EMERGENZA COVID-19/TRASPORTI ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 21 SETTEMBRE 2020. DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL PROSSIMO 7 OTTOBRE 2020

Il Ministero della Salute ha emanato, sentiti il MIT, il MAECI e il Ministero dell’Interno, l’Ordinanza del 21.09.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata sulla GU n. 234 del 21.09.2020.

Il provvedimento prevede misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria in atto e ha previsto delle modifiche all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto scorso, come già prorogata e integrata dal DPCM 7 settembre 2020, disponendo l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra), oltre agli Stati già menzionati (Croazia, Grecia, Malta e Spagna) nell’Ordinanza medesima.

 

Per i territori della Francia non citati nella nuova Ordinanza restano valide le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal DPCM 07.09.2020.

 

Inoltre, ai soggetti che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria e Serbia vengono applicate discipline diverse. Infatti, dapprima la Bulgaria e la Serbia erano contenute nell’elenco C dell’Allegato 20 al DPCM 07.08.2020 smi, con la nuova Ordinanza sono stati inserite:

  1. Bulgaria: elenco B – autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per i soggetti che fanno ingresso del territorio nazionale, per qualsiasi durata, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 da consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli per verificare in quali Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;
  2. Serbia: elenco E – allo stesso modo dell’elenco B, a cui si deve aggiungere la motivazione dello spostamento e, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell’allegato 20 e anche l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Tuttavia, ferma restando la dichiarazione, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale è consentito alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati qualora siano dettate da esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;  ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE; ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE; ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche, come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE; ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva).

Pertanto, come disposto dal DPCM 07.08.2020 smi, i soggetti che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, devono seguire specifici obblighi, come dettato dall’art. 6 del DPCM suddetto; tuttavia, l’art.6, comma 6, prevede a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’art. 5 (autodichiarazione, ecc), delle esenzioni per taluni soggetti dei commi da 1 a 5 del DPCM suddetto:

  1. a) equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. b) personale viaggiante;
  3. c) movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
  4. d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

d-bis) ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Inoltre, si evidenzia che il comma 7, dell’art. 7, prevede sempre a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 5 (autodichiarazione), ulteriori esenzioni dell’applicazione dei commi da 1 a 5 del DPCM sopra citato riguardanti:

  1. a) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
  2. b) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
  3. c) cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  4. d) personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  5. e) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. f) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  7. g) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
  8. h) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

L’Ordinanza, reperibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario produce effetti dal 22 settembre u.s. (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e sino all’adozione di un successivo DPCM e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

 




EMERGENZA COVID-19/ACCORDO PI CONFINDUSTRIA – DIDOFÀ SRL FORNITURA MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE IIR

Sostenere la continuità produttiva e tutelare la salute dei lavoratori sono le finalità dell’intesa siglata da Piccola Industria Confindustria, nell’ambito dell’attività del Programma Gestione Emergenze – PGE, e il Commissario straordinario per l’emergenza, di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti specifiche comunicazioni.

L’intesa semplifica le procedure di sdoganamento di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle associate tramite specifici Accordi Quadro stretti da Piccola Industria con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori.

 

In tale contesto, riportiamo di seguito l’offerta e le condizioni di vendita relative all’Accordo Quadro di Piccola Industria Confindustria e Didofà Srl

 

 

Tipologia FFP2
Lotto 400.000 pezzi
Prezzo1 0,8 euro
Ordine minimo 1.200
Tempo di consegna pronta consegna

 

Tipologia Chirurgiche IIR
Lotto 5.000.000 pezzi
Prezzo1 0,18 euro
Ordine minimo 2.500
Tempo di consegna pronta consegna

 

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando l’Associazione di Confindustria di appartenenza e, nell’oggetto, nome azienda e “Accordo Confindustria“, e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della spedizione della merce con l’invio della fattura proforma.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le forniture saranno eseguite fino all’esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

Foto e documentazione relativa alle mascherine devono essere richieste al fornitore.

 

L’accordo sottoscritto da Piccola Industria e le relative condizioni concordate si applicano solo per i prodotti oggetto delle offerte pubblicate e non su altri eventualmente proposti e venduti dall’azienda.

 

 




EMERGENZA COVID-19/CREDITO: LE MISURE DEL DL AGOSTO IN MATERIA DI CREDITO, FINANZA E PAGAMENTI. PROROGA MORATORIA DI LEGGE, RIFINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PMI E VOUCHER TEMPORARY MANAGER, AIUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Pubblichiamo una nota di approfondimento sul decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “DL Agosto”), attualmente in sede di conversione, con specifico riferimento alle misure in tema di credito, finanza e pagamenti.

Il documento approfondisce la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria di legge per le PMI introdotta dal DL Cura Italia (pagamento dei mutui a rimborso rateale; rimborso prestiti non rateali; aperture di credito a revoca e prestiti a fronte di anticipi su crediti).

