Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione dello scorso 23 luglio, Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato il messaggio n.4099, riportato in allegato, con il quale fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza.
L’Istituto informa che sul proprio portale www.inps.it – sezione “Portale delle Agevolazioni” entro il prossimo 15 novembre sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019”.
Pertanto, i datori di lavoro interessati ad accedere all’incentivo, dovranno inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
- calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
- fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che:
– il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
– il lavoratore sia percettore del Rdc;
– vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.
L’ammontare dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
A tal proposito si ricorda che l’incentivo è destinato ai datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o in apprendistato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza.
La misura prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.
La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo di cinque mensilità.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità di posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda agli allegati: circolare Inps n. 104/2019 e messaggio Inps n.4099/2019
Allegati
Circolare numero 104 del 19-07-2019
Messaggio numero 4099 del 08-11-2019