilasciata dalle Autorità serbe, che sono stati sottoposti a scorta nel territorio della Repubblica Serba e pertanto hanno disatteso la normativa sui tempi di guida e di riposo, non sono passibili di sanzioni.

Allegato

Decreto MIT 10 marzo 2020 e Decreto MIT 11 marzo 2020-proroga validità CQC, certificato ADR, permessi provvisorio di guida




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO Chiarimenti Ministero Interno su proroghe e sospension

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 24 marzo 2020, prot. nr. 300/A/2309/20/115/28, fornisce maggiori specificazioni e chiarimenti sulle disposizioni del DL 18/2020 e, in particolare, sulle proroghe e sospensioni previste per:

– veicoli da sottoporre a visite, a prova o revisione (punto 1);

– patente di guida (punto 2);

– autorizzazioni, concessioni, altri titoli abilitativi o atti amministrativi (punto 3);

– pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal CDS (punto 4);

– settore assicurativo (punto 5).

Allegato

Circolare M_Interno 24.03.2020 -chiarimenti su sospensioni e proroghe




Certificati di forza maggiore – Circolare del MISE

Il MISE ha diramato a Unioncamere, CCIAA e Associazioni imprenditoriali, una Circolare (in allegato) sulla possibilità, per le stesse Camere, di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento dell’epidemia.

Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con controparti estere, affinché le imprese possano esibirle a queste ultime per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
La Circolare fa seguito alla richiesta di Confindustria di favorire, in linea con le prassi seguite in altri ordinamenti stranieri, compresi alcuni Stati membri dell’Ue (es. Austria), il rilascio di certificati di forza maggiore da parte delle Camere di Commercio.

Si tratta di un primo importante intervento assunto a legislazione vigente, che testimonia l’attenzione del Ministero sulla problematica. Al fine di ampliare il perimetro delle dichiarazioni camerali e valorizzare il riconoscimento della forza maggiore nell’esecuzione dei contratti, stiamo intervenendo anche nell’iter di conversione del DL Cura Italia, sostenendo un emendamento che attribuisce espressamente alla CCIAA la competenza a rilasciare i certificati alle imprese impossibilitate – anche temporaneamente – all’adempimento, a prescindere dalla natura (nazionale o internazionale) del contratto
Allegati