Sanzioni per i datori di lavoro che impegnano irregolarmente cittadini di Paesi Extraeuropei – D.M. 22 dicembre 2018 n. 151 

Vi informiamo che il Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri della Giustizia, dell’Economia e del Lavoro, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2019, il D.M. 22 dicembre 2018 n. 151 – in allegato – con il quale, in esecuzione della apposita direttiva comunitaria, viene stabilita la sanzione amministrativa accessoria, prevista dall’art. 22 ter del decreto legislativo n. 286/2008, che il giudice deve applicare al datore di lavoro che ha occupato illegalmente un lavoratore clandestino e che è pari al costo medio di rimpatrio.

La sanzione è fissata in 1.398 euro ed è soggetto ad aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno con decreto del Capo della Polizia.

Allegati

___ ATTO COMPLETO ___




Export Talk/Export management del made in Italy_ 6 marzo, H 16.30/18.00, sede UNICREDIT, Salerno

Il prossimo 6 marzo, dalle 16.30 alle 18.00, presso la sede di UniCredit  (Piazza Sedile di Portanova,  102 Salerno) si terrà l’UniCredit Talk del 2019 dedicato al tema dell’export management del made in Italy.

I dettagli nella locandina allegata.

Per aderire, è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://education.unicredit.it/it/iscrizione-imprese.12078.html

 

 

QUANDO

DOVE

UniCredit è lieta di invitarla al primo UniCredit Talk del 2019 dedicato al tema dell’export management del made in Italy.

Quali sono i trend che stanno modificando i processi di esportazione e che ruolo svolge la digitalizzazione?

Come mirare la strategia di export marketing per posizionare il proprio prodotto\servizio in nuovi paesi?

Esiste una un metodo efficace per narrare all’estero il proprio brand?

E la banca che ruolo svolge verso le imprese in questo scenario? Come evolve l’offerta commerciale per rispondere alle nuove esigenze? 

La aspettiamo il 6 marzo per rispondere a queste domande e conversare con relatori di eccezione. 

Gli UniCredit Talk sono eventi in diretta streaming che uniscono l’opportunità di networking con altre imprese e di confronto con i professionisti della Banca presenti presso la sede dove la accoglieremo, alla possibilità di dialogare con gli speakers del talk attraverso l’utilizzo di una piattaforma di instant feedback. 

Per partecipare al nostro Talk è obbligatoria l’iscrizione on line. 

 

16:00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

16:15

SALUTO DI BENVENUTO

Manager di Territorio UniCredit

 

16:30

AVVIO COLLEGAMENTO STREAMING

Modera il Talk: Patrizio Roversi

 

 

Export management e Digitale: trend, sfide, opportunità dal futuro

Come sta cambiando il mondo dell’export, quali sono i paesi che trascineranno il Made in Italy e per quali settori prevalenti, come evolve l’impatto del digitale nei processi di internazionalizzazione, quali trend tecnologici trascineranno e supporteranno le esportazioni italiane? 

Riccardo Mangiaracina, Direttore Osservatorio Export Digitale del Politecnico di Milano 

Sessione domande e risposte
 

Export Marketing: cambia il mondo, cambia la strategia!

Come ridefinire la propria strategia di marketing per supportare il posizionamento in nuovi paesi? Quali gli aspetti da considerare in un approccio di customer centricity in paesi culturalmente distanti dal nostro? Quali tecnologie oggi possono supportare la strategia di export marketing valorizzando l’incontro “immersivo” tra domanda e offerta?

 

Giuseppe Stigliano, Direttore Generale presso J. Walter Thompson

 

Sessione domande e risposte 

 

Storie che incantano: lo Storytelling per competere nell’export management

 

Andrea Fontana, Presidente del gruppo/ Storyfactory
 

Sessione domande e risposte 

 

Innovazione a supporto dell’internazionalizzazione

Le nuove frontiere del ruolo della banca

Le attività di export analizzate dal punto di vista della banca e l’evoluzione dell’offerta commerciale per rispondere alle nuove esigenze.

 

 

Sessione domande e risposte 

 

18:00

CHIUSURA DIRETTA STREAMING

 

RELATORI

 

 

 

RICCARDO MANGIARACINA

   

 

GIUSEPPE STIGLIANO

Direttore Generale presso J. Walter Thompson.

