Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Proroghe dall’Unione Europea dei permessi di guida

Informiamo che il Direttore generale per i trasporti della Commissione Ue ha pubblicato una nota per comunicare che la Commissione ha riconosciuto la necessità di una proroga per i certificati e le licenze del settore dei trasporti, purché siano non superiori ai 3 mesi.

La nota è reperibile al seguente link: https://ec.europa.eu/transport/news/2020-03-27-exceptional-measures-inability-comply-legislation_en
Le deroghe italiane sono già state notificate dal nostro Governo a Bruxelles e le misure sono rinvenibili sulla piattaforma di scambio delle informazioni. Gli altri SM devono riconoscere le proroghe italiane come valide anche sui loro territori.
Al sito https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en  al paragrafo “Italy” è indicata la notifica della deroga italiana
– Extension of driver license validity (26.03.2020) Italy has notified to the Commission provisions enabling the extension of validity of driving licenses until 31 August 2020 and of qualifications of professional drivers until 30 June 2020. The current situations prevents Italy from carrying out the medical exams necessary to renew both the validity of driving licenses and qualifications of professional drivers under Directives 2006/126/EC and 2003/59/EC.
End date: not available – Extension to scheduled roadworthiness tests (26.03.2020) Italy has notified to the Commission that it authorizes until 31 October 2020 the circulation of vehicles which should be subject to nscheduled roadworthiness tests (PTI) by 31 July 2020. End date: not available




Emergenza Covid-19: Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professional

Vi informiamo che l’Inail, con la circolare n. 11/2020 riportata in allegato, fornisce le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La circolare inoltre fornisce indicazioni riguardo la proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc online).

All.ti

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

Allegati

Allegato 2

Allegato 1

circolare




TASK FORCE CORONAVIRUS: ELENCO PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (aggiornamento al 1° aprile)