Precisiamo che le flessibilità concesse dalle linee guida emanate dall’EBA lo scorso 2 aprile, in ragione dell’emergenza Covid-19, sul trattamento delle posizioni oggetto di moratoria di legge (come quella prevista dal DL Cura Italia) o anche pattizia purché applicata a una generalità di soggetti (come quella prevista nei due Addenda all’Accordo per il Credito 2019), sono valide solo per le moratorie deliberate

entro il 30 settembre. Infatti, come riportato nella news dedicata, che vi invitiamo a leggere, l’EBA, NON ha prorogato tale termine.

 

La nota illustra poi le misure per il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per le PMI e del voucher temporary manager, l’anticipazione per il pagamento dei debiti delle PA, gli aiuti alle micro e piccole imprese in difficoltà, le modifiche alla disciplina dei PIR, i piani di risparmio a lungo termine e gli altri interventi in materia di credito.

Nota DL Agosto – Misure credito, finanza e pagamenti




EMERGENZA COVID-19/CREDITO: DECISIONE EBA SU MORATORIA. NON PROROGATE LE MISURE DI FLESSIBILITÀ CONCESSE ALLE BANCHE SUL TRATTAMENTO PRUDENZIALE

Informiamo che la European Banking Authority (EBA) ha comunicato che non sarà prorogato, come richiesto da Confindustria e ABI, il termine del 30 settembre previsto per la scadenza delle straordinarie misure di flessibilità concesse alle banche sul trattamento prudenziale delle moratorie, concesse in ragione dell’emergenza Covid-19.

In particolare, l’EBA, considerata l’ampia adesione alla misura e la durata media delle moratorie concesse in Europa (compresa tra 6 e 12 mesi), ha ritenuto congruo sia il periodo complessivo in cui si estenderanno i benefici della flessibilità, sia la scadenza fissata al 30 settembre per la concessione delle nuove moratorie che ne avrebbero beneficiato.

 

Pertanto, l’Autorità ha ribadito di non considerare opportuna un’ulteriore proroga di una misura che deve mantenere carattere di eccezionalità, fermo restando che gli effetti positivi della flessibilità concessa continueranno a prodursi per tutto il periodo di sospensione delle rate.

 

L’EBA ha specificato, infine, che tale decisione non pregiudica la possibilità che le banche possano concedere moratorie di legge (come peraltro previsto dall’art. 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cd. “DL Agosto”) e pattizie (come previsto negli Addenda all’Accordo per il credito 2019) anche oltre il 30 settembre 2020, ma in questo caso dovranno adeguarsi alle disposizioni vigenti della regolamentazione prudenziale, valutando le esposizioni sulla base di un approccio caso-per-caso, come previsto dalla normativa.

 

Alla luce di quanto comunicato dall’EBA, sottolineiamo che tale decisione non comporterà alcun effetto:

  1. né sulle esposizioni oggetto di moratoria di legge, se questa è stata concessa dalle banche entro il 30 settembre e la cui scadenza è stata automaticamente prorogata dall’art. 65 del DL Agosto dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. In proposito, segnaliamo che Confindustria ha chiesto di prorogare ulteriormente la scadenza della moratoria legislativa al 30 settembre 2021;
  2. né sulle esposizioni oggetto di moratoria pattizia ai sensi degli Addenda all’Accordo per il credito 2019 o su iniziativa di singole banche nei confronti della generalità dei propri clienti, sempre purché la delibera sia avvenuta entro il 30 settembre 2020.

Pertanto, non vi sarà alcuna riclassificazione automatica della posizione dell’impresa che ha richiesto la moratoria per tutto il periodo di sospensione delle rate.

 

Qualora si decidesse di optare per la scelta della moratoria pattizia, anziché proseguire con quella di legge, tale concessione da parte della banca dovrà avvenire entro il 30 settembre 2020 al fine di poter ancora beneficiare della flessibilità concessa dall’EBA.

 

Per le esposizioni per le quali la moratoria, di legge o pattizia, verrà concessa dalla banca nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2020, saranno applicate le vigenti regole sul trattamento prudenziale delle misure di tolleranza.

In particolare:

  1. diversamente da quanto è avvenuto nel periodo soggetto alla flessibilità concessa dall’EBA, la banca dovrà valutare l’eventuale difficoltà finanziaria del richiedente nel rimborso delle prossime rate in scadenza. In caso di difficoltà, la misura di concessione dovrà essere classificata come foreborne, anche in caso di moratoria di legge;
  2. in caso di moratoria di legge, le regole sulla definizione di default prevedono una sospensione del conteggio dei 90 giorni di ritardato pagamento per classificare l’impresa in default.

Resta sempre fermo l’onere, mai sospeso per la banca neanche nel periodo di flessibilità, di valutare la capacità dell’impresa richiedente di essere in grado di riprendere il pagamento delle proprie obbligazioni verso la banca. In caso negativo, l’impresa dovrà comunque essere classificata in default.

 

La comunicazione dell’EBA è disponibile al seguente link: https://eba.europa.eu/eba-phases-out-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-loan-repayments-moratoria).