Imprenditore, manager e docente presso diverse università e business school italiane.

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia e Marketing compiendo studi in Europa e Stati Uniti. È docente di Retail Markentig Innovation ed autore del libro Retail 4.0, 10 regole per l’era digitale, edito da Mondadori e scritto con il guru internazionale Philip Kotler. Dal 2015 è stato Executive Director Europe di AKQA, società di consulenza del gruppo WPP specializzata in innovazione digitale e brand experience.  

 

ANDREA FONTANA

 

 

MASSIMO COSTANTINO MACCHITELLA

Responsabile del Marketing Small Business e dei Financing Products di UniCredit, ha rivestito negli anni ruoli di crescente responsabilità all’interno del Gruppo: da direttore di importanti Filiali della banca a direttore di Area Territoriale, da Responsabile della rete Commerciale a Responsabile Marketing di tutti i prodotti Retail, fino a ricoprire – dal 2014 al 2017 – il ruolo di Direttore Generale di UniCredit Subito Casa Spa, contribuendo a definirne modello di business e posizionamento strategico sul mercato. Negli anni ha sviluppato competenze distintive nell’innovazione di processi, di prodotti e di modelli di business. Nella vita privata ama ascoltare musica classica e leggere di storia e di archeologia. 

 

     

 




Conversione in legge dl “Semplificazioni”: disposizioni di interesse

In riferimento alla legge di conversione del decreto 14 dicembre 2018, n. 135, recante “disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (cd. DL Semplificazioni), pubblicata nella G.U. 12/02/2019, n. 36, tra le disposizioni di interesse, segnaliamo quanto di seguito.

SISTRI (Articolo 6)

La conversione in legge del decreto “Semplificazioni” ha confermato l’abrogazione del SISTRI e che gli adempimenti riguardanti la gestione dei rifiuti (tenuta dei registri di carico e scarico, formulario di trasporto, ecc..), sono quelli ordinari già disciplinati dal Codice dell’Ambiente, prima dell’istituzione del SISTRI. La misura precisa anche che tali adempimenti potranno essere assolti in modalità telematica e su tale ultimo punto, come vi abbiamo già segnalato, Confindustria partecipa ai tavoli di lavoro attivati presso il Ministero dell’Ambiente per definire tale modalità.

Nel processo di conversione è stato tuttavia in parte rivisto l’art. 6, attraverso la modifica del comma 3 e l’introduzione di ulteriori commi, i quali hanno ad oggetto elementi di dettaglio relativi all’istituzione di un Registro elettronico (come peraltro prevede la nuova Direttiva rifiuti che dovrà essere recepita entro il 2020) nel quale sono tenuti a iscriversi “gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″. La nuova norma, inoltre, prevede il pagamento di diritti di segreteria e di un contributo annuale a copertura dei costi di amministrazione del registro, da parte dei soggetti che si iscriveranno.  

L’operatività della norma è subordinata, tuttavia, all’adozione di un Decreto ministeriale, che dovrà definire “le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori“.

PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (Articolo 11-ter)

La legge di conversione del decreto “Semplificazioni” ha poi inserito l’articolo 11-ter, relativo alle concessioni di ricerca idrocarburi, il quale prevede entro 18 mesi l’adozione di un Piano (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee-PTESAI), da parte del MiSe, di concerto con il MATTM, che dovrebbe offrire un quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, volto a valorizzarne la sostenibilità.

Nelle more dell’adozione del Piano, sono sospesi tutti i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di nuovi permessi per attività di prospezione e ricerca, nonché tutti i permessi in essere di prospezione e ricerca, con conseguente interruzione delle relative attività, fermo restando l’obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. Sono fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, relativi a istanze di:

  1. a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
  2. b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
  3. c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
  4. d) riduzione dell’area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

La sospensione non si applica alle concessioni di coltivazione in essere e ai processi pendenti ad esse relativi, ma resta preclusa la possibilità di presentare, dopo l’entrata in vigore delle legge stessa, nuove istanze di concessioni per la coltivazione. Dopo l’approvazione del Piano, nelle aree in cui le attività fossero ritenute non compatibili, le istanze relative ai procedimenti sospesi saranno rigettate e i permessi di prospezione e ricerca in essere saranno revocati, anche per aree parziali. Allo stesso modo, dopo l’adozione del Piano, saranno rigettate le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione nelle aree non compatibili. Qualora invece il Piano non venisse adottato nei tempi previsti, riprenderebbe l’istruttoria dei procedimenti sospesi per ricerca e prospezione e i permessi sospesi di prospezione e ricerca sarebbero di nuovo efficaci, con conseguente ripresa dell’attività.  