Europa

  • Albania: le Autorità dell’Albania hanno disposto, a partire dal 10 marzo, il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da/per l’Italia. NB: per l’organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, tutte le società che effettuano il trasporto sono tenute ad inviare all’indirizzo – [email protected] – l’elenco dei conducenti dei mezzi dell’azienda che effettua trasporti internazionali. Tale elenco dovrà contenere: nome, cognome, data di nascita, numero del passaporto e numero della patente di guida internazionale.
  • Austria: il Governo austriaco ha varato ulteriori misure restrittive dal 19 marzo prevedendo un periodo di quarantena domiciliare per tutte le persone che rientrano in Austria dall’Italia. Le persone provenienti dall’Italia che hanno la residenza principale o secondaria o la dimora abituale in Austria, vengono equiparati ai cittadini austriaci e quindi possono liberamente rientrare in Austria dall’Italia a condizione che accettino di sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni. I viaggiatori che intendono solo attraversare l’Austria potranno farlo anche in assenza del suddetto certificato medico, a condizione che il transito attraverso il territorio austriaco avvenga senza soste. I controlli presso le frontiere del Paese rimangono in atto fino al prossimo 3 aprile. I frontalieri e il personale diplomatico sono esenti dalle suddette restrizioni. E’ stata decretata la sospensione completa del traffico di frontiera presso 47 valichi confinari “minori” su un totale di 56 di frontiera con l’Italia. Le persone provenienti dall’Italia via terra possono entrare nel Paese a condizione che siano in possesso di un certificato medico (che non sia stato emesso oltre i quattro giorni precedenti) che attesti la negatività al test del Coronavirus. Esente da restrizioni è anche il traffico delle merci su rotaia e su strada. I relativi conducenti potranno essere sottoposti a controlli sanitari. Il traffico aereo con l’Italia è sospeso mentre ai treni passeggeri è consentito solo il transito attraverso l’Austria senza effettuare fermate. ll Land Tirolo ha imposto la chiusa della regione fino al 5 aprile 2020. L’ordinanza prevede il divieto di accesso ai luoghi pubblici, garantendo però la sicurezza dell’approvvigionamento e la libera circolazione delle merci per tutti i comuni. I cittadini stranieri devono lasciare il territorio del Tirolo se non lavorano per i servizi di emergenza, le infrastrutture critiche e per la fornitura di beni essenziali (alimenti, farmaci) e le forniture di servizi di interesse generale (rifiuti, trasporti pubblici, elettricità, acqua, assistenza sanitaria). Le forze dell’ordine vigileranno sull’applicazione della norma, per cui è prevista una multa fino a 3.600 euro.
    sarà comunque consentito il transito per il Tirolo, dunque al valico del Brennero gli autotrasportatori in entrata in Austria dovranno dimostrare la destinazione finale e la possibilità di proseguire il viaggio senza soste. È invece vietato il traffico con origine e destinazione in Tirolo, con l’eccezione dei beni di prima necessità (alimenti, farmaci).
  • Belgio: le autorità federali belghe hanno reintrodotto i controlli di frontiera a partire dal 20 marzo, al fine di impedire l’accesso al Paese a chi non ne abbia reale necessità (in particolare coloro che non siano residenti o che non abbiano una valida motivazione lavorativa).
  • Bielorussia: le Autorità sanitarie bielorusse hanno introdotto protocolli sanitari specifici per i passeggeri in arrivo dall’Italia, anche a seguito di scalo in paesi terzi. Le nuove procedure comportano, già a bordo dell’aeromobile, la misurazione della temperatura corporea e la compilazione di un questionario nel quale il passeggero dovrà fornire una serie di informazioni volte a favorirne l’eventuale rintracciabilità in caso di comparsa dei sintomi del virus. All’arrivo all’aeroporto di Minsk, tutti i passeggeri provenienti dall’Italia sono sottoposti al test per verificare l’eventuale infezione da coronavirus. Il risultato del test viene comunicato di regola il giorno successivo (solo in caso di test positivo). Nel caso di esito positivo, sono previste misure di quarantena in strutture sanitarie locali. A discrezione delle Autorità sanitarie locali, il passeggero può essere sottoposto a controlli sanitari periodici durante i 14 giorni dall’ingresso nel Paese. Le procedure in questione si applicano anche ai passeggeri italiani o provenienti dall’Italia in transito verso un paese terzo.
  • Bosnia – Erzegovina: vietato l’ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia. Le uniche deroghe valgono per il personale diplomatico e delle Organizzazioni Internazionali qui accreditato, al cui rientro si applica l’obbligo di isolamento di cui sopra, e a tutti gli autisti per trasporti merci, italiani inclusi, a patto che siano in possesso di un passaporto in corso di validità, seguano determinate cautele mediche e non si trattengano sul territorio della Bosnia Erzegovina per oltre 12 ore (non importa se per transito o consegna all’interno).
  • Bulgaria: da mercoledì 18 marzo 2020 e fino a data da definire è in vigore divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Fanno eccezione i cittadini bulgari e gli stranieri con permesso di soggiorno bulgaro permanente o di lungo termine e i loro famigliari.
  • Cipro: il Governo cipriota ha deciso l’interruzione dei collegamenti aerei passeggeri, solo per i voli in ingresso, non per quelli in uscita, a partire dalle 3 del mattino di sabato 21 marzo 2020 per un periodo di due settimane.
  • Croazia: tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia saranno sottoposti ad una quarantena obbligatoria di 14 giorni in struttura individuata di volta in volta dalle autorità croate. Tali direttive prevedono delle eccezioni per i trasportatori di merce e per i tir. Questi ultimi non sono sottoposti a misure di quarantena o isolamento ma, una volta verificata l’assenza di sintomi influenzali, saranno ammessi nel Paese a condizione che ne fuoriescano in giornata e che non lascino la cabina del veicolo. Ciò vale sia per le consegne di merci in Croazia che per i transiti verso altri paesi, purché i paesi di destinazione autorizzino l’ingresso di tali autoveicoli. Per l’uscita dal Paese non sono invece previste restrizioni.
  • Danimarca: il governo danese ha stabilito la chiusura della frontiera terrestre in ingresso da mezzogiorno del 14 marzo fino al 13 aprile e la sospensione di tutto il traffico aereo e marittimo.
  • Estonia (agg.01/04): sarà consentito l’accesso nel Paese solamente a cittadini estoni; cittadini stranieri o apolidi residenti in Estonia con regolare titolo di soggiorno e loro familiari; cittadini stranieri che non abbiano sintomi riconducibili al virus covid-19, in transito verso il loro paese di origine; trasportatori che non abbiano sintomi covid-19. Tutti i viaggatori in provenienza da aree ad alta incidenza del virus sono tenuti a rimanere in autoisolamento per due settimane. Non vi sono restrizioni per l’uscita dall’Estonia.
  • Finlandia: la compagnia aerea nazionale Finnair ha annunciato la cancellazione dei voli diretti Helsinki-Milano (e viceversa) tra il 12 marzo e il 7 aprile e la cancellazione di tutti i voli diretti Helsinki-Roma (e viceversa) tra il 12 marzo e il 7 aprile 2020. Ha inoltre annunciato la cancellazione di 2400 voli tra il 29 marzo e il 30 aprile (tra cui tutti i collegamenti diretti a Bologna, Venezia, Stoccarda, Spalato e Uumaja) e la forte riduzione dei voli verso ulteriori destinazioni nazionali ed europee
  • Francia: sono chiuse le frontiere esterne all’area Schengen, tranne che per coloro che rientrano in patria. Le frontiere interne (quindi anche quella con l’Italia) rimangono aperte. Taxi e hotel potrebbero inoltre essere messi a disposizione del personale sanitario. Per il momento, i viaggiatori in arrivo in Francia dall’Italia non sono oggetto di nessun provvedimento particolare. In caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie, si raccomanda di contattare il centro SAMU (Tel. 15 numero gratuito) e di non recarsi direttamente dal medico o al pronto soccorso. I conviventi delle persone risultate positive al COVID-19 dovranno osservare una quarantena domiciliare di 14 giorni. Dalla Francia è operativo un solo volo operato da Alitalia da Parigi a Roma Fiumicino.
  • Germania: l’ingresso in Germania è consentito unicamente ai cittadini e ai cittadini stranieri che siano residenti in Germania o che abbiano comprovati motivi di lavoro o stringenti motivi di necessità per entrare nel Paese (ad es. lutto in famiglia o esigenze di salute). L’uscita dal Paese è regolarmente consentita.L’ingresso nel Paese è anche consentito ai cittadini UE che siano in transito verso il proprio Paese di origine o di residenza, ma solo se possono dimostrare (con biglietto aereo, ferroviario o di bus) che si continuerà il viaggio verso tale Paese (è il caso dei cittadini italiani che desiderano rientrare in Italia facendo scalo in Germania).
    I cittadini italiani che non rispettano queste condizioni (ad es. che non hanno ancora il biglietto per la prosecuzione del viaggio verso l’Italia, o che desiderano entrare in Germania pur non rientrando nelle categorie sopra specificate) saranno respinti alla frontiera.
  • Grecia: le Autorità greche, dal 14 marzo, hanno sospeso tutti i voli da e per l’Italia e, il 15 marzo, hanno sospeso anche i collegamenti navali.
  • Islanda: la compagnia aerea SAS ha sospeso i collegamenti aerei tra l’Islanda e gli aeroporti di Milano, Venezia, Bologna e Torino dal 4 al 16 marzo.
  • Kosovo: le Autorità locali hanno rafforzato il monitoraggio ai valichi d’ingresso (aeroportuale e terrestri). Al momento, personale specializzato verifica la sussistenza di sintomi quali febbre alta, tosse o problemi respiratori dei viaggiatori in arrivo e valuta se sottoporli ad ulteriori accertamenti sanitari. Le Autorità hanno altresì disposto la sospensione dei voli sulla tratta Pristina-Verona, nonché la sospensione di tutti i collegamenti aerei e terrestri con l’Italia.
  • Lettonia: i passeggeri in arrivo su voli provenienti da Milano, Bergamo, Venezia e Verona dovranno compilare in aeroporto un modulo in cui indicare la Regione di provenienza, luoghi visitati di recente nonché la durata e il luogo di soggiorno in Lettonia.
  • Lituania: tutte le persone provenienti dalle regioni italiane del Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna saranno controllate a bordo dell’aereo, e verranno raccolti i loro recapiti affinché gli operatori possano in seguito contattarli per monitorare il loro stato di salute.
  • Macedonia del Nord: tutti i viaggiatori in ingresso verranno sottoposti a indagini verbali per individuare eventuali fattori di rischio. In caso una persona abbia sintomatologie sospette o abbia avuto contatti con persone ammalate verrà sottoposto a test sanitari. Le autorità locali si riservano la facoltà di applicare ulteriori misure, con scarso o nessun preavviso, nei confronti di viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Malta: le Autorità locali hanno interrotto tutto il traffico passeggeri, aereo e marittimo, da e per l’Italia. Di conseguenza, sono sospesi tutti i voli e i permessi di attracco per le navi da crociera provenienti dall’Italia.
  • Moldavia: tutti i voli da/per l’Italia sono stati cancellati fino al 31 marzo.
  • Monaco: i lavoratori che ritornano dall’Italia sono invitati a una quarantena volontaria di due settimane presso il proprio domicilio.
  • Montenegro: divieto di ingresso temporaneo per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Norvegia: le Autorità norvegesi hanno disposto la chiusura delle frontiere per tutti i viaggiatori in arrivo dall’Italia. A partire dalle ore 8.00am di lunedì 16 marzo 2020, verranno temporaneamente re-introdotti i controlli in entrata ed uscita delle frontiere interne ed esterne dell’area Schengen.
  • Polonia: è vietato l’ingresso nel Paese per tutti gli stranieri (salvo coloro i quali abbiano un titolo di soggiorno, lavoro o altro legame documentato con la Polonia, previa quarantena obbligatoria). Sono reintrodotti temporaneamente i controlli alla frontiera, sono sospesi i collegamenti aerei e ferroviari internazionali di passeggeri, mentre resta possibile lo spostamento via terra in auto o in autobus, ove disponibile.
  • Portogallo: sospensione del traffico aereo
  • Regno Unito: il governo inglese ha invitato le persone che hanno viaggiato nei comuni italiani attualmente sotto ordinanze restrittive a isolarsi in casa e chiamare l’NHS al numero 111 per informarli, anche in mancanza di sintomi. Per le persone che hanno viaggiato nel resto d’Italia, il governo ha invitato a informare l’NHS e a isolarsi solo nel caso si sviluppino sintomi attribuibili al virus.
  • Repubblica Ceca (agg.01/04): dopo le ore 23.59 locali del 29 marzo, il transito di persone attraverso la Repubblica Ceca, sia via terra che attraverso l’aeroporto di Praga, è permesso soltanto a chi segnali all’Ambasciata d’Italia a Praga ([email protected]) nome e cognome delle persone in transito, data di nascita, numero di documento, indicazione dei punti di entrata e uscita dalla Repubblica Ceca, mezzo di trasporto e itinerario previsto in Repubblica Ceca. La segnalazione deve avvenire almeno 36 ore prima dell’ingresso in Repubblica Ceca. NB:Si informano i connazionali che è disponibile un volo da Praga a Roma Fiumicino il 4 aprile. Si raccomanda di consultare le informazioni riportate sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Praga
  • Repubblica Popolare Cinese: a partire dal 28 marzo le Autorità cinesi hanno sospeso l’ingresso di tutti i cittadini stranieri, anche residenti, nel Paese.
  • Romania: il Ministro dell’Interno ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per i cittadini stranieri, a partire dalle 22.00 ora locale del 22 marzo, con limitate eccezioni: cittadini dell’UE o dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o svizzeri e familiari di cittadini romeni o di cittadini UE/Spazio Economico Europeo/Svizzera residenti in Romania; persone in transito attraverso corridoi (terrestri) concordati con i Paesi confinanti; passeggeri in transito aeroportuale; residenti in possesso di permesso di lungo soggiorno; persone che viaggiano per motivi professionali (comprovati da visto, permesso di soggiorno o altro documento) o esigenze imperative (sanitarie o famigliari); personale diplomatico o consolare, di organizzazioni internazionali, militare o che assicura aiuti umanitari; persone titolari di protezione internazionale o viaggi per motivi umanitari. Le esenzioni da quarantena/isolamento già previste per conducenti di automezzi con stazza superiore a 3,5 tonnellate vengono estese agli autisti di camion per trasporto merci con stazza superiore a 2,4 tonnellate, sempre se risulteranno asintomatici durante i necessari controlli sanitari.
  • Russia : a decorrere dalle 00:01 di venerdì 27 marzo, sono sospesi tutti i voli di linea e charter internazionali da e per Mosca, ad eccezione di quelli destinati al rimpatrio di cittadini russi dall’estero e di quelli effettuati a seguito di specifiche decisioni del Governo della Federazione Russa.
  • Serbia: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia. Tale misura non si applica ai cittadini stranieri a cui è stata concessa la residenza temporanea o la residenza permanente nella Repubblica di Serbia, che sono membri del personale dei veicoli per il trasporto di merci, delle navi mercantili, del personale nei veicoli ferroviari, personale negli aerei, che svolgono il trasporto internazionale stradale, ferroviario, marittimo e aereo.
  • Slovacchia: le Autorità locali hanno disposto che, a partire dal 25 febbraio, presso l’aeroporto di Bratislava, sarà effettuato un controllo rafforzato su tutti i passeggeri in arrivo dall’Italia.
  • Slovenia: Il Ministero della Salute della Repubblica di Slovenia ha emanato un Decreto, entrato in vigore l’11.03.2020 alle ore 18.00, con cui si stabiliscono le condizioni di ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica Italiana per le persone. Sono stati istituiti sei punti di controllo nell’area di confine dei collegamenti stradali con la Repubblica Italiana, presso i seguenti valichi di frontiera: Fusine / Rateče, Stupizza / Robič, Sant’Andrea / Vrtojba, Fernetti / Fernetiči, Pese / Krvavi potok, Rabuiese / Škofije. Tutti gli altri collegamenti stradali tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana sono stati chiusi. Il trasporto ferroviario di persone tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana è stato soppresso. L’ingresso nella Repubblica di Slovenia di persone che non siano cittadini sloveni o non abbiano residenza anagrafica stabile o temporanea nella Repubblica di Slovenia è permesso a coloro che presentino un certificato medico, non più vecchio di tre giorni, che dichiari esito negativo al test SARS-CoV-2 (COVID-19). Se il viaggiatore non fornisce la prova di cui sopra, gli sarà permesso di entrare nella Repubblica di Slovenia nel caso in cui la temperatura corporea sia inferiore a 37,5 gradi Celsius e non mostri chiari segni di infezione del tratto respiratorio superiore (tosse, rinorrea, respiro corto). E’ stato altresì disposto il divieto di ingresso dei veicoli merci dall’Italia, ad eccezione dei carichi destinati in Slovenia e dei materiali medici e di prima necessità destinati a paesi terzi.
  • Spagna: in data 16 marzo, il Governo spagnolo ha annunciato la reintroduzione dei controlli alle frontiere terrestri spagnole. Pertanto, a partire dalla mezzanotte del 16 marzo è consentito l’ingresso in Spagna solo ai cittadini spagnoli, ai residenti in Spagna, ai lavoratori transfrontalieri e alle persone con documentate cause di forza maggiore. Ciò non impedisce ai cittadini italiani che avessero necessità urgenti di far rientro al proprio luogo di residenza in Italia. Sono esclusi dalla disposizione in parola il personale diplomatico e consolare accreditato in Spagna e i funzionari delle organizzazioni internazionali con sede in Spagna. La circolazione delle merci continuerà ad essere permessa senza restrizioni. NB: Sono in programma nuovi voli dalle Canarie, nelle date 23, 25 e 26 marzo. Per informazioni: www.neosair.it e [email protected]. Alitalia assicura inoltre un collegamento aereo al giorno da Madrid per Roma Fiumicino e un volo al giorno da Malaga su Roma Fiumicino, fino al 26 marzo. Per informazioni: www.alitalia.it.
  • Svizzera: restrizioni nei collegamenti aerei e ferroviari con l’Italia.
  • Turchia: le autorità locali hanno sospeso, dal 28 marzo, tutti i collegamenti aerei internazionali.
  • Ucraina: le autorità ucraine hanno prorogato fino al 24 aprile il divieto generale di ingresso nel Paese, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, a tutti gli stranieri, ad eccezione delle persone residenti e con permesso di soggiorno.
  • Ungheria: divieto assoluto di entrare in Ungheria per chi viene dall’Italia.

