CREDITI VS la PA: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019
In riferimento a quanto già anticipato, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 contiene diverse misure in tema di pagamento dei debiti delle PA, volte a mettere a disposizione delle PA, da parte del sistema finanziario, la liquidità necessaria per pagare e a garantire il rispetto dei tempi di pagamento (art. 1, co 849 – 872).
Le banche, gli intermediari finanziari, CDP e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.
Tale misura amplia quanto disposto dalla legislazione previgente, che prevedeva esclusivamente la possibilità di anticipazioni di tesoreria (v. articolo 222 del D.lgs. n. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – TUEL).
Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, l’anticipazione è subordinata al riconoscimento dei debiti stessi.
Per ottenere l’anticipazione, le PA dovranno presentare richiesta entro il 28 febbraio 2019, utilizzando l’apposito modello generato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF (PCC).
La domanda dovrà essere corredata dall’elenco dei debiti da pagare. Le PA debitrici dovranno effettuare il pagamento dei debiti in elenco entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Tale termine si allunga a 30 giorni per gli enti del SSN.
Le anticipazioni agli enti locali, concesse nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 850 della Legge sono assistite dalla delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione degli stessi enti locali ai sensi del TUEL. Le anticipazioni a regioni e province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio.
Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la PCC, l’avvenuto pagamento dei debiti entro i termini previsti per legge e, in caso di mancato pagamento, possono chiedere la restituzione dell’anticipazione, anche attivando le garanzie sopra richiamate.
Le anticipazioni di liquidità dovranno essere rimborsate entro il 15 dicembre 2019. Tale scelta discende dalla necessità di evitare che le nuove disposizioni abbiano effetti sui saldi di finanza pubblica.
Segnaliamo che CDP si è già attivata per concedere le anticipazioni previste dalla Legge mettendo a disposizione delle PA un apposito strumento.
Vengono poi introdotte diverse misure, sotto forma di incentivo e penalizzazione, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte delle PA.
Si prevedono, in particolare, per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge ovvero che non li riducano secondo percentuali predefinite, strumenti quali: la creazione in bilancio di un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti; penalità in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi; l’inserimento nei contratti dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi degli enti del SSN di obiettivi legati al rispetto dei termini di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato.
Per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni, la Legge stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri siano pubblicati, per le singole amministrazioni:
con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della PCC;
con cadenza mensile, i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della PCC;
con cadenza annuale, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente.
Inoltre, a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le PA comunicano, mediante la PCC, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019.
Alle PA che non adempiano agli obblighi di comunicazione sull’ammontare complessivo dei debiti e sull’avvenuto pagamento delle fatture, si applicano le misure e le penalità sopra richiamate.
La legge interviene anche sulle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali, aumentando il limite massimo di ricorso alle stesse da parte degli enti locali (Art. 1, co 906).
In proposito, ricordiamo che l’articolo 222 del TUEL prevede che il tesoriere conceda anticipazioni entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.
La legge, al fine di favorire il rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, innalza da tre a quattro dodicesimi tale limite fino al 31 dicembre 2019.
Infine, in termini di pagamenti delle PA va ricordato che il DL Fiscale, contiene una misura importante per i creditori delle PA.
L’articolo 15-bis del DL, introdotto durante l’iter di conversione in legge del provvedimento anche grazie alle sollecitazioni di Confindustria, modifica la disciplina sulla fatturazione elettronica contenuta nella Legge di Bilancio 2008 (Legge n. 244/2007) al fine di evitare che il “rifiuto” delle fatture ricevute sia utilizzato impropriamente dalle PA.
In particolare, il DL Fiscale demanda al MEF il compito di circoscrivere, attraverso un proprio decreto, le cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto, anche al fine di evitare rigetti impropri e al fine di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, che non prevede l’utilizzo di tale strumento.