Save the date | Programma Rapporto CSC 31 marzo 2020 | Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell’economia?

Il Centro Studi Confindustria (CSC) vi invita a seguire la presentazione del rapporto Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell’economia?
L’evento avrà luogo il 31 marzo alle ore 10.00 e sarà visibile solo in diretta streaming sul sito www.confindustria.it

Il 2020 si era aperto per l’industria italiana con segnali di miglioramento, ma le prospettive sono di nuovo bruscamente peggiorate da febbraio in seguito alla diffusione del Covid-19. La spesa delle famiglie italiane è in contrazione, la domanda estera langue. Gli impatti della minore domanda di beni e servizi, e dell’accresciuta incertezza, frenano gli investimenti. Le imprese si trovano a fronteggiare seri problemi di liquidità ed inedite procedure amministrative di emergenza. Le reazioni dei mercati finanziari possono produrre un ulteriore avvitamento della crisi, penalizzando i paesi percepiti a maggior rischio.
È cruciale l’efficacia e la tempestività della risposta di politica economica ad una congiuntura economica eccezionale, che combina shock di domanda e di offerta. In una prima fase, occorre preservare la tenuta del sistema produttivo garantendo liquidità, semplificando gli adempimenti per imprese e lavoratori, e attivando celermente spesa pubblica per trasferimenti ed investimenti. Contestualmente, occorre il varo di un piano straordinario di investimenti pubblici e di supporto agli investimenti privati: l’Europa è chiamata a un cambio di passo nelle politiche e nella governance, anche nell’ottica della transizione green.
Presenta il Rapporto il Direttore del Centro Studi Confindustria, Stefano Manzocchi, che ne discute con Cinzia Alcidi, Head of the Economic Policy Unit – Centre for European Policy Studies, e Lucrezia Reichlin, Professor of Economics – London Business School.
A seguire interviene il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e conclude il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia

Allegati

Programma_Rapporto+CSC_310320_Confindustria




EMERGENZA COVID-19/ FISCO: sospensione tasse e tributi Regione Campania

La Regione Campania, con comunicato stampa del 18 marzo, ha disposto per i contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio regionale:

– la sospensione, nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di accertamento e controllo relative ai tributi ed alle altre entrate di competenza della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie (Tassa automobilistica, IRBA, IRESA, ARISGAN, TSDD e Tassa abilitazione professionale);

– la sospensione, sempre nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività relative ad atti e provvedimenti cautelari ed esecutivi poste in essere per i medesimi tributi ed entrate dal concessionario della riscossione R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A.;

– la sospensione dei versamenti delle rate relative alle ingiunzioni in scadenza il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione.

 




Emergenza COVID-19/FISCO: le misure del DL 17/03/2020 n.18. Sospensione versamenti tributari e contributivi, sospensione adempimenti tributari, credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro

L’Area Politiche Fiscali di Confindustria ha redatto una nota contenente una sintesi delle misure fiscali presenti nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura-Italia, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020.

Si tratta di una prima analisi delle misure di natura fiscale (sospensione dei versamenti tributari e contributivi, sospensione degli adempimenti tributari, credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro, premio ai lavoratori dipendenti) destinate alle imprese e aventi carattere trasversale. Seguiranno ulteriori – e più mirati – approfondimenti anche con riferimento a taluni interventi di carattere settoriale che connotano il provvedimento.

Allegati

DL CURA ITALIA – Primo commento alle misure fiscali – 18 marzo 2020-1

 




Emergenza COVID-19/istruzioni per l’importazione di DPI (tra cui mascherine)

Il decreto n. 18/2020 cd Cura Italia e la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in allegato) dettano le istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti.