Americhe

  • Anguilla: le Autorità di Anguilla hanno introdotto controlli sanitari nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall’Italia. In presenza di sintomi compatibili con il COVID-19, i passeggeri saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni presso centri di isolamento identificati.
  • Antigua e Barbuda: dal 27 marzo è chiuso ai voli commerciali, per un periodo iniziale di due settimane, l’aeroporto internazionale VC Bird. Dal 10 marzo, è sospeso fino a nuovo ordine il volo BluePanorama che collegava settimanalmente Antigua a Milano Malpensa.
  • Argentina: le Autorità locali hanno stabilito l’interruzione dei collegamenti aerei per 30 giorni con l’Europa ed è disposto il divieto di ingresso e permanenza degli stranieri non residenti che non rispettino la normativa di autoisolamento obbligatorio e le misure sanitarie vigenti. Per quanto riguarda la normativa sull’autoisolamento, vige l’obbligo (con sanzioni penali in caso di violazione) di quarantena di 14 giorni per tutti coloro che siano arrivati da o che abbiano transitato negli ultimi 14 giorni nei paesi considerati a trasmissione sostenuta del virus. È disposto inoltre la obbligo di autoisolamento per 14 giorni per tutte le persone che rappresentino casi sospetti o confermati, o persone che siano state in contatto con casi confermati o sospetti, nonché l’obbligo per chi dovesse arrivare nel paese dopo aver transitato per paesi a trasmissione sostenuta di fornire tutte le informazioni sull’itinerario seguito e sul domicilio nel territorio nazionale.
  • Bahamas: le autorità delle Bahamas hanno disposto che, dal 27 marzo, non sarà consentito l’ingresso ad alcun passeggero in arrivo. I viaggiatori a bordo di velivoli già in direzione di Bahamas al momento dell’adozione di queste disposizioni saranno trattenuti dalle autorità di frontiera e sanitarie.
  • Barbados: tutti i passeggeri provenienti dall’Italia saranno sottoposti ad una quarantena di 14 gg obbligatoria e monitorata. Saranno sottoposti a tale misura tutti i passeggeri, anche quelli che non presentano nessun sintomo (es. febbre), e qualsiasi decisione sarà rimessa alla discrezione del personale sanitario locale presente in aeroporto.
  • Belize: le Autorità del Belize hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Bolivia: le Autorità boliviane hanno disposto una serie di misure restrittive per l’ingresso nel Paese tra cui controlli sanitari negli aeroporti e temporanea sospensione dei collegamenti aerei con l’Europa a partire dalle 23.59 di venerdì 13 marzo 2020.
  • Brasile: è stata decretata la restrizione all’ingresso, per trenta giorni, degli stranieri di qualsiasi nazionalità attraverso i porti del Paese. Lo sbarco sarà eccezionalmente autorizzato solo in casi di necessaria assistenza medica o connessione aerea per rimpatrio.
  • Canada: a partire da venerdì 20 marzo, è fatto divieto di ingresso in Canada ai cittadini stranieri, con l’eccezione di residenti permanenti, equipaggi aerei, diplomatici, nonché congiunti di cittadini canadesi, fanno eccezione anche i cittadini statunitensi.
  • Cile: a partire dal 18 marzo 2020, sono chiuse tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Cile per il transito di stranieri. La misura non si applica alle merci Sarà consentito uscire dal Paese, ma non rientrare, ad eccezione dei cileni e degli stranieri residenti che dovranno sottoporsi all’arrivo alla quarantena obbligatoria di 14 giorni. NB: è disponibile un volo da Santiago del Cile a Milano, operato dalla compagnia aerea NEOS. Il volo partirà il 30 marzo. Per maggiori informazioni, si raccomanda di visitare il sito web dell’Ambasciata d’Italia a Santiago: www.ambsantiago.esteri.it e il sito www.neosair.it
  • Colombia: divieto di ingresso, a partire dal 23 marzo e per 30 giorni, per tutti i viaggiatori internazionali.
  • Costa Rica: da mercoledì 18 marzo alle ore 23.59 fino al 12 aprile alle 23.59, ora locale, e’ garantito l’ingresso in Costa Rica ai soli cittadini e ai residenti che si trovino attualmente all’estero, ma è previsto per loro un periodo di quarantena precauzionale di due settimane. Potranno comunque partire, secondo quanto riferito dalle autorità locali, i turisti presenti nel Paese, non avendo il Governo sospeso alcun volo.
  • Ecuador: il Ministero della Salute dell’Ecuador ha stabilito che a tutti viaggiatori provenienti dall’Italia sarà richiesta una quarantena obbligatoria domiciliare di 14 giorni. La stessa misura viene applicata anche ai viaggiatori diretti alle isole Galapagos.
  • El Salvador: vietato l’ingresso nel Paese a chiunque provenga dall’Italia.
  • Giamaica: le autorità della Giamaica hanno disposto la chiusura dei porti e degli aeroporti per i passeggeri in arrivo. Le restrizioni sono in vigore dal 21 marzo, e hanno una durata iniziale di 14 giorni e non interessano il trasporto merci.
  • Grenada: le Autorità di Grenada hanno disposto, dall’11 marzo e fino a nuova comunicazione, il divieto di ingresso per chiunque provenga da o abbia transitato in Italia.
  • Guatemala: le autorità locali hanno disposto la chiusura di tutte le frontiere aeree, marittime e terrestri, dal 17 marzo e per i successivi 15 giorni.
  • Haiti: le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiuso gli aeroporti e le frontiere marittime, aeree e terrestri.
  • Honduras: le Autorità locali hanno disposto, a partire da 16 marzo, la chiusura delle frontiere aeree, terrestri e marittime per una settimana.
  • Isole Cayman: le autorità delle Isole Cayman hanno annunciato il diniego all’ingresso nel Paese per 60 giorni a partire dal 16 marzo 2020 per i viaggiatori provenienti dall’area Schengen.
  • Martinica (agg.01/04): le Autorità locali hanno adottato alcune misure di contenimento. A partire dal 12 marzo le navi con più di 1000 (mille) persone a bordo (passeggeri ed equipaggio) non sono più autorizzate ad attraccare nell’isola di Martinica nel rispetto delle disposizioni francesi che vietano gli assembramenti superiori alle 1000 persone. Tutte le imbarcazioni da diporto attualmente ormeggiate in Martinica possono rimanere nel porto di scalo indipendentemente dalla loro bandiera, senza limiti di tempo
  • Messico: è disponibile un volo da Cancun a Milano Malpensa il 25 marzo. Per informazioni: www.neosair.it
  • Nicaragua: i viaggiatori provenienti dall’Italia che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 verranno trattati e posti in isolamento in attesa dei risultati del test. Anche in assenza di sintomi i viaggiatori verranno indirizzati verso unità predisposte con la raccomandazione di indicare i loro spostamenti fino al completamento di 14 giorni dalla data di uscita dall’Italia.
  • Panama: il Ministero della Salute ha introdotto di un periodo di vigilanza a domicilio di 14 giorni per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia, durante il quale le autorità sanitarie effettueranno controlli di persona e/o telefonici finalizzati a monitorare le condizioni di salute.
  • Paraguay: le Autorità hanno decretato l’estensione della chiusura delle frontiere fino al 12 aprile.
  • Repubblica Dominicana: le Autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli dall’Europa a partire dalle 6 del mattino ora locale del 16 marzo e fino al 15 aprile. Le autorità della Repubblica Dominicana hanno inoltre attuato la sospensione di voli diretti da Milano verso gli aeroporti della Repubblica Dominicana, per 30 giorni.
  • Saint Lucia: chiusura degli aeroporti dell’isola a tutti i voli commerciali e privati in arrivo, a partire dalle 23.59 ora locale del 23 marzo fino al 5 aprile.
  • St. Maarten: le autorità hanno sospeso a partire da martedì 17 marzo 2020, per due settimane, l’arrivo sull’Isola di voli e navi provenienti dall’Unione Europea.
  • Saint Vincent e Grenadines: le Autorità locali hanno disposto che tutti i viaggiatori che abbiano soggiornato o provengano dall’Italia saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni.
  • Stati Uniti: il Presidente degli Stati Uniti ha proclamato lo stato di emergenza nazionale e annunciato la sospensione temporanea, per un periodo iniziale di 30 giorni, dell’ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell’Area Schengen, inclusa l’Italia, e in Cina e Iran. La disposizione è entrata in vigore dal 13 marzo 2020 ora locale della costa est. Sono previste alcune eccezioni al divieto di ingresso (cittadini statunitensi e residenti permanenti o loro familiari, titolari di visto diplomatico e altri).
  • Suriname: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Trinidad – Tobago: divieto all’ingresso per coloro che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Turks and Caicos: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Trinidad – Tobago: divieto di ingresso per chi abbia soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Uruguay: quarantena obbligatoria di 14 giorni per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Venezuela: sospensione dei voli da e per il Venezuela provenienti dall’Europa.

