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DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N.104 – INTEGRAZIONI SALARIALI COVID-19: CIRCOLARE INPS N.115/2020

Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato la circolare n.115/2020, in allegato, con cui illustra le novità apportate dal DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto) all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno al reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19.

 

Come noto infatti, l’art. 1 del DL 104/2020 ha rideterminato il numero massimo delle settimane di integrazione salariale per emergenza Covid-19 che i datori di lavoro possono richiedere fino al 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive).

 

La disposizione normativa ha di fatto azzerato il conteggio dei periodi già fruiti fino al 12 luglio 2020, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro di richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga) per una durata massima di 9 settimane, per i periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane nel medesimo periodo.

 

Si ricorda che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane concesse dal DL 104/2020.

 

Come previsto inoltre dal DL Agosto, mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutte le aziende che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.

 

Mentre per il primo periodo di 9 settimane non si prevedono oneri specifici a carico azienda, il ricorso all’ulteriore periodo di 9 settimane prevede invece un contributo addizionale da determinare in relazione al calo (o meno) del fatturato aziendale (raffronto tra 1° semestre 2019 e quello 2020).

 

In particolare, la misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari al:

9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

18% per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

 

I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno quindi accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo.

 

Per i necessari approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

 

All.toCIRCOLARE INPS 115_2020




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PROROGA DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E ACCESSO ALL’INDENNITÀ DI NASPI: CIRCOLARE INPS N.111/2020

Con la circolare n.111 dello scorso 29 settembre, in allegato, l’INPS fornisce istruzioni in materia di proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché riguardo la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI di cui all’articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 104 del 2020.

 

Proroga delle indennità di disoccupazione

 

In riferimento alla proroga delle indennità di disoccupazione di cui all’oggetto, come noto, l’articolo 5 del DL. n.104/2020, prevede che i trattamenti di NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.

 

La circolare in commento chiarisce che i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità Covid-19 previste dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020, nonché delle indennità del DL 104/2020, non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione.

 

La suddetta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL introdotta dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia.

 

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, riconosciute dalla disposizione ex articolo 5 DL n. 104/2020, è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

L’Istituto precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DISCOLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

 

Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto l’INPS procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

 

Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa – la circolare precisa che anche per le ulteriori due mensilità aggiuntive erogate in attuazione del richiamato articolo 5 DL n. 104/2020 verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

 

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI

 

Come noto, l’art. 14 del DL 104/2020 interviene riguardo la disciplina del blocco dei licenziamenti, prorogando il divieto fino all’integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (18 settimane) o fino all’integrale fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, continuando pertanto a non poter dar luogo a licenziamenti collettivi o a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

 

Il comma 3 del citato art. 14 DL 104/2020 dispone che le preclusioni e le sospensioni non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

 

La disposizione in argomento, infine, prevede espressamente che ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 22 del 2015.

 

A tal riguardo, l’Istituto chiarisce che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

 

All.to

Circolare numero 111 del 29-09-2020