In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è specificata la procedura da seguire: Art. 15 (comma 3): “I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione (come da nostra news dedicata) nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti…” Evidenziamo che l’art. 6 dello stesso provvedimento stabilisce che – fino al termine dello stato di emergenza – il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in proprietà di questi beni, corrispondendo al proprietario il 100% del valore della merce al 31 dicembre 2019. Richiamiamo inoltre particolare attenzione a quanto disposto dalla Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che – relativamente all’importazione di DPI ad uso privato – stabilisce: “Caso 2 Acquisto da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es Azienda per i suoi operai) 1. Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l’importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizioni al fine di ottenere un celere svincolo. 2. Sarà assolto dazio e IVA.” Sottolineiamo tuttavia che tali disposizioni hanno efficacia per una durata temprale di 72 ore a partire dalla data di pubblicazione della direttiva. Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 M.VILLANO@CONFIND

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Agenzia Dogane Direttiva n.4_covid2019_18032020.pdf.pdf (1) (1)




Emergenza COVID-19/DIRITTO D’IMPRESA – Misure per svolgimento assemblee societarie

L’art. 106 del Decreto Legge n° 18/2020 cd Cura Italia, contiene norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.

In particolare, al fine di assicurare lo svolgimento delle prossime assemblee secondo tempi e modalità compliant con le misure di sicurezza attualmente vigenti, l’articolo 106 del DL prevede: • la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1). Pertanto, le assemblee possono essere convocate entro il 30 giugno p.v. – ovvero entro il entro il 31 luglio in seconda convocazione – anche in assenza di apposita previsione statutaria sul maggior termine di convocazione e delle condizioni al riguardo richieste (redazione del bilancio consolidato; particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società); • per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, la possibilità di disporre – con l’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) – l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tali strumenti non sia contemplato negli statuti (co. 2); • per le medesime società, la possibilità di prevedere altresì lo svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto dei partecipanti e senza la necessità che presidente, segretario o notaio si trovino nello stesso luogo (co. 2) In tal caso, gli strumenti di partecipazione a distanza, da diritto dei soci, si traducono in modalità obbligatoria; • per le società a responsabilità limitata, l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie o alle disposizioni codicistiche che prescrivono per le medesime società il metodo assembleare (co. 3); • per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell’avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (artt. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e sub-delega ordinaria (co. 4); • l’applicazione del regime previsto per le società quotate alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (co. 5); • l’applicazione delle nuove disposizioni alle assemblee convocate entro il 31 luglio ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale (co. 7); • per le società a controllo pubblico, l’applicazione delle nuove disposizioni a risorse finanziarie e strumentali invariate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co. 8). Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089200841 [email protected] )




Emergenza Covid-19: segnalazioni aziende produttrici di dispositivi medici e materie prime per la produzione di mascherine_norme tecniche e requisiti UNI

La task force del Programma Gestione Emergenze – PGE di Confindustria, sta svolgendo una mappatura delle aziende produttrici di dispositivi medici che si rendono necessari per rispondere ai nuovi obblighi previsti dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori in ragione delle esigenze sanitarie nazionali generate dall’emergenza Covid-19.

Ad oggi risulta necessario individuare le imprese produttrici di :

1.     termometri a distanza

2.     elastici per la produzione di mascherine

3.     TNT per la produzione di mascherine

Di seguito il link alla pagina del sito dell’UNI – Ente Italiano di Normazione che ha messo a disposizione, liberamente scaricabili, le norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19:

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19-a-disposizione-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171&Itemid=2612

Si chiede, pertanto, di poter ricevere un riscontro in merito ad imprese associate che producano quanto richiesto.




Emergenza COVID-19/istruzioni per l’importazione di DPI (tra cui mascherine)

Il decreto n. 18/2020 cd Cura Italia e la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in allegato) dettano le istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti.