Medio Oriente

  • Afghanistan: rafforzati i controlli sanitari negli aeroporti per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia. Qualora si ravvisino alcuni dei sintomi tipici dell’infezione da COVID-19, è prevista una quarantena precauzionale presso strutture sanitarie pubbliche.
  • Arabia Saudita: le Autorità locali hanno disposto una serie di misure precauzionali che limita fortemente i collegamenti con l’estero e gli spostamenti all’interno del Paese.
    È stata disposta la sospensione di tutti i voli internazionali da/per l’Arabia Saudita (a partire dal 15 marzo scorso, per un periodo di due settimane) e la chiusura di tutti i confini terrestri e marittimi. La misura fa seguito al divieto di ingresso per cittadini e residenti in provenienza da numerosi Paesi affetti da coronavirus, tra cui l’Italia e gli altri Paesi dell’Unione Europea.
  • Bahrein: dal 26 marzo potranno entrare/transitare nel Paese solo i cittadini del Bahrein, coloro che vi risiedono legalmente e i titolari di una “Prior Permission Granted letter” valida.
  • Emirati Arabi Uniti: le Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di sospendere tutti i voli passeggeri (in arrivo, in uscita e in transito) a partire dal 25 marzo e per un periodo di 2 settimane, ulteriormente prorogabili.
  • Giordania: vietato l’ingresso di tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia, salvo i cittadini giordani e i cittadini italiani con residenza in Giordania. Questi ultimi saranno tuttavia al loro ritorno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni.
  • Iran: tutti i passeggeri in arrivo e in partenza dall’Iran devono sottoporsi a controlli sanitari obbligatori alle frontiere. Recarsi in aeroporto almeno 5 ore prima dell’orario di partenza per svolgere la procedura dei controlli sanitari.
  • Iraq: le Autorità irachene hanno chiuso le frontiere con l’Iran e hanno vietato l’ingresso ai viaggiatori che siano stati o abbino anche solo transitato, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Iraq in Italia. Il Kurdistan iracheno ha stabilito che non potranno entrare in Kurdistan i viaggiatori che siano stati o abbiano transitato in tale Paese a partire dal 1 gennaio 2020.
  • Israele: le Autorità israeliane hanno disposto che è vietato l’ingresso in Israele a tutti coloro che provengono dall’Italia.
  • Kuwait: i Consolati del Kuwait in Italia a Roma e Milano hanno sospeso il rilascio dei visti per i cittadini italiani, ad eccezione di delegazioni o casi specifici autorizzati da parte kuwaitiana. Le autorità locali hanno disposto inoltre la sospensione dei voli passeggeri da/per il Kuwait. Alla luce della drastica riduzione del traffico aereo da/per l’Europa, l’Ambasciata d’Italia in Kuwait, in raccordo con altre Ambasciate UE nel Paese e con il Ministero degli Affari Esteri kuwaitiano, sta lavorando per organizzare un volo straordinario. Per informazioni in proposito e per segnalare la propria presenza nel Paese e l’intenzione di rientrare in Italia, è possibile contattare l’indirizzo: [email protected]
  • Libano: il Governo libanese ha proclamato lo stato di mobilitazione generale e adottato misure restrittive che prevedono la chiusura dell’aeroporto di Beirut, di tutti i porti e di tutti i valichi di frontiera terrestri dal 18 al 29 marzo 2020.
  • Libia: divieto di ingresso per i cittadini stranieri, attraverso tutti i valichi di frontiera del Paese, siano essi terrestri, marittimi o aeroportuali.
  • Oman: a partire dal 18 marzo 2020 è sospeso l’ingresso in Oman da tutti i confini aerei, marittimi e terrestri a tutti gli stranieri ed è stato disposto il divieto di espatrio per i cittadini omaniti. Per chi sia entrato nel Paese dopo il 2 marzo 2020 le autorità raccomandano una quarantena domestica.
  • Qatar: le Autorità locali non consentono l’ingresso in Qatar a tutti i cittadini stranieri, incluso coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di provenienza.
  • Territori Palestinesi: i viaggiatori provenienti dall’Italia verranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni presso centri specializzati.