La disposizione prevede, inoltre, un incremento del 25% dei canoni dovuti per le concessioni di coltivazione e stoccaggio e declassa di fatto le attività upstream – e le opere connesse – privandole del carattere di pubblica utilità di cui attualmente godono.

CONCESSIONI IDROELETTRICHE (Articolo 11-quater)

L’Art. 11 quater del d.l. “Semplificazioni”, relativo alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, prevede che alla scadenza delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinunzia, le opere di raccolta, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico in stato di regolare funzionamento passino senza compenso in proprietà alle Regioni. In caso di investimenti da parte del concessionario nel periodo di validità della concessione purché previsti nell’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, si prevede di applicare un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.

ATTIVITA’ ECONOMICA NELLE ZES (art. 3-ter)

E’ stata infine introdotta una norma con l’obiettivo di semplificare ed accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nelle ZES (Zone Economiche Speciali). In particolare, per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui:

  • agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
  • al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
  • al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;
  • al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
  • alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali.

Ad ogni buon fine, si allega il link all’intero provvedimento:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19A00934/sg

 




PRIVACY: DPR – Precisazioni del Garante privacy su ruolo e responsabilità dei consulenti del lavoro

Segnaliamo, di seguito, una news elaborata dagli uffici di Confindustria.

Il Garante per la privacy ha fornito importanti precisazioni in merito al ruolo e alle responsabilità dei consulenti del lavoro nell’ambito dei trattamenti dei dati personali dei dipendenti dei loro clienti (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9080970).

L’Autorità ha evidenziato come il GDPR abbia confermato le previgenti definizioni di titolare (soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”) e responsabile del trattamento (soggetto che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”) e che, quindi, anche nell’ambito del nuovo quadro regolatorio, la figura del responsabile del trattamento sia connotata dallo svolgimento di attività delegate dal titolare.

Ne consegue che, con riferimento ai trattamenti svolti nell’ambito della propria attività, i consulenti del lavoro assumono la qualifica di:

  • titolari” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti e dei propri clienti persone fisiche. In tal caso, infatti, il consulente del lavoro agisce in piena autonomia e indipendenza, determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento per il raggiungimento di scopi attinenti alla gestione della propria attività. La base giuridica di tali trattamenti è, quindi, rinvenibile nell’esecuzione del contratto tra il consulente del lavoro e l’interessato (proprio dipendente o cliente persona fisica);
  • responsabili” quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti (es. elaborazione e predisposizione delle buste paga, pratiche per l’assunzione e fine rapporto, gestione adempimenti in materia previdenziale e assistenziale). In tal caso, infatti, il consulente del lavoro agisce sulla base dell’incarico ricevuto, utilizza i dati raccolti dal suo cliente (datore di lavoro dell’interessato) in base al contratto e a norme di legge e di regolamento e opera in base ai criteri e alle direttive da questo impartite. La base giuridica di tali trattamenti è, quindi, rinvenibile nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui è parte il cliente e nell’adempimento dei connessi obblighi di legge e si trasferisce al consulente del lavoro in ragione dell’affidamento dell’incarico e della sua designazione a responsabile del trattamento.

Quanto alla nomina del consulente del lavoro quale responsabile del trattamento, l’affidamento dell’incarico deve avvenire attraverso la sottoscrizione di un “contratto o altro atto giuridico” stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente. In merito alla qualificazione del consulente del lavoro, l’Autorità ha precisato come la necessaria iscrizione a specifici Albi professionali certifichi la specifica preparazione del consulente e la possibilità di assumere “gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti”. Tuttavia, tale circostanza ˗ per espresso volere del legislatore e anche a garanzia del consulente ˗ non esime il datore di lavoro dalla assunzione della responsabilità prevista dall’ordinamento in caso di violazione degli obblighi posti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Con riferimento alle responsabilità, il Garante per la privacy ha evidenziato come il GDPR abbia riconosciuto al responsabile del trattamento un apprezzabile margine di autonomia nell’individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati. Pertanto, il consulente del lavoro adotterà le misure tecniche ed organizzative adeguate tenendo conto “dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. In ogni caso, con riferimento alla gestione dell’archivio informatico tenuto dal consulente del lavoro, al termine del rapporto professionale, i dati contenuti negli archivi dovranno essere cancellati (oppure anonimizzati) e/o consegnati al titolare conformemente alle condizioni individuate nel contratto di affidamento dell’incarico.

