LEGGE DI BILANCIO 2021: PROROGA INTERVENTI FONDO DI GARANZIA PMI. AVVIO OPERATIVO DAL 13 GENNAIO
Con Circolare n. 1/2021, Mediocredito Centrale ha reso noto che a partire dal 13 gennaio 2021, alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, sono applicate le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 216-218 e 244-247).
Come indicato con precedente news, la Legge di Bilancio 2021 proroga al 30 giugno 2021 le misure straordinarie relative al Fondo di Garanzia per le PMI previste dall’articolo 13 del DL Liquidità. Tuttavia, le misure riguardanti le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 sono state prorogate solo fino al 28 febbraio 2021, spostando esclusivamente su SACE la competenza a concedere garanzie sui finanziamenti destinati a tale categoria di imprese a partire dal 1° marzo 2021. Tale spostamento impedisce di rendere strutturale l’estensione della copertura delle midcap da parte del Fondo, proposto da Confindustria anche durante l’iter di approvazione della Legge di Bilancio. Ne consegue che, alla scadenza dei regimi temporanei di aiuto previsti dal DL Liquidità, le mid cap con dipendenti compresi tra 250 e 499 non disporranno di aiuti sotto forma di garanzia, ma potranno ricorrere solo alle garanzie a mercato di SACE.
Viene inoltre allungata a 15 anni la durata dei finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia, in base all’art. 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità. Il beneficiario dei finanziamenti – già concessi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio – può chiedere il prolungamento della durata fino a 15 anni, con l’adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Tale misura, con la suddetta circolare di Mediocredito Centrale, è divenuta operativa dal 13 gennaio 2021. Il provvedimento indica nel dettaglio come richiedere l’adeguamento per i finanziamenti che – alla data del 13 gennaio 2021 sono:
- ammessi al Fondo ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore;
- ammessi al Fondo e già erogati dal soggetto finanziatore;
- erogati dal soggetto finanziatore, ma per i quali non è stata presentata la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.
La Legge di Bilancio 2021 dispone, inoltre, il rifinanziamento del Fondo in misura congrua ad assicurarne l’operatività. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 degli interventi straordinari previsti dal DL Liquidità, saranno utilizzate, per un importo pari a 500 milioni per l’anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
Viene, infine, previsto che le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni possono accedere al Fondo senza limitazioni (in precedenza tale possibilità era limitata solo ai finanziamenti fino a 30mila euro).
20201231_Circolare-N.24-2020_Proroga-e-modifiche-misure-DL-Liquidità 20210113_Circolare-N.1-2021_Microcredito_e_entrata_in_vigore_nuove_misure