Asia e Oceania

  • Armenia: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Australia: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato in Italia.
  • Azerbaigian: i viaggiatori provenienti dall’Italia dovranno presentare un certificato medico che attesti la negatività al virus per poter ottenere il visto.
  • Bangladesh: le Autorità del Bangladesh hanno introdotto misure restrittive in base alle quali, a chiunque sia stato in un Paese dell’Unione Europea o Iran a partire dal 1 marzo 2020 è vietato l’ingresso in Bangladesh, fino al 15 aprile 2020. Ai titolari di un passaporto dell’Unione Europea che dal 29 febbraio 2020 erano in un Paese diverso da quelli dell’Unione Europea o dall’Iran, sarà consentito l’ingresso, a condizione che siano in possesso di un visto valido. Per questa categoria è tuttavia necessario ottenere un certificato medico che indichi che la persona non presenta sintomi compatibili con COVID-19. Il certificato medico deve essere stato rilasciato nelle 72 ore precedenti. Il certificato deve essere presentato, all’arrivo in Bangladesh, alla polizia di frontiera. Chiunque arrivi da un Paese dove sono stati registrati casi di coronavirus deve rimanere in quarantena domiciliare o presso le strutture indicate dal governo del Bangladesh, per 14 giorni. Nel caso di quarantena domiciliare, la polizia monitorerà scrupolosamente l’osservanza di tale misura.
  • Bhutan: le Autorità del Bhutan hanno disposto, per le due settimane successive, il divieto di ingresso nel Paese a tutti i turisti stranieri.
  • Brunei: le Autorità sanitarie locali hanno introdotto misure restrittive sia per l’ingresso che per l’uscita dal Paese. E’ negato l’accesso ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Italia.
  • Cambogia (agg.01/04): le Autorità del Regno di Cambogia hanno comunicato che, a partire dal 17 marzo e per i successivi 30 giorni, non sarà più consentito l’ingresso nel Paese a tutti gli stranieri provenienti dall’Italia. A partire dal 31 marzo, le autorità cambogiane hanno disposto la sospensione dell’esenzione dal visto e del rilascio di visti turistici, visti elettronici e visti all’arrivo per tutti gli stranieri, per un periodo di un mese.
  • Cina: in molte città della Cina, a partire da Pechino, le autorità stanno introducendo misure limitative dei movimenti, tra cui l’obbligo di osservare 14 giorni di auto-quarantena presso la propria dimora per cittadini e viaggiatori in arrivo dall’estero.
  • Corea del Sud: le Autorità sudcoreane hanno disposto, a partire dal 1 aprile, la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Di conseguenza, tutti i passeggeri in arrivo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla regione di provenienza, saranno soggetti ad isolamento obbligatorio di 14 giorni. Coloro che non hanno una residenza in Corea dovranno auto-isolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione all’ingresso a spese del viaggiatore (100.000 Won sudcoreani pari a circa 70 Euro al giorno). Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici e nel caso di viaggi d’affari e per motivi accademici o umanitari previo ottenimento di un apposito certificato da parte dell’Ambasciata coreana competente al rilascio del visto d’ingresso.
  • Figi: divieto di accesso per tutti i cittadini stranieri che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo.
  • Filippine: per quanto riguarda i viaggiatori provenienti dall’Italia è autorizzato l’ingresso nelle Filippine solo ed esclusivamente alle seguenti categorie: cittadini italiani o di qualunque nazionalità solo se muniti di un certificato medico rilasciato nelle ultime 48 ore che attesti che è stato fatto il test per il Covid-19 ed esso è risultato negativo; cittadini filippini e loro familiari che rientrano in patria; cittadini italiani e stranieri solo se residenti permanentemente nelle Filippine e muniti di un valido permesso di soggiorno emesso dalle autorità filippine. Ai passeggeri che non rientrano in tali categorie verrà negato l’ingresso.
  • Georgia: il Governo georgiano ha comunicato che, a partire dal 21 marzo, verranno sospesi tutti i collegamenti aerei, con l’eccezione di quelli concordati con il Governo stesso dalla compagnia Georgian Airways.
  • Giappone: alle 23.59 ora locale del 26 marzo stesso, a tutti i cittadini non giapponesi (inclusi pertanto gli Italiani) che provengano da tutto il territorio italiano o vi siano stati nei 14 giorni precedenti all’arrivo sul territorio giapponese sarà vietato l’ingresso in Giappone, con effetto di immediato respingimento alla frontiera.
  • Hong Kong: a partire dalla mezzanotte di mercoledì 25 marzo e per 14 giorni prorogabili vige il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • India: le Autorità indiane hanno disposto che, a partire dalle 05.30 del mattino, ora locale, del 22 marzo, per un periodo di una settimana, vige il divieto di atterraggio in India per tutti i voli commerciali internazionali.
  • Indonesia: le Autorità locali hanno disposto misure preventive e restrittive attuate in modo stringente. Tra queste la sospensione, per la durata di un mese, dell’esenzione dal visto e la sospensione del rilascio di visti all’arrivo per tutti i viaggiatori di qualsiasi nazionalità. È inoltre in vigore il divieto di ingresso e transito nel Paese per tutti coloro che, nei 14 giorni precedenti il viaggio, abbiano viaggiato/soggiornato in Italia.
  • Kazakistan: è vietato l’ingresso ed è sospeso il rilascio dei visti per tutti i cittadini provenienti dall’Italia.
  • Kirghizistan: le Autorità del Kirghizistan hanno disposto, a partire dal 19 marzo 2020, la chiusura di tutte le frontiere terrestri ed aeree in entrata ed uscita
  • Malaysia: le Autorità federali malesi hanno imposto un divieto d’ingresso e di transito nel Paese nei confronti dei viaggiatori italiani a decorrere da venerdì 13 marzo 2020.
  • Maldive: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti o in transito dall’Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo alle Maldive a partire dalle 23.59 di sabato 7 marzo, ora locale.
  • Mongolia: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Myanmar: Il 29 marzo le Autorità del Myanmar hanno annunciato il divieto temporaneo di atterraggio per tutti i voli passeggeri commerciali diretti a Yangon o qualsiasi altro aeroporto del Paese, a partire dalle 23:59 locali di lunedì 30 marzo.
  • Nepal: disposto il blocco dei voli internazionali (esclusi cargo e voli di rimpatrio) fino al 15 aprile e la chiusura di tutti i valichi di terra
  • Nuova Caledonia: in risposta all’emergenza sanitaria COVID-19, le autorità locali hanno stabilito che tutti i passeggeri che arrivano all’aeroporto di Tontouta saranno messi in isolamento domiciliare per 14 giorni, se non sintomatici. I trasgressori saranno soggetti a una multa di 90.000 franchi.
  • Nuova Zelanda: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Polinesia francese: le Autorità locali hanno deciso di sospendere gli scali di navi da crociera nella Polinesia francese. Questa decisione ha effetto immediato e fino all’11 aprile 2020, con possibilità di estensione.
  • Samoa: il Ministero della Salute di Samoa ha stabilito che i viaggiatori provenienti (o in transito) dall’Italia saranno ammessi nel Paese solo se abbiano trascorso 14 giorni di quarantena in un Paese in cui non siano occorsi casi di coronavirus e posseggano certificazione medica che escluda il contagio.
  • Singapore: a partire dalle ore 23.59 del 23 marzo 2020 tutti i visitatori a breve termine, senza distinzione di provenienza, non potranno entrare o transitare attraverso Singapore.
  • Sri Lanka: dalle 23:59 del 18 marzo, è sospeso l’ingresso in Sri Lanka, fino al 31 marzo, a tutti i passeggeri a prescindere della nazionalità e della provenienza. Fa eccezione il personale diplomatico. A tutti i connazionali presenti a vario titolo nel Paese e che intendano rientrare in Italia, si raccomanda di contattare in tempi rapidi la compagnia aerea di riferimento, per verificare le rotte ancora disponibili. In particolare, risultano ancora operative le compagnie Qatar Airways (con scalo a Doha), Sri Lankan Airways (volo diretto Colombo-Londra), Edelweiss (Swiss Air). Tali indicazioni potrebbero cambiare con scarso o nessun preavviso.
  • Tagikistan: le Autorità del Tagikistan hanno disposto la temporanea sospensione di tutti i voli in arrivo nel Paese a partire dal 20 marzo.
  • Taiwan: le autorità di Taiwan hanno disposto, a partire dal 19 marzo il divieto di ingresso a Taiwan per tutti i cittadini stranieri. Sono esenti quanti dispongano di un permesso di soggiorno (Alien Resident Certificates) o di documenti che dimostrino la presenza a Taiwan per servizio diplomatico o in relazione all’esecuzione di contratti d’affari. Le autorità locali hanno disposto inoltre la sospensione del traffico aereo (passeggeri) in transito negli aeroporti dell’isola dal 24 marzo al 7 aprile: https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/_4X1IrBQkPHiaVGm2T2A5g?typeid=158.
  • Tailandia: le persone provenienti da Italia, Cina e Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao, Iran, Corea del Sud, anche in assenza di sintomi, devono porsi in auto-quarantena presso il proprio domicilio (o albergo), per un periodo di 14 giorni. La violazione dell’auto-quarantena viene sanzionata con una multa di 20mila Thai Baht, pari a circa 620 euro. Dalle ore 23:59 del 22 marzo sarà richiesto anche per tutti i passeggeri di qualsiasi nazionalità, anche solo in transito aeroportuale dalla Tailandia, e per i voli interni al Paese, un certificato medico con allegato il risultato del test per il COVID-19 (o di assenza di rischio da contagio da COVID-19 nel passeggero), rilasciato da meno di 72 ore, e un’assicurazione medica con massimale di almeno 100.000 USD.
  • Timor Est: le Autorità timoresi hanno disposto il divieto all’ingresso nel Paese nei confronti dei viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato nelle ultime quattro settimane in Italia.
  • Turkmenistan: le Autorità turkmene hanno adottato misure precauzionali tra cui la sospensione del rilascio del visto di ingresso ai cittadini dei Paesi in cui sono stati accertati casi conclamati di infezione, inclusa l’Italia.
  • Uzbekistan:  le autorità uzbeke hanno chiuso tutte le frontiere. I collegamenti aerei, ferroviari e stradali con l’estero sono sospesi per 40 giorni a partire dal 20 marzo.
  • Vietnam: il Governo vietnamita ha disposto che, dal 22 marzo, è temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque sottoposti all’obbligo di quarantena