Quanto all’organizzazione e all’inquadramento di eventuali collaboratori del consulente, a seconda delle concrete operazioni di trattamento affidate e del margine di autonomia loro riconosciuto, essi risulteranno quali soggetti autorizzati – e operanti sotto l’autorità del consulente – ovvero quali subresponsabili del trattamento. In quest’ultimo caso, il ricorso a subresponsabili deve essere autorizzato, anche in via generale, dal titolare.

Infine, appare opportuno evidenziare come il Garante per la privacy abbia espressamente escluso la configurabilità di un rapporto di contitolarità tra cliente (datore di lavoro dell’interessato) e consulente del lavoro.

 




Ambiente: CONAI: Guida al contributo 2019

Ricordiamo che è disponibile sul sito del CONAI (www.conai.org), nella sezione Download Documenti/Guida al Contributo, la nuova Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale.

Anche l’edizione 2019 si compone di due volumi: il primo illustra gli adempimenti e le procedure consortili (nelle prime pagine , sono riportate le principali novità per il 2019);  
il secondo contiene tutta la modulistica e le relative istruzioni.

 




Ambiente: Nota Minambiente – Mininterno su art. 26bis DL Sicurezza

Con una nota congiunta, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dell’Interno hanno ritenuto opportuno “nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore“, fornire le prime indicazioni “sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, in relazione al PEE (ndr. Piano di Emergenza Esterno) e sui contenuti minimi del PEI (ndr. Piano di Emergenza Interno)”.

Nella circolare, che si allega, si chiarisce, in prima battuta, che “le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015” (i.e. normativa Seveso). Per questo motivo, ne deriva che “laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell’ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis in parola“.

Di contro, “i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente“.

La circolare si sofferma poi sulle informazioni da fornire al Prefetto per il PEE, fermo restando che tale elenco di informazioni “è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE” e che “il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE“.

Allegati

Circolare disposizioni_art26bis




Ambiente: F-gas: pagina di approfondimento del Ministero dell’Ambiente su nuovo DPR n. 146 del 2018  

In merito al nuovo Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2019, entrato in vigore il 24 gennaio 2019 (in allegato), vi segnaliamo la pagina di approfondimento redatta dal Ministero dell’Ambiente e disponibile al seguente link: http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014

In particolare, evidenziamo i seguenti passaggi, come riportati anche dal Ministero:

  • L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscano registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
    a.  i numeri dei certificati degli acquirenti;
  1. le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Il Regolamento europeo, inoltre, specifica che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservino tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettano tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
Il D.P.R. n. 146 del 2018 attua tale disposizione prevedendo, all’articolo 16, che le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, siano comunicate, per via telematica, alla Banca dati, a partire dal 25 luglio 2019 (ossia sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 146 del 2018).

  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del vecchio D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
    In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la sopracitata Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Vi segnaliamo, inoltre, che la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Allegati

Decreto del Presidente della Repubblica – 16 Novembre 2018 n.146




BREXIT: la Commissione intensifica l’informazione nel settore doganale su eventuale “no deal”

La Commissione europea ha intensificato l’attività informativa nel settore delle dogane e delle imposte indirette per sensibilizzare le imprese dell’UE sull’eventualità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’UE il 30 marzo prossimo, dato il rischio che si profila in questo senso (ipotesi del ” no deal“).

Scopo della campagna è contribuire ad informare le imprese intenzionate a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito dopo il 30 marzo sugli interventi necessari per agevolare per quanto possibile la transizione.
Per prepararsi a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito nell’eventualità di un’uscita senza accordo le imprese dell’UE dovrebbero:

  • valutare se dispongono della capacità tecnica e capitale umano necessari per adempiere alle procedure e alla normativa doganali, ad esempio in materia di norme di origine preferenziali;
  • assicurarsi di ottenere le varie autorizzazioni e registrazioni doganali necessarie per operare nel Regno Unito;
  • interpellare l’autorità doganale nazionale per approfondire questioni specifiche.

La Commissione ha messo a disposizione delle imprese una documentazione articolata, compresa una  lista esemplificartiva di controllo in 5 punti che riepiloga i provvedimenti da adottare. In allegato i link a tale documentazione.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_it.pdf
 
Si ricorda inoltre che, a livello nazionale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attivato un Help Desk (https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit) attraverso il quale è possibile richiedere approfondimenti su quesiti specifici.




ARREDO E COMPLEMENTI/Matera, 3 e 4 aprile: La bellezza abita al Sud_incoming operatori esteri _ ADESIONI: 1 marzo pv

Nell’ambito del Piano Export Sud II, l’ICE-Agenzia organizza a Matera un incoming di 12 operatori esteri – selezionati tra architetti, interior designer e importatori/distributori – per il settore dell’Arredo e dei Complementi.

L’iniziativa, si terrà il 3 e 4 aprile, ed è riservata alle imprese artigiane provenienti da Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Sulla base delle manifestazioni di interesse e dei profili aziendali pervenuti saranno selezionati, a cura degli Uffici ICE-Agenzia della rete estera, circa 12 operatori provenienti da Europa, Nord America e Russia.

La scadenza per le adesioni è fissata all’1 marzo.

La partecipazione delle aziende all’iniziativa è gratuita

Tutti i dettagli nella circolare allegata.

Circolare Informativa – la bellezza abita al sud – incoming Matera




CCNL Industria Metalmeccanica: Formazione continua –  l’iniziativa individuale – Art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI

 

Facendo seguito alle precedenti informative sul tema, Federmeccanica con propria circolare ricorda che, scaduto il primo biennio di applicazione, i lavoratori che non sono stati coinvolti, entro la fine del 2018, in iniziative di formazione continua programmate dall’azienda potranno attivarsi per esercitare il diritto individuale alla formazione continua nel corso del 2019 fino a concorrenza delle 24 ore pro-capite.

In questo caso, le ore previste dal corso di formazione scelto dal lavoratore sono per 2/3 a carico azienda e per 1/3 a carico del lavoratore; in pratica, qualora il lavoratore chieda di partecipare ad un’iniziativa formativa della durata ad esempio di 15 ore, 10 ore saranno a carico azienda e 5 ore a carico del lavoratore.

 

A seconda dell’organizzazione del corso, le ore a carico del lavoratore potranno essere di tempo libero, per la parte svolta al di fuori dell’orario di lavoro, ovvero coperte con l’utilizzo di un PAR o altre soluzioni concordate individualmente per la parte coincidente con l’orario di lavoro.

 

I corsi di formazione a cui il lavoratore può chiedere di partecipare sono, in via prioritaria, quelli di cui l’azienda, anche d’intesa con la RSU, ha dato informazione; in assenza di questa attività di orientamento, il lavoratore potrà esercitare il diritto chiedendo di partecipare a iniziative formative finalizzate all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze trasversali, digitali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda.

 

A garanzia della qualità dell’offerta formativa, la norma contrattuale individua i soggetti formatori che possono organizzare tali corsi tra i quali è ricompresa, in via esplicita, anche l’azienda.

 

Per poter esercitare il diritto soggettivo alla formazione il lavoratore dovrà fare richiesta scritta all’azienda entro 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare producendo la documentazione a supporto della domanda.

 

Qualora le iniziative formative scelte dal lavoratore prevedano un costo di frequenza, l’azienda anche integrando risorse pubbliche e private eventualmente a disposizione, dovrà assumersi l’onere della spesa fino ad  un massimo di 300 euro; tale importo non è riproporzionabile in base alla durata del corso.

 

L’azienda effettuerà il pagamento direttamente al soggetto erogatore del corso di formazione beneficiando, in tal modo, del trattamento fiscale di vantaggio previsto in materia.

 

Nel caso in cui il lavoratore non si attivi per esercitare il diritto alla formazione continua le ore eventualmente non fruite decadranno e non si darà luogo al cumulo con le ore del successivo triennio 2020-2022.

 

Diversamente, qualora le ore di formazione richieste dal lavoratore non siano state fruite per ragioni tecnico-organizzative o per il superamento della percentuale massima di assenza complessiva, queste saranno cumulabili con le ore di competenza del triennio successivo.