EMERGENZA COVID-19/AUTOTRASPORTO: CIRCOLARE MIT SU CORSI ACCESSO PROFESSIONE VIAGGIATORI E MERCI

Il MIT, con circolare del 23 settembre scorso, ha fornito delucidazioni riguardo alla circolare del 01.09.2020 relativa ai corsi di accesso alla professione per viaggiatori e merci.

Il provvedimento precisa che i corsi devono essere svolti in conformità a quanto stabilito dalla circolare del 9 settembre scorso, che ha sostituito quella del 20 maggio 2020, di cui avevamo dato notizia con precedenti news.

MIT – Chiarimenti circolare 14413 del 01-09-2020 – Risposta quesiti COVID




AUTOTRASPORTO/INCENTIVI PER INVESTIMENTI IMPRESE TRASPORTO C/TERZI – MODELLO DI DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

In riferimento alle nostre precedenti news sul Decreto Direttoriale del MIT 7.08.2020, n. 145 “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021”, che ha dato attuazione al DM MIT 12.05.2020, informiamo che RAM SpA (Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.), ha pubblicato sul proprio sito internet (https://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione), il modello di domanda per ottenere gli incentivi per investimenti 2020-2021.

All’indirizzo https://213.229.72.33:8080/investimenti2020/modellodomanda.html è possibile avvalersi di un supporto per l’inserimento dei dati nel modello di istanza, che semplifica il procedimento di compilazione e salvataggio nel corretto formato.

Al link sopra riportato di seguito è disponibile il modello di istanza, da compilare e salvare mantenendo inalterato il formato di “PDF editabile” (non deve essere inviata copia scansionata): Modello istanza – Investimenti 2020 (https://www.ramspa.it/sites/default/files/media/modello_istanza_investimenti_2020.pdf) (copiare il link e incollarlo nell’URL)

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il file “PDF editabile” sarà scaricabile e pronto per la firma elettronica ed il successivo invio tramite PEC ([email protected]) con la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che ha firmato digitalmente il modello di istanza e dalla copia del contratto di acquisizione dei beni.

La domanda consentirà di prenotare l’incentivo in base all’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento del fondo disponibile. Può essere presentata una sola domanda per impresa, nei seguenti periodi:

  • dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 16 novembre 2020;
  • dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 30 giugno 2021.

Ram SpA fa presente che “non fornisce alcuna garanzia in merito all’integrità ed all’esattezza delle informazioni presenti nell’istanza generata dallo strumento informatico fornito”, per cui è obbligo del soggetto richiedente verificare la corretta compilazione del documento.

RAM-modello_istanza_investimenti_2020_




AGEVOLAZIONI/NUOVA SABATINI: OPERATIVE LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO IN UNICA SOLUZIONE.

Informiamo che, sul sito del ministero dello Sviluppo Economico, https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2041474-circolare-direttoriale-22-settembre-2020-n-239062-nuova-sabatini-indicazioni-e-chiarimenti-in-m, è stata pubblicata la circolare 22 settembre 2020, che recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

In particolare, le PMI beneficiarie, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro, per le domande presentate alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, possono richiedere l’erogazione del contributo in un’unica soluzione.

Circolare_22_settembre_2020_n_239062_per_web




WEBINAR “DECRETO AGOSTO E GESTIONE DEI LAVORATORI AI TEMPI DEL COVID: FACCIAMO IL PUNTO!” – REGISTRAZIONE DEI LAVORI

Informiamo che al seguente link

https://zoom.us/rec/share/C0GSkBPfOALhfzXPJ15QuW2wrIPY9DyYzyUUFfHnaMjEWm0yLeX8WcYrHJeYfcle.u_InXqHG64siIKZx (Passcode: q&T%Q3An)

è possibile consultare la registrazione dei lavori del webinar “DECRETO AGOSTO E GESTIONE DEI LAVORATORI AI TEMPI DEL COVID: FACCIAMO IL PUNTO!” – svoltosi lo scorso 23 settembre.




SLIDE WEBINAR “PRESENTAZIONE BANDO BREVETTI+” E LINK REGISTRAZIONE LAVORI

Pubblichiamo le slide presentate dall’ing. Angelo Cicchetti – Studio Torta, durante il webinar di presentazione del bando Brevetti+, svoltosi lo scorso 22 settembre.

 

Al seguente link https://zoom.us/rec/share/urWa8ylvRXnO9whJyLpfKNe0OtnloqNPPSLJJnjpUUUc0TdF1ZqF8rNae7K5SOCP.el7Kepm2hjqUCHkX è possibile consultare la registrazione dei lavori.

 

(Passcode: 0bgD!Ex8)

 

Ricordiamo che le domande agevolazione potranno essere presentate dal prossimo 21 ottobre.

Bando Brevetti+ 22 Settembre




TURCHIA: WEBINAR TRASFORMAZIONE DELLA GLOBAL SUPPLY CHAIN, 8 OTTOBRE 2020

, organizzato dal Centro Studi di Politica Internazionale – CeSPI e dall’Ufficio per gli Investimenti della Presidenza della Repubblica di Turchia – Invest in Turkey.

Le aziende interessati a partecipare possono registrarsi tramite il link riportato nel programma allegato.Programma