Africa

  • Algeria: le Autorità algerine hanno annunciato che, a partire da giovedì 19 marzo, saranno sospesi tutti i collegamenti aerei e marittimi con l’Europa.
  • Angola: le Autorità angolane hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i cittadini non angolani provenienti dall’Italia.
  • Benin: le Autorità hanno disposto l’obbligo di quarantena di 14 giorni al momento dell’ingresso nel territorio del Benin per tutti i cittadini stranieri e beninesi provenienti da Paesi ad elevata diffusione di COVID-19, inclusa l’Italia (intero territorio nazionale). All’arrivo presso l’aeroporto internazionale di Cotonou gli ufficiali sanitari locali accompagneranno i viaggatori in provenienza dalle aree a rischio fino al luogo individuato per lo svolgimento della quarantena: è consentito svolgerla presso la propria abitazione o un hotel di propria scelta, se questi verranno valutati adeguati dalle competenti dalle Autorità. In alternativa il governo beninese ha individuato 10 strutture alberghiere che accettano persone in quarantena. Per isolare invece ed eventualmente curare le persone che presentano sintomi è stata approntata una struttura sanitaria a Cotonou mentre sono in corso di realizzazione ulteriori strutture a Calavi e Natitingou.
  • Burundi: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri.
  • Camerun: immediata chiusura delle frontiere terrestri, marittime e aeree, dal 18 marzo fino a nuovo ordine.
  • Capo Verde: le Autorità capoverdiane, a partire da domani, mercoledì 18 marzo, hanno proibito per un periodo di tre settimane tutti i voli in provenienza dai paesi europei
  • Ciad: le Autorità del Ciad hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree a partire da giovedì 19 marzo, per un periodo di due settimane.
  • Congo-Brazzaville: le autorità locali hanno disposto, dal 20 marzo, la chiusura delle frontiere terrestri e aeroportuali con la conseguente sospensione di tutti i voli commerciali, ad eccezione di quelli cargo.
  • Costa D’Avorio: controlli termici per i passeggeri in arrivo. In caso di sintomi compatibili con il Covid-19, le autorità potranno disporre l’isolamento a scopo precauzionale.
  • Comore: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Egitto: tutti i voli da e per l’Egitto sono sospesi fino almeno al 31 marzo 2020. Per coloro che abbiano necessità di rientrare in Italia per motivi di assoluta urgenza, si suggerisce di segnalare all’Ambasciata la propria situazione. I cittadini italiani interessati potranno scrivere un messaggio all’indirizzo e-mail [email protected] in cui avranno cura di specificare i dati anagrafici, i propri recapiti telefonici ed email e la località in Egitto in cui si trovano. Si raccomanda di consultare anche il sito dell’Ambasciata www.ambilcairo.esteri.it.
  • Eritrea: quarantena, per una durata di 14 giorni, presso un’apposita struttura ospedaliera denominata ‘Villaggio Community Hospital’ ubicata alla periferia di Asmara per i viaggiatori provenienti dall’Italia
  • Etiopia:  le Autorità locali hanno disposto la misura di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i passeggeri in arrivo ad Addis Abeba da svolgersi presso designate strutture alberghiere (hotel Skylight ed Hotel Ghion) a proprie spese e con conferma di prenotazione in anticipo rispetto all’arrivo sul territorio etiopico. I passeggeri in transito prolungato (oltre le 8 ore) saranno trasportati in isolamento presso l’Hotel Skylight, nelle vicinanze dell’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba – Bole, dove rimarranno per il periodo tra lo scalo e la ripartenza.
  • Gabon: le autorità potrebbero adottare senza preavviso misure restrittive (dalla quarantena obbligatoria al respingimento in frontiera) per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Ghana: il governo del Ghana ha imposto un divieto temporaneo ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in paesi che hanno registrato 200 o più casi di coronavirus (inclusa l’Italia). Tali misure entrano in vigore martedì 17 marzo alle ore 13 locali. A partire dal 17 marzo, quindi, vige un divieto di ingresso in Ghana per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Tale divieto non si applica ai cittadini del Ghana o agli stranieri con permessi di residenza del Ghana in corso di validità.
  • Gibuti: al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) nel Paese, le Autorità gibutine hanno deciso la chiusura dell’aeroporto internazionale di Gibuti, a partire da mercoledì 18 marzo 2020 (ultimi voli il 17 marzo). Tutto il traffico passeggeri sarà interrotto fino a nuovo ordine, mentre resterà attivo il traffico merci.
  • Guinea equatoriale: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Guinea: le Autorità della Guinea Conakry hanno disposto che, a partire dal 9 marzo, sarà imposto un periodo di quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Kenya: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. NB: è disponibile un volo dal Kenya, della compagnia NEOS, che opererà la tratta Mombasa-Nairobi-Milano Malpensa, il 31 marzo. Per informazioni e prenotazioni: www.neosair.it.
  • Lesotho: per i viaggiatori provenienti dall’Italia è previsto un periodo di auto-isolamento della durata di 14 giorni.
  • Liberia: le Autorità della Liberia impongono a tutti i visitatori provenienti dall’Italia di osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni.
  • Madagascar: a partire dal 20 marzo, sono sospesi per 30 giorni tutti i voli internazionali dal Madagascar
  • Mali: le autorità del Mali hanno disposto da giovedì 19 marzo la sospensione di tutti i voli dall’Europa
  • Marocco: le Autorità locali, nella notte tra il 9 e il 10 marzo, hanno annunciato la sospensione immediata del traffico aereo e marittimo da/per l’Italia. Tutti i porti marocchini sono stati chiusi alle navi passeggeri. Tutti passeggeri in arrivo in Marocco con voli indiretti dovranno comunque compilare la “fiche sanitaire du passager”, un modulo in cui riportare le proprie generalità ed alcune informazioni utili al fine del monitoraggio sanitario. Inoltre, negli aeroporti di Casablanca, Marrakech, Agadir, Fes, Rabat e Tangeri e nei porti di Casablanca e Tangeri sono stati introdotti controlli termici sistematici per i passeggeri provenienti a qualunque titolo dall’Italia. Per i casi sospetti è previsto l’isolamento ed il trasferimento in strutture ospedaliere dotate di reparto idoneo.
  • Mauritania: i viaggiatori provenienti dall’Italia, anche con voli indiretti, saranno sottoposti a una quarantena obbligatoria di 14 giorni. In alternativa, potranno fare rientro immediato nel Paese di provenienza.
  • Mauritius: le Autorità delle Mauritius hanno interdetto l’accesso ai viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Mozambico: le Autorità locali hanno disposto una quarantena domiciliare obbligatoria (con controlli periodici da parte delle Autorità sanitarie), per un periodo di 14 giorni, per tutti i passeggeri in arrivo da Paesi di trasmissione attiva del Coronavirus.
  • Namibia:  la Namibia ha annunciato la chiusura temporanea delle frontiere, sospendendo pertanto i collegamenti aerei domestici e internazionali. La chiusura coinvolgerà anche le frontiere terrestri e i porti.
  • Niger: il Ministro della Salute del Niger ha stabilito in data 10 marzo che tutti coloro che provengono da Paesi dove è presente un focolaio attivo di COVID-19 (inclusa l’Italia) saranno sistematicamente messi in quarantena presso il loro domicilio, con due visite di controllo giornaliere da parte di medici locali.
  • Nigeria: le Autorità locali hanno disposto la chiusura di tutti gli aeroporti nigeriani ai voli internazionali in arrivo o partenza dalla mezzanotte del 23 marzo fino al 23 aprile.
  • Repubblica Democratica del Congo: tutti i passeggeri in arrivo, non importa la provenienza, verranno sottoposti a controlli preventivi. Chiunque presenti segni febbrili verrà posto in quarantena presso ospedali pubblici locali.
  • Ruanda: i viaggiatori provenienti dall’Italia saranno registrati e sottoposti ad un monitoraggio giornaliero per 14 giorni, con spese a carico del viaggiatore.
  • Sao Tomé e Principe: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Senegal: sospensione dei collegamenti aerei con l’Italia.
  • Seychelles: ad eccezione dei cittadini e residenti, le autorità hanno vietato alle compagnie aeree di imbarcare passeggeri che siano stati in Italia negli ultimi 14 giorni. Misura analoga per gli sbarchi via mare.
  • Sierra Leone: i viaggiatori stranieri che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo nel Paese saranno sottoposti ad un regime di quarantena di 14 giorni.
  • Somalia (agg.01/04): le autorità locali hanno decretato la proroga fino al 9 aprile della sospensione di tutti i voli internazionali, inizialmente disposta fino al 2 aprile.
  • Sudafrica: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Sudan: le Autorità locali hanno vietato, fino al 30 luglio prossimo, l’ingresso in Sudan ai cittadini dei Paesi in cui maggiore è l’incidenza accertata del virus, tra cui l’Italia, anche se già in possesso di visto o permesso di soggiorno e indipendentemente dalla loro provenienza.
  • Swaziland: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Tanzania: tutti i viaggiatori provenienti da paesi a rischio sono confinati in quarantena obbligatoria a loro spese in strutture designate dal governo. A Zanzibar entra in vigore il 28 marzo il divieto di ingresso per i turisti stranieri. Sanzioni, ivi incluso l’arresto, potrebbero essere disposte nei confronti di chi diffonda informazioni false o non ufficiali su COVID-19.
  • Tunisia: al fine di prevenire la diffusione dei contagi da COVID 19, le autorità tunisine hanno stabilito che dal 15 marzo tutti i passeggeri provenienti da Cina, Corea del Sud, Iran e Italia, o che hanno viaggiato nei suddetti Paesi nel corso degli ultimi 14 giorni, non sono autorizzati a entrare o a transitare negli aeroporti tunisini. A partire dal 18 marzo 2020 è disposta la chiusura delle frontiere aeree e terrestri, ad eccezione dei voli di rimpatrio e di trasporto merci. Le autorità tunisine hanno disposto inoltre la chiusura delle frontiere marittime (passeggeri), la sospensione dei collegamenti aerei con l’Italia, e adottato misure restrittive all’interno del Paese.
  • Uganda: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri. E’ consentito il traffico merci, a condizione che vengano adottati precisi dispositivi sanitari indicati dalle autorità locali.
  • Zambia: per i viaggiatori provenienti da regioni interessate dal contagio, sono previste due casistiche: ai passeggeri che non dimostrano sintomi viene imposta una quarantena di 14 giorni presso il proprio domicilio; i passeggeri che invece dimostrano sintomi verranno trasportati a un centro di isolamento fino ad accertamento di avvenuta guarigione.



Task Force Coronavirus: dichiarazioni camerali di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19

A seguito della Circolare del MISE sulla possibilità delle Camere di Commercio di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza conseguente all’emergenza da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge (v. nostra News), Unioncamere ha adottato un modello di dichiarazione. In allegato, la lettera di Unioncamere e il modello – in lingua inglese e italiana – adottato.

Il modello potrà essere utilizzato dalle singole Camere di Commercio per rilasciare alle imprese interessate la dichiarazione sullo stato di emergenza. Si segnala che la dichiarazione può essere rilasciata esclusivamente in lingua inglese.

Quanto alle modalità per richiedere il rilascio della dichiarazione, dall’analisi delle prassi adottate dalle varie Camere di Commercio, emerge:

  • la possibilità di richiedere la dichiarazione attraverso l’applicativo Cert’ò di Infocamere, selezionando come tipologia di pratica “richiesta visti e autorizzazioni”;
  • che i diritti di segreteria ammontano a 3 euro.

In ogni caso, si suggerisce di consultare il sito internet ovvero di contattare la propria CCIAA di riferimento al fine di verificare:

  • la predisposizione da parte della Camera di Commercio di eventuali moduli per la richiesta di dichiarazione;
  • ulteriori percorsi online per la richiesta di dichiarazione;
  • le modalità per il ritiro della dichiarazione;
  • la possibilità di richiedere la dichiarazione direttamente allo Sportello della Camera di Commercio.

Let_SG_dichiarazione_causa_forza_maggiore_260320_prot

Dichiarazione_COVID-19_-_Italia_26032020

Declaration_outbreak_COVID-19_-_Italy_26032020




LETTERA DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VINCENZO BOCCIA

Si allega lettera del Presidente Boccia unitamente agli allegati

Comuicato Stampa 25 marzo

Emergenza economica per la tutela del lavoro

Lettera del Presidente Boccia ai Presidenti delle Associazioni




Emergenza Covid-19: Convenzione ABI

Vi informiamo che è stata sottoscritta questa notte, alla presenza del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, la “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/20”.

A seguito della diffusione dell’emergenza sanitaria e del blocco delle attività produttive il ricorso agli ammortizzatori sociali è divenuto essenziale per contenere le profonde ricadute sociali ed economiche conseguenti.

La Convenzione si inserisce tra gli strumenti approntati dalle parti sociali per agevolare imprese e lavoratori nella gestione dell’erogazione dei trattamenti spettanti in caso di utilizzo delle integrazioni salariali.

L’accordo prevede la definizione di una procedura che consenta alle banche di anticipare i trattamenti di integrazione salariale (specificamente previsti dal legislatore per l’emergenza covid19) ai lavoratori appartenenti alle imprese che hanno richiesto il pagamento diretto.

L’anticipazione che le banche potranno erogare – tramite apertura di credito su conto corrente – corrisponderà ad un importo massimo di 1.400 euro parametrato su 9 settimane.

In relazione all’apertura di conto corrente dedicato e alla conseguente apertura di credito, gli istituti di credito che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

Lavoratori destinatari della Convenzione

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti agli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

I lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano fatto istanza di pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori delle citate prestazioni.

La convenzione ha inoltre previsto l’estensione dell’anticipazione bancaria all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18/2020 in riferimento al quale si sia richiesto il pagamento diretto.

Le parti firmatarie si sono altresì impegnate a individuare le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione bancaria all’assegno ordinario per COVID19 erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Poiché la convenzione riguarda principalmente le ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa a zero ore, le parti sociali si sono impegnate a predisporre la modulistica necessaria al fine di estendere l’anticipazione bancaria anche alle ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa.

Responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro

L’apertura di credito cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale o in caso di reiezione della domanda anche per indisponibilità delle risorse.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid19.

In caso di mancato accoglimento della domanda, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito al lavoratore.

In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca lo comunicherà al datore di lavoro e quest’ultimo verserà sul conto corrente del lavoratore gli emolumenti spettanti al lavoratore medesimo, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore è tenuto a rendere tale autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente.

In caso di inadempimento del lavoratore, sussiste responsabilità solidale del datore di lavoro unicamente in caso di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della convenzione sottoscritta o a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per propria responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro che provvederà entro trenta giorni.

Le parti firmatarie si sono infine impegnate a favorire l’acquisizione di liquidità anche per quelle imprese che – in presenza di richieste di integrazioni salariali – anticipino ai loro dipendenti i trattamenti di sostegno al reddito e quindi non ricorrono al pagamento diretto in attesa dell’autorizzazione amministrativa.

Si riportano in allegato il testo della Convenzione e i relativi allegati.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE:

Marcella Villano  089200841 [email protected]

Allegati

convenzione anticipo integrazione salariali – corretta Min Lav definitva-4

Allegato C) ALTRE CAUSALI

Allegato B) CIGD ex Covid-19 30 marzo def

Allegato A) CIGO ex Covid-19 30 marzo def-1 (1)

 




Emergenza COVID-19/TRASPORTI Circolare Ministero dell’Interno su illeciti, sanzioni e pagamento

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 27 marzo scorso, ha chiarito che i comportamenti previsti dall’art. 4, del DL 19/2020 sono puniti con sanzioni amministrative a partire dal 26 marzo c.a. e quindi non è più applicabile all’art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie. L’attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell’art. 202 CDS.

Pertanto, il Ministero specifica che:

 

1. Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Se la violazione prevista dal DL è effettuata senza l’utilizzo di veicolo (per es., il pedone che circola sulla strada della persona, la persona che si trovi senza giustificato motivo all’interno della stazione ferroviaria, o il soggetto che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso da quello definito dall’articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista cha va da euro 400,00 a 3.000,00 euro ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a 400,00 euro. Inoltre, si applicano le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% (art. 202, comma 1, CDS) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (il prolungamento del termine di 5 giorni a 30 giorni è stato introdotto dall’art.108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020).

 

2. Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Se la violazione delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria sono commesse con l’utilizzo del veicolo le somme da pagare sono maggiorate di un 1/3. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. Tale norma deve essere applicata prevedendo l’aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile, in misura discrezionale, l’entità della maggiorazione Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in questo caso si applica il pagamento con riduzione del 30%, qualora il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

 

3. Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL

Gli illeciti possono essere accertati dai soggetti previsti dall’art. 13 della L. 689/1981, compresi quelli relativi alla violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali. Il provvedimento individua anche i soggetti che hanno la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie e quindi anche a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l’ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene: 1. al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM (art. 2 del DL); 2. al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali (art. 3 del DL), ciascuno nell’ambito della propria competenza, in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d’emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione. Tuttavia, in questa fase emergenziale, il procedimento di irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020, salvo proroghe, e anche il termine per presentare scritti difensivi.

 

Resta ferma l’attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti e la relativa redazione e consegna al trasgressore del verbale di contestazione, a meno che non sia stata possibile effettuare la contestazione immediata.

 

4. Modalità di pagamento

Il pagamento delle sanzioni può avvenire alternativamente:

– presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico (anche al momento della contestazione dell’illecito);

– a mezzo di versamento in conto corrente postale;

– se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

 

Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento indicate da quegli enti.

Si precisa che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile, salvo proroghe. Il trasgressore che lo desidera può comunque procedere al pagamento della sanzione durante tale periodo.

 

5. Sanzioni accessorie a carico di esercizi commerciali e attività lavorative

Si sottolinea che tale circolare non disciplina le sanzioni descritte nel DL a carico di esercizi commerciali e attività lavorative né il declassamento a violazione amministrativa dei fatti costituenti reato fino alla data del 25 marzo scorso (rinvio a specifiche direttive.

