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AGEVOLAZIONI: MISURE LEGGE DI BILANCIO 2021 PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE GESTITE DA INVITALIA (RIDUZIONE SOGLIA CONTRATTI DI SVILUPPO, MODIFICA ETÀ BENEFICIARI RESTO AL SUD)
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322), prevede il potenziamento e modifiche migliorative di alcune misure di rilancio per le imprese, gestite da Invitalia e dalla sua controllata Mediocredito Centrale (MCC).
Riportiamo di seguito la sintesi degli interventi, che saranno poi oggetto di una nota di maggior approfondimento.
- Legge 181, rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi (Art.1 Commi 80-81)
Si incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni di euro per l’anno 2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale.
- Contratti di sviluppo, scende la soglia di accesso e si offre un sostegno al settore turistico (Art.1 Commi 84-86)
La soglia di accesso ai contratti di sviluppo scende da 20 a 7,5 milioni di euro (e l’importo minimo del progetto d’investimento del proponente si riduce a 3 milioni di euro) per i programmi di investimento da realizzare nelle aree interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Inoltre, i programmi di sviluppo riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti per la creazione, la ristrutturazione e l’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente (servizi di ospitalità).
- Resto al Sud, età massima dei beneficiari elevata a 55 anni (Art.1 Comma 170)
Viene ampliata la platea dei beneficiari della misura, elevando da 45 a 55 anni la loro età massima.
- Rateizzazioni più favorevoli per le PMI (Art.1 Commi 248-254)
Per le Micro e Piccole e Medie Imprese, beneficiarie delle agevolazioni gestite da Invitalia, viene prorogata la moratoria sui mutui dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. La proroga vale automaticamente, senza alcuna formalità (se non in caso di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021). In particolare i beneficiari di mutui agevolati per Autoimprenditorialità e Autoimpiego (D.Lgs. n. 185/2000) possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili, anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo o non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso.
- Nuovi incentivi per investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico (Art.1 commi 1068-1074)
Parte delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation EU), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono riservate a contributi per gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico (macchinari, impianti, attrezzature), nella misura del 40% della spesa complessiva dell’investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).
- Fondo Patrimonio PMI, proroga per eseguire aumento di capitale (Art.1 comma 263 lettera f)
Come già riportato nella nostra news dedicata alle misure a supporto della liquidità delle imprese (dell’11/01/21), viene prorogata al 30 giugno 2021 la possibilità di sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati per l’accesso al Fondo Patrimonio PMI. Inoltre si stabilisce un limite specifico, pari a 1 miliardo di euro, per le sottoscrizioni da effettuare nel 2021.
- Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Art.1 Commi 244-247).
Come già riportato nella nostra news dedicata alle misure a supporto della liquidità delle imprese (dell’11/01/2021), viene prorogata al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI (previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020), per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID19. Fanno eccezione le garanzie a favore delle imprese cd. “mid cap”, le quali sono concesse dal Fondo, fino al 28 febbraio 2021. La dotazione del Fondo di garanzia PMI viene incrementata di 500 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.
- Rifinanziamento degli Accordi per l’innovazione gestiti da MCC (Art.1 comma 154)
Viene incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 per il finanziamento degli Accordi per l’innovazione gestiti da MedioCredito Centrale.
ITB Virtual 2021
la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n.1 dell’8 gennaio 2021 ha approvato l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse a partecipare ITB Virtual 2021.
La manifestazione ITB Virtual 2021 si svolgerà dal 9 al 12 marzo 2021.
Le aziende e le associazioni/consorzi del comparto turistico nonché i soggetti istituzionali interessati ad essere accreditati presso la piattaforma digitale alla manifestazione ITB VIRTUAL 2021, dovranno far pervenire alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo la propria richiesta redatta secondo il modello “Allegato A”, unitamente ad una dettagliata descrizione del territorio e della proposta promozionale “Allegato A1” che si intende presentare ed alla scheda anagrafica “Allegato B” (file Excel) debitamente compilata in tutte le sue parti, esclusivamente via PEC all’indirizzo: [email protected], entro e non oltre il 22 gennaio 2021.
Allegato A e A1 ITB 2021 Allegato B scheda anagrafica ITB VIRTUAL 2021 ITB 2021 manifestazione di interesse
L’ammissione dei richiedenti, definita dall’ordine cronologico di arrivo delle istanze, per un massimo di 50 unità, è gratuita.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, Centro Direzionale, Isola C5 – Napoli tel.: 0817968782 , o via e-mail all’indirizzo: [email protected].
SORVEGLIANZA SANITARIA E RIENTRO IN AZIENDA (IN PARTICOLARE, DEI SOGGETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE). DUBBI INTERPRETATIVI
Il susseguirsi di indicazioni da parte del Ministero della salute in ordine alla emergenza Covid[1] se, da un lato, costituisce un supporto necessario per orientare i comportamenti di cittadini e imprese, talvolta, nel succedersi in una logica di evoluzione scientifica, genera dubbi e perplessità, cui è necessario dare risposta adeguata e tempestiva.
In questo senso, il tema delle condizioni e delle modalità per il rientro in azienda dei lavoratori risultati positivi al virus si presta ad un breve commento e ad alcune osservazioni.