In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è specificata la procedura da seguire: Art. 15 (comma 3): “I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione (come da nostra news dedicata) nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti…” Evidenziamo che l’art. 6 dello stesso provvedimento stabilisce che – fino al termine dello stato di emergenza – il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in proprietà di questi beni, corrispondendo al proprietario il 100% del valore della merce al 31 dicembre 2019. Richiamiamo inoltre particolare attenzione a quanto disposto dalla Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che – relativamente all’importazione di DPI ad uso privato – stabilisce: “Caso 2 Acquisto da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es Azienda per i suoi operai) 1. Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l’importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizioni al fine di ottenere un celere svincolo. 2. Sarà assolto dazio e IVA.” Sottolineiamo tuttavia che tali disposizioni hanno efficacia per una durata temprale di 72 ore a partire dalla data di pubblicazione della direttiva. Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 M.VILLANO@CONFIND

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Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI fiscali importazione di merce destinata a fronteggiare l’emergenza

L’Agenzia Dogane con la nota n. 93201/RU del 17 marzo scorso, ha adottato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

n particolare nella nota si fa riferimento al divieto di esportazione dei dispositivi medici indicati nella circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi e alla possibilità di importare beni con l’applicazione della franchigia dei dazi doganali e della non applicazione dell’IVA. DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 4373 DEL 12.02.2020 Tale circolare stabilisce il divieto di esportare i DPI senza previa autorizzazione, disponendo che le imprese che producono o distribuiscono tale tipologia di prodotti debbano comunicare numero e tipologia dei dispositivi prodotti. La Protezione Civile ha disposto che a tale generale divieto sono assoggettati anche i dispositivi medici indicati nella citata nota del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, cui si applicheranno le disposizioni di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 639 del 25 febbraio 2020. TRATTAMENTO FISCALE DELLE IMPORTAZIONI DI MERCE DESTINATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’art. 57 del Regolamento n. 1186/2009[1], si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell’IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 68 del DPR 633/72[2]. Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17.12.2015 (C17 in relazione all’art. 57, C26 in relazione all’art. 74, C28 in relazione all’art. 82- cfr. allegato alla circolare 45/D/2006 agg. gennaio 2017). Laddove ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 57 ed 82 del Regolamento 1186/2009, sarà possibile effettuare lo sdoganamento della merce anche mediante utilizzo di apposita bolletta A22 informatizzata, nella quale andrà indicata nella causale di versamento la tipologia di merce e l’indicazione che la stessa è importata in franchigia, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso e, per quanto attiene ai tributi, i relativi codici dazio e IVA valorizzati a zero. Al fine di velocizzare le operazioni doganali dovrà essere data evidenza in dichiarazione doganale della specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall’operatore che trattasi di “importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell’emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)”. Per un quadro d’insieme dei temi trattati nella nota delle Dogane, rinviamo alla lettura del provvedimento riportato in allegato. [1] Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, a enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che: a) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale; e b) il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia. 2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni: a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi di cui al paragrafo 1, purché tali pezzi di Redatta da: Marcella Villano News n.: Del: 19 marzo 2020 ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia; b) agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia. [2]Dpr 633/72, art. 68, lettera f): Non sono soggette all’imposta l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità’ naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;

Allegato

Agenzia Dogane Direttiva n.4_covid2019_18032020.pdf.pdf (1)




Nuovo Catalogo dei Servizi ICE Agenzia dal 1° aprile 2020: semplificazione, gratuità e fruibilità “on line”

Dal prossimo 1^ aprile entrerà in vigore il Nuovo Catalogo dei Servizi dell’Agenzia ICE, disponibile online al seguente link https://www.ice.it/it/nuovo-catalogo-servizi-0.

 

Il nuovo catalogo è improntato alla semplificazione, ad una maggiore gratuità e fruibilità “on line” dei servizi, in considerazione della difficile congiuntura economica – acuita peraltro dalle recenti vicende legate all’emergenza Covid-19 – nonché dalla necessità di aumentare il numero delle imprese esportatrici, intercettando anche le aziende “zero export” per accompagnarle con successo nel percorso di internazionalizzazione.

