Vi informiamo che nel sito istituzionale del Ministero del lavoro, nella sezione pubblicità legale, è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, riportato in allegato, che contiene le nuove tariffe per l’assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali. Il decreto, in attuazione della legge finanziaria per il 2014 e di quella per il 2019, aggiorna le tariffe in considerazione del più recente andamento infortunistico e delle nuove prestazioni assicurate dall’Inail. Più in dettaglio, l’Istituto ha rivisto il nomenclatore delle lavorazioni, i tassi e le modalità di applicazione della tariffa. Le modifiche del nomenclatore riguardano, ad esempio, l’individuazione di nuove lavorazioni o di nuovi processi produttivi, l’eliminazione di voci non più esistenti o l’accorpamento di lavorazioni non significative. L’intervento consente di attualizzare il nomenclatore all’evoluzione del mondo produttivo e (attraverso l’accostamento di voci) di mutualizzare gli oneri relativi ad eventi il cui costo – se non fosse ripartito nell’ambito di voci del nomenclatore che includono un maggior numero di lavorazioni – dovrebbe essere sostenuto da un numero ristretto di imprese e, quindi, risulterebbe particolarmente oneroso. Si tratta di una logica assicurativa opportunamente ispirata al criterio della sostenibilità e volta a mitigare il rigore propriamente assicurativo del DPR n. 1124/1965, dove (art. 40) evidenzia che “la tariffa stabilisce tassi di premio nella natura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate”. I tassi medi nazionali sono stati rivisti in relazione all’andamento infortunistico del triennio di riferimento (2013-2015) e sono più rispondenti al dato reale (riportano anche i decimali). È stato completamente modificato il sistema dell’oscillazione, il meccanismo assicurativo che consente di adeguare il tasso individuato al livello nazionale in melius o in pejus rispetto all’andamento infortunistico e all’impegno prevenzionale della singola azienda. L’aggiornamento delle tariffe consente una riduzione generalizzata dei tassi di circa il 32% rispetto ai tassi medi del 2000, mentre l’oscillazione appare meno favorevole rispetto al passato. La conseguenza è che, non costituendo l’aggiornamento delle tariffe una riduzione generalizzata dei premi, i tassi realmente applicati a valle dell’oscillazione potranno essere pari, maggiori o minori rispetto al passato. Ovviamente, vista la riduzione generalizzata del 32%, l’onere assicurativo risulterà generalmente ridotto, anche in percentuale significativa, ma non mancheranno ipotesi di sostanziale invarianza rispetto al passato e qualche incremento. Le imprese hanno ricevuto dall’Inail, nel corso della seconda metà del mese di marzo 2019, il modello 20SM, che consente la determinazione del premio assicurativo per il 2019. Dalla lettura del documento hanno, quindi, potuto rilevare l’impatto della nuova tariffa. Entro il 16 maggio dovranno regolare il premio relativo al 2018 e versare l’anticipazione per il 2019: le modalità di applicazione della tariffa, che costituiscono parte integrante del decreto in esame, descrivono le modalità per l’adempimento. La legge finanziaria per il 2014 e quella per il 2019, al pari del decreto, prevedono un monitoraggio ed un ulteriore aggiornamento nel termine di tre anni. Analogo monitoraggio svolgerà Confindustria, per verificare l’impatto della nuova tariffa, con particolare riguardo agli effetti del nuovo meccanismo di oscillazione. Si evidenzia che le nuove tariffe scontano la riduzione dei premi introdotta dalla legge finanziaria per il 2014 nelle more dell’aggiornamento delle tariffe. Per questo motivo, la riduzione del premio relativa al 2019, prevista in misura pari al 15,24%, è assorbita dal decreto interministeriale. Ulteriori approfondimenti riguardanti le novità più significative introdotte dal provvedimento, saranno trasmesse in occasione della imminente pubblicazione della circolare esplicativa da parte dell’Inail.
Allegato
Decreto del 27 febbraio 2019 industria artigianato ter