· Il Protocollo del 14 marzo 2020
Va in primo luogo evidenziato che il Protocollo del 14 marzo 2020, come modificato il 24 aprile 2020, prevede che, per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
· Le circolari del Ministero della salute
Successivamente, con circolare del 12 ottobre 2020, Il Ministero della salute ha previsto tre ipotesi differenti (positivi asintomatici, positivi sintomatici e positivi a lungo termine) prevedendo, in particolare, la possibilità di rientro in comunità (e, quindi, anche al lavoro) di chi, “pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi”.
In questo senso venivano superate le indicazioni contenute nella precedente circolare n. 6607 del 29 febbraio 2020, secondo la quale si definiva
· clinicamente guarito da Covid-19 un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2
· guarito il paziente che risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2.
I soggetti positivi a lungo termine: il rispetto del Protocollo
Il tema maggiormente dibattuto è la previsione della circolare del 12 ottobre 2020 con riferimento alla legittimazione del rientro in comunità della persona ancora positiva, nonostante la scomparsa dei sintomi.
In merito, si ritiene che la previsione del Protocollo del 24 aprile, laddove prevede che le attività non possono proseguire se non in sicurezza e fa riferimento all’obbligo di dare attuazione alle disposizioni di legge ed alle indicazioni delle autorità sanitarie, imponga il rispetto delle indicazioni ministeriali, quale progressivo aggiornamento delle conoscenze scientifiche. In questa logica, il Protocollo appare anche in linea con la logica evolutiva dell’art. 2087 cc, oltre che della previsione dell’art. 29bis della legge n. 40/2020.
Dovrebbe, quindi, ritenersi coerente che il rientro del soggetto positivo dopo 21 giorni, in quanto scientificamente e formalmente avallato dal Ministero della Salute (quale massima autorità scientifica), sia del tutto legittimo e rispettoso delle considerazioni scientifiche più avanzate.
Nel parere dell’11 ottobre 2020, il CTS ha escluso la contagiosità evidenziando che dopo il 21° giorno “le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione”.
Questo senza ovviamente trascurare le rilevanti criticità che una soluzione del genere può rappresentare per le imprese (sia sul piano giuridico che organizzativo) e per gli stessi lavoratori.
Le diverse considerazioni delle ASL
Le autorità sanitarie territoriali hanno assunto posizioni diversificate.
Ad esempio, secondo la Regione Veneto, la riammissione al lavoro del dipendente risultato positivo avverrà solo dopo acquisizione di certificato dell’Azienda ULSS territorialmente competente che attesti la negativizzazione.
La Regione Emilia-Romagna segue, invece, le indicazioni Ministeriali, riferendosi – in una circolare interna del 4 dicembre 2020 – anche ad un documento dell’ECDC del 16 ottobre 2020, che conferma il termine massimo di 20 giorni ai fini del termine dell’isolamento.
L’ASL di Brescia – in una nota inviata ai medici di base l’8 dicembre 2020 – ritiene, invece, che le indicazioni Ministeriali siano “valide per la riammissione in comunità (fine isolamento) anche del lavoratore ma non per il suo rientro al lavoro, per il quale dovrà attendersi la negativizzazione del test molecolare”. La conseguenza è che, secondo quella ASL, “il medico curante del lavoratore persistentemente positivo potrà richiedere il tampone di controllo anche oltre i 21 giorni (mediante mail a [email protected]) e il certificato di malattia potrà essere prolungato per tutto il periodo necessario, fino a negativizzazione del test”.
Dubbi e richieste di chiarimento
Viste anche le diverse posizioni delle autorità sanitarie sul territorio, il nostro Sistema centrale ha chiesto al Ministero della salute di avere gli opportuni chiarimenti.
A valle dei confronti, si evidenzia che sul rientro dei lavoratori positivi dopo 21 giorni lo stesso Ministro è titubante, nonostante sia in fase di elaborazione un documento su questo tema (per ora non firmato dal Ministro Speranza).
Il dubbio nasce dal fatto che, non conoscendo con certezza la durata del periodo di contagiosità di un soggetto con Covid-19, il rischio di trasmissione dell’infezione esiste anche oltre le tre settimane dalla comparsa dei sintomi. Rispettando il distanziamento e facendo sempre uso della mascherina, tuttavia, tale rischio viene considerato molto basso e, comunque, accettabile, rispetto all’alternativa rappresentata da un lungo periodo di isolamento che finirebbe per condizionare la vita privata e quella professionale.
Detto ciò, il criterio può essere sempre modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con i clinici, i microbiologi e i virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate. Questo perché, nei pazienti immunodepressi, il periodo di contagiosità può essere prolungato.
Sulla bassa contagiosità fino a poco tempo esisteva solamente uno studio cinese, mentre di recente è stato pubblicato sul Lancet uno europeo, che conferma le tesi cinesi. Il dubbio comunque rimane: è impossibile assicurare un rischio zero, essendo possibile ipotizzare solamente un rischio basso.
[1] Per un resoconto aggiornato di tutte le misure adottate, si veda il link al sito della Camera dei Deputati.