 

I servizi sono stati classificati in due sole sezioni, per un totale di 28 servizi:

  1. Servizi per Conoscere: comprende 20 tipologie tutte gratuite. Oltre a confermare la fruizione gratuita di molti servizialcuni, prima a corrispettivo, sono stati inseriti in questa sezione per facilitare e stimolare il loro utilizzo da parte di un sempre maggior numero di imprese, soprattutto PMI;

 

  1. Servizi per Crescere: si tratta di 8 servizi a corrispettivo. In questa sezione rientrano quelli personalizzati a valore aggiunto che l’ICE’ già eroga da tempo a pagamento. La maggiore novità riguarda la previsione che tre servizi di questa sezione: 1) ricerca clienti e partner esteri, 2) ricerca investitore estero e 3) utilizzo strutture ICE (massimo tre giorni per anno) diventano gratuiti per le imprese fino a 100 dipendenti a condizione che siano le utilizzatrici finali del servizio, con l’esclusione di consulenti/intermediari e conseguente divieto di cessione a terzi.

 

I nostri uffici sono a disposizioni per ogni approfondimento e richiesta di dettagli relativi ai servizi di interesse.




Emergenza COVID-19/CREDITO e SOSTEGNO alle PMI: le misure del DL 17/03/2020, n. 18. Prima analisi su moratoria finanziamenti, potenziamento Fondo di Garanzia PMI, finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per imprese produttrici DM e DPI

In riferimento al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, di cui abbiamo dato notizia con comunicazione dedicata, riportiamo di seguito una sintesi delle misure introdotte in materia di credito e sostegno alle PMI, e una prima analisi della moratoria dei finanziamenti e del potenziamento del fondo di garanzia, riservandoci un approfondimento completo sugli altri interventi con successiva news.

 

CREDITO E SOSTEGNO ALLE PMI

  • moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo di garanzia PMI, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti;
  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese;
  • costituzione presso il MAECI di un Fondo per la promozione integrata;
  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul FIR;
  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di CDP, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi;
  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati mediante conversione delle attività fiscali differite in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
  • istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e disposizioni per il settore della cultura;
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei;
  • aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo.

 

Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI(1),con esposizioni debitorie “in bonis(2)” al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni(3) in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19“:

  1. non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  2. sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  3. viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista, in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

 

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia(4) del 33%:

  • sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
  • sui prestiti rateali (punto 2);
  • sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).

 

 

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 – D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI(1) con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:

  • concessa gratuitamente;
  • l’importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell’80% e per la riassicurazione del 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
  • per ciascuna operazione di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
  • ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (calcolabile tramite Bancopass, scegliendo alla richiesta “Selezionare Centrale Rischi” l’opzione “Nessuna”). Ricordiamo che le aziende associate possono richiedere un’utenza al link http://www.bancopass.it/richiedi-un-utenza/confindustria-salerno/richiedi-utenza e accedere allo spazio di lavoro cloud dedicato e riservato.
  • è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

 

In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.

Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo del debito residuo.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

Inoltre, per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione(3)la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell’80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.

 

Altre agevolazioni in corso di attivazione

  • Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, venduti ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Stanziamento previsto: 50 milioni di euro. Tempi di attuazione previsti: 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (art.5 – D.L. 17/3 2020, n. 18);
  • supporto di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità non solo delle PMI, ma anche MID-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. CDP, potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; mentre lo Stato, potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema (art. 57 – D.L. 17/3 2020, n. 18). Operatività: in attesa di Decreto Ministeriale attuativo;
  • per i finanziamenti concessi da Simest, può essere richiesta, secondo modalità che saranno definite, una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (art.58 – D.L. 17/3 2020, n. 18);
  • viene istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro il “Fondo per la promozione integrata” che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al 50% delle spese ammissibili per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall’UE (art.72, comma 1 punto d – D.L. 17/3 2020, n. 18).

Note

(1) Secondo definizione comunitaria.

(2) Le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

(3) Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

(4) Utilizzando un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro.