Semplificazioni contro la corruzione
Per le Pmi avanti con Transizione 4.0
La sfida sul Fisco: meno tasse sul lavoro e Irpef più semplice
Fiere, finanziamenti Simest. In arrivo domande per 150 milioni di euro
Voucher per il manager che aiuta l’export
Next generation e competenze, ecco i lavori che avremo nel 2030
INDIA: WEBINAR “ITALY AND INDIA IN THE FUTURE OF FASHION” – 22 FEBBRAIO H. 12
Il prossimo 22 febbraio, dalle ore 12, si terrà l’evento “Italy and India in the future of Fashion”, organizzato dall’Ambasciata italiana a Delhi in collaborazione con Camera della Moda, Assocalzaturifici, PWC e ICE Agenzia.
Sarà possibile seguire l’evento in Streaming dalla pagina Facebook dell’Ambasciata italiana a Delhi.
In allegato locandina con i dettagli per il collegamento.
PRIVACY: VACCINAZIONE DEI DIPENDENTI: LE FAQ DEL GARANTE PRIVACY
Con le Faq dello scordo 17 febbraio, pubblicate sul sito www.gpdp.it, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato riposta ad alcuni quesiti relativi al trattamento di dati afferenti la vaccinazione anti-Covid -19 nel contesto lavorativo.
L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili affinché si possa applicare correttamente la relativa disciplina nel contesto emergenziale, e di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali.
Ad ogni buon conto, si rinvia alla lettera dell’allegato redatto dall’Autorità, che in maniera semplice e sintetica, riscontra i quesiti sull’argomento in parola.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE: MESSAGGIO INPS N. 689 DEL 17/02/2021
Come noto, l’art. 14 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo.
Tale disposizione è stata poi prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 311, L. 178/2020), che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo art. 1, fino al 31 marzo 2021.
Con il messaggio n.689 dello scorso 17 febbraio, in allegato, l’INPS chiarisce che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Tale ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal DLgs n.22/2015.
All.toMessaggio numero 689 del 17-02-2021
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]