Allegato

circolare ministero dell’Interno su sanzioni




Emergenza COVID-19/CERTIFICAZIONE Dispositivi Protezione Individuale

In riferimento alle nostre comunicazioni sui Dispositivi di Protezione Individuale, con particolare riguardo alle categorie per le quali è necessario l’intervento di un Organismo Notificato, segnaliamo che il laboratorio della nostra associata TEI Srl, può validare SEMIMASCHERINE FILTRANTI secondo la norma UNI EN ISO 149:2009 e GUANTI MONOUSO secondo le seguenti norme:

UNI EN 420:2010 Progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell’acqua, l’innocuità, la confortevolezza e l’efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione

UNI EN 455-1:2002 Guanti medicali monouso – Assenza di fori – requisiti e prove

UNI EN 455-2:2015 Guanti medicali monouso – Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche

UNI EN 455-3:2015 Guanti medicali monouso – Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica

UNI EN 455-4:2009 Guanti medicali monouso – Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione

UNI EN ISO 374-2: 2020 Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi – Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

UNI EN ISO 374- 5:2017 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi – Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi

 

Sempre con riferimento ai guanti, il laboratorio si occupa anche della verifica dell’idoneità al contatto alimentare ai sensi della normativa italiana e comunitaria:

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

D.M.21/3/1973 e S.M.I

Regolamento (CE) 2023/2006/CEdella COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione dei Materiali (Good Manufacturing Practices o GMP) e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

 

Infine, il laboratorio svolge i seguenti test di conformità:

UNI EN 388:2019 (Guanti di protezione dai rischi meccanici)

UNI EN 16778:2016 (Determinazione della Dimatilformammide nei guanti protettivi)

UNI EN 407:2004 (Guanti di protezione dai rischi di calore e/o fuoco)

UNI EN 511:2006 (Guanti di protezione dai rischi contro il freddo)

 

Per ulteriori informazioni: [email protected] tel. 089 9350058/9.




AUTOTRASPORTO: FERROBONUS 2020/2021 – DECRETO MIT 16.03.2020

Sulla GU n. 80 del 26 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto MIT 16 marzo che stabilisce le modalità operative per accedere agli incentivi del Ferrobonus per gli anni 2020-2021. Infatti, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 111, L. 27.12.2019, n. 160) e di Bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021.

Le domande di accesso ai contributi riguardano il trasporto ferroviario intermodale o trasbordato (Regolamento 125/2017) e devono essere presentate dal 26 marzo al 9 maggio 2020 al MIT, esclusivamente tramite pec ([email protected]), utilizzando i modelli allegati al Decreto.

Il nuovo Ferrobonus opera in continuità con il passato, al fine di consentire il completamento dei programmi di sviluppo del trasporto ferroviario merci intermodale, avviati con la legge di stabilità 2016.

Restano, pertanto, valide le regole di funzionamento che hanno disciplinato le precedenti annualità del Ferrobonus, fissate dal Decreto MIT-MEF n. 125 del 14 luglio 2017, con riferimento all’individuazione dei beneficiari, alla commisurazione degli aiuti, alle modalità e alle procedure di attuazione, incluso il meccanismo di ribaltamento.

I beneficiari, quindi, restano le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori di trasporto combinato (MTO) come definiti dal Decreto 125/2017.

Possono presentare una NUOVA domanda di contributo, le imprese già beneficiarie del Ferrobonus nelle annualità 2017-2018. Tali imprese devono rinnovare tutti gli impegni e gli obblighi sottoscritti, ma è richiesto che devono incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto 125/2017 che è da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell’ultimo periodo di incentivazione.

Le imprese già benificiarie della misura per le annualità 2017-2018 che non sono interessate a chiedere rimborso per gli anni 2020-2021 sono tenute comunque al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.

Anche le imprese che non hanno beneficiato degli incentivi Ferrobonus nelle precedenti annualità possono presentare domanda.

Per i periodi di pagamento del contributo, si procede in continuità in quanto il primo decorre dal 31 agosto 2019 al 30 agosto 2020, mentre il secondo dal 31 agosto 2020 al 30 agosto 2021.

Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascuno periodo di 12 mesi di riferimento (31 agosto 2019 – 30 agosto 2020; 31 agosto 2020 – 30 agosto 2021), in ragione dei treni*km effettuati (art. 7, comma 1 e 2 del Decreto 127) – previa presentazione del modello di cui all’allegato 4  (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini previsti dall’art. 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto 125/2017.

Per le imprese aderenti al nuovo Ferrobonus, ai fini del monitoraggio dell’obbligo di mantenimento per ulteriori 24 mesi – previsto dal Decreto 125/2017 (art. 1, comma 1, lettera c) – del volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo anno di erogazione del contributo questo si intende decorrente dal 30 agosto 2021. Il MIT, anche per il tramite del soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio.

Allegati

DM 125_2017 Ferrobonus

Decreto 16 marzo 2020-FERROBONUS




Emergenza COVID-19/Linee guida per chiusura frontiere e circolazione lavoratori

La Commissione UE ha pubblicato due nuove comunicazioni riguardanti le linee guida sulla restrizione temporanea ai viaggi non essenziali nell’UE e le linee guida per garantire la libera circolazione dei lavoratori essenziali. Le comunicazioni fanno seguito alle richieste indicate dalla dichiarazione congiunta del Consiglio europeo dello 26 marzo scorso.

 

Le linee guida sulla restrizione temporanea ai viaggiatori, in entrata in UE e nell’area Schengen, sono indirizzate alle Autorità di frontiera e intendono armonizzare la restrizione temporanea alle frontiere (già adottata da tutti gli SM, ad eccezione di Regno Unito e Irlanda) e la concessione dei visti per l’area di libera circolazione. In particolare:

– Criteri per rifiutare l’ingresso: la restrizione ai viaggi non essenziali si applica ai cittadini non residenti, ai non europei che presentano sintomi rilevanti o sono particolarmente esposti al rischio; qualsiasi rifiuto deve essere proporzionato e non discriminatorio; per determinare il fattore di rischio, le autorità di frontiera possono contattare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);

– Eccezioni: cittadini degli Stati UE e Schengen, loro familiari e cittadini di Paesi terzi con residenza a lungo termine nell’UE, per il solo rientro a casa (compresi i cittadini di San Marino, Andorra, Monaco, Vaticano); alcune categorie di lavoratori non-europei, p.e. operatori sanitari, lavoratori frontalieri e lavoratori agricoli stagionali;

– Sicurezza: per i viaggiatori autorizzati all’ingresso, le Autorità di frontiera devono applicare rigorosamente il codice frontiere Schengen, verificando l’autenticità dei documenti di viaggio, applicando controlli sistematici con il sistema di informazione Schengen; i passaporti dei cittadini di Paesi terzi devono essere timbrati;

– Controlli in uscita: le Autorità di frontiera devono fornire informazioni sulla restrizione al viaggio e i casi critici devono essere immediatamente segnalati ai servizi sanitari competenti; in caso di necessità, gli SM possono dare la priorità ai controlli di entrata rispetto ai controlli di uscita;

– Transito e rimpatrio: gli SM devono facilitare il transito dei cittadini UE e Schengen e dei loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, nonché dei cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno e dei loro familiari a carico che ritornano nel loro Stato membro di nazionalità o residenza (in particolare di Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia).

Le linee guida per garantire la libera circolazione dei lavoratori essenziali riguardano non soltanto i lavoratori del settore sanitario e alimentare, ma anche gli altri servizi essenziali come l’assistenza all’infanzia, l’assistenza agli anziani e il personale “critico” per i servizi pubblici. La Commissione europea riconosce la necessità dei controlli di frontiera per il contenimento dell’emergenza sanitaria, ma sottolinea la necessità per determinati lavoratori di raggiungere il proprio luogo di lavoro e di residenza. Nello specifico:

– Lavoratori essenziali: il testo identifica una serie di lavoratori che esercitano attività “critiche” e per i quali è considerata essenziale la libera circolazione nell’UE; l’elenco non è da ritenersi esaustivo e la Commissione sollecita gli SM a stabilire specifiche procedure per garantire un passaggio agevole per questi lavoratori frontalieri, compreso uno screening sanitario proporzionato;

– Lavoratori frontalieri: gli SM devono consentire ai lavoratori frontalieri di continuare ad attraversare le frontiere se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante; gli SM devono trattare i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori nazionali in allo stesso modo;

– Lavoratori stagionali: gli SM membri sono invitati a scambiare informazioni sulle loro diverse esigenze a livello tecnico e a stabilire procedure specifiche per garantire un passaggio agevole per tali lavoratori, soprattutto nel settore agricolo, per rispondere alla carenza di manodopera dovuta alla crisi; gli SM devono trattare questi lavoratori come critici e comunicare ai datori di lavoro la necessità di fornire un’adeguata protezione sanitaria.

Allegati

20200330_c-2020-2050-report_en

2020-2051-Communication-free-movement_EN