ESONERO DI CUI ALL’ART. 27 DL 104/2020 E S.M.I. (C.D. “DECONTRIBUZIONE SUD”) – MESSAGGIO INPS N.72 DELL’11 GENNAIO 2021

Come noto, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19, il DL 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ha previsto, all’art. 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.

 

Tra dette regioni rientra anche la Campania.

 

Con il messaggio n. 72 dello scorso 11 gennaio, in allegato, l’INPS, in adesione agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce importanti chiarimenti in merito a tale esonero contributivo.

 

In particolare, l’Istituto chiarisce che nell’ambito della somministrazione di manodopera, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

 

Il messaggio in oggetto prevede che in considerazione dell’espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020), la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.

 

Pertanto l’esonero in argomento può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

 

I datori di lavoro interessati che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte.

 

La maggior somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con il messaggio allegato.

 

All.to

Messaggio numero 72 del 11-01-2021

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




ALGERIA – NOVITÀ IN MATERIA DI PAGAMENTO OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE (IN VIGORE DA 1/1/2021)

Segnaliamo che a partire dal 1 gennaio 2021 la Legge di bilancio 2021 dell’Algeria ha introdotto una modifica in materia di pagamento delle operazioni di importazione delle merci nel Paese (in allegato il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

In particolare, l’articolo 118 recita:

 Art. 118. – En dehors des opérations d’importation portant sur :

– les produits stratégiques ;

– les produits alimentaires de large consommation;

– les produits ayant le caractère d’urgence pour l’économie nationale ;

– les produits importés par les institutions ou administrations de l’Etat ;

– les produits importés par les entreprises publiques économiques.

Le paiement des opérations d’importation des produits destinés à la vente en l’état, s’effectue au moyen d’un instrument de paiement dit « à terme » payable quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de l’expédition des marchandises.

Le ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article.

L’obbligo di pagamento “a termine” (45 giorni dalla data di spedizione della merce) è generalizzato per tutti i prodotti destinati alla rivendita senza trasformazione (vente en l’état), salvo le eccezioni elencate, che riguardano importazioni che possono continuare ad essere pagate “a vista” (così come quelle di prodotti non destinati alla rivendita, es. macchinari industriali o comunque prodotti che subiscono una lavorazione). In conclusione, si lascia a successive “precisazioni” del Ministro delle Finanze algerino la determinazione delle modalità di applicazione dell’articolo.

LF 2021

Rimaniamo disponibili per eventuali ulteriori informazioni e le segnalazioni di criticità in relazione a tale nuova